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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4165/2024
All'udienza collegiale del giorno 25/02/2025 ore 11:50
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Miele Raffaele Pasquale Luca
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. RUGGIERO ELENA EUGENIA avv. Staniscia in sost
Appellato/i
CP_1
Avv. LAGATTA NICOLETTA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente
dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 25.02.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4165 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
( ), domiciliato presso il difensore avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RUGGIERO ELENA EUGENIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
( ), domiciliato presso il difensore avv. CP_1 CodiceFiscale_2
LAGATTA NICOLETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza emessa in data 28 giugno 2024 dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 9.07.2024.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 27.07.2024 ha proposto appello contro Parte_1
l'ordinanza emessa in data 28 giugno 2024 dal Tribunale di Roma nel procedimento avente r.g.n.14540/2023, pubblicata in data 9.07.2024, con cui il giudice di primo grado ha rigettato l'istanza di estinzione proposta da er tardiva riassunzione ex art.50 c.p.c. a seguito Parte_1
di provvedimento di incompetenza emesso dal giudice di pace.
2 § 2. - Con l'ordinanza impugnata si è così deciso “Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta
l'eccezione di parte resistente;
- ritenuto il processo tempestivamente riassunto;
- fissa
l'udienza del 20 settembre, ore 9.30, per il prosieguo del procedimento - spese al definitivo”;
§ 3. – Con l'atto d'appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni “Piaccia Parte_1
all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza respinta e in accoglimento dei motivi del presente appello ed in riforma totale del provvedimento decisorio impugnato dichiarare
l'estinzione del giudizio di primo grado per tardiva riassunzione dello stesso. Condannare in ogni caso l'appellato in solido al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi”.
§ 4. – Con comparsa di costituzione depositata in data 8.11.2024 si è costituito l'appellato il quale ha rassegnato le seguenti conclusioni “chiede all'Ill.mo giudice adito, CP_1 respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare l'ordinanza impugnata”.
§ 5. – Con l'appello è stata denunziata VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI
NORME DI DIRITTO con riguardo agli artt. 50, 91, 307 cpc. e richiamata giurisprudenza di legittimità è stata censurata l'ordinanza appellata per aver il Tribunale ritenuto la fungibilità dell'atto di riassunzione, nel caso di specie avvenuta con ricorso anziché con comparsa ex art.125 disp. att. c.p.c. e in tal modo rispettato il termine di tre mesi di cui all'art.50 c.p.c..
§ 6. – Orbene, tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, osserva il Collegio che l'appello è inammissibile, essendo stato oggetto di impugnazione provvedimento non definitivo, potendosi interporre il gravame esclusivamente nei confronti del provvedimento di estinzione, ma non viceversa.
Sul punto si rimanda a Cass.civ. Sez. L n.2837/2016, per cui il provvedimento di estinzione del giudizio emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza, in quanto idoneo a definire il giudizio e come tale appellabile, mentre l'ordinanza con cui il giudice monocratico respinga dell'eccezione di estinzione del processo, non ha tale natura in quanto revocabile e, dunque, inidonea alla definizione del giudizio, sicché può essere riproposta in sede decisoria senza che sia necessaria alcuna riserva di gravame.
Secondo la giurisprudenza della S.C., qui condivisa, la su esposta disciplina dell'impugnazione dell'ordinanza di estinzione non può trovare applicazione analogica nella diversa ipotesi di rigetto della eccezione di estinzione del processo, per la ovvia ragione che il provvedimento di rigetto non incide sul corso del processo, mentre la pronuncia di estinzione ne paralizza il corso, impedendo che si possa pervenire ad una decisione nel merito (cfr., Cass. n.24176 del 2011).
3 In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
§ 7. – Le spese di lite in considerazione del rilievo ufficioso possono trovare integrale compensazione.
§ 8. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 27.07.2024, avverso l'ordinanza emessa in data 28 giugno 2024 dal
Tribunale di Roma nel procedimento avente r.g.n.14540/2023, pubblicata in data 9.07.2024, così provvede:
1) Dichiara l'appello inammissibile.
2) Compensa le spese di lite del grado d'appello.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 25.02.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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