Art. 3.
Il Governo e' delegato a, stabilire, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il numero dei giudici popolari delle liste delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, distinte per gli uomini e per le donne, in sostituzione delle liste determinate con la tabella N allegata al decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 757 , avuto riguardo al numero dei giudizi, alla, popolazione ed allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.
Il Governo e' delegato a, stabilire, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il numero dei giudici popolari delle liste delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, distinte per gli uomini e per le donne, in sostituzione delle liste determinate con la tabella N allegata al decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 757 , avuto riguardo al numero dei giudizi, alla, popolazione ed allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.