Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1364/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
MAURA LANDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Piano di Coreglia (LU), via di Coreglia n. 84, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MARGHERITA GIUSTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Borgo a
Mozzano (LU), via Umberto I n. 42, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Il SI. rimarrà ad abitare nella casa di IN (Lu), Via della Torre n. 4 ove la Parte_2 coppia aveva stabilito la residenza del nucleo familiare, mentre la SI.ra si Parte_1 trasferirà, a far data dal 17 marzo 2025, nell'appartamento sito in NO (Lu), Loc. La Mandria
n. 13/a, che sarà da lei condotto in locazione alle condizioni meglio riepilogate e descritte al successivo punto 2).
2) La SI.ra stipulerà, in particolare, con i SI.ri Parte_1 CP_1 CP_2
e , proprietari dell'appartamento di NO (Lu), Loc. La Mandria n.
[...] Controparte_3
13/a, un contratto di locazione ad uso abitativo della durata di 18 (diciotto) mesi e dunque con
1
3) Qualora la SI.ra dovesse rilasciare l'appartamento descritto al superiore Parte_1 punto 2), sia per scadenza e/o cessazione di efficacia del contratto di locazione, sia per qualunque altra causa, il SI. si impegna fin da adesso a reperire altra abitazione per la stessa Parte_2
e per la GL e provvederà al pagamento del canone di locazione come già stabilito nel precedente punto 2). Per_ 4) La GL minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, sicché le decisioni più importanti relative all'educazione, Per_ alla formazione scolastica ed alla salute di saranno assunte di comune accordo tra i genitori, considerando e tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori di informarsi reciprocamente di tutte le questioni relative alla GL nei cui confronti è diritto di entrambi, nei rispettivi periodi di convivenza, di esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione.
5) Riguardo la frequentazione fra i genitori e la GL minore, i genitori concordano per un regime Per_ di frequentazione paritaria con turnazione settimanale. Pertanto, andrà a casa del babbo e della mamma la domenica sera, all'orario che sarà di volta in volta concordato, in modo alternato secondo il seguente calendario:
Settimana A Settimana B
Lunedì mamma Lunedì babbo
Martedì mamma Martedì babbo
Mercoledì mamma Mercoledì babbo
Giovedì mamma Giovedì babbo
Venerdì mamma Venerdì babbo
Sabato mamma Sabato babbo
Domenica mamma Domenica babbo fino fino alla sera poi babbo alla sera poi mamma
6) Per le vacanze Natalizie e Pasquali sarà applicato il criterio dell'alternanza e, dunque, a prescindere dalle regole di frequentazione sopra stabilite, la bimba trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno ed il giorno di Pasquetta con l'altro e così via ad anni alterni.
7) I genitori avranno la facoltà di trascorrere un periodo di vacanza con la GL di almeno 15
(quindici) giorni anche non consecutivi nel periodo ricompreso tra il 10 giugno e il 15 settembre di ogni anno. Tale periodo dovrà essere preventivamente individuato e concordato fra i genitori. Per_ 8) In ordine al mantenimento ordinario di le parti stabiliscono che lo stesso avverrà direttamente da parte di ciascun genitore verso la propria GL nei rispettivi tempi di permanenza,
2 dunque, non vengono previsti assegni di mantenimento a carico dell'uno e/o dell'altro.
9) Per quanto invece concerne le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della GL, da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Lucca sottoscritto in data 7.10.2020 che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, le parti concordano che le seguenti saranno interamente a carico del padre (dunque al 100%):
a) tutte le spese mediche: spese mediche urgenti e necessarie: trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal medico tramite il SSN, tickets e spese farmaceutiche, spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN) in particolare sia in SSN che non in SSN);
b) tutte le spese scolastiche: tasse e imposte scolastiche ed universitarie in istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche didattiche, spese per trasporto pubblico, spese per progetti curriculari scolastici, spese per tempo prolungato o dopo scuola, ripetizioni, stages e corsi, spese per eventuali università all'estero, gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private. Tutte le altre spese straordinarie, compresa la mensa scolastica, sostenute nell'interesse della GL
(individuate come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca) verranno ripartite nella misura del
50% ciascuno.
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori secondo le linee guida del Protocollo del Tribunale di Lucca al quale le parti rimandano.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate ed il rimborso al genitore che le ha anticipate dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno portate in detrazione dai genitori nella percentuale di spesa sostenuta.
10) L'assegno unico familiare sarà percepito al 100% dalla SInora ed il SI. Parte_1 si impegna a sottoscrivere tutta l'eventuale documentazione utile a tale scopo». Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE Per_ Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di , nata fuori dal matrimonio (il 14/8/2014) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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