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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 16/02/2026, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2389/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di GI Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GENTILI UMBERTO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14013/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
EQ GI Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250081999919001 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella esattoriale in epigrafe emessa per crediti di giustizia edducendo la omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, l'errato calcolo degli interessi.
EQ GI si è costituita resistendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti emerge che l'attività di riscossione del credito affifdato ad EQ Giustizi è stata svolta legittimamente, in quanto la richiesta di pagamento prodromica alla cartella esattoriale, recante tutti gli estremi di individuazione della controversia, è stata notifcata a mezzo PEC al domicilio dell'avvocato patrocinatore.
Il difetto di motivazione è inesistente, perchè nella cartella è indicato che si tratta di crediti giudiziari per l'anno 2025 e tanto è sufficiente ad individuare il titolo della pretesa.
La questione sugli interessi è generica ed immotivata, posto che essi vengono conteggiati in base alle indicazioni di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 552,00 oltre accessori.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di GI Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GENTILI UMBERTO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14013/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
EQ GI Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250081999919001 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella esattoriale in epigrafe emessa per crediti di giustizia edducendo la omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, l'errato calcolo degli interessi.
EQ GI si è costituita resistendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti emerge che l'attività di riscossione del credito affifdato ad EQ Giustizi è stata svolta legittimamente, in quanto la richiesta di pagamento prodromica alla cartella esattoriale, recante tutti gli estremi di individuazione della controversia, è stata notifcata a mezzo PEC al domicilio dell'avvocato patrocinatore.
Il difetto di motivazione è inesistente, perchè nella cartella è indicato che si tratta di crediti giudiziari per l'anno 2025 e tanto è sufficiente ad individuare il titolo della pretesa.
La questione sugli interessi è generica ed immotivata, posto che essi vengono conteggiati in base alle indicazioni di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 552,00 oltre accessori.