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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/07/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 321/2022 R.G., vertente tra
nato il [...] a [...] C.F. Parte_1 [...]
nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
.F. , elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_2 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) presso lo studio dell'Avv. Antonina Costantino che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado APPELLANTI e
con sede in Milano in persona del legale rappresentante pro CP_1 elettivamente domiciliato in Messina via Ghibellina P.IVA_1
57 presso lo studio dell'Avv. Enrico Caratozzolo che lo rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATA
*** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1059/2021 (n. 473/2011 R.G.) del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 21.10.2021, avente ad oggetto altri contratti bancari e controversie tra banche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 2.12.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante ha così precisato le sue conclusioni:
“L'Avv. Antonina Costantino insiste nei motivi di gravame proposti, nonché in tutte le domande, difese, istanze ed eccezioni formulate nell'atto di citazione in appello e nei proprî scritti difensivi, comprese tutte le difese, istanze ed eccezioni formulate nel giudizio di I° grado, contestando tutte le domande avversarie. In via istruttoria, previa revoca e/o modifica della ordinanza non ammissiva: A) ove occorra e/o ritenuto necessario e/o opportuno, chiede disporsi CTU al fine di esattamente quantificare l'entità dei danni subiti dai sigg.ri e . In via gradata e per mero scrupolo difensivo, precisa le conclusioni, Parte_1 Parte_2 tivi nché in tutte le domande, difese, istanze, eccezioni, anche di natura pregiudiziale e/o istruttoria, formulate nell'atto di citazione in appello, ivi comprese tutte le difese, istanze ed eccezioni formulate nel giudizio di prime cure, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Contesta integralmente, punto per punto, il contenuto della comparsa di costituzione in appello e di tutti gli altri atti difensivi della parte appellata, nonché tutte le domande avverse, in quanto inammissibili ed infondati sia in fatto che in diritto per i motivi ampiamente esposti in atti di causa e ne chiede espressamente il rigetto, riservandosi di meglio controdedurre nel prosieguo del giudizio. Chiede l'accoglimento del proposto gravame, con vittoria di spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
Il procuratore di parte appellata ha così precisato le sue conclusioni:
“ Entro i termini assegnati dall'On.le Corte di Appello adita in merito alla trattazione scritta del presente giudizio, la come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, precisa le conclusioni per come Controparte_1 rassegnate n sivi riportandosi a tutto quanto già chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa, che qui devono intendersi come integralmente ripetuti e trascritti. Insiste, pertanto, nell'accoglimento delle domande, difese ed eccezioni ivi formulate e nel rigetto delle domande, difese ed eccezioni avversarie.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 21.04.2022 e Parte_1 Parte_2 hanno impugnato avanti a questa Corte o
[...] la sentenza indicata in oggetto con la quale il giudice del Controparte_1 ellona Pozzo di Gotto rigettando la domanda proposta con il giudizio iscritto al n. 473/2011 R.G., ha così statuito:
“ RIGETTA la domanda proposta da e , per le causali spiegate in Parte_1 Parte_2 motivazione;
- CONDANNA parte attri ga i delle spese che si liquidano in complessivi euro 5.295,00 (di cui euro 3.780,00 per fase di istruzione;
quali riconoscere solo i due terzi come sopra) per compensi professionali, oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA come per legge, compensando la restante quota di un terzo per le causali di cui in parte motiva.”
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto con l'accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la nullità assoluta ed insanabile della stessa per la mancata celebrazione dell'udienza cartolare del 21.10.2021, per la mancata redazione del relativo verbale, e l'omessa lettura del dispositivo in udienza con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e quindi ritenere e dichiarare la nullità degli atti costitutivi in pegno dei depositi in
2 quanto l'operazione con la quale il mutuo fondiario era stato concesso era unicamente quella alle condizioni in esso indicate con atto del 26.07.2006 in Notaio di Messina (Rep. 47387-Racc. 12045) senza richiesta d ulteriori Per_1 garanzi e personali. Per l'effetto chiedeva ordinarsi lo smobilizzo dei suddetti depositi pari ad euro 52.000,00, oltre al risarcimento dei danni subiti per l'illegittimo vincolo apposto, e quindi condannare l' al pagamento CP_1 disgiunto di € 150.000,00 in favore di e di € 50.000,00 in Parte_1 favore di o di quelle so ustizia da valutarsi in Parte_2 via equit tazione monetaria e interessi e le spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria ha chiesto l'ammissione di c.t.u. per l'esatta quantificazione dei danni.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 25.09.2022 si è costituita la società che ha chiesto il rigetto dell'appello perché Controparte_1 infondato.
All'udienza cartolare del 21.10.2022 la Corte rinviava la causa per motivi d'ufficio e per il carico del ruolo, e quindi surrogato il collegio in diversa composizione per il collocamento a riposo del Presidente, la causa all'udienza cartolare del 2 dicembre 2024 veniva posta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER LA MANCATA CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA CARTOLARE DEL 21.10.2021, PER OMESSA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA E DELLA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C. E ART. 35 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL C.P.C..
Con il primo motivo di gravame la parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha disposto il rinvio all'udienza del 21.10.2021 secondo le modalità di cui all'art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020 (udienza in trattazione cartolare) concedendo termine per brevi note scritte ma non ha redatto il verbale telematico dell'udienza cartolare e la causa è stata erroneamente decisa non con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo in udienza. Assume infatti che, anche ove il nuovo modulo procedurale dell'udienza cartolare legato all'emergenza sanitaria Sars Covid 19 è stato adottato in sostituzione dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., il verbale di udienza assume un valore essenziale in relazione alla sua effettiva celebrazione rilevando che la sentenza impugnata non contiene tutti i suoi elementi essenziali quali l'intestazione, motivazione e dispositivo
3 nella prosecuzione del verbale della stessa udienza che non è stato invece redatto.
Il motivo d'appello è infondato.
Per effetto della emergenza Sars Covid 19 è consentito al Giudice la sostituzione della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con l'assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive. Entrambe le parti hanno depositato note difensive prima dell'udienza fissata per la discussione della causa ed in pari data il Giudice ha emesso la sentenza impugnata rubricata nel fascicolo telematico come “sentenza a verbale “ nel senso che la stessa depositata lo stesso giorno della discussione del giudizio sostituisce il verbale di udienza di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
“È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili.” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 37137 del 19/12/2022 Rv. 666275 - 01).
La sentenza impugnata pertanto risulta validamente emessa con tutti i suoi componenti essenziali e depositata a verbale alla stessa udienza fissata per la discussione orale tenuta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Peraltro, dal motivo di appello non si ravvede alcuna ipotesi di nullità tra quelle di cui all'art. 156 c.p.c. per le quali la sentenza di primo grado dovrebbe ritenersi invalida.
Le parti hanno rispettivamente depositato le note difensive prima della discussione e quindi nessuna violazione del contradditorio si è verificata e la sentenza ha raggiunto il suo scopo essendo stata ritualmente comunicata ai rispettivi procuratori consentendo così alla parte appellante il tempestivo gravame per cui è il presente giudizio.
“La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure
4 comminata dalla legge. “(Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19338 del 17/09/2020 Rv. 659127 - 01)
2. SULLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DI COSTITUZIONE IN PEGNO DEI DEPOSITI E OMESSA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI E SULLA MANCANZA E ILLICEITÀ DELLA CAUSA
Il secondo e il terzo motivo d'appello possono essere trattati congiuntamente.
Con il secondo motivo di gravame assume la parte appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che la condotta dell'istituto di credito fosse inidonea a integrare gli estremi del raggiro e quindi viziata la formazione contrattuale degli appellanti. Invero ritiene che la condotta tenuta da è idonea a trarre in inganno il CP_1 cliente consumatore non avendo cons Giudice che anche il silenzio può rappresentare una condotta idonea ad integrare il raggiro. La reticenza e/o il silenzio consistiti nel tacere circostanze che avrebbero indotto la controparte a non contrarre dovevano essere chiarite in base al dovere di agire secondo buona fede che nel caso in esame sarebbe stato violato. In sostanza secondo la tesi degli appellanti poiché il mutuo ipotecario era garantito da ipoteca di primo grado su un fabbricato del per un Pt_1 montante di € 150.000,00 (e da assicurazione contro i dan mobile) rispetto al capitale mutuato di € 100.000,00 ove parte attrice fosse stata a conoscenza che la concessione del mutuo era assistita anche dall'esistenza di una garanzia pignoratizia sui depositi bancari gli appellanti si sarebbero astenuti dal chiedere le somme in mutuo. Allega che gli stessi venivano a conoscenza del vincolo di indisponibilità sulle somme depositate in banca solo l'11.04.2007.
Il motivo d'appello è infondato.
“In tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia commissivo che omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza. (Nella specie, la S.C. ha negato costituisse un'ipotesi di dolo il mero silenzio dei funzionari della banca circa le condizioni di una fideiussione, in quanto non accompagnato da condotte ingannatorie e comunque connesso all'erroneo affidamento ingeneratosi nel cliente in ragione della mancata lettura del testo contrattuale). (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30505 del 03/11/2023 Rv. 669295 - 01)
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“Il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto. (In applicazione di tale principio la S.C., con riferimento ad un contratto di compravendita immobiliare, ha escluso che il silenzio serbato dal venditore, nella fase delle trattative, sull'esistenza di irregolarità urbanistiche potesse configurare un'ipotesi di dolo omissivo, ritenendo che il promissario acquirente avesse avuto la concreta possibilità di rendersi conto dei possibili abusi edilizi e, dunque, di poter verificare la conformità dello stato di fatto a quello di diritto).” (Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11605 del 11/04/2022 Rv. 664385 - 01)
Invero, appare legittima la richiesta da parte del mutuante di chiedere ed ottenere dalla parte debitrice idonee garanzie, dallo stesso insindacabilmente valutate, che gli consentano di effettuare l'operazione di prestito con le garanzie ritenute alla concessione del mutuo riducendo il rischio di insolvenza del debitore.
Nel caso in esame l'atto di costituzione in pegno dei depositi è stato sottoscritto lo stesso giorno della stipula dell'atto di mutuo rendendo edotto alle parti la riferibilità al prestito contratto e sottoscritto delle stesse sia a margine di ogni foglio che in calce. E' anche emerso dall'esame della prova testimoniali assunta che l'appellante
è anche un imprenditore commerciale e quindi si presume che esso Pt_1 vuto la piena consapevolezza della natura e del significato del contratto di costituzione in pegno;
peraltro, la sua contestuale sottoscrizione all'atto di mutuo esclude anche temporalmente che gli appellanti possano non aver inteso il significato del suddetto contratto. Emerge peraltro dalla testimonianza del Sig. che nell'estate del 2006 incontrava il avanti gli Testimone_1 Pt_1 uffi li mostrava una carta e che doveva firmare al in relazione al mutuo che aveva fatto ..” Parte appellante contesta la nullità della costituzione in pegno solo sulla scorta di omissioni che avrebbero preceduto la sottoscrizione della garanzia in pegno senza fare alcun riferimento a circostanze tali da costituire un complesso comportamento preordinato con malizia ed astuzia volto a realizzare l'inganno percepito e, quindi, idoneo a poter determinare una declaratoria di nullità per vizio del consenso. Tali circostanze invece non sono state neppure allegate e, ove provate, avrebbe potuto essere oggetto di valutazione nel merito da parte del Giudice
6 La poiché il reddito percepito dal mutuante era insufficiente a garantire CP_2 il nto della rata di mutuo, nella libera autonomia delle parti, ha legittimamente chiesto una garanzia ulteriore delle somme prestate in mutuo in caso di eventuale inadempimento poiché era necessario nella valutazione delle condizioni per poter concedere il finanziamento non solo la garanzia ipotecaria ma anche e soprattutto la capacità reddituale del mutuatario nel pagamento delle rate di mutuo.
Con il terzo motivo d'appello si dolgono gli appellanti che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non ritenere il contratto di mutuo sufficientemente garantito ai sensi dell'art. 5 del contratto stesso e che quindi il rilascio di ulteriori garanzie ha costituito una mancanza e/o illiceità del contratto non essendo mai stata posta la parte mutuataria a conoscenza della costituzione in pegno dei depositi.
Il motivo è infondato. V'è prova agli atti della sottoscrizione in ogni foglio del contratto di costituzione in pegno dei depositi da parte degli appellanti e, quindi, la loro piena consapevole volontà di contrarre;
mentre in contrario nessun elemento probatorio anche testimoniale volto a contestare la conoscenza degli stessi circa l'effettivo contenuto del contratto di costituzione in pegno e del suo significato risulta addotto dagli appellanti, senza considerare che invece dalla lettura del contratto il consenso invece appare chiaramente espresso. Invero il contratto di mutuo e di costituzione in pegno dei depositi nel quale sono chiaramente identificati i rapporti bancari sottoposti al vincolo pignoratizio appaiono strettamente tra loro connessi. Peraltro, dagli atti non è emero in alcun modo che della stipula del contratto di costituzione in pegno gli appellanti non fossero stati edotti della necessità di tale garanzia e tale circostanza è smentita dallo stesso teste di parte attrice al quale lo stesso si doleva delle tante carte che la Testimone_1 Pt_1 gli aveva chiesto per ottenere il finanziamento. CP_2
L'appello non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza posta a carico della parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i valori minimi del D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore della causa (€ 52.000,00/ € 250.000,00) in complessivi € 7.200,00 oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. e c.p.a. così dovuti € 1.490,00 per studio, € 960,00 per introduttiva, € 2.165,00 per trattazione, € 2.585,00 per la fase decisionale. A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando
7 l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da (C.F. Parte_1 C.F._1
) e (C.
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2 ne in l 21.04. Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] a n. 1059/2021 (n. 473/2011 R.G.) del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 21.10.2021 così statuisce: a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) Condanna e in via tra loro solidale e in Parte_1 Parte_2 favore di in o legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, spese processuali del presente giudizio liquidate complessivamente in € 7.200,00 oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio, il 23.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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