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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/07/2025, n. 6051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6051 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 23 maggio
2025
SENTENZA
nelle causa iscritta al n. 4707 del R.G. per l'anno 2024,
da
Parte_1
con l'Avv. Franca Tabbi
Ricorrente
contro
CP_1
con l'Avv. Maria Carla Attanasio
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento che ha instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il CTU incaricato non ha ravvisato le condizioni che concretizzano il diritto all'indennità di accompagnamento pur in presenza di un quadro patologico piuttosto critico.
Con la presente opposizione proposta ai sensi dell'art. 445-bis, VI comma, c.p.c. la ricorrente ha contestato, specificandone i motivi, le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per il riconoscimento del beneficio a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
CP_ L' si costituiva in giudizio contestando il fondamento del ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito illustrati. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, questo Giudice ha valutato che le doglianze formulate nel ricorso non siano affette da vizio di genericità e ha pertanto provveduto alla nomina di un nuovo CTU conferendogli l'incarico di espletare nuovi accertamenti medici sul ricorrente.
Rispondendo al quesito postogli, il CTU ha concluso, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria e delle visite mirate effettuate e seguendo un iter logico sorretto da retti criteri tecnici e pertanto completo, preciso e persuasivo: “La Sig.ra affetta da emiparesi dx in esito ad asportazione di Parte_1 meningoma parasagittae sinistro con diautonomia posturo-motoria. Esiti di intervento di atrodesi vertebrale L3-L4. Sindorome da disadattamento con reazione depressiva prolungata. Tale complesso morboso è tale da rendere il soggetto invalido con diritto all'art.1 della legge 18 del 1980. Quale decorrenza si fa riferimento alla data del 1 ottobre 2024”.
Visto l'esito del giudizio, le spese seguono il principio della soccombenza ma vanno compensate per metà.
A tal proposito si osserva che nella redazione del dispositivo è stato commesso un errore materiale in quanto è stata indicata come dies a quo per la decorrenza la data della domanda amministrativa
(presentata in data 13 dicembre 2021) ma invece si voleva intendere la successiva data del 1 ottobre 2024 che è quella individuata dal CTU;
conclusione che ha giustificato la compensazione per metà delle e spese di lite.
Pertanto laddove è scritto “a decorrere dalla domanda amministrativa del 1 ottobre 2024” deve intendersi
“a decorrere dal 1 ottobre 2024”.
P.Q.M.
Accerta e dichiara la sussistenza nella parte ricorrente dei requisiti sanitari della indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 Legge 18 del 1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 1 ottobre 2024; Rigetta la parte restante del ricorso;
Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 800,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 26 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 23 maggio
2025
SENTENZA
nelle causa iscritta al n. 4707 del R.G. per l'anno 2024,
da
Parte_1
con l'Avv. Franca Tabbi
Ricorrente
contro
CP_1
con l'Avv. Maria Carla Attanasio
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento che ha instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il CTU incaricato non ha ravvisato le condizioni che concretizzano il diritto all'indennità di accompagnamento pur in presenza di un quadro patologico piuttosto critico. Con la presente opposizione proposta ai sensi dell'art. 445-bis, VI comma, c.p.c. la ricorrente ha contestato, specificandone i motivi, le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per il riconoscimento del beneficio a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
CP_ L' si costituiva in giudizio contestando il fondamento del ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito illustrati.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, questo Giudice ha valutato che le doglianze formulate nel ricorso non siano affette da vizio di genericità e ha pertanto provveduto alla nomina di un nuovo CTU conferendogli l'incarico di espletare nuovi accertamenti medici sul ricorrente.
Rispondendo al quesito postogli, il CTU ha concluso, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria e delle visite mirate effettuate e seguendo un iter logico sorretto da retti criteri tecnici e pertanto completo, preciso e persuasivo: “La Sig.ra affetta da emiparesi dx in esito ad asportazione di Parte_1 meningoma parasagittae sinistro con diautonomia posturo-motoria. Esiti di intervento di atrodesi vertebrale L3-L4. Sindorome da disadattamento con reazione depressiva prolungata. Tale complesso morboso è tale da rendere il soggetto invalido con diritto all'art.1 della legge 18 del 1980. Quale decorrenza si fa riferimento alla data del 1 ottobre 2024”.
Visto l'esito del giudizio, le spese seguono il principio della soccombenza ma vanno compensate per metà.
A tal proposito si osserva che nella redazione del dispositivo è stato commesso un errore materiale in quanto è stata indicata come dies a quo per la decorrenza la data della domanda amministrativa
(presentata in data 13 dicembre 2021) ma invece si voleva intendere la successiva data del 1 ottobre 2024 che è quella individuata dal CTU;
conclusione che ha giustificato la compensazione per metà delle e spese di lite.
Pertanto laddove è scritto “a decorrere dalla domanda amministrativa del 1 ottobre 2024” deve intendersi
“a decorrere dal 1 ottobre 2024”.
P.Q.M.
Accerta e dichiara la sussistenza nella parte ricorrente dei requisiti sanitari della indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 Legge 18 del 1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 1 ottobre 2024;
Rigetta la parte restante del ricorso;
Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 800,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 26 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
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In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 23 maggio
2025
SENTENZA
nelle causa iscritta al n. 4707 del R.G. per l'anno 2024,
da
Parte_1
con l'Avv. Franca Tabbi
Ricorrente
contro
CP_1
con l'Avv. Maria Carla Attanasio
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento che ha instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il CTU incaricato non ha ravvisato le condizioni che concretizzano il diritto all'indennità di accompagnamento pur in presenza di un quadro patologico piuttosto critico.
Con la presente opposizione proposta ai sensi dell'art. 445-bis, VI comma, c.p.c. la ricorrente ha contestato, specificandone i motivi, le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per il riconoscimento del beneficio a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
CP_ L' si costituiva in giudizio contestando il fondamento del ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito illustrati. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, questo Giudice ha valutato che le doglianze formulate nel ricorso non siano affette da vizio di genericità e ha pertanto provveduto alla nomina di un nuovo CTU conferendogli l'incarico di espletare nuovi accertamenti medici sul ricorrente.
Rispondendo al quesito postogli, il CTU ha concluso, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria e delle visite mirate effettuate e seguendo un iter logico sorretto da retti criteri tecnici e pertanto completo, preciso e persuasivo: “La Sig.ra affetta da emiparesi dx in esito ad asportazione di Parte_1 meningoma parasagittae sinistro con diautonomia posturo-motoria. Esiti di intervento di atrodesi vertebrale L3-L4. Sindorome da disadattamento con reazione depressiva prolungata. Tale complesso morboso è tale da rendere il soggetto invalido con diritto all'art.1 della legge 18 del 1980. Quale decorrenza si fa riferimento alla data del 1 ottobre 2024”.
Visto l'esito del giudizio, le spese seguono il principio della soccombenza ma vanno compensate per metà.
A tal proposito si osserva che nella redazione del dispositivo è stato commesso un errore materiale in quanto è stata indicata come dies a quo per la decorrenza la data della domanda amministrativa
(presentata in data 13 dicembre 2021) ma invece si voleva intendere la successiva data del 1 ottobre 2024 che è quella individuata dal CTU;
conclusione che ha giustificato la compensazione per metà delle e spese di lite.
Pertanto laddove è scritto “a decorrere dalla domanda amministrativa del 1 ottobre 2024” deve intendersi
“a decorrere dal 1 ottobre 2024”.
P.Q.M.
Accerta e dichiara la sussistenza nella parte ricorrente dei requisiti sanitari della indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 Legge 18 del 1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 1 ottobre 2024; Rigetta la parte restante del ricorso;
Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 800,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 26 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 23 maggio
2025
SENTENZA
nelle causa iscritta al n. 4707 del R.G. per l'anno 2024,
da
Parte_1
con l'Avv. Franca Tabbi
Ricorrente
contro
CP_1
con l'Avv. Maria Carla Attanasio
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento che ha instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il CTU incaricato non ha ravvisato le condizioni che concretizzano il diritto all'indennità di accompagnamento pur in presenza di un quadro patologico piuttosto critico. Con la presente opposizione proposta ai sensi dell'art. 445-bis, VI comma, c.p.c. la ricorrente ha contestato, specificandone i motivi, le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per il riconoscimento del beneficio a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
CP_ L' si costituiva in giudizio contestando il fondamento del ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito illustrati.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, questo Giudice ha valutato che le doglianze formulate nel ricorso non siano affette da vizio di genericità e ha pertanto provveduto alla nomina di un nuovo CTU conferendogli l'incarico di espletare nuovi accertamenti medici sul ricorrente.
Rispondendo al quesito postogli, il CTU ha concluso, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria e delle visite mirate effettuate e seguendo un iter logico sorretto da retti criteri tecnici e pertanto completo, preciso e persuasivo: “La Sig.ra affetta da emiparesi dx in esito ad asportazione di Parte_1 meningoma parasagittae sinistro con diautonomia posturo-motoria. Esiti di intervento di atrodesi vertebrale L3-L4. Sindorome da disadattamento con reazione depressiva prolungata. Tale complesso morboso è tale da rendere il soggetto invalido con diritto all'art.1 della legge 18 del 1980. Quale decorrenza si fa riferimento alla data del 1 ottobre 2024”.
Visto l'esito del giudizio, le spese seguono il principio della soccombenza ma vanno compensate per metà.
A tal proposito si osserva che nella redazione del dispositivo è stato commesso un errore materiale in quanto è stata indicata come dies a quo per la decorrenza la data della domanda amministrativa
(presentata in data 13 dicembre 2021) ma invece si voleva intendere la successiva data del 1 ottobre 2024 che è quella individuata dal CTU;
conclusione che ha giustificato la compensazione per metà delle e spese di lite.
Pertanto laddove è scritto “a decorrere dalla domanda amministrativa del 1 ottobre 2024” deve intendersi
“a decorrere dal 1 ottobre 2024”.
P.Q.M.
Accerta e dichiara la sussistenza nella parte ricorrente dei requisiti sanitari della indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 Legge 18 del 1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 1 ottobre 2024;
Rigetta la parte restante del ricorso;
Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 800,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 26 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
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