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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3836/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
ha pronunciato e dato lettura della seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 827/2023 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 18.01.2023, proposto da:
(P.IVA e C.F. , con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in Roma alla Via Di Settebagni n.729, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Ronchietto del Foro di Roma (c.f.
), come da procura alle liti in atti. C.F._1
Appellante
Contro
(C.F. ), in persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_3 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), presso P.IVA_4
cui ope legis domicilia.
Appellato
All'udienza dell'08.05.2025, dissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi integralmente richiamati e come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado l' ha convenuto in giudizio con Parte_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – dinanzi al Tribunale di Roma – il , Controparte_1
affinché nei suoi confronti fossero accolte le seguenti richieste: “accertare il diritto
dell'attrice a percepire il pagamento per la custodia dei veicoli oggetto dei suddetti
Decreti di liquidazione ex L. 311/04 del 15.12.2007, del 11.2.2008 e del 9.4.2008, nella
misura di cui in premessa a mente del DM n.265/2006 e, per l'effetto, condannare il
, in persona del ministro pro-tempore, a corrispondere alla Controparte_1
tenuto conto delle somme in acconto per Parte_1
tali titoli percepite, la complessiva di €. 748.057,96 oltre IVA ed accessori di legge, gli
interessi legali nonché il maggior danno a decorre dalla notifica dei provvedimenti di
liquidazione sino al soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del procedimento da liquidarsi ex DM 37/2018 e da
distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario”.
La ricorrente ha dedotto a fondamento della domanda: -che con provvedimenti del
18.07.2007, 25.07.07 e 29.11.07, notificati in pari data, la Commissione Ministeriale,
istituita presso il Tribunale di Roma, ai sensi della legge 311/2004, perfezionava l'alienazione in favore della depositeria acquirente, Parte_1
dei veicoli indicati negli elenchi allegati, determinando la cessazione di qualsivoglia pretesa da parte di quest'ultima per le spese di custodia future;
-che con tre successivi decreti di liquidazione del 15.12.2007, notificato il 20.12.2007, del 11.2.2008 e del
9.4.2008, notificati in pari date, determinava, rispettivamente, in €. 941.925,4; €. 5.554,5
ed €. 33.342,5, oltre IVA, il compenso per la custodia ed il trasporto dei veicoli affidati alla depositeria dal momento del sequestro sino al perfezionamento, come sopra indicato,
dell'alienazione in capo alla medesima Officine Meccaniche Settebagni s.r.l.; -che la ricorrente aveva dichiarato di accettare gli importi liquidati quale compenso per la custodia con riserva ovvero in acconto della maggior somma ritenuta a lei spettante, non riconoscendo legittima la normativa di riferimento all'epoca vigente, che le riconosceva solo un compenso forfettario; - che, difatti, la Corte Costituzionale con la sentenza 14
dicembre 2017, n. 267 ha ravvisato il contrasto con l'art. 3 Cost. del disposto di cui all'art. 1, commi da 318 a 321 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), sul presupposto che tali disposizioni “penalizzano oltre il limite della ragionevolezza, senza
alcun meccanismo di riequilibrio, l'interesse dei custodi di veicoli in sequestro su
disposizione dell'autorità giudiziaria, per il profilo della non prevista, né prevedibile,
incisiva riduzione del compenso che confidavano loro spettante in relazione a pregressi
rapporti di custodia, essendo, per di più, essi onerati, a seguito dell'acquisto forzoso, di
provvedere alla conseguente attività di smaltimento dei veicoli già oggetto di deposito”;
-che la decisione della Corte Costituzionale ha travolto tanto i rapporti futuri quanto quelli passati ove ancora pendenti, regolati dalla norma abrogata, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1 comma da 312 a 318 della legge 311/2004,
che ha regolato il rapporto obbligatorio tra le parti, tal che la misura del compenso dovuto
è quella prevista dal convenuto con il DM 265/2006; -che la richiesta di CP_1
pagamento in tal senso formulata in data 20.10.2016 dalla depositeria ricorrente era rimasta priva di riscontro, rendendo necessario il giudizio in esame.
è costituito il e ha chiesto il rigetto della domanda perché CP_3 Controparte_1
infondata in fatto e in diritto eccependo: la definitività e non modificabilità dei provvedimenti di liquidazione, perché non impugnati ai sensi dell'art. 170 del T.U. delle spese di giustizia;
l'intervenuta prescrizione decennale del maggior credito vantato;
il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il custode giudiziario, al fine di recuperare quanto dovutogli, ha l'onere di attivarsi nei confronti del pubblico ministero e di coloro che non abbiano provveduto al tempestivo ritiro dei veicoli. 1.2-All'udienza del 6.12.2019 il tribunale ha disposto il mutamento del rito, ritenendo che, a garanzia dell'ordinato sviluppo del contraddittorio e a tutela della ricorrente, fosse opportuno assoggettare il giudizio alle preclusioni e decadenze del rito ordinario.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, quindi, è
stata trattenuta in decisione e definita con la sentenza della cui impugnativa si discute.
Questa, dopo aver dichiarato infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , ha rigettato la domanda avanzata dall' in CP_1 Parte_1
quanto infondata. Il tribunale ha, in particolare, ritenuto che “la società ricorrente non
può giovarsi degli effetti retroattivi della sentenza della Corte Costituzionale del
15.12.2017 n. 26 e, conseguentemente, della disciplina ad essa più favorevole derivante
dalla applicazione del d.m. n. 265/2006, poiché, al momento della dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 318 a 321, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, i decreti di liquidazione del 15.12.2007, 11.2.2008 e 9.4.2008, fondati su dette
norme, erano divenuti definitivi e non più modificabili. [……] occorre tuttavia
considerare che il rapporto tra le parti ha una fonte non negoziale ma pubblicistica, e
che il mancato rilascio della quietanza a saldo non impedisce al provvedimento
amministrativo di liquidazione di acquisire efficacia definitiva ove non sia
contestualmente esperito, nel prescritto termine di decadenza, il mezzo di impugnazione
all'uopo predisposto dall'ordinamento”.
§2-Con atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria di questa decisione, le valutazioni del primo giudice sono state contestate sulla scorta di motivi rubricabili e, in estrema sintesi, individuabili come segue: “
1-Erronea dichiarazione di
irretroattività degli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale nr. 267 del 2017 di
incostituzionalità dell'art. 1 commi 318-319 e 320 della legge 311/2004 nei confronti dei
Decreti di liquidazione emessi, dalla Commissione Ministeriale istituita ex legge
311/2004, in favore della depositeria attrice del 15.12.2007, 11.2.2008 e 9.4.2008, per effetto, quale ragione più liquida, del ritenuto loro consolidamento in difetto di
opposizione nel termine di cui all'art. 170, comma 1 DPR 115 del 2002 nella sua
originaria formulazione”: contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice,
“l'incontrovertibile connotazione pubblicistica della custodia” non ha inciso sul diritto soggettivo patrimoniale perfetto del custode ad ottenere il giusto compenso per l'opera prestata, non avendo i decreti di liquidazione della commissione ministeriale carattere decisorio né giurisdizionale;
dunque, la domanda di rideterminazione del corrispettivo da parte del custode non riveste il carattere di opposizione ma è una ordinaria azione giudiziale, da proporsi entro il termine di prescrizione ordinario, per la tutela del diritto soggettivo violato dal provvedimento amministrativo adottato in forza di una norma dichiarata incostituzionale.
“
2- Erronea interpretazione/applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di
Cassazione SS.UU. con la Sentenza n.15044/2009 circa la procedura applicabile per
reagire avverso i Decreti di liquidazione emessi dalla Commissione ministeriale istituita
ex legge 311/2004 per cui è causa”. Il primo giudice ha travisato il contenuto della decisione del giudice di legittimità, che ha sicuramente affermato l'esperibilità del
procedimento giudiziario agile previsto dal 2° comma dell'art. 170 T.U., ma mai ha ipotizzato una inammissibile applicazione analogica del termine di decadenza previsto dal 1° comma della norma appena citata, che riguarda esclusivamente l'impugnazione dei decreti giurisdizionali emessi dal magistrato ex art. 168 del DPR 115/2002, così come ribadito dalla Suprema Corte a SS.UU. nella pronuncia n. 15044/2009 e dal Tribunale di
Roma, nelle ordinanze decisorie ex art. 702 bis c.p.c. allegate in atti.
L'appellante ha quindi così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni
contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta, in accoglimento del
presente appello:
1-in totale riforma della sentenza impugnata n.827/2023 pubblicata il
18.1.2023 dal Tribunale di Roma, non notificata, per i motivi ed argomenti tutti svolti nel presente atto, in accoglimento della domanda proposta dalla depositeria attrice,
accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a percepire il pagamento per la custodia
dei veicoli di cui agli elenchi allegati ai Decreti di liquidazione emessi in suo favore dalla
Commissione Ministeriale ex L. 311/2004, nella misura indicata ai sensi del DM
n.265/2006 e, per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore, a corrispondere alla la Parte_1
complessiva residua somma di €. 748.057,96 oltre IVA ed accessori di legge, con interessi
legali dalla data di intimazione del pagamento (20.10.2016) fino al soddisfo, nonché 2-
condannare il , in persona del pro-tempore, alla Controparte_1 CP_2
refusione delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio in applicazione dei
parametri di cui al D.M. n.147 del 13/08/2022 da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario”.
§2.1-Si è costituito il , ha contestato l'appello, in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto e ne ha chiesto il rigetto, riproponendo le eccezioni svolte in primo grado.
§2.2- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 08.05.2025, all'esito della quale ha riservato il deposito della sentenza, ai sensi dell'ultimo comma della citata norma.
§3-I motivi di appello innanzi illustrati, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi,
non riescono a superare e contraddire la valutazione del primo giudice, pur dovendo condividersi il rilievo della parte appellante, secondo cui la posizione giuridica dedotta in lite è di diritto soggettivo, avendolo chiaramente affermato la giurisprudenza di legittimità, richiamata da entrambe le parti in lite, tutelabile innanzi al giudice ordinario,
tuttavia, nelle forme del procedimento di cui all'art. 170 DPR 115/2002 (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 5595 del 22/03/2016; Sez. U, Sentenza n. 15044 del 2009 e, da ultimo,
sent. N. 10072 del 16.04.2025).
Deve anzitutto evidenziarsi la non condivisibilità dell'assunto secondo cui la non
definitività del decreto che liquida il compenso del custode possa dipendere dalla clausola
di riserva di agire per le maggiori somme ritenute dovute, dal custode medesimo apposta,
di sua iniziativa e a suo insindacabile giudizio.
Difatti, la decisione di altra sezione di questa Corte, allegata dalla parte appellante alle note autorizzate in vista dell'udienza di discussione della causa dell'08.05.2025, che tanto aveva ritenuto possibile, è stato cassata dal Giudice di legittimità con la sentenza n. 10072,
in data 16.04.2025, come dalla medesima parte appellante segnalato (cfr. verbale redatto all'udienza dell'08.05.2025). Nella parte motiva della decisione della Cass. appena indicata è dato leggere: “1. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente [il
] deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 136 Cost. e art. 30, legge CP_1
11 marzo 1953, n. 87, nonché dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 – Inapplicabilità della declaratoria di legittimità costituzionale ai rapporti esauriti». Per il ricorrente la connotazione pubblicistica della custodia giudiziaria, nonché il carattere decisorio e giurisdizionale dei provvedimenti di liquidazione dei compensi dovuti, suscettibili di gravame ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, depongono quali dati ostativi alla possibilità di dare rilevanza alla “clausola di riserva” apposta dalla società in calce alla notifica dei decreti di liquidazione. L'unica possibilità consentita alla società era quella di proporre opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, entro il termine di decadenza di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il provvedimento con cui la commissione per la alienazione dei veicoli sequestrati liquida il compenso in favore del depositario acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile dinanzi al giudice ordinario mediante opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (si cita Cass. Sez. U., n. 15044 del 2009). In realtà, ad avviso della ricorrente, il rapporto tra la e il doveva considerarsi esaurito. Parte_2 CP_1
2. Il motivo è fondato. […………]
Quanto al provvedimento di alienazione, l'art. 6 del D.M. del 26/9/2005 stabilisce che «il presidente della commissione adotta il provvedimento di alienazione, previa approvazione dell'elenco dei veicoli da alienare, predisposto secondo le modalità di cui all'art. 3, per il corrispettivo fissato ai sensi dell'art.
5. L'alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al custode acquirente». È poi intervenuta la Corte
costituzionale, che con la sentenza n. 267 del 2017, richiamando il proprio precedente, e quindi la sentenza n. 92 del 2013, ha reputato che «identiche considerazioni inducono a ravvisare il contrasto, con l'art. 3 Costituzione, anche delle disposizione ora in esame».
Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,
commi da 318 a 321, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 6. Resta da risolvere, a questo punto, la questione in ordine alla circostanza relativa all'esaurimento o meno del rapporto tra la società e il , per quanto concerne i compensi spettanti per il Pt_2 CP_1
deposito delle autovetture sequestrate, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2013 e della successiva sentenza n. 267 del 2017. È evidente, infatti, che gli
effetti ex tunc della pronuncia della Corte costituzionale riguardano esclusivamente i
rapporti non ancora esauriti. [………..] Si ritiene, dunque, che le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale -
eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più
applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale,
procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (Cass., sez. 1, 20/11/2012, n. 20381; Cass., sez. L, 7/7/2016, n. 13884;
anche Cass., sez. 2, 30/1/2025, n. 2258)”.
Ma soprattutto, ed è quello che più conta ai fini della decisione da rendere in questa sede,
è dato leggere nella ridetta sentenza:“….dovendosi applicare il nuovo regime di cui alla
legge n. 311 del 2004. In tal caso, è evidente che il custode debba fare opposizione al
provvedimento di liquidazione emesso dalla speciale commissione entro il termine di
20 giorni dalla comunicazione provvedimento. Nell'ipotesi in cui non venga presentato
opposizione, il provvedimento di liquidazione diventa definitivo ed il rapporto tra le
parti viene meno, con il conseguente esaurimento dello stesso. Si verifica una ipotesi
di decadenza processuale (Cass., sez. 2, 14/6/2012, n. 9792; Cass., sez. 2, 6/10/2011, n.
20485). Per questa Corte, infatti, il decreto di liquidazione del compenso in favore del
custode giudiziario ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può
essere impugnato ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma non revocato d'ufficio
dall'autorità giudiziaria che lo abbia emesso, in quanto questa, salvo i casi
espressamente previsti, ha definitivamente consumato il proprio potere decisionale e
non ha un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa (Cass., sez.
6-2, 31/8/2017, n. 20640). In motivazione si è chiarito che le intrinseche caratteristiche del provvedimento di liquidazione inducono a ritenere che abbia natura giurisdizionale,
dovendosi escludere che, invece, possa avere natura di atto amministrativo, come tale revocabile.
Analoghi principi sono stati individuati dalla sentenza di questa Corte del 22/3/2016, n.
5595, con l'affermazione per cui il provvedimento con il quale la commissione per l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida, ex art. 1, commi da 312 a 321, della l. n. 311
del 2004, il compenso in favore del depositario-acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile dinanzi al giudice ordinario mediante l'opposizione ex art. 170
del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., sez. 2, 22/3/2016, n. 5595).
Si è ulteriormente chiarito che il provvedimento con il quale la commissione per
l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida (ai sensi dell'art. 1, commi da 312 a 321,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311) il compenso in favore del depositario-acquirente
incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile dinanzi al giudice ordinario
mediante opposizione secondo la speciale procedura prevista dall'art. 170 del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. U., 26/6/2009, n. 15044). Del resto, in tema di liquidazione delle spese ai custodi giudiziari di veicoli oggetto di sequestro, le nuove tariffe introdotte, in deroga agli artt. 59 e 276 del T.U. sulle spese di giustizia (di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), dalla disciplina speciale della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono applicabili anche ai compensi maturati in data anteriore all'entrata in vigore della legge predetta, stante il tenore del suo art. 1, comma 321, secondo cui le nuove tariffe si applicano anche "alle procedure di alienazione e rottamazione già avviate e non ancora concluse ed alle relative istanze di liquidazione dei compensi" (Cass., sez. 1,
19/4/2012, n. 6147). A nulla rileva che il custode depositario abbia posto sul
provvedimento di liquidazione una clausola di riserva, con riferimento al maggiore
importo spettante. Risulta decorso inesorabilmente il termine di 20 giorni di decadenza
per proporre opposizione ai sensi dell'articolo 170 del d.p.r. numero 115 del 2002,
applicabile ratione temporis” (si è evidenziato con corsivo e grassetto le parti di maggiore interesse ai fini del decidere).
La decisione della Cassazione sopra riportata induce, all'evidenza, a due conclusioni: la prima è che la postilla evocata dall'appellante non vale a determinare una indefinita
precarietà della dedotta posizione giuridica, pur qualificabile come di diritto soggettivo;
la seconda è che per contestare la liquidazione del compenso del custode, siccome trattasi pur sempre di provvedimenti di liquidazione giudiziale, sebbene effettuata con il provvedimento della Commissione secondo la normativa innanzi richiamata, è necessario esperire l'impugnativa di cui all'art. 170 DPR 115/2002, nella sua integrale previsione normativa, compreso il termine di decadenza entro cui può essere proposta.
Ne deriva che, non avendo la parte appellante esperito alcuna opposizione nei termini innanzi indicati, secondo la normativa ratione temporis applicabile, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite fin dalla sentenza n. 15044 del 2009,
l'appello va rigettato.
Rimane assorbita ogni ulteriore difesa ed eccezione.
Quanto alle spese di lite del grado, il contrasto interpretativo insorto fra le sezioni di questa corte rende evidente la sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che ex art. 92 c.p.c. ne giustificano la compensazione.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa le spese di lite del grado.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così nella camera di consiglio dell'08.05.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
ha pronunciato e dato lettura della seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 827/2023 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 18.01.2023, proposto da:
(P.IVA e C.F. , con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in Roma alla Via Di Settebagni n.729, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Ronchietto del Foro di Roma (c.f.
), come da procura alle liti in atti. C.F._1
Appellante
Contro
(C.F. ), in persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_3 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), presso P.IVA_4
cui ope legis domicilia.
Appellato
All'udienza dell'08.05.2025, dissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi integralmente richiamati e come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado l' ha convenuto in giudizio con Parte_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – dinanzi al Tribunale di Roma – il , Controparte_1
affinché nei suoi confronti fossero accolte le seguenti richieste: “accertare il diritto
dell'attrice a percepire il pagamento per la custodia dei veicoli oggetto dei suddetti
Decreti di liquidazione ex L. 311/04 del 15.12.2007, del 11.2.2008 e del 9.4.2008, nella
misura di cui in premessa a mente del DM n.265/2006 e, per l'effetto, condannare il
, in persona del ministro pro-tempore, a corrispondere alla Controparte_1
tenuto conto delle somme in acconto per Parte_1
tali titoli percepite, la complessiva di €. 748.057,96 oltre IVA ed accessori di legge, gli
interessi legali nonché il maggior danno a decorre dalla notifica dei provvedimenti di
liquidazione sino al soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del procedimento da liquidarsi ex DM 37/2018 e da
distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario”.
La ricorrente ha dedotto a fondamento della domanda: -che con provvedimenti del
18.07.2007, 25.07.07 e 29.11.07, notificati in pari data, la Commissione Ministeriale,
istituita presso il Tribunale di Roma, ai sensi della legge 311/2004, perfezionava l'alienazione in favore della depositeria acquirente, Parte_1
dei veicoli indicati negli elenchi allegati, determinando la cessazione di qualsivoglia pretesa da parte di quest'ultima per le spese di custodia future;
-che con tre successivi decreti di liquidazione del 15.12.2007, notificato il 20.12.2007, del 11.2.2008 e del
9.4.2008, notificati in pari date, determinava, rispettivamente, in €. 941.925,4; €. 5.554,5
ed €. 33.342,5, oltre IVA, il compenso per la custodia ed il trasporto dei veicoli affidati alla depositeria dal momento del sequestro sino al perfezionamento, come sopra indicato,
dell'alienazione in capo alla medesima Officine Meccaniche Settebagni s.r.l.; -che la ricorrente aveva dichiarato di accettare gli importi liquidati quale compenso per la custodia con riserva ovvero in acconto della maggior somma ritenuta a lei spettante, non riconoscendo legittima la normativa di riferimento all'epoca vigente, che le riconosceva solo un compenso forfettario; - che, difatti, la Corte Costituzionale con la sentenza 14
dicembre 2017, n. 267 ha ravvisato il contrasto con l'art. 3 Cost. del disposto di cui all'art. 1, commi da 318 a 321 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), sul presupposto che tali disposizioni “penalizzano oltre il limite della ragionevolezza, senza
alcun meccanismo di riequilibrio, l'interesse dei custodi di veicoli in sequestro su
disposizione dell'autorità giudiziaria, per il profilo della non prevista, né prevedibile,
incisiva riduzione del compenso che confidavano loro spettante in relazione a pregressi
rapporti di custodia, essendo, per di più, essi onerati, a seguito dell'acquisto forzoso, di
provvedere alla conseguente attività di smaltimento dei veicoli già oggetto di deposito”;
-che la decisione della Corte Costituzionale ha travolto tanto i rapporti futuri quanto quelli passati ove ancora pendenti, regolati dalla norma abrogata, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1 comma da 312 a 318 della legge 311/2004,
che ha regolato il rapporto obbligatorio tra le parti, tal che la misura del compenso dovuto
è quella prevista dal convenuto con il DM 265/2006; -che la richiesta di CP_1
pagamento in tal senso formulata in data 20.10.2016 dalla depositeria ricorrente era rimasta priva di riscontro, rendendo necessario il giudizio in esame.
è costituito il e ha chiesto il rigetto della domanda perché CP_3 Controparte_1
infondata in fatto e in diritto eccependo: la definitività e non modificabilità dei provvedimenti di liquidazione, perché non impugnati ai sensi dell'art. 170 del T.U. delle spese di giustizia;
l'intervenuta prescrizione decennale del maggior credito vantato;
il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il custode giudiziario, al fine di recuperare quanto dovutogli, ha l'onere di attivarsi nei confronti del pubblico ministero e di coloro che non abbiano provveduto al tempestivo ritiro dei veicoli. 1.2-All'udienza del 6.12.2019 il tribunale ha disposto il mutamento del rito, ritenendo che, a garanzia dell'ordinato sviluppo del contraddittorio e a tutela della ricorrente, fosse opportuno assoggettare il giudizio alle preclusioni e decadenze del rito ordinario.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, quindi, è
stata trattenuta in decisione e definita con la sentenza della cui impugnativa si discute.
Questa, dopo aver dichiarato infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , ha rigettato la domanda avanzata dall' in CP_1 Parte_1
quanto infondata. Il tribunale ha, in particolare, ritenuto che “la società ricorrente non
può giovarsi degli effetti retroattivi della sentenza della Corte Costituzionale del
15.12.2017 n. 26 e, conseguentemente, della disciplina ad essa più favorevole derivante
dalla applicazione del d.m. n. 265/2006, poiché, al momento della dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 318 a 321, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, i decreti di liquidazione del 15.12.2007, 11.2.2008 e 9.4.2008, fondati su dette
norme, erano divenuti definitivi e non più modificabili. [……] occorre tuttavia
considerare che il rapporto tra le parti ha una fonte non negoziale ma pubblicistica, e
che il mancato rilascio della quietanza a saldo non impedisce al provvedimento
amministrativo di liquidazione di acquisire efficacia definitiva ove non sia
contestualmente esperito, nel prescritto termine di decadenza, il mezzo di impugnazione
all'uopo predisposto dall'ordinamento”.
§2-Con atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria di questa decisione, le valutazioni del primo giudice sono state contestate sulla scorta di motivi rubricabili e, in estrema sintesi, individuabili come segue: “
1-Erronea dichiarazione di
irretroattività degli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale nr. 267 del 2017 di
incostituzionalità dell'art. 1 commi 318-319 e 320 della legge 311/2004 nei confronti dei
Decreti di liquidazione emessi, dalla Commissione Ministeriale istituita ex legge
311/2004, in favore della depositeria attrice del 15.12.2007, 11.2.2008 e 9.4.2008, per effetto, quale ragione più liquida, del ritenuto loro consolidamento in difetto di
opposizione nel termine di cui all'art. 170, comma 1 DPR 115 del 2002 nella sua
originaria formulazione”: contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice,
“l'incontrovertibile connotazione pubblicistica della custodia” non ha inciso sul diritto soggettivo patrimoniale perfetto del custode ad ottenere il giusto compenso per l'opera prestata, non avendo i decreti di liquidazione della commissione ministeriale carattere decisorio né giurisdizionale;
dunque, la domanda di rideterminazione del corrispettivo da parte del custode non riveste il carattere di opposizione ma è una ordinaria azione giudiziale, da proporsi entro il termine di prescrizione ordinario, per la tutela del diritto soggettivo violato dal provvedimento amministrativo adottato in forza di una norma dichiarata incostituzionale.
“
2- Erronea interpretazione/applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di
Cassazione SS.UU. con la Sentenza n.15044/2009 circa la procedura applicabile per
reagire avverso i Decreti di liquidazione emessi dalla Commissione ministeriale istituita
ex legge 311/2004 per cui è causa”. Il primo giudice ha travisato il contenuto della decisione del giudice di legittimità, che ha sicuramente affermato l'esperibilità del
procedimento giudiziario agile previsto dal 2° comma dell'art. 170 T.U., ma mai ha ipotizzato una inammissibile applicazione analogica del termine di decadenza previsto dal 1° comma della norma appena citata, che riguarda esclusivamente l'impugnazione dei decreti giurisdizionali emessi dal magistrato ex art. 168 del DPR 115/2002, così come ribadito dalla Suprema Corte a SS.UU. nella pronuncia n. 15044/2009 e dal Tribunale di
Roma, nelle ordinanze decisorie ex art. 702 bis c.p.c. allegate in atti.
L'appellante ha quindi così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni
contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta, in accoglimento del
presente appello:
1-in totale riforma della sentenza impugnata n.827/2023 pubblicata il
18.1.2023 dal Tribunale di Roma, non notificata, per i motivi ed argomenti tutti svolti nel presente atto, in accoglimento della domanda proposta dalla depositeria attrice,
accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a percepire il pagamento per la custodia
dei veicoli di cui agli elenchi allegati ai Decreti di liquidazione emessi in suo favore dalla
Commissione Ministeriale ex L. 311/2004, nella misura indicata ai sensi del DM
n.265/2006 e, per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore, a corrispondere alla la Parte_1
complessiva residua somma di €. 748.057,96 oltre IVA ed accessori di legge, con interessi
legali dalla data di intimazione del pagamento (20.10.2016) fino al soddisfo, nonché 2-
condannare il , in persona del pro-tempore, alla Controparte_1 CP_2
refusione delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio in applicazione dei
parametri di cui al D.M. n.147 del 13/08/2022 da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario”.
§2.1-Si è costituito il , ha contestato l'appello, in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto e ne ha chiesto il rigetto, riproponendo le eccezioni svolte in primo grado.
§2.2- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 08.05.2025, all'esito della quale ha riservato il deposito della sentenza, ai sensi dell'ultimo comma della citata norma.
§3-I motivi di appello innanzi illustrati, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi,
non riescono a superare e contraddire la valutazione del primo giudice, pur dovendo condividersi il rilievo della parte appellante, secondo cui la posizione giuridica dedotta in lite è di diritto soggettivo, avendolo chiaramente affermato la giurisprudenza di legittimità, richiamata da entrambe le parti in lite, tutelabile innanzi al giudice ordinario,
tuttavia, nelle forme del procedimento di cui all'art. 170 DPR 115/2002 (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 5595 del 22/03/2016; Sez. U, Sentenza n. 15044 del 2009 e, da ultimo,
sent. N. 10072 del 16.04.2025).
Deve anzitutto evidenziarsi la non condivisibilità dell'assunto secondo cui la non
definitività del decreto che liquida il compenso del custode possa dipendere dalla clausola
di riserva di agire per le maggiori somme ritenute dovute, dal custode medesimo apposta,
di sua iniziativa e a suo insindacabile giudizio.
Difatti, la decisione di altra sezione di questa Corte, allegata dalla parte appellante alle note autorizzate in vista dell'udienza di discussione della causa dell'08.05.2025, che tanto aveva ritenuto possibile, è stato cassata dal Giudice di legittimità con la sentenza n. 10072,
in data 16.04.2025, come dalla medesima parte appellante segnalato (cfr. verbale redatto all'udienza dell'08.05.2025). Nella parte motiva della decisione della Cass. appena indicata è dato leggere: “1. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente [il
] deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 136 Cost. e art. 30, legge CP_1
11 marzo 1953, n. 87, nonché dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 – Inapplicabilità della declaratoria di legittimità costituzionale ai rapporti esauriti». Per il ricorrente la connotazione pubblicistica della custodia giudiziaria, nonché il carattere decisorio e giurisdizionale dei provvedimenti di liquidazione dei compensi dovuti, suscettibili di gravame ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, depongono quali dati ostativi alla possibilità di dare rilevanza alla “clausola di riserva” apposta dalla società in calce alla notifica dei decreti di liquidazione. L'unica possibilità consentita alla società era quella di proporre opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, entro il termine di decadenza di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il provvedimento con cui la commissione per la alienazione dei veicoli sequestrati liquida il compenso in favore del depositario acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile dinanzi al giudice ordinario mediante opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (si cita Cass. Sez. U., n. 15044 del 2009). In realtà, ad avviso della ricorrente, il rapporto tra la e il doveva considerarsi esaurito. Parte_2 CP_1
2. Il motivo è fondato. […………]
Quanto al provvedimento di alienazione, l'art. 6 del D.M. del 26/9/2005 stabilisce che «il presidente della commissione adotta il provvedimento di alienazione, previa approvazione dell'elenco dei veicoli da alienare, predisposto secondo le modalità di cui all'art. 3, per il corrispettivo fissato ai sensi dell'art.
5. L'alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al custode acquirente». È poi intervenuta la Corte
costituzionale, che con la sentenza n. 267 del 2017, richiamando il proprio precedente, e quindi la sentenza n. 92 del 2013, ha reputato che «identiche considerazioni inducono a ravvisare il contrasto, con l'art. 3 Costituzione, anche delle disposizione ora in esame».
Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,
commi da 318 a 321, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 6. Resta da risolvere, a questo punto, la questione in ordine alla circostanza relativa all'esaurimento o meno del rapporto tra la società e il , per quanto concerne i compensi spettanti per il Pt_2 CP_1
deposito delle autovetture sequestrate, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2013 e della successiva sentenza n. 267 del 2017. È evidente, infatti, che gli
effetti ex tunc della pronuncia della Corte costituzionale riguardano esclusivamente i
rapporti non ancora esauriti. [………..] Si ritiene, dunque, che le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale -
eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più
applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale,
procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (Cass., sez. 1, 20/11/2012, n. 20381; Cass., sez. L, 7/7/2016, n. 13884;
anche Cass., sez. 2, 30/1/2025, n. 2258)”.
Ma soprattutto, ed è quello che più conta ai fini della decisione da rendere in questa sede,
è dato leggere nella ridetta sentenza:“….dovendosi applicare il nuovo regime di cui alla
legge n. 311 del 2004. In tal caso, è evidente che il custode debba fare opposizione al
provvedimento di liquidazione emesso dalla speciale commissione entro il termine di
20 giorni dalla comunicazione provvedimento. Nell'ipotesi in cui non venga presentato
opposizione, il provvedimento di liquidazione diventa definitivo ed il rapporto tra le
parti viene meno, con il conseguente esaurimento dello stesso. Si verifica una ipotesi
di decadenza processuale (Cass., sez. 2, 14/6/2012, n. 9792; Cass., sez. 2, 6/10/2011, n.
20485). Per questa Corte, infatti, il decreto di liquidazione del compenso in favore del
custode giudiziario ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può
essere impugnato ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma non revocato d'ufficio
dall'autorità giudiziaria che lo abbia emesso, in quanto questa, salvo i casi
espressamente previsti, ha definitivamente consumato il proprio potere decisionale e
non ha un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa (Cass., sez.
6-2, 31/8/2017, n. 20640). In motivazione si è chiarito che le intrinseche caratteristiche del provvedimento di liquidazione inducono a ritenere che abbia natura giurisdizionale,
dovendosi escludere che, invece, possa avere natura di atto amministrativo, come tale revocabile.
Analoghi principi sono stati individuati dalla sentenza di questa Corte del 22/3/2016, n.
5595, con l'affermazione per cui il provvedimento con il quale la commissione per l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida, ex art. 1, commi da 312 a 321, della l. n. 311
del 2004, il compenso in favore del depositario-acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile dinanzi al giudice ordinario mediante l'opposizione ex art. 170
del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., sez. 2, 22/3/2016, n. 5595).
Si è ulteriormente chiarito che il provvedimento con il quale la commissione per
l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida (ai sensi dell'art. 1, commi da 312 a 321,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311) il compenso in favore del depositario-acquirente
incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile dinanzi al giudice ordinario
mediante opposizione secondo la speciale procedura prevista dall'art. 170 del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. U., 26/6/2009, n. 15044). Del resto, in tema di liquidazione delle spese ai custodi giudiziari di veicoli oggetto di sequestro, le nuove tariffe introdotte, in deroga agli artt. 59 e 276 del T.U. sulle spese di giustizia (di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), dalla disciplina speciale della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono applicabili anche ai compensi maturati in data anteriore all'entrata in vigore della legge predetta, stante il tenore del suo art. 1, comma 321, secondo cui le nuove tariffe si applicano anche "alle procedure di alienazione e rottamazione già avviate e non ancora concluse ed alle relative istanze di liquidazione dei compensi" (Cass., sez. 1,
19/4/2012, n. 6147). A nulla rileva che il custode depositario abbia posto sul
provvedimento di liquidazione una clausola di riserva, con riferimento al maggiore
importo spettante. Risulta decorso inesorabilmente il termine di 20 giorni di decadenza
per proporre opposizione ai sensi dell'articolo 170 del d.p.r. numero 115 del 2002,
applicabile ratione temporis” (si è evidenziato con corsivo e grassetto le parti di maggiore interesse ai fini del decidere).
La decisione della Cassazione sopra riportata induce, all'evidenza, a due conclusioni: la prima è che la postilla evocata dall'appellante non vale a determinare una indefinita
precarietà della dedotta posizione giuridica, pur qualificabile come di diritto soggettivo;
la seconda è che per contestare la liquidazione del compenso del custode, siccome trattasi pur sempre di provvedimenti di liquidazione giudiziale, sebbene effettuata con il provvedimento della Commissione secondo la normativa innanzi richiamata, è necessario esperire l'impugnativa di cui all'art. 170 DPR 115/2002, nella sua integrale previsione normativa, compreso il termine di decadenza entro cui può essere proposta.
Ne deriva che, non avendo la parte appellante esperito alcuna opposizione nei termini innanzi indicati, secondo la normativa ratione temporis applicabile, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite fin dalla sentenza n. 15044 del 2009,
l'appello va rigettato.
Rimane assorbita ogni ulteriore difesa ed eccezione.
Quanto alle spese di lite del grado, il contrasto interpretativo insorto fra le sezioni di questa corte rende evidente la sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che ex art. 92 c.p.c. ne giustificano la compensazione.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa le spese di lite del grado.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così nella camera di consiglio dell'08.05.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino