Ordinanza cautelare 22 settembre 2021
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02247/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01495/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, corso G. Manthoné 62;
contro
Ministero dell'istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia - Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione del 10 giugno 2021, ove Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” riscontrava la comunicazione via PEC del 01/06/21 nella quale la stessa negava la
cancellazione dei dati personali e particolari della minore dall’anagrafica scolastica e negava
altresì la riconsegna ai ricorrenti dei fascicoli scolastici della figlia minorenne, stante il ritiro dall’iscrizione scolastica dalla scuola di appartenenza e si reiterava la richiesta ai ricorrenti di effettuare gli esami di idoneità;
- della comunicazione dell’11 marzo 2021, ove l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” riscontrava la comunicazione dei ricorrenti del 27/02/21 e nella quale negava ai ricorrenti la riconsegna dei fascicoli scolastici della figlia minorenne nonché la cancellazione dei dati personali e particolari della minore dall’anagrafica scolastica e si reiterava, la richiesta ai ricorrenti, di effettuare gli esami di idoneità;
- della comunicazione del 26 febbraio 2021, ove l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” riscontrava la comunicazione dei ricorrenti del 14/09/2020, dove gli stessi inviavano
alla Scuola le disposizioni di disiscrizione e richiesta di restituzione del fascicolo scolastico
ed il recesso del consenso Dati Privacy, nella quale negava la riconsegna dei fascicoli scolastici della figlia minorenne nonché la cancellazione dei dati personali e particolari della minore dall’anagrafica scolastica e si reiterava, la richiesta ai ricorrenti, di effettuare gli esami di idoneità;
nonché per la declaratoria:
- del diritto della minore ad essere disiscritta dall’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”;
- dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di procedere alla cancellazione dei dati personali e particolari delle minori dall’anagrafica scolastica nonché della riconsegna dei fascicoli scolastici delle stesse ai ricorrenti esercenti la patria potestà sulla figlia;
- del riconoscimento dell’Istruzione Familiare quale scelta formativa formulata dalla famiglia
di assolvimento e organizzazione in ambito famigliare del diritto-dovere di istruire la prole, in
attuazione dell’Articolo 30 della Costituzione Italiana, dell’art. 26 della Carta dei diritti
dell’Uomo e del principio settimo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della seguente
normativa: DLgs 297/94; DLgs76/05 art.1 c.4 art. 5 c1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Vista la memoria del 5 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente, con memoria depositata il 5 giugno 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio;
Ritenuto che, in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto, pertanto, che:
- il Collegio, per le esposte ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti, nonché della richiesta della parte ricorrente, non contestata dalla controparte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Plantamura, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Concetta Plantamura |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.