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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 17/12/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 47/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. NA TA Consigliere rel.
Dr. Alessandra Burra Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 17.04.2025
Da
in persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore, con sede in Trieste Parte_1
(TS), Piazza Sansovino n. 2, C.F.: , con l'avv. e dom. avv. Pierpaolo Safret, C.F.: P.IVA_1
, elettivamente domiciliato appar mandato ex art. 83 comma 3 ultimo inciso C.F._1
C.p.c. appellante
Contro
(cf ) con difensori e procuratori speciali l'avvocato Controparte_1 C.F._2
l'avv. Gianfranco Carbone (cf nonché l'avv. Lorenza Guglielmoni (cf C.F._3
1 ) del Foro di Trieste con domicilio eletto presso lo studio in Trieste, via C.F._4
Coroneo 33, – lorenza. - Email_1 Email_2 che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce al presente atto,
appellato- appellante incidentale
appello avverso la sentenza n.54/2025 del tribunale di Trieste pubblicata il 18.03.2025 e notificata in pari data
In punto: permessi studio
CONCLUSIONI
Per parte appellante affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, in riforma dell'appellata sentenza, Voglia rigettare le domande del sig. con condanna dello stesso alla rifusione degli onorari della fase Controparte_1 cautelare, di quella di merito di primo grado e del presente nella misura media come previsto dall'art. 4 co. 1 del D.M. 55/2014, maggiorati del 30% ex art. 4 co. 1 bis dello stesso D.M. come integrato dall'art. 1, co. 1, lett. b), D.M. 37/2018, del 15 % per spese generali, del 4% per CPA e del 22% per
IVA o quelle diverse misure vigenti al momento dell'emissione dell'ordinanza.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede: acquisire il fascicolo informatico di parte di primo grado;
Si chiede prova per interpello del ricorrente e, in fallanza per testi sulle circostanze da 1 a 13 della parte in fatto precedute dalla locuzione “vero che”:
1. gestisce una quota significativa dei parcheggi, a raso, della città di Trieste per un Parte_1 totale di circa 600 stalli ripartiti in quattro fasce tariffarie, serviti da 40 parcometri, oltre ai seguenti parcheggi in struttura, per un totale di circa 1.700 stalli:
2. Gli addetti al controllo dei parcheggi, su strada e in struttura, sono 8, suddivisi in due turni (7.30-
14.00 e 14.00-20.30) da 4 persone ciascuno.
3. Attualmente gli addetti al controllo dei parcheggi sono otto: PA S. ND (via Carli 10) PA S.
NN (viale Raffaele Sanzio 33) PA S. AC (via del Rivo 8/c) PA PE Le PI (via
Costalunga ang. Via Brigata Casale) PA PE VO RU (via VO RU) PA TO S. ER (via
TO S. ER 7/a) (via di Scorcola 6/1) PA AL (via AL 11) (via CP_2 CP_3
Cologna 24) (via delle Querce) (via del Ronco 7/1 – 7/2) (via CP_4 CP_5 CP_6 dei Moreri). , assunto l'1.1.2013; , assunto l'1.1.2013; assunto l'1.1.2013; CP_7 CP_8 CP_1
2 assunto l'1.1.2013; assunto l'1.7.2017; assunto l'1.5.2019; Per_1 Persona_2 Per_3 CP_9 assunto il 15.7.2019;
4. Tutti questi lavoratori hanno sempre lavorato nel triennio precedente la domanda relativa alla fruizione dei permessi.
5. L'organico delle affissioni è talmente ridotto da richiedere l'affidamento di parte del servizio a una ditta esterna.
6. Uno degli addetti a turno è dotato di un autoveicolo e si occupa di intervenire prevalentemente sulle strutture, gli altri 3 si occupano della verifica del corretto pagamento della sosta (circa 200 stalli e 12 parcometri a testa) e del funzionamento dei parcometri.
7. In caso di assenza di un addetto per turno, quello automunito continua a occuparsi delle strutture, agli altri due tocca la verifica del funzionamento di circa 20 parcometri e 300 stalli di sosta a testa.
8. Un operatore ogni 300 stalli è il minimo indispensabile per un efficace verifica del corretto pagamento della sosta da parte degli utenti.
9. In caso di assenza di due operatori nello stesso turno il servizio di controllo dei pagamenti della sosta perde drasticamente di efficacia.
10. Gli addetti al controllo della sosta operano con l'ausilio di un terminale palmare che consente di collegarsi alla piattaforma informatica per verificare i pagamenti effettuati tramite app (oltre alla verifica dell'esposizione dei ticket di sosta emessi dai parcometri) ed emettere gli avvisi in caso di mancato/insufficiente pagamento della sosta.
11. Gli addetti provvedono alla sostituzione della carta nei parcometri e alla risoluzione dei malfunzionamenti che possono verificarsi negli stessi.
12. Il compito richiede quindi: conoscenza delle aree di sosta, capacità di utilizzo dei terminali palmari, capacità di intervento sui parcometri.
13. L'operatore che svolge il proprio turno automunito deve intervenire in caso di problematiche sul funzionamento dei sistemi di controllo accessi dei parcheggi in struttura, che possono essere del tipo tessera/biglietto con codice a barre o QR code oppure riconoscimento del numero di targa. Deve quindi conoscere diverse tipologie di barriere, casse automatiche, telecamere ed essere in grado di rimediare al loro malfunzionamento, soprattutto al fine di consentire tempestivamente l'uscita di un mezzo dalla struttura.
14. Deve altresì conoscere nel dettaglio tutte le strutture di sosta per verificare che gli impianti di illuminazione, ascensori e sistemi di videosorveglianza e antincendio siano regolarmente funzionanti
3 e segnalare eventuali problematiche (guasti, spandimenti, sporcizia, danni, abusi da parte degli utenti),
15. L'inserimento di un nuovo operatore richiede almeno un paio mesi di affiancamento perché possa iniziare a lavorare in autonomia e garantire la continuità del servizio, sia per i parcheggi su strada che per quelli in struttura.
16. L'assenza per 6 mesi di un operatore rende l'azione di controllo del pagamento della sosta inefficace ogniqualvolta un altro operatore sia assente per ferie, malattia, ecc. e il turno sia coperto solamente da 2 colleghi, ma il tempo relativamente breve non consente di inserire e formare un'altra persona.
Si indicano a testi: , coordinatore del servizio parcheggi;
collega Testimone_1 Testimone_2 esperto nello stesso turno, , collega esperto dell'altro turno, , impiegato Testimone_3 Tes_4 che si occupa della gestione del personale con contratto autoferrotranvieri e degli acquisti, dott. Per_4
consulente del lavoro che cura la gestione dei rapporti di lavoro di .
9. In caso di assenza
[...] Pt_1 di due operatori nello stesso turno il servizio di controllo dei pagamenti della sosta perde drasticamente di efficacia.
Per parte appellata- appellante incidentale: in via principale e di merito respingere il proposto appello della perché infondato, immotivato e su alcuni motivi, Parte_2 per quanto si dirà, inammissibile.
Con vittoria di spese legali per la fase e ristoro del contributo unificato dovuto.
Ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte.
Si presenta inoltre
Per quanto esposto e già illustrato
APPELLO INCIDENTALE
Al fine di evidenziare che la Sentenza di primo grado ha deciso su tre eccezioni che lo stesso giudice ha indicato non riproposte espressamente nella Comparsa di Costituzione nel merito e relative a:
-alla censura sulla mancata indicazione dell'anzianità (pagine 7 –ultima riga –e 8 della Sentenza).
-la censura sulla mancata prova del requisitodell'iscrizioneall'annoaccademico2024-2025. (capo 13
–pagina 8 della Sentenza).
- La mancata indicazione in concreto quali siano state le difficoltà organizzative causate dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare. (capo 17, pagina 11 della Sentenza)
Per l'effetto voglia l'Illustrissimo Collegio in accoglimento dell'Appello incidentale e nel riformare sui punti indicati la Sentenza di primo grado dichiarare l'inammissibilità dell'Appello proposto in
4 riferimento ai Motivi non indicati nella Comparsa di costituzione in primo grado della Società convenuta rigettando le richieste di prova inquanto correlate a Motivi d'Appello inammissibili.
Voglia altresì, in riforma della Sentenza di primo grado ,confermata la condanna per la fase di merito voglia liquidare a favore della parte ricorrente in primo grado le spese legali per la fase cautelare come del resto richiesto dalla stessa Società appellante.
Con vittoria di spese legali anche per l'appello incidentale rifusione del contributo unificato.
Richiamando la domanda avversaria si chiede che, nella conferma delle statuizioni sulle spese indicate nella Sentenza di primo grado vengano liquidate le spese anche per la fase cautelare.
Con vittoria di spese legali e rifusione del contributo unificato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste ha accolto la domanda azionata da
[...]
preventivamente con rito cautelare, di godimento dei permessi studio ex art. 5 legge 53/00 CP_1 con condanna della società a concederli fino al 30.06.2025, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Secondo il tribunale il dipendente della società , iscritto al secondo anno di diploma di Pt_1 conservatorio, ha diritto di fruire dei permessi non retribuiti poiché la società non ha provato l'esistenza di ragioni organizzative idonee a paralizzare o differire il diritto allo studio dell'istante; pertanto ha confermato la decisione positiva già assunta in via cautelare.
Quanto alla norma collettiva invocata dalla parte convenuta in primo grado ( cfr. art. 51 Ccnl applicato), il giudice ritiene che la domanda giudiziale abbia ad oggetto un diverso tipo di permesso studio;
in ogni caso la società non ha provato il superamento del tetto del 2% poiché il requisito dimensionale deve essere esaminato rispetto al totale della forza occupata in azienda e non al solo personale addetto alla mobilità cui è applicato il Ccnl autoferrotramvieri ( cfr. 15 di dipendenti di cui soltanto 8 addetti al controllo dei parchimetri).
Il tribunale ha rigettato le eccezioni sollevate dalla società di carenza di anzianità e di mancata prova dell'iscrizione all'istituto scolastico.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la società instando per la riforma integrale della Pt_1 decisione di primo grado.
Si è costituito l'appellato che ha insistito per il rigetto dell'impugnazione principale e a propria volta ha proposto appello incidentale.
3. La Corte di Appello di Trieste all'udienza del 9 ottobre 2025 ha proposto alle parti soluzione conciliativa cui ha prestato adesione il solo appellato;
indi all'udienza del 27 novembre 2025, all'esito della discussione orale della controversia, ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
5
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per avere il giudice accolto la domanda ritenendo provati da parte del i presupposti costitutivi del diritto ai permessi studio non CP_1 retribuiti ( anzianità di servizio e iscrizione al Conservatorio).
In particolare l'appellante evidenzia che in fase cautelare ha espressamente contestato la prova dei presupposti e che in fase meritale ha riproposto le eccezioni precedenti, richiamando le contestazioni e difese formulate in fase cautelare.
Quanto all'anzianità censura la carenza di allegazione da parte del e rispetto al requisito CP_1 dell'iscrizione all'anno scolastico 2024-2025 evidenzia che il giudice ha dato atto che il ricorrente in fase cautelare attesta di essere iscritto al secondo su tre anni necessari per conseguire il titolo di laurea breve, anche se poi il ha azionato il diritto per ottenere i permessi relativi al terzo anno. CP_1
Trattandosi di presupposti costitutivi lamenta la carenza di prova che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio, senza alcun diritto della parte di integrare le lacune in corso di causa, attese le decadenze del rito lavoro.
Contesta la possibilità del giudicante di colmare le lacune con l'esercizio dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c..
Con secondo motivo censura la sentenza per avere il giudice ritenuto che la norma di cui all'art. 5 legge 53 del 2001 non possa essere integrata e disciplinata in modo diverso dalla contrattazione collettiva;
contrattazione che, al pari della norma di legge, è legittimata ad integrare il contratto individuale di lavoro ex art. 1374 cc..
Con terzo motivo censura la sentenza nel punto in cui il primo giudice nell'esaminare la norma collettiva invocata ha ritenuto non superata la soglia del 2% tenendo conto dell'intero organico aziendale e non del solo personale adibito alle mansioni di controllo dei parchimetri come il CP_1 cui si applica il Ccnl degli autoferrotramvieri in luogo del contratto Abi settore bancario efficace nei confronti degli altri dipendenti.
Con quarto e ultimo motivo contesta la sentenza nel punto in cui il giudice ha ritenuto non provate le esigenze organizzative impeditive della concessione dei permessi per cui è causa. Invoca e richiama le prove orali richieste in primo grado e non ammesse dal giudice.
5. Il contesta l'appello principale che reputa infondato alla luce di quanto deciso dal tribunale CP_1 di Trieste.
6 Evidenzia che in primo grado ha allegato e provato l'iscrizione all'istituto musicale e la richiesta di congedo per poterlo frequentare.
Rispetto all'anzianità osserva di aver prodotto documenti ( busta paga) da cui è desumibile l'anzianità di servizio ed osserva che il giudice ha deciso sulla base di una circostanza pacifica che faceva parte del materiale probatorio valorizzabile ai fini della decisione.
Contrasta il secondo motivo a fronte del contenuto della domanda cautelare che era di fruizione dei permessi studio non retribuiti;
permessi diversi rispetto a quelli retribuiti previsti dall'art. 51 ccnl.
Contesta quindi il terzo motivo trattandosi di permessi non retribuiti e quindi non soggetti alle limitazioni indicate nel Ccnl;
in ogni caso la norma consente una integrazione della disposizione normativa ma non in senso contrastante a quanto previsto dalla legge.
Quanto alle esigenze organizzative di cui al quarto motivo, oltre a convenire con il giudice in merito alla carenza di prove da parte della società, osserva che la disposizione legale presuppone l'esistenza di necessità che devono essere comunicate preventivamente al lavoratore la cui istanza è rigettata.
Nel caso di specie Esatto non ha chiarito al quali siano le difficoltà che impedirebbero la CP_1 fruizione di questi permessi, né ha aderito alla preventiva richiesta di mediazione avviata dall'interessato prima del giudizio.
La mancanza di motivazione preventiva impedisce alla società integrazioni giudiziali, tenuto conto del dato letterale normativo e della interpretazione della disposizione seguita dalla giurisprudenza di merito ( cfr. Corte appello Brescia 3 dicembre 2024 n. 198).
Trattasi di diniego che per essere considerato proporzionato e supportato da valide ragioni deve essere specificato preventivamente al lavoratore sì da consentirgli una diversa organizzazione.
Inoltre la valutazione va condotta sulle mansioni specificatamente realizzate dal singolo dipendente e quindi le comprovate ragioni organizzative devono rispondere a criteri di specificità, concretezza, proporzionalità e trasparenza.
Contesta pertanto le istanze istruttorie della parte appellante in quanto generiche e non idonee a dimostrare queste esigenze organizzative.
In via condizionata l'appellato ha censurato la decisione del giudice che ha esaminato le eccezioni della società ( di carenza di anzianità, anno di iscrizione 2024-2025, difficoltà organizzative), nonostante , nel costituirsi nel merito, non le abbia riproposte espressamente nella comparsa di Pt_1 costituzione di primo grado.
Insta pertanto per la dichiarazione di inammissibilità dei motivi di appello perché nuovi rispetto alla comparsa di costituzione;
con ulteriore motivo insta per la condanna della società al pagamento delle spese anche della fase cautelare.
6. L'appello principale va rigettato per le seguenti assorbenti ragioni.
7 Con il ricorso di primo grado ( contestuale al ricorso d'urgenza) il ha azionato il diritto al CP_1 congedo formativo di cui all'art. 5 legge 53/00.
Nelle premesse in fatto il ha precisato di essere dipendente Esatto con inquadramento e CP_1 mansioni di operaio addetto ai parchimetri, parametro economico 170 Ccnl Autoferrotramvieri come da foglio paga dimesso ( cfr. doc. 1 parte ricorrente in primo grado); di essere iscritto al Conservatorio di Musica Tartini di Trieste per conseguire il diploma di canto di 1° livello ( cfr. doc. 12 parte ricorrente), di aver frequentato il primo anno e di essere iscritto al secondo ( su tre complessivi), al fine di conseguire il diploma equiparato al titolo di laurea breve.
Nel ricorso giudiziale depositato in data 19.12.2024 il evidenzia che l'orario scolastico per il CP_1 secondo anno ( con obbligo di frequenza per almeno 80% dell'orario complessivo), è incompatibile con l'orario di lavoro a full time ( cfr. doc. 5 parte ricorrente in primo grado) e che le richieste formulate alla società di part-time verticale, permessi retribuiti per 150 ore, permessi retribuiti ex art. 51 Ccnl non sono state accolte dalla società ( cfr. docc. 11 parte ricorrente).
Evidenzia di aver promosso mediazione assistita per ottenere la concessione del congedo formativo di cui all'art. 5 legge 53/00, cui la società non ha partecipato;
osserva che la società prima del giudizio non ha dato alcun riscontro alla propria richiesta;
né, tanto meno, ha indicato le ragioni organizzative che impedivano o comunque imponevano di dilazionare l'esercizio del diritto.
Pertanto ha agito giudizialmente con domanda pienamente accolta dal tribunale dapprima in via cautelare ( cfr. ordinanza di data 17.01.25) e poi con la sentenza impugnata in questa sede.
7. Il primo motivo attiene alla prova del requisito costitutivo del diritto azionato ( anzianità e iscrizione scolastica).
La disposizione invocata di cui all'art. 5 legge 53/00 dispone quanto segue:”
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n.
300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro….omissis”: ed ancora:”..
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio
8 di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni”.
8. Ritiene il Collegio che il con le allegazioni di cui al punto 6 della presente motivazione, CP_1 corredate dai documenti espressamente riportati nella narrativa e consultabili con collegamento ipertestuale ( cfr. ricorso primo grado), abbia provato il possesso dell'anzianità di servizio necessaria e sufficiente per l'esercizio del giudizio azionato ( cfr. 13 anni attesa l'assunzione in Esatto dal
3.01.2011, come evidenziato nella busta paga sub. 1 parte ricorrente).
Né può essere condivisa l'obiezione di parte appellante secondo cui il avrebbe dovuto CP_1 espressamente dichiarare di possedere una anzianità di servizio di cinque anni, trattandosi di presupposto necessario per l'esercizio del diritto implicitamente risolto nella narrativa del ricorso con richiamo per relationem alla busta paga allegata sub.1 ( cfr. ricorso di primo grado).
Documento di provenienza aziendale e quindi utilizzabile in senso favorevole al lavoratore e che costituiva prova precostituita che faceva parte integrante del materiale istruttorio necessariamente esaminabile dal giudice del lavoro senza alcuna necessità di esercizio forzoso dei poteri istruttori di ufficio ex art. 421 c.p.c; valutazione istruttoria corretta da parte del Tribunale anche in ragione della necessità, tipica del rito lavoro, di contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità materiale.
8.1. D'altra parte nella prima udienza successiva alla costituzione della società che in fase cautelare aveva contestato il presupposto dell'anzianità aziendale, l'avvocato della parte attrice evidenziava quanto segue:”..L'avv. Carbone rileva che il ricorrente è stato assunto dal 2011 e che l'iscrizione all'anno accademico risulta dal doc. nr. 4 e 5 del ricorso”( cfr. verbale del 7.01.25 dimesso da appellante); ad ulteriore conferma che il dato rientrava già nell'ambito delle piste probatorie introdotte dall'interessato e valutabili dal primo giudice.
A ciò si aggiunga che il primo giudice, nella propria discrezionalità, ha motivato la decisione come segue:”.Si è già affermato nell'ordinanza che ha definito la fase cautelare, che dall'esame della busta paga allegata al doc. 1 del ricorso, emerge un'anzianità del lavoratore pari a quasi 13 anni, e dunque la contestazione appare priva di fondamento, stante il fatto che la circostanza è allegata documentalmente. Ad ogni modo nella fase di merito tale prospettazione difensiva non è stata riproposta dalla convenuta. 13. Discorso identico va fatto per l'ulteriore contestazione della resistente, parimenti non riproposta in questa fase, relativa alla mancata allegazione da parte del ricorrente del requisito dell'iscrizione all'anno accademico 2024-2025. Anche in tal caso, si deve rilevare che l'iscrizione del ricorrente all'anno accademico 2024/2025 è attestata al doc. 5 allegato al ricorso dal direttore del Conservatorio. Non appare rilevante, nell'uno e nell'altro caso, che le circostanze non siano state allegate alla narrativa in fatto del ricorso, in quanto è stato
9 condivisibilmente ed autorevolmente sostenuto che: “l'allegazione di un fatto costitutivo della domanda, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, non è necessario venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto potendo essere individuato attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, potendo perciò desumersi anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzione documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito” (Cass.18783/2009, Cass.7097/2012; Cass.17076/2004, Cass. 607/1996) “( cfr. sentenza di primo grado).
Pertanto la doglianza dell'appellante in merito all'esercizio di poteri ufficiosi da parte del tribunale per colmare lacune del ricorrente è infondata.
9. Analogamente l'allegazione dell'iscrizione al secondo anno e documentazione prodotta dal CP_1 consente di superare le obiezioni dell'appellante relative alla attualità dell'iscrizione al secondo anno di conservatorio;
dal documento 5 di parte ricorrente in primo grado si evince che l'odierno appellato, nell'anno scolastico 2024/2025, era iscritto al secondo anno di diploma di canto di 1° livello, con obbligo di frequenza giornaliera alle lezioni il cui orario era riportato nello stesso documento.
Documentazione ritualmente allegata al primo grado, richiamata testualmente nel ricorso e correttamente valorizzata dal primo giudice.
La doglianza dell'appellante va quindi rigettata siccome infondata.
10. Il secondo motivo di appello va rigettato alla luce della piana considerazione che nel caso di specie la causa petendi e il petitum attoreo riguardano il congedo formativo che è istituto normativo diverso da quello invocato dalla società nell'appello al fine di censurare la decisione giudiziale.
La norma sopra riportata attribuisce al lavoratore un diritto definito dagli studiosi “ potestativo” che compete al dipendente con anzianità di servizio superiore ai 5 anni e che può essere contrastato dal datore di lavoro soltanto in presenza di “ comprovate ragioni organizzative di servizio” il cui onere della prova grava sul datore di lavoro ( cfr. tribunale Milano 14.12.2009).
Trattasi di un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ( alle volte definitivo aspettativa), non retribuito, che può essere fruito in modo continuativo o frazionato, al fine di consentire al lavoratore di completare la scuola dell'obbligo, oppure conseguire un titolo di studio di secondo grado, un diploma universitario o di laurea, e la partecipazione ad attività formative “diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro”.
E 'prevista la possibilità da parte dei contratti collettivi di prevedere le modalità di fruizione del congedo, individuarne la percentuale massima dei lavoratori che se ne possono avvalere, disciplinando anche le ipotesi di differimento o di diniego dall'esercizio di questo diritto fissando anche il termine di preavviso che comunque non può essere inferiore ai 30 giorni di legge.
10 Preavviso che rafforza la necessità che il diniego o il differimento siano motivati dalla società a fronte della istanza del dipendente.
11. La disposizione contrattuale invocata dalla società disciplina per contro un istituto diverso, in linea con quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto dei lavoratori che ha ad oggetto i permessi per motivi di studio ( cfr. comma 1” i lavoratori studenti , iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, di qualificazione professionale, statali , pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza a corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali”).
Permessi retribuiti cui si aggiungono quelli giornalieri per gli esami universitari ( cfr. art. 10.comma
2 Statuto dei lavoratori).
11.1. In particolare la disposizione di cui all'art. 51 Ccnl autoferrotramvieri ( cfr. doc. 6 parte ricorrente in primo grado), prevede quanto segue:”
1. I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per un numero di ore doppio di quello richiesto come permesso retribuito.
2. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva.
3. l lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative.
4. Il presente istituto è nettamente distinto da quello di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi e/o agli esami della scuola primaria, secondaria inferiore e superiore, e universitaria statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, il presente articolo riguarda la partecipazione ai carsi specificamente definiti "corsi sperimentali per lavoratori" o corsi delle 150 ore.
5. I corsi di cui al presente articolo, in generale, sono stati individuati in: - corsi di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal
Ministero della PI. Oppure delegati alle Regioni;
- corsi abbreviati presso le scuote medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado;
- corsi monografici presso le scuole medie superiori;
specializzazioni per diplomati;
- corsi monografici presso le
11 università. Si tratta, dunque, di corsi - ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo, del tutto particolari in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori. 6.
Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 legge 300/1970
e dal presente articolo non sono fra loro cumulabili, fermo restando che i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui al presente articolo.
Poiché nel caso del presente articolo si tratta di corsi istituiti o confermati di anno in anno dal
oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali corsi non siano Controparte_10 istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione ivi prevista.
7. Resta fermo il principio che, consistendo il beneficio nella concessione di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativi.
8. La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennio. L'iniziativa per il godimento dei benefici di cui al presente articolo spetta al singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenza.”.
Trattasi di previsione collettiva che affianca quella di cui all'art. 10 dello Statuto dei lavoratori;
clausola contrattuale avente ad oggetto permessi retribuiti che sono istituto diverso dal congedo formativo non retribuito per cui è causa.
12. Questo Collegio non condivide l'interpretazione dell'appellante secondo cui la disposizione del contratto conterrebbe l'integrazione prevista e consentita dal legislatore all'art. 5 comma 4 legge
53/00.
Infatti l'intervento collettivo integrativo è consentito dal legislatore soltanto nei limiti in cui disciplini le modalità di richiesta e fruizione del congedo non retribuito, o comunque le percentuali di lavoratori che ne possono fruire contemporaneamente e i termini entro cui al dipendente sia comunicato il diniego o differimento del diritto.
Per contro se si aderisse all'interpretazione suggerita dall'appellante della prevalenza della norma collettiva sulla norma di legge si finirebbe per privare i dipendenti di un diritto sancito dal legislatore a tutela del diritto di studio;
diritto che costituisce piena attuazione del diritto di rango costituzionale alla formazione di cui all'art.34 Cost..
Una modifica restrittiva di una norma imperativa di legge, non consentita dalla disposizione stessa, che al più consente una limitazione in termini di percentuale dei beneficiari, ma sempre nell'ambito di quanto consentito dalla disposizione sopra riportata.
12 13. Questo Collegio reputa corretto attribuire alla disposizione collettiva la facoltà di disciplinare autonomamente i permessi retribuiti anche al fine di garantire una imparzialità del datore di lavoro nell'operare la scelta tra un lavoratore e l'altro trattandosi di istituti retribuiti, disponendo dei limiti rispetto ai corsi di studio ed anche alla percentuale dei lavoratori che ne possono fruire.
Il limite del 2% però va collegato esclusivamente all'istituto dei permessi retribuiti e non può essere introdotto surrettiziamente anche rispetto al congedo per cui è causa, perché, per quanto esposto, si tratta di due istituti diversi.
14. Come evidenziato dal primo giudice la società avrebbe potuto impedire differire o rigettare la richiesta di congedo soltanto in presenza di “ comprovate esigenze organizzative”.
La disposizione, nel prevedere un preavviso non inferiore a 30 giorni, presuppone che il datore di lavoro comunichi preventivamente al dipendente le ragioni del diniego al fine di consentirgli di valutare se proseguire negli studi o comunque ricorrere ad altre forme di sostegno allo studio o di sospensione del rapporto ad altro titolo.
14.1. Nel caso di specie la società, prima del giudizio, non ha mai indicato al i motivi del CP_1 diniego;
non ha neppure partecipato alla negoziazione assistita avviata dal dipendente, né- anche per un principio di buona fede e correttezza- ha motivato le ragioni del diniego.
Soltanto a seguito del giudizio cautelare ha lamentato l'esistenza di ragioni organizzative Parte_1
( in termini di numero degli addetti al controllo e di personale adibito) che consisterebbero a quanto pare nella difficoltà di formare in poco tempo personale abile al controllo dei parcometri o comunque nella impossibilità di coprire in modo sufficiente ed adeguato tutte le aree di sosta di competenza della società.
Circostanze – come capitolate nelle conclusioni istruttorie di cui alla presente sentenza- che chiedeva di provare con i testimoni indicati anche se poi, nell'udienza di discussione concludeva in via principale per la decisione della causa in ragione delle prove documentali versate in atti ( cfr. verbale udienza del 18 marzo 2025).
15. A fronte di ciò ritiene il Collegio che già la condotta tenuta dalla società prima del giudizio impedisca di attribuire alle difficoltà organizzative allegate in causa, la natura di oggettive e comprovate ragioni necessarie e sufficienti a paralizzare l'esercizio del diritto.
D'altra parte aderendo alla interpretazione della società si finirebbe per attribuire rilevanza impeditiva a qualsiasi tipo di difficoltà organizzativa;
per contro la disposizione contrattuale consente al datore di lavoro di paralizzare il diritto alla formazione soltanto in presenza di ragioni organizzative concrete che siano collegate al tipo di compito e mansione svolta dal dipendente.
16. Nel caso di specie, rispetto alle mansioni del la società si è limitata ad indicare il numero CP_1 dei parcheggi e l'asserito numero minimo di lavoratori necessari per turno, senza neppure chiarire,
13 tenuto conto dell'orario delle lezioni depositato dal lavoratore, quale fosse il turno orario attribuito al e le ragioni per cui la sua assenza in determinate fasce orarie avrebbe impedito lo svolgimento CP_1 regolare del servizio.
La genericità dei dati allegati, laddove la norma richiede la presenza per quanto esposto di comprovate ragioni organizzative, impedisce al giudicante di considerare legittimo il diniego per cui è causa;
né
l'eventuale ammissione delle prove orali, avrebbe per ciò solo consentito di superare la mancanza di preventiva indicazione al dipendente delle ragioni del diniego.
17. Il rigetto del secondo motivo consente di rigettare anche il terzo e quarto motivo di appello che sono collegati alla interpretazione della norma contrattuale che è irrilevante rispetto al presente giudizio.
Infatti le censure riguardano l'interpretazione della norma di cui all'art. 51 CCnl che ad avviso di questo Collegio esula dal petitum e risulta quindi invocata in modo non pertinente.
Pertanto le doglianze vanno rigettate.
18. Al rigetto dell'appello principale consegue l'assorbimento dei motivi di appello incidentale proposti dal per quanto dichiarato all'udienza del 27 novembre 2025, soltanto in forma CP_1 condizionata all'accoglimento dell'appello principale.
Quanto poi alla doglianza dell'appellato sulle spese di lite, questa Corte osserva che il giudice di primo grado nel liquidare le spese di lite ha espressamente considerato sia la fase cautelare che quella di merito;
in mancanza di doglianza specifica di violazione dei limiti normativi di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni, non sussistono ragioni per modificare la pronuncia che a seguito del rigetto dell'appello principale merita piena conferma.
19. Le spese del grado, liquidate in ragione del valore indeterminabile prima fascia della domanda giudiziale, sono poste a carico dell'appellante principale soccombente.
Al rigetto per infondatezza consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali in capo all'appellante principale per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02, salva la esistenza di condizioni soggettive di esenzione che esulano dalla competenza giurisdizionale del presente Collegio.
PER QUESTI MOTIVI
- Rigetta l'appello principale confermando la sentenza impugnata;
- dichiara assorbito l'appello incidentale;
- Condanna Esatto a rifondere all'appellato le spese del grado che liquida in complessivi euro
6946,00 per compenso, oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
14 - Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 27 novembre 2025
La Consigliere est.
NA TA
Il Presidente
Lucio Benvegnù
15
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. NA TA Consigliere rel.
Dr. Alessandra Burra Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 17.04.2025
Da
in persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore, con sede in Trieste Parte_1
(TS), Piazza Sansovino n. 2, C.F.: , con l'avv. e dom. avv. Pierpaolo Safret, C.F.: P.IVA_1
, elettivamente domiciliato appar mandato ex art. 83 comma 3 ultimo inciso C.F._1
C.p.c. appellante
Contro
(cf ) con difensori e procuratori speciali l'avvocato Controparte_1 C.F._2
l'avv. Gianfranco Carbone (cf nonché l'avv. Lorenza Guglielmoni (cf C.F._3
1 ) del Foro di Trieste con domicilio eletto presso lo studio in Trieste, via C.F._4
Coroneo 33, – lorenza. - Email_1 Email_2 che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce al presente atto,
appellato- appellante incidentale
appello avverso la sentenza n.54/2025 del tribunale di Trieste pubblicata il 18.03.2025 e notificata in pari data
In punto: permessi studio
CONCLUSIONI
Per parte appellante affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, in riforma dell'appellata sentenza, Voglia rigettare le domande del sig. con condanna dello stesso alla rifusione degli onorari della fase Controparte_1 cautelare, di quella di merito di primo grado e del presente nella misura media come previsto dall'art. 4 co. 1 del D.M. 55/2014, maggiorati del 30% ex art. 4 co. 1 bis dello stesso D.M. come integrato dall'art. 1, co. 1, lett. b), D.M. 37/2018, del 15 % per spese generali, del 4% per CPA e del 22% per
IVA o quelle diverse misure vigenti al momento dell'emissione dell'ordinanza.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede: acquisire il fascicolo informatico di parte di primo grado;
Si chiede prova per interpello del ricorrente e, in fallanza per testi sulle circostanze da 1 a 13 della parte in fatto precedute dalla locuzione “vero che”:
1. gestisce una quota significativa dei parcheggi, a raso, della città di Trieste per un Parte_1 totale di circa 600 stalli ripartiti in quattro fasce tariffarie, serviti da 40 parcometri, oltre ai seguenti parcheggi in struttura, per un totale di circa 1.700 stalli:
2. Gli addetti al controllo dei parcheggi, su strada e in struttura, sono 8, suddivisi in due turni (7.30-
14.00 e 14.00-20.30) da 4 persone ciascuno.
3. Attualmente gli addetti al controllo dei parcheggi sono otto: PA S. ND (via Carli 10) PA S.
NN (viale Raffaele Sanzio 33) PA S. AC (via del Rivo 8/c) PA PE Le PI (via
Costalunga ang. Via Brigata Casale) PA PE VO RU (via VO RU) PA TO S. ER (via
TO S. ER 7/a) (via di Scorcola 6/1) PA AL (via AL 11) (via CP_2 CP_3
Cologna 24) (via delle Querce) (via del Ronco 7/1 – 7/2) (via CP_4 CP_5 CP_6 dei Moreri). , assunto l'1.1.2013; , assunto l'1.1.2013; assunto l'1.1.2013; CP_7 CP_8 CP_1
2 assunto l'1.1.2013; assunto l'1.7.2017; assunto l'1.5.2019; Per_1 Persona_2 Per_3 CP_9 assunto il 15.7.2019;
4. Tutti questi lavoratori hanno sempre lavorato nel triennio precedente la domanda relativa alla fruizione dei permessi.
5. L'organico delle affissioni è talmente ridotto da richiedere l'affidamento di parte del servizio a una ditta esterna.
6. Uno degli addetti a turno è dotato di un autoveicolo e si occupa di intervenire prevalentemente sulle strutture, gli altri 3 si occupano della verifica del corretto pagamento della sosta (circa 200 stalli e 12 parcometri a testa) e del funzionamento dei parcometri.
7. In caso di assenza di un addetto per turno, quello automunito continua a occuparsi delle strutture, agli altri due tocca la verifica del funzionamento di circa 20 parcometri e 300 stalli di sosta a testa.
8. Un operatore ogni 300 stalli è il minimo indispensabile per un efficace verifica del corretto pagamento della sosta da parte degli utenti.
9. In caso di assenza di due operatori nello stesso turno il servizio di controllo dei pagamenti della sosta perde drasticamente di efficacia.
10. Gli addetti al controllo della sosta operano con l'ausilio di un terminale palmare che consente di collegarsi alla piattaforma informatica per verificare i pagamenti effettuati tramite app (oltre alla verifica dell'esposizione dei ticket di sosta emessi dai parcometri) ed emettere gli avvisi in caso di mancato/insufficiente pagamento della sosta.
11. Gli addetti provvedono alla sostituzione della carta nei parcometri e alla risoluzione dei malfunzionamenti che possono verificarsi negli stessi.
12. Il compito richiede quindi: conoscenza delle aree di sosta, capacità di utilizzo dei terminali palmari, capacità di intervento sui parcometri.
13. L'operatore che svolge il proprio turno automunito deve intervenire in caso di problematiche sul funzionamento dei sistemi di controllo accessi dei parcheggi in struttura, che possono essere del tipo tessera/biglietto con codice a barre o QR code oppure riconoscimento del numero di targa. Deve quindi conoscere diverse tipologie di barriere, casse automatiche, telecamere ed essere in grado di rimediare al loro malfunzionamento, soprattutto al fine di consentire tempestivamente l'uscita di un mezzo dalla struttura.
14. Deve altresì conoscere nel dettaglio tutte le strutture di sosta per verificare che gli impianti di illuminazione, ascensori e sistemi di videosorveglianza e antincendio siano regolarmente funzionanti
3 e segnalare eventuali problematiche (guasti, spandimenti, sporcizia, danni, abusi da parte degli utenti),
15. L'inserimento di un nuovo operatore richiede almeno un paio mesi di affiancamento perché possa iniziare a lavorare in autonomia e garantire la continuità del servizio, sia per i parcheggi su strada che per quelli in struttura.
16. L'assenza per 6 mesi di un operatore rende l'azione di controllo del pagamento della sosta inefficace ogniqualvolta un altro operatore sia assente per ferie, malattia, ecc. e il turno sia coperto solamente da 2 colleghi, ma il tempo relativamente breve non consente di inserire e formare un'altra persona.
Si indicano a testi: , coordinatore del servizio parcheggi;
collega Testimone_1 Testimone_2 esperto nello stesso turno, , collega esperto dell'altro turno, , impiegato Testimone_3 Tes_4 che si occupa della gestione del personale con contratto autoferrotranvieri e degli acquisti, dott. Per_4
consulente del lavoro che cura la gestione dei rapporti di lavoro di .
9. In caso di assenza
[...] Pt_1 di due operatori nello stesso turno il servizio di controllo dei pagamenti della sosta perde drasticamente di efficacia.
Per parte appellata- appellante incidentale: in via principale e di merito respingere il proposto appello della perché infondato, immotivato e su alcuni motivi, Parte_2 per quanto si dirà, inammissibile.
Con vittoria di spese legali per la fase e ristoro del contributo unificato dovuto.
Ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte.
Si presenta inoltre
Per quanto esposto e già illustrato
APPELLO INCIDENTALE
Al fine di evidenziare che la Sentenza di primo grado ha deciso su tre eccezioni che lo stesso giudice ha indicato non riproposte espressamente nella Comparsa di Costituzione nel merito e relative a:
-alla censura sulla mancata indicazione dell'anzianità (pagine 7 –ultima riga –e 8 della Sentenza).
-la censura sulla mancata prova del requisitodell'iscrizioneall'annoaccademico2024-2025. (capo 13
–pagina 8 della Sentenza).
- La mancata indicazione in concreto quali siano state le difficoltà organizzative causate dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare. (capo 17, pagina 11 della Sentenza)
Per l'effetto voglia l'Illustrissimo Collegio in accoglimento dell'Appello incidentale e nel riformare sui punti indicati la Sentenza di primo grado dichiarare l'inammissibilità dell'Appello proposto in
4 riferimento ai Motivi non indicati nella Comparsa di costituzione in primo grado della Società convenuta rigettando le richieste di prova inquanto correlate a Motivi d'Appello inammissibili.
Voglia altresì, in riforma della Sentenza di primo grado ,confermata la condanna per la fase di merito voglia liquidare a favore della parte ricorrente in primo grado le spese legali per la fase cautelare come del resto richiesto dalla stessa Società appellante.
Con vittoria di spese legali anche per l'appello incidentale rifusione del contributo unificato.
Richiamando la domanda avversaria si chiede che, nella conferma delle statuizioni sulle spese indicate nella Sentenza di primo grado vengano liquidate le spese anche per la fase cautelare.
Con vittoria di spese legali e rifusione del contributo unificato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste ha accolto la domanda azionata da
[...]
preventivamente con rito cautelare, di godimento dei permessi studio ex art. 5 legge 53/00 CP_1 con condanna della società a concederli fino al 30.06.2025, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Secondo il tribunale il dipendente della società , iscritto al secondo anno di diploma di Pt_1 conservatorio, ha diritto di fruire dei permessi non retribuiti poiché la società non ha provato l'esistenza di ragioni organizzative idonee a paralizzare o differire il diritto allo studio dell'istante; pertanto ha confermato la decisione positiva già assunta in via cautelare.
Quanto alla norma collettiva invocata dalla parte convenuta in primo grado ( cfr. art. 51 Ccnl applicato), il giudice ritiene che la domanda giudiziale abbia ad oggetto un diverso tipo di permesso studio;
in ogni caso la società non ha provato il superamento del tetto del 2% poiché il requisito dimensionale deve essere esaminato rispetto al totale della forza occupata in azienda e non al solo personale addetto alla mobilità cui è applicato il Ccnl autoferrotramvieri ( cfr. 15 di dipendenti di cui soltanto 8 addetti al controllo dei parchimetri).
Il tribunale ha rigettato le eccezioni sollevate dalla società di carenza di anzianità e di mancata prova dell'iscrizione all'istituto scolastico.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la società instando per la riforma integrale della Pt_1 decisione di primo grado.
Si è costituito l'appellato che ha insistito per il rigetto dell'impugnazione principale e a propria volta ha proposto appello incidentale.
3. La Corte di Appello di Trieste all'udienza del 9 ottobre 2025 ha proposto alle parti soluzione conciliativa cui ha prestato adesione il solo appellato;
indi all'udienza del 27 novembre 2025, all'esito della discussione orale della controversia, ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
5
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per avere il giudice accolto la domanda ritenendo provati da parte del i presupposti costitutivi del diritto ai permessi studio non CP_1 retribuiti ( anzianità di servizio e iscrizione al Conservatorio).
In particolare l'appellante evidenzia che in fase cautelare ha espressamente contestato la prova dei presupposti e che in fase meritale ha riproposto le eccezioni precedenti, richiamando le contestazioni e difese formulate in fase cautelare.
Quanto all'anzianità censura la carenza di allegazione da parte del e rispetto al requisito CP_1 dell'iscrizione all'anno scolastico 2024-2025 evidenzia che il giudice ha dato atto che il ricorrente in fase cautelare attesta di essere iscritto al secondo su tre anni necessari per conseguire il titolo di laurea breve, anche se poi il ha azionato il diritto per ottenere i permessi relativi al terzo anno. CP_1
Trattandosi di presupposti costitutivi lamenta la carenza di prova che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio, senza alcun diritto della parte di integrare le lacune in corso di causa, attese le decadenze del rito lavoro.
Contesta la possibilità del giudicante di colmare le lacune con l'esercizio dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c..
Con secondo motivo censura la sentenza per avere il giudice ritenuto che la norma di cui all'art. 5 legge 53 del 2001 non possa essere integrata e disciplinata in modo diverso dalla contrattazione collettiva;
contrattazione che, al pari della norma di legge, è legittimata ad integrare il contratto individuale di lavoro ex art. 1374 cc..
Con terzo motivo censura la sentenza nel punto in cui il primo giudice nell'esaminare la norma collettiva invocata ha ritenuto non superata la soglia del 2% tenendo conto dell'intero organico aziendale e non del solo personale adibito alle mansioni di controllo dei parchimetri come il CP_1 cui si applica il Ccnl degli autoferrotramvieri in luogo del contratto Abi settore bancario efficace nei confronti degli altri dipendenti.
Con quarto e ultimo motivo contesta la sentenza nel punto in cui il giudice ha ritenuto non provate le esigenze organizzative impeditive della concessione dei permessi per cui è causa. Invoca e richiama le prove orali richieste in primo grado e non ammesse dal giudice.
5. Il contesta l'appello principale che reputa infondato alla luce di quanto deciso dal tribunale CP_1 di Trieste.
6 Evidenzia che in primo grado ha allegato e provato l'iscrizione all'istituto musicale e la richiesta di congedo per poterlo frequentare.
Rispetto all'anzianità osserva di aver prodotto documenti ( busta paga) da cui è desumibile l'anzianità di servizio ed osserva che il giudice ha deciso sulla base di una circostanza pacifica che faceva parte del materiale probatorio valorizzabile ai fini della decisione.
Contrasta il secondo motivo a fronte del contenuto della domanda cautelare che era di fruizione dei permessi studio non retribuiti;
permessi diversi rispetto a quelli retribuiti previsti dall'art. 51 ccnl.
Contesta quindi il terzo motivo trattandosi di permessi non retribuiti e quindi non soggetti alle limitazioni indicate nel Ccnl;
in ogni caso la norma consente una integrazione della disposizione normativa ma non in senso contrastante a quanto previsto dalla legge.
Quanto alle esigenze organizzative di cui al quarto motivo, oltre a convenire con il giudice in merito alla carenza di prove da parte della società, osserva che la disposizione legale presuppone l'esistenza di necessità che devono essere comunicate preventivamente al lavoratore la cui istanza è rigettata.
Nel caso di specie Esatto non ha chiarito al quali siano le difficoltà che impedirebbero la CP_1 fruizione di questi permessi, né ha aderito alla preventiva richiesta di mediazione avviata dall'interessato prima del giudizio.
La mancanza di motivazione preventiva impedisce alla società integrazioni giudiziali, tenuto conto del dato letterale normativo e della interpretazione della disposizione seguita dalla giurisprudenza di merito ( cfr. Corte appello Brescia 3 dicembre 2024 n. 198).
Trattasi di diniego che per essere considerato proporzionato e supportato da valide ragioni deve essere specificato preventivamente al lavoratore sì da consentirgli una diversa organizzazione.
Inoltre la valutazione va condotta sulle mansioni specificatamente realizzate dal singolo dipendente e quindi le comprovate ragioni organizzative devono rispondere a criteri di specificità, concretezza, proporzionalità e trasparenza.
Contesta pertanto le istanze istruttorie della parte appellante in quanto generiche e non idonee a dimostrare queste esigenze organizzative.
In via condizionata l'appellato ha censurato la decisione del giudice che ha esaminato le eccezioni della società ( di carenza di anzianità, anno di iscrizione 2024-2025, difficoltà organizzative), nonostante , nel costituirsi nel merito, non le abbia riproposte espressamente nella comparsa di Pt_1 costituzione di primo grado.
Insta pertanto per la dichiarazione di inammissibilità dei motivi di appello perché nuovi rispetto alla comparsa di costituzione;
con ulteriore motivo insta per la condanna della società al pagamento delle spese anche della fase cautelare.
6. L'appello principale va rigettato per le seguenti assorbenti ragioni.
7 Con il ricorso di primo grado ( contestuale al ricorso d'urgenza) il ha azionato il diritto al CP_1 congedo formativo di cui all'art. 5 legge 53/00.
Nelle premesse in fatto il ha precisato di essere dipendente Esatto con inquadramento e CP_1 mansioni di operaio addetto ai parchimetri, parametro economico 170 Ccnl Autoferrotramvieri come da foglio paga dimesso ( cfr. doc. 1 parte ricorrente in primo grado); di essere iscritto al Conservatorio di Musica Tartini di Trieste per conseguire il diploma di canto di 1° livello ( cfr. doc. 12 parte ricorrente), di aver frequentato il primo anno e di essere iscritto al secondo ( su tre complessivi), al fine di conseguire il diploma equiparato al titolo di laurea breve.
Nel ricorso giudiziale depositato in data 19.12.2024 il evidenzia che l'orario scolastico per il CP_1 secondo anno ( con obbligo di frequenza per almeno 80% dell'orario complessivo), è incompatibile con l'orario di lavoro a full time ( cfr. doc. 5 parte ricorrente in primo grado) e che le richieste formulate alla società di part-time verticale, permessi retribuiti per 150 ore, permessi retribuiti ex art. 51 Ccnl non sono state accolte dalla società ( cfr. docc. 11 parte ricorrente).
Evidenzia di aver promosso mediazione assistita per ottenere la concessione del congedo formativo di cui all'art. 5 legge 53/00, cui la società non ha partecipato;
osserva che la società prima del giudizio non ha dato alcun riscontro alla propria richiesta;
né, tanto meno, ha indicato le ragioni organizzative che impedivano o comunque imponevano di dilazionare l'esercizio del diritto.
Pertanto ha agito giudizialmente con domanda pienamente accolta dal tribunale dapprima in via cautelare ( cfr. ordinanza di data 17.01.25) e poi con la sentenza impugnata in questa sede.
7. Il primo motivo attiene alla prova del requisito costitutivo del diritto azionato ( anzianità e iscrizione scolastica).
La disposizione invocata di cui all'art. 5 legge 53/00 dispone quanto segue:”
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n.
300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro….omissis”: ed ancora:”..
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio
8 di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni”.
8. Ritiene il Collegio che il con le allegazioni di cui al punto 6 della presente motivazione, CP_1 corredate dai documenti espressamente riportati nella narrativa e consultabili con collegamento ipertestuale ( cfr. ricorso primo grado), abbia provato il possesso dell'anzianità di servizio necessaria e sufficiente per l'esercizio del giudizio azionato ( cfr. 13 anni attesa l'assunzione in Esatto dal
3.01.2011, come evidenziato nella busta paga sub. 1 parte ricorrente).
Né può essere condivisa l'obiezione di parte appellante secondo cui il avrebbe dovuto CP_1 espressamente dichiarare di possedere una anzianità di servizio di cinque anni, trattandosi di presupposto necessario per l'esercizio del diritto implicitamente risolto nella narrativa del ricorso con richiamo per relationem alla busta paga allegata sub.1 ( cfr. ricorso di primo grado).
Documento di provenienza aziendale e quindi utilizzabile in senso favorevole al lavoratore e che costituiva prova precostituita che faceva parte integrante del materiale istruttorio necessariamente esaminabile dal giudice del lavoro senza alcuna necessità di esercizio forzoso dei poteri istruttori di ufficio ex art. 421 c.p.c; valutazione istruttoria corretta da parte del Tribunale anche in ragione della necessità, tipica del rito lavoro, di contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità materiale.
8.1. D'altra parte nella prima udienza successiva alla costituzione della società che in fase cautelare aveva contestato il presupposto dell'anzianità aziendale, l'avvocato della parte attrice evidenziava quanto segue:”..L'avv. Carbone rileva che il ricorrente è stato assunto dal 2011 e che l'iscrizione all'anno accademico risulta dal doc. nr. 4 e 5 del ricorso”( cfr. verbale del 7.01.25 dimesso da appellante); ad ulteriore conferma che il dato rientrava già nell'ambito delle piste probatorie introdotte dall'interessato e valutabili dal primo giudice.
A ciò si aggiunga che il primo giudice, nella propria discrezionalità, ha motivato la decisione come segue:”.Si è già affermato nell'ordinanza che ha definito la fase cautelare, che dall'esame della busta paga allegata al doc. 1 del ricorso, emerge un'anzianità del lavoratore pari a quasi 13 anni, e dunque la contestazione appare priva di fondamento, stante il fatto che la circostanza è allegata documentalmente. Ad ogni modo nella fase di merito tale prospettazione difensiva non è stata riproposta dalla convenuta. 13. Discorso identico va fatto per l'ulteriore contestazione della resistente, parimenti non riproposta in questa fase, relativa alla mancata allegazione da parte del ricorrente del requisito dell'iscrizione all'anno accademico 2024-2025. Anche in tal caso, si deve rilevare che l'iscrizione del ricorrente all'anno accademico 2024/2025 è attestata al doc. 5 allegato al ricorso dal direttore del Conservatorio. Non appare rilevante, nell'uno e nell'altro caso, che le circostanze non siano state allegate alla narrativa in fatto del ricorso, in quanto è stato
9 condivisibilmente ed autorevolmente sostenuto che: “l'allegazione di un fatto costitutivo della domanda, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, non è necessario venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto potendo essere individuato attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, potendo perciò desumersi anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzione documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito” (Cass.18783/2009, Cass.7097/2012; Cass.17076/2004, Cass. 607/1996) “( cfr. sentenza di primo grado).
Pertanto la doglianza dell'appellante in merito all'esercizio di poteri ufficiosi da parte del tribunale per colmare lacune del ricorrente è infondata.
9. Analogamente l'allegazione dell'iscrizione al secondo anno e documentazione prodotta dal CP_1 consente di superare le obiezioni dell'appellante relative alla attualità dell'iscrizione al secondo anno di conservatorio;
dal documento 5 di parte ricorrente in primo grado si evince che l'odierno appellato, nell'anno scolastico 2024/2025, era iscritto al secondo anno di diploma di canto di 1° livello, con obbligo di frequenza giornaliera alle lezioni il cui orario era riportato nello stesso documento.
Documentazione ritualmente allegata al primo grado, richiamata testualmente nel ricorso e correttamente valorizzata dal primo giudice.
La doglianza dell'appellante va quindi rigettata siccome infondata.
10. Il secondo motivo di appello va rigettato alla luce della piana considerazione che nel caso di specie la causa petendi e il petitum attoreo riguardano il congedo formativo che è istituto normativo diverso da quello invocato dalla società nell'appello al fine di censurare la decisione giudiziale.
La norma sopra riportata attribuisce al lavoratore un diritto definito dagli studiosi “ potestativo” che compete al dipendente con anzianità di servizio superiore ai 5 anni e che può essere contrastato dal datore di lavoro soltanto in presenza di “ comprovate ragioni organizzative di servizio” il cui onere della prova grava sul datore di lavoro ( cfr. tribunale Milano 14.12.2009).
Trattasi di un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ( alle volte definitivo aspettativa), non retribuito, che può essere fruito in modo continuativo o frazionato, al fine di consentire al lavoratore di completare la scuola dell'obbligo, oppure conseguire un titolo di studio di secondo grado, un diploma universitario o di laurea, e la partecipazione ad attività formative “diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro”.
E 'prevista la possibilità da parte dei contratti collettivi di prevedere le modalità di fruizione del congedo, individuarne la percentuale massima dei lavoratori che se ne possono avvalere, disciplinando anche le ipotesi di differimento o di diniego dall'esercizio di questo diritto fissando anche il termine di preavviso che comunque non può essere inferiore ai 30 giorni di legge.
10 Preavviso che rafforza la necessità che il diniego o il differimento siano motivati dalla società a fronte della istanza del dipendente.
11. La disposizione contrattuale invocata dalla società disciplina per contro un istituto diverso, in linea con quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto dei lavoratori che ha ad oggetto i permessi per motivi di studio ( cfr. comma 1” i lavoratori studenti , iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, di qualificazione professionale, statali , pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza a corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali”).
Permessi retribuiti cui si aggiungono quelli giornalieri per gli esami universitari ( cfr. art. 10.comma
2 Statuto dei lavoratori).
11.1. In particolare la disposizione di cui all'art. 51 Ccnl autoferrotramvieri ( cfr. doc. 6 parte ricorrente in primo grado), prevede quanto segue:”
1. I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per un numero di ore doppio di quello richiesto come permesso retribuito.
2. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva.
3. l lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative.
4. Il presente istituto è nettamente distinto da quello di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi e/o agli esami della scuola primaria, secondaria inferiore e superiore, e universitaria statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, il presente articolo riguarda la partecipazione ai carsi specificamente definiti "corsi sperimentali per lavoratori" o corsi delle 150 ore.
5. I corsi di cui al presente articolo, in generale, sono stati individuati in: - corsi di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal
Ministero della PI. Oppure delegati alle Regioni;
- corsi abbreviati presso le scuote medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado;
- corsi monografici presso le scuole medie superiori;
specializzazioni per diplomati;
- corsi monografici presso le
11 università. Si tratta, dunque, di corsi - ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo, del tutto particolari in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori. 6.
Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 legge 300/1970
e dal presente articolo non sono fra loro cumulabili, fermo restando che i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui al presente articolo.
Poiché nel caso del presente articolo si tratta di corsi istituiti o confermati di anno in anno dal
oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali corsi non siano Controparte_10 istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione ivi prevista.
7. Resta fermo il principio che, consistendo il beneficio nella concessione di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativi.
8. La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennio. L'iniziativa per il godimento dei benefici di cui al presente articolo spetta al singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenza.”.
Trattasi di previsione collettiva che affianca quella di cui all'art. 10 dello Statuto dei lavoratori;
clausola contrattuale avente ad oggetto permessi retribuiti che sono istituto diverso dal congedo formativo non retribuito per cui è causa.
12. Questo Collegio non condivide l'interpretazione dell'appellante secondo cui la disposizione del contratto conterrebbe l'integrazione prevista e consentita dal legislatore all'art. 5 comma 4 legge
53/00.
Infatti l'intervento collettivo integrativo è consentito dal legislatore soltanto nei limiti in cui disciplini le modalità di richiesta e fruizione del congedo non retribuito, o comunque le percentuali di lavoratori che ne possono fruire contemporaneamente e i termini entro cui al dipendente sia comunicato il diniego o differimento del diritto.
Per contro se si aderisse all'interpretazione suggerita dall'appellante della prevalenza della norma collettiva sulla norma di legge si finirebbe per privare i dipendenti di un diritto sancito dal legislatore a tutela del diritto di studio;
diritto che costituisce piena attuazione del diritto di rango costituzionale alla formazione di cui all'art.34 Cost..
Una modifica restrittiva di una norma imperativa di legge, non consentita dalla disposizione stessa, che al più consente una limitazione in termini di percentuale dei beneficiari, ma sempre nell'ambito di quanto consentito dalla disposizione sopra riportata.
12 13. Questo Collegio reputa corretto attribuire alla disposizione collettiva la facoltà di disciplinare autonomamente i permessi retribuiti anche al fine di garantire una imparzialità del datore di lavoro nell'operare la scelta tra un lavoratore e l'altro trattandosi di istituti retribuiti, disponendo dei limiti rispetto ai corsi di studio ed anche alla percentuale dei lavoratori che ne possono fruire.
Il limite del 2% però va collegato esclusivamente all'istituto dei permessi retribuiti e non può essere introdotto surrettiziamente anche rispetto al congedo per cui è causa, perché, per quanto esposto, si tratta di due istituti diversi.
14. Come evidenziato dal primo giudice la società avrebbe potuto impedire differire o rigettare la richiesta di congedo soltanto in presenza di “ comprovate esigenze organizzative”.
La disposizione, nel prevedere un preavviso non inferiore a 30 giorni, presuppone che il datore di lavoro comunichi preventivamente al dipendente le ragioni del diniego al fine di consentirgli di valutare se proseguire negli studi o comunque ricorrere ad altre forme di sostegno allo studio o di sospensione del rapporto ad altro titolo.
14.1. Nel caso di specie la società, prima del giudizio, non ha mai indicato al i motivi del CP_1 diniego;
non ha neppure partecipato alla negoziazione assistita avviata dal dipendente, né- anche per un principio di buona fede e correttezza- ha motivato le ragioni del diniego.
Soltanto a seguito del giudizio cautelare ha lamentato l'esistenza di ragioni organizzative Parte_1
( in termini di numero degli addetti al controllo e di personale adibito) che consisterebbero a quanto pare nella difficoltà di formare in poco tempo personale abile al controllo dei parcometri o comunque nella impossibilità di coprire in modo sufficiente ed adeguato tutte le aree di sosta di competenza della società.
Circostanze – come capitolate nelle conclusioni istruttorie di cui alla presente sentenza- che chiedeva di provare con i testimoni indicati anche se poi, nell'udienza di discussione concludeva in via principale per la decisione della causa in ragione delle prove documentali versate in atti ( cfr. verbale udienza del 18 marzo 2025).
15. A fronte di ciò ritiene il Collegio che già la condotta tenuta dalla società prima del giudizio impedisca di attribuire alle difficoltà organizzative allegate in causa, la natura di oggettive e comprovate ragioni necessarie e sufficienti a paralizzare l'esercizio del diritto.
D'altra parte aderendo alla interpretazione della società si finirebbe per attribuire rilevanza impeditiva a qualsiasi tipo di difficoltà organizzativa;
per contro la disposizione contrattuale consente al datore di lavoro di paralizzare il diritto alla formazione soltanto in presenza di ragioni organizzative concrete che siano collegate al tipo di compito e mansione svolta dal dipendente.
16. Nel caso di specie, rispetto alle mansioni del la società si è limitata ad indicare il numero CP_1 dei parcheggi e l'asserito numero minimo di lavoratori necessari per turno, senza neppure chiarire,
13 tenuto conto dell'orario delle lezioni depositato dal lavoratore, quale fosse il turno orario attribuito al e le ragioni per cui la sua assenza in determinate fasce orarie avrebbe impedito lo svolgimento CP_1 regolare del servizio.
La genericità dei dati allegati, laddove la norma richiede la presenza per quanto esposto di comprovate ragioni organizzative, impedisce al giudicante di considerare legittimo il diniego per cui è causa;
né
l'eventuale ammissione delle prove orali, avrebbe per ciò solo consentito di superare la mancanza di preventiva indicazione al dipendente delle ragioni del diniego.
17. Il rigetto del secondo motivo consente di rigettare anche il terzo e quarto motivo di appello che sono collegati alla interpretazione della norma contrattuale che è irrilevante rispetto al presente giudizio.
Infatti le censure riguardano l'interpretazione della norma di cui all'art. 51 CCnl che ad avviso di questo Collegio esula dal petitum e risulta quindi invocata in modo non pertinente.
Pertanto le doglianze vanno rigettate.
18. Al rigetto dell'appello principale consegue l'assorbimento dei motivi di appello incidentale proposti dal per quanto dichiarato all'udienza del 27 novembre 2025, soltanto in forma CP_1 condizionata all'accoglimento dell'appello principale.
Quanto poi alla doglianza dell'appellato sulle spese di lite, questa Corte osserva che il giudice di primo grado nel liquidare le spese di lite ha espressamente considerato sia la fase cautelare che quella di merito;
in mancanza di doglianza specifica di violazione dei limiti normativi di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni, non sussistono ragioni per modificare la pronuncia che a seguito del rigetto dell'appello principale merita piena conferma.
19. Le spese del grado, liquidate in ragione del valore indeterminabile prima fascia della domanda giudiziale, sono poste a carico dell'appellante principale soccombente.
Al rigetto per infondatezza consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali in capo all'appellante principale per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02, salva la esistenza di condizioni soggettive di esenzione che esulano dalla competenza giurisdizionale del presente Collegio.
PER QUESTI MOTIVI
- Rigetta l'appello principale confermando la sentenza impugnata;
- dichiara assorbito l'appello incidentale;
- Condanna Esatto a rifondere all'appellato le spese del grado che liquida in complessivi euro
6946,00 per compenso, oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
14 - Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 27 novembre 2025
La Consigliere est.
NA TA
Il Presidente
Lucio Benvegnù
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