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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/06/2025 innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 1538/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
PALERMO CP_1
alle ore 10.10 sono presenti l'avv. Maria Debora Rabita in sostituzione dell'avv. Hassan nell'interesse di parte ricorrente, la quale insiste in ricorso e nella memoria conclusionale e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.45, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1538 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C. da CI (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Di Giuseppe Hasani per mandato C.F._1
in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il CP_1
Grande 21.
Convenuto contumace
oggetto: Indebito
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 11/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara: CP_1
-Dichiara illegittimo il provvedimento di indebito della somma di €. 4.873,05 emesso dall' in CP_1
data 07.03.2024 nei confronti di dichiarando non dovuto il suddetto importo;
Parte_1
- Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle somme trattenute a tale titolo;
CP_2
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio;
- Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa della ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.2.2025, conveniva in giudizio l' chiedendo di Parte_1 CP_1
annullare il provvedimento del 7.03.2024, con il quale l' gli contestava il pagamento di somme CP_2
non dovute, pari ad €. 4.873,05, erogate sulla pensione cat. INVCIV n 044-550007159743, divenuta poi assegno sociale, nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, con condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme già trattenute a tale titolo.
A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione e delle ragioni dell'indebito, in violazione dell'art. 3 dellaL.241/1990, la sussistenza della buona fede sulla legittimità della prestazione e l'obbligo di verifica incombente sull'Istituto nel termine decadenziale previsto dall'art. 13, comma II, L. 412/91, nonché l'irrepetibilità delle somme ai sensi dell'art 52 comma 2 della L.88/1989, in mancanza di dolo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' , benché evocato in giudizio, non si costituiva, CP_1
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza la causa viene decisa.
Va preliminarmente osservato che l'indebito contestato afferisce a somme percepite sulla prestazione
cat. INVCIV n 044-550007159743, pertanto, esplicitamente assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale. Ne consegue che è inapplicabile al caso de quo la disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e dall' art.13 Legge 412/91, che si riferisce all'indebito pensionistico.
Orbene, in tema d'indebito assistenziale, secondo l'orientamento giurisprudenziale pressoché
costante, in occasione dell'azione di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, incombe sul pensionato l'onere della prova del proprio diritto (Cass. SS.UU. n. 18046/2010).
Né può però trascurarsi che le ragioni della richiesta di restituzione debbano essere “sufficientemente
chiare", al fine di consentire alla parte di difendersi e proporre azione di accertamento negativo. La Corte di Cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che “nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si
sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento,
corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la
corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli
sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo
a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del
trattamento pensionistico”.
Ora, il provvedimento impugnato consiste nella sola comunicazione del 7.3.2024, in forma più che generica, avente ad oggetto la “rideterminazione della prestazione sulla base della comunicazione
dei redditi 2020”, priva di alcuna informazione utile al ricorrente per adeguare le proprie difese, o utile al decidente per determinare le ragioni dell'indebito e se la prestazione ricevuta sia da considerarsi sine titulo, ciò comportando per il ricorrente la impossibilità di comprendere su quali circostanze dare seguito all'onere di fornire elementi di prova attestanti il proprio diritto.
Né le ragioni del preteso indebito sono emerse nel giudizio, atteso che è rimasto contumace. CP_1
Il comportamento dell' impedisce, pertanto, la stessa insorgenza in capo all'istante dell'onere CP_2
della prova, sicché, alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi la illegittimità del provvedimento di indebito impugnato e che nulla è dovuto dal ricorrente a tale titolo con condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo. CP_1
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti ,tenuto conto dell'attività svolta da parte ricorrente e della peculiarità della questione.
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe Palermo, 11.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile