TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 09/04/2026, n. 6388
TAR
Ordinanza collegiale 17 aprile 2023
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TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
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TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali impugnati hanno natura meramente attuativa ed esecutiva delle disposizioni legislative e regolamentari statali, limitandosi a verificare la coerenza del fatturato e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza esercitare discrezionalità amministrativa. La controversia verte su un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali impugnati hanno natura meramente attuativa ed esecutiva delle disposizioni legislative e regolamentari statali, limitandosi a verificare la coerenza del fatturato e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza esercitare discrezionalità amministrativa. La controversia verte su un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.)

    Il contributo ha natura tributaria e rientra nella discrezionalità statale in materia di fiscalità. Il fatturato è un indice idoneo di capacità contributiva. Le finalità del contributo sono di governo del sistema dei dispositivi medici e di tutela della salute. La misura non è irragionevole né sproporzionata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento (art. 3 Cost.)

    Il contributo non ha efficacia retroattiva in senso stretto, poiché il fatturato dell'anno precedente è un parametro oggettivo per la determinazione del contributo annuale. La normativa è stata introdotta con adeguata pubblicità.

  • Rigettato
    Violazione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)

    Il contributo ha natura tributaria e rientra nella discrezionalità statale di conformare l'iniziativa economica per utilità sociale (tutela della salute). La misura è ragionevole e proporzionata, e il fatturato è un indice della dimensione economica dell'impresa nel mercato.

  • Rigettato
    Violazione della riserva di legge (art. 23 Cost.)

    La legge delega individua compiutamente gli elementi essenziali della prestazione impositiva (presupposto, base imponibile, soggetti passivi, limiti minimo e massimo dell'aliquota), demandando la determinazione di dettaglio a decreti legislativi e ministeriali, nel rispetto dei criteri stabiliti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)

    Il fatturato è un indice rivelatore di ricchezza e della dimensione economica dell'impresa nel mercato. Il principio di progressività si applica all'ordinamento tributario nel suo complesso. La misura non è arbitraria o irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione del principio di eguaglianza e disparità di trattamento (art. 3 Cost.)

    Il contributo è un prelievo tributario di carattere generale che riguarda tutti i fornitori del SSN in base al fatturato generato da tale attività. Le differenze tra forniture al SSN e al privato, o tra vendita e noleggio, giustificano trattamenti differenziati. La misura è coerente con la finalità di governo dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione della libera circolazione delle merci e della concorrenza (artt. 3, 10, 81, 28, 34, 35 TFUE)

    Il contributo è un prelievo fiscale generale che non crea discriminazioni illegittime. La giurisprudenza UE ammette la discrezionalità degli Stati in materia fiscale, purché non si tratti di aiuti di stato selettivi. La misura mira a finanziare il governo dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione della libertà di impresa (art. 16 Carta dei diritti fondamentali UE)

    Il contributo ha natura tributaria e non incide sulla determinazione dei prezzi di vendita. Le procedure di gara e la consapevolezza del contributo fin dall'entrata in vigore della normativa rendono la misura legittima.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di proprietà (art. 1 Primo Protocollo addizionale CEDU)

    Il contributo è un prelievo tributario legittimo, basato su normativa chiara, perseguente una causa di pubblica utilità (governo dei dispositivi medici) in modo ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Violazione della tutela della salute (art. 32 Cost.)

    È inverosimile che la misura disincentivi gli investimenti in R&S. Una parte del gettito è destinata al programma HTA, favorendo la valutazione di dispositivi innovativi. Il mercato privato non sarebbe sufficiente a garantire la sopravvivenza delle aziende senza il mercato pubblico.

  • Rigettato
    Violazione della ripartizione di competenze Stato-Regioni (art. 117, comma 3, Cost.)

    La materia della tutela della salute rientra nella legislazione concorrente, ma lo Stato ha competenza esclusiva in materia di sistema tributario e contabile. La disciplina statale riguarda profili generali e di coordinamento che richiedono uniformità.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (aiuti di Stato)

    Il contributo ha natura tributaria generale, non è selettivo e la sua finalità è di governo del sistema sanitario. Non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (regolamenti sui dispositivi medici)

    Il contributo ha natura tributaria e non tariffaria. La normativa UE consente agli Stati membri di finanziare le attività di regolamentazione anche tramite prelievi fiscali, nel rispetto della loro sovranità fiscale e della discrezionalità nel finanziamento dei servizi sanitari.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (principi di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione)

    Il contributo è un prelievo tributario generale basato sul fatturato derivante dalla vendita al SSN. Non vi è discriminazione illegittima, poiché il criterio di imputazione è oggettivo e legato all'attività svolta verso il SSN.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (appalti pubblici)

    Il contributo ha natura tributaria e non rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24/UE. La modifica a posteriori delle condizioni di gara non è dimostrata nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.)

    Il contributo ha natura tributaria e rientra nella discrezionalità statale in materia di fiscalità. Il fatturato è un indice idoneo di capacità contributiva. Le finalità del contributo sono di governo del sistema dei dispositivi medici e di tutela della salute. La misura non è irragionevole né sproporzionata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento (art. 3 Cost.)

    Il contributo non ha efficacia retroattiva in senso stretto, poiché il fatturato dell'anno precedente è un parametro oggettivo per la determinazione del contributo annuale. La normativa è stata introdotta con adeguata pubblicità.

  • Rigettato
    Violazione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)

    Il contributo ha natura tributaria e rientra nella discrezionalità statale di conformare l'iniziativa economica per utilità sociale (tutela della salute). La misura è ragionevole e proporzionata, e il fatturato è un indice della dimensione economica dell'impresa nel mercato.

  • Rigettato
    Violazione della riserva di legge (art. 23 Cost.)

    La legge delega individua compiutamente gli elementi essenziali della prestazione impositiva (presupposto, base imponibile, soggetti passivi, limiti minimo e massimo dell'aliquota), demandando la determinazione di dettaglio a decreti legislativi e ministeriali, nel rispetto dei criteri stabiliti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)

    Il fatturato è un indice rivelatore di ricchezza e della dimensione economica dell'impresa nel mercato. Il principio di progressività si applica all'ordinamento tributario nel suo complesso. La misura non è arbitraria o irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione del principio di eguaglianza e disparità di trattamento (art. 3 Cost.)

    Il contributo è un prelievo tributario generale che riguarda tutti i fornitori del SSN in base al fatturato generato da tale attività. Le differenze tra forniture al SSN e al privato, o tra vendita e noleggio, giustificano trattamenti differenziati. La misura è coerente con la finalità di governo dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione della libera circolazione delle merci e della concorrenza (artt. 3, 10, 81, 28, 34, 35 TFUE)

    Il contributo è un prelievo fiscale generale che non crea discriminazioni illegittime. La giurisprudenza UE ammette la discrezionalità degli Stati in materia fiscale, purché non si tratti di aiuti di stato selettivi. La misura mira a finanziare il governo dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione della libertà di impresa (art. 16 Carta dei diritti fondamentali UE)

    Il contributo ha natura tributaria e non incide sulla determinazione dei prezzi di vendita. Le procedure di gara e la consapevolezza del contributo fin dall'entrata in vigore della normativa rendono la misura legittima.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di proprietà (art. 1 Primo Protocollo addizionale CEDU)

    Il contributo è un prelievo tributario legittimo, basato su normativa chiara, perseguente una causa di pubblica utilità (governo dei dispositivi medici) in modo ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Violazione della tutela della salute (art. 32 Cost.)

    È inverosimile che la misura disincentivi gli investimenti in R&S. Una parte del gettito è destinata al programma HTA, favorendo la valutazione di dispositivi innovativi. Il mercato privato non sarebbe sufficiente a garantire la sopravvivenza delle aziende senza il mercato pubblico.

  • Rigettato
    Violazione della ripartizione di competenze Stato-Regioni (art. 117, comma 3, Cost.)

    La materia della tutela della salute rientra nella legislazione concorrente, ma lo Stato ha competenza esclusiva in materia di sistema tributario e contabile. La disciplina statale riguarda profili generali e di coordinamento che richiedono uniformità.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (aiuti di Stato)

    Il contributo ha natura tributaria generale, non è selettivo e la sua finalità è di governo del sistema sanitario. Non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (regolamenti sui dispositivi medici)

    Il contributo ha natura tributaria e non tariffaria. La normativa UE consente agli Stati membri di finanziare le attività di regolamentazione anche tramite prelievi fiscali, nel rispetto della loro sovranità fiscale e della discrezionalità nel finanziamento dei servizi sanitari.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (principi di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione)

    Il contributo è un prelievo tributario generale basato sul fatturato derivante dalla vendita al SSN. Non vi è discriminazione illegittima, poiché il criterio di imputazione è oggettivo e legato all'attività svolta verso il SSN.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (appalti pubblici)

    Il contributo ha natura tributaria e non rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24/UE. La modifica a posteriori delle condizioni di gara non è dimostrata nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.)

    Il contributo ha natura tributaria e rientra nella discrezionalità statale in materia di fiscalità. Il fatturato è un indice idoneo di capacità contributiva. Le finalità del contributo sono di governo del sistema dei dispositivi medici e di tutela della salute. La misura non è irragionevole né sproporzionata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento (art. 3 Cost.)

    Il contributo non ha efficacia retroattiva in senso stretto, poiché il fatturato dell'anno precedente è un parametro oggettivo per la determinazione del contributo annuale. La normativa è stata introdotta con adeguata pubblicità.

  • Rigettato
    Violazione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)

    Il contributo ha natura tributaria e rientra nella discrezionalità statale di conformare l'iniziativa economica per utilità sociale (tutela della salute). La misura è ragionevole e proporzionata, e il fatturato è un indice della dimensione economica dell'impresa nel mercato.

  • Rigettato
    Violazione della riserva di legge (art. 23 Cost.)

    La legge delega individua compiutamente gli elementi essenziali della prestazione impositiva (presupposto, base imponibile, soggetti passivi, limiti minimo e massimo dell'aliquota), demandando la determinazione di dettaglio a decreti legislativi e ministeriali, nel rispetto dei criteri stabiliti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)

    Il fatturato è un indice rivelatore di ricchezza e della dimensione economica dell'impresa nel mercato. Il principio di progressività si applica all'ordinamento tributario nel suo complesso. La misura non è arbitraria o irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione del principio di eguaglianza e disparità di trattamento (art. 3 Cost.)

    Il contributo è un prelievo tributario generale che riguarda tutti i fornitori del SSN in base al fatturato generato da tale attività. Le differenze tra forniture al SSN e al privato, o tra vendita e noleggio, giustificano trattamenti differenziati. La misura è coerente con la finalità di governo dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione della libera circolazione delle merci e della concorrenza (artt. 3, 10, 81, 28, 34, 35 TFUE)

    Il contributo è un prelievo fiscale generale che non crea discriminazioni illegittime. La giurisprudenza UE ammette la discrezionalità degli Stati in materia fiscale, purché non si tratti di aiuti di stato selettivi. La misura mira a finanziare il governo dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione della libertà di impresa (art. 16 Carta dei diritti fondamentali UE)

    Il contributo ha natura tributaria e non incide sulla determinazione dei prezzi di vendita. Le procedure di gara e la consapevolezza del contributo fin dall'entrata in vigore della normativa rendono la misura legittima.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di proprietà (art. 1 Primo Protocollo addizionale CEDU)

    Il contributo è un prelievo tributario legittimo, basato su normativa chiara, perseguente una causa di pubblica utilità (governo dei dispositivi medici) in modo ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Violazione della tutela della salute (art. 32 Cost.)

    È inverosimile che la misura disincentivi gli investimenti in R&S. Una parte del gettito è destinata al programma HTA, favorendo la valutazione di dispositivi innovativi. Il mercato privato non sarebbe sufficiente a garantire la sopravvivenza delle aziende senza il mercato pubblico.

  • Rigettato
    Violazione della ripartizione di competenze Stato-Regioni (art. 117, comma 3, Cost.)

    La materia della tutela della salute rientra nella legislazione concorrente, ma lo Stato ha competenza esclusiva in materia di sistema tributario e contabile. La disciplina statale riguarda profili generali e di coordinamento che richiedono uniformità.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (aiuti di Stato)

    Il contributo ha natura tributaria generale, non è selettivo e la sua finalità è di governo del sistema sanitario. Non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (regolamenti sui dispositivi medici)

    Il contributo ha natura tributaria e non tariffaria. La normativa UE consente agli Stati membri di finanziare le attività di regolamentazione anche tramite prelievi fiscali, nel rispetto della loro sovranità fiscale e della discrezionalità nel finanziamento dei servizi sanitari.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (principi di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione)

    Il contributo è un prelievo tributario generale basato sul fatturato derivante dalla vendita al SSN. Non vi è discriminazione illegittima, poiché il criterio di imputazione è oggettivo e legato all'attività svolta verso il SSN.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (appalti pubblici)

    Il contributo ha natura tributaria e non rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24/UE. La modifica a posteriori delle condizioni di gara non è dimostrata nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.)

    Il contributo ha natura tributaria e rientra nella discrezionalità statale in materia di fiscalità. Il fatturato è un indice idoneo di capacità contributiva. Le finalità del contributo sono di governo del sistema dei dispositivi medici e di tutela della salute. La misura non è irragionevole né sproporzionata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento (art. 3 Cost.)

    Il contributo non ha efficacia retroattiva in senso stretto, poiché il fatturato dell'anno precedente è un parametro oggettivo per la determinazione del contributo annuale. La normativa è stata introdotta con adeguata pubblicità.

  • Rigettato
    Violazione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)

    Il contributo ha natura tributaria e rientra nella discrezionalità statale di conformare l'iniziativa economica per utilità sociale (tutela della salute). La misura è ragionevole e proporzionata, e il fatturato è un indice della dimensione economica dell'impresa nel mercato.

  • Rigettato
    Violazione della riserva di legge (art. 23 Cost.)

    La legge delega individua compiutamente gli elementi essenziali della prestazione impositiva (presupposto, base imponibile, soggetti passivi, limiti minimo e massimo dell'aliquota), demandando la determinazione di dettaglio a decreti legislativi e ministeriali, nel rispetto dei criteri stabiliti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)

    Il fatturato è un indice rivelatore di ricchezza e della dimensione economica dell'impresa nel mercato. Il principio di progressività si applica all'ordinamento tributario nel suo complesso. La misura non è arbitraria o irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione del principio di eguaglianza e disparità di trattamento (art. 3 Cost.)

    Il contributo è un prelievo tributario generale che riguarda tutti i fornitori del SSN in base al fatturato generato da tale attività. Le differenze tra forniture al SSN e al privato, o tra vendita e noleggio, giustificano trattamenti differenziati. La misura è coerente con la finalità di governo dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione della libera circolazione delle merci e della concorrenza (artt. 3, 10, 81, 28, 34, 35 TFUE)

    Il contributo è un prelievo fiscale generale che non crea discriminazioni illegittime. La giurisprudenza UE ammette la discrezionalità degli Stati in materia fiscale, purché non si tratti di aiuti di stato selettivi. La misura mira a finanziare il governo dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione della libertà di impresa (art. 16 Carta dei diritti fondamentali UE)

    Il contributo ha natura tributaria e non incide sulla determinazione dei prezzi di vendita. Le procedure di gara e la consapevolezza del contributo fin dall'entrata in vigore della normativa rendono la misura legittima.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di proprietà (art. 1 Primo Protocollo addizionale CEDU)

    Il contributo è un prelievo tributario legittimo, basato su normativa chiara, perseguente una causa di pubblica utilità (governo dei dispositivi medici) in modo ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Violazione della tutela della salute (art. 32 Cost.)

    È inverosimile che la misura disincentivi gli investimenti in R&S. Una parte del gettito è destinata al programma HTA, favorendo la valutazione di dispositivi innovativi. Il mercato privato non sarebbe sufficiente a garantire la sopravvivenza delle aziende senza il mercato pubblico.

  • Rigettato
    Violazione della ripartizione di competenze Stato-Regioni (art. 117, comma 3, Cost.)

    La materia della tutela della salute rientra nella legislazione concorrente, ma lo Stato ha competenza esclusiva in materia di sistema tributario e contabile. La disciplina statale riguarda profili generali e di coordinamento che richiedono uniformità.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (aiuti di Stato)

    Il contributo ha natura tributaria generale, non è selettivo e la sua finalità è di governo del sistema sanitario. Non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (regolamenti sui dispositivi medici)

    Il contributo ha natura tributaria e non tariffaria. La normativa UE consente agli Stati membri di finanziare le attività di regolamentazione anche tramite prelievi fiscali, nel rispetto della loro sovranità fiscale e della discrezionalità nel finanziamento dei servizi sanitari.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (principi di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione)

    Il contributo è un prelievo tributario generale basato sul fatturato derivante dalla vendita al SSN. Non vi è discriminazione illegittima, poiché il criterio di imputazione è oggettivo e legato all'attività svolta verso il SSN.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (appalti pubblici)

    Il contributo ha natura tributaria e non rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24/UE. La modifica a posteriori delle condizioni di gara non è dimostrata nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.)

    Il contributo ha natura tributaria e rientra nella discrezionalità statale in materia di fiscalità. Il fatturato è un indice idoneo di capacità contributiva. Le finalità del contributo sono di governo del sistema dei dispositivi medici e di tutela della salute. La misura non è irragionevole né sproporzionata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento (art. 3 Cost.)

    Il contributo non ha efficacia retroattiva in senso stretto, poiché il fatturato dell'anno precedente è un parametro oggettivo per la determinazione del contributo annuale. La normativa è stata introdotta con adeguata pubblicità.

  • Rigettato
    Violazione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)

    Il contributo ha natura tributaria e rientra nella discrezionalità statale di conformare l'iniziativa economica per utilità sociale (tutela della salute). La misura è ragionevole e proporzionata, e il fatturato è un indice della dimensione economica dell'impresa nel mercato.

  • Rigettato
    Violazione della riserva di legge (art. 23 Cost.)

    La legge delega individua compiutamente gli elementi essenziali della prestazione impositiva (presupposto, base imponibile, soggetti passivi, limiti minimo e massimo dell'aliquota), demandando la determinazione di dettaglio a decreti legislativi e ministeriali, nel rispetto dei criteri stabiliti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)

    Il fatturato è un indice rivelatore di ricchezza e della dimensione economica dell'impresa nel mercato. Il principio di progressività si applica all'ordinamento tributario nel suo complesso. La misura non è arbitraria o irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione del principio di eguaglianza e disparità di trattamento (art. 3 Cost.)

    Il contributo è un prelievo tributario generale che riguarda tutti i fornitori del SSN in base al fatturato generato da tale attività. Le differenze tra forniture al SSN e al privato, o tra vendita e noleggio, giustificano trattamenti differenziati. La misura è coerente con la finalità di governo dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione della libera circolazione delle merci e della concorrenza (artt. 3, 10, 81, 28, 34, 35 TFUE)

    Il contributo è un prelievo fiscale generale che non crea discriminazioni illegittime. La giurisprudenza UE ammette la discrezionalità degli Stati in materia fiscale, purché non si tratti di aiuti di stato selettivi. La misura mira a finanziare il governo dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione della libertà di impresa (art. 16 Carta dei diritti fondamentali UE)

    Il contributo ha natura tributaria e non incide sulla determinazione dei prezzi di vendita. Le procedure di gara e la consapevolezza del contributo fin dall'entrata in vigore della normativa rendono la misura legittima.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di proprietà (art. 1 Primo Protocollo addizionale CEDU)

    Il contributo è un prelievo tributario legittimo, basato su normativa chiara, perseguente una causa di pubblica utilità (governo dei dispositivi medici) in modo ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Violazione della tutela della salute (art. 32 Cost.)

    È inverosimile che la misura disincentivi gli investimenti in R&S. Una parte del gettito è destinata al programma HTA, favorendo la valutazione di dispositivi innovativi. Il mercato privato non sarebbe sufficiente a garantire la sopravvivenza delle aziende senza il mercato pubblico.

  • Rigettato
    Violazione della ripartizione di competenze Stato-Regioni (art. 117, comma 3, Cost.)

    La materia della tutela della salute rientra nella legislazione concorrente, ma lo Stato ha competenza esclusiva in materia di sistema tributario e contabile. La disciplina statale riguarda profili generali e di coordinamento che richiedono uniformità.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (aiuti di Stato)

    Il contributo ha natura tributaria generale, non è selettivo e la sua finalità è di governo del sistema sanitario. Non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (regolamenti sui dispositivi medici)

    Il contributo ha natura tributaria e non tariffaria. La normativa UE consente agli Stati membri di finanziare le attività di regolamentazione anche tramite prelievi fiscali, nel rispetto della loro sovranità fiscale e della discrezionalità nel finanziamento dei servizi sanitari.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (principi di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione)

    Il contributo è un prelievo tributario generale basato sul fatturato derivante dalla vendita al SSN. Non vi è discriminazione illegittima, poiché il criterio di imputazione è oggettivo e legato all'attività svolta verso il SSN.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (appalti pubblici)

    Il contributo ha natura tributaria e non rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24/UE. La modifica a posteriori delle condizioni di gara non è dimostrata nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.)

    Il contributo ha natura tributaria e rientra nella discrezionalità statale in materia di fiscalità. Il fatturato è un indice idoneo di capacità contributiva. Le finalità del contributo sono di governo del sistema dei dispositivi medici e di tutela della salute. La misura non è irragionevole né sproporzionata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento (art. 3 Cost.)

    Il contributo non ha efficacia retroattiva in senso stretto, poiché il fatturato dell'anno precedente è un parametro oggettivo per la determinazione del contributo annuale. La normativa è stata introdotta con adeguata pubblicità.

  • Rigettato
    Violazione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)

    Il contributo ha natura tributaria e rientra nella discrezionalità statale di conformare l'iniziativa economica per utilità sociale (tutela della salute). La misura è ragionevole e proporzionata, e il fatturato è un indice della dimensione economica dell'impresa nel mercato.

  • Rigettato
    Violazione della riserva di legge (art. 23 Cost.)

    La legge delega individua compiutamente gli elementi essenziali della prestazione impositiva (presupposto, base imponibile, soggetti passivi, limiti minimo e massimo dell'aliquota), demandando la determinazione di dettaglio a decreti legislativi e ministeriali, nel rispetto dei criteri stabiliti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)

    Il fatturato è un indice rivelatore di ricchezza e della dimensione economica dell'impresa nel mercato. Il principio di progressività si applica all'ordinamento tributario nel suo complesso. La misura non è arbitraria o irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione del principio di eguaglianza e disparità di trattamento (art. 3 Cost.)

    Il contributo è un prelievo tributario generale che riguarda tutti i fornitori del SSN in base al fatturato generato da tale attività. Le differenze tra forniture al SSN e al privato, o tra vendita e noleggio, giustificano trattamenti differenziati. La misura è coerente con la finalità di governo dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione della libera circolazione delle merci e della concorrenza (artt. 3, 10, 81, 28, 34, 35 TFUE)

    Il contributo è un prelievo fiscale generale che non crea discriminazioni illegittime. La giurisprudenza UE ammette la discrezionalità degli Stati in materia fiscale, purché non si tratti di aiuti di stato selettivi. La misura mira a finanziare il governo dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione della libertà di impresa (art. 16 Carta dei diritti fondamentali UE)

    Il contributo ha natura tributaria e non incide sulla determinazione dei prezzi di vendita. Le procedure di gara e la consapevolezza del contributo fin dall'entrata in vigore della normativa rendono la misura legittima.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di proprietà (art. 1 Primo Protocollo addizionale CEDU)

    Il contributo è un prelievo tributario legittimo, basato su normativa chiara, perseguente una causa di pubblica utilità (governo dei dispositivi medici) in modo ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Violazione della tutela della salute (art. 32 Cost.)

    È inverosimile che la misura disincentivi gli investimenti in R&S. Una parte del gettito è destinata al programma HTA, favorendo la valutazione di dispositivi innovativi. Il mercato privato non sarebbe sufficiente a garantire la sopravvivenza delle aziende senza il mercato pubblico.

  • Rigettato
    Violazione della ripartizione di competenze Stato-Regioni (art. 117, comma 3, Cost.)

    La materia della tutela della salute rientra nella legislazione concorrente, ma lo Stato ha competenza esclusiva in materia di sistema tributario e contabile. La disciplina statale riguarda profili generali e di coordinamento che richiedono uniformità.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (aiuti di Stato)

    Il contributo ha natura tributaria generale, non è selettivo e la sua finalità è di governo del sistema sanitario. Non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (regolamenti sui dispositivi medici)

    Il contributo ha natura tributaria e non tariffaria. La normativa UE consente agli Stati membri di finanziare le attività di regolamentazione anche tramite prelievi fiscali, nel rispetto della loro sovranità fiscale e della discrezionalità nel finanziamento dei servizi sanitari.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (principi di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione)

    Il contributo è un prelievo tributario generale basato sul fatturato derivante dalla vendita al SSN. Non vi è discriminazione illegittima, poiché il criterio di imputazione è oggettivo e legato all'attività svolta verso il SSN.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (appalti pubblici)

    Il contributo ha natura tributaria e non rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24/UE. La modifica a posteriori delle condizioni di gara non è dimostrata nel caso di specie.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono infondate alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, che hanno già esaminato e rigettato censure analoghe in casi simili (es. payback DM).

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono infondate alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, che hanno già esaminato e rigettato censure analoghe in casi simili (es. payback DM).

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono infondate alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, che hanno già esaminato e rigettato censure analoghe in casi simili (es. payback DM).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 09/04/2026, n. 6388
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6388
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo