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Articolo 18 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
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Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 18 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Versione
14 marzo 1948
Art. 18.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948
Vedi fonte istituzionale
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