Art. 1. Disposizione transitoria 1. Tutti i motori aventi cilindrata non superiore a 1400 cc., se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a ciclo diesel, omologati per una potenza non superiore a 55,15 KW o a 75 CV e acquistati nel periodo compreso tra il 21 aprile 1995 e il 22 giugno 1995, ovvero per i quali sia stata presentata, entro quest'ultima data, denuncia di depotenziamento ai sensi dell' articolo 3, comma 10-bis, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498 , possono essere condotti senza abilitazione fino al 31 ottobre 1995.
Versione
24 settembre 1995
24 settembre 1995