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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/07/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1332/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile iscritta al n. 1332/2013 R. G
Promossa da
, (C.F. ), nata il [...] a [...] C.F._1
Siracusa, (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 nata il [...] e , (C.F. ), nata il Parte_3 CodiceFiscale_3
24.11.1987, tutte residenti in [...], nella qualità di eredi del defunto , nato il [...] a [...]_1
P.G. e deceduto in Tripi il 26.10.2008, rappresentate e difese dall'Avv. Tommaso Calderone e nel suo studio elettivamente domiciliate in Barcellona P.G., Via Bellinvia n. 113, giusta procura in atti. -attrici- CONTRO con sede in OG ET (TV) Via Controparte_1
Marocchesa n. 14, cod. fisc part. in persona del P.IVA_1 PartitaIVA_2 suo procuratore speciale Dr. giusta procura Dr. Controparte_2 [...] notaio in Treviso del 02/02/2016 rep. n. 188112 racc. n. 31130, Persona_2 elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. Via Fosse Ardeatine n. 6 presso lo studio dell'Avv. Santina Maiorana, che la rappresenta e difende per mandato in atti. -convenuta-
Oggetto: risarcitorio.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. La vicenda scaturisce dall'atto di citazione notificato in data 13.09.2013, con cui le IG.re , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, tutte in qualità di eredi del Dott. ,
[...] Persona_1 premettevano che il contraente assicurato presso la Persona_1
Convenuta Compagnia assicuratrice con Polizza Vita n. 0201304079, a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data 26.10.2008, alle ore 18.50 circa, in C/da Pettini Fraz. Campogrande del Comune di Tripi, in corrispondenza della progressiva chilometrica 2+400, perdeva la vita. Le attrici, pertanto, convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la chiedendo: “1) Ritenere e dichiarare che CP_3 Controparte_1 sig.re , e tutte in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi del hanno diritto alla liquidazione della somma Persona_1 assicurata dal defunto con polizza n. 0201304079 stipulata Controparte_1 in data 08.03.2000. 2) Conseguentemente, accogliere la domanda e condannare la al pagamento in favore delle attrici della somma di € Controparte_1
413.165,52 assicurata per il caso morte dal 3) Condannare, altresì, la Persona_1 convenuta, a corrispondere sulle somme sopra richieste la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, come per legge e giurisprudenza. 4) Condannare, inoltre, la convenuta al rimborso delle spese stragiudiziali oltre accessori di legge (Cass. civ. sez. III, n. 997/2010; Cass. Sez. Un. N. 26976/2008; Cass. civ. sez. III, n. 11606/2005). 5) in via istruttoria… 6) con vittoria di spese e compensi, oltre CNPA e IVA”. Con comparsa del 23.12.2013 si costituiva la chiedendo: “1) CP_1
Preliminarmente dichiarare la propria assoluta carenza di legittimazione passiva di nulla dovendo rispondere per la inoperatività della garanzia assicurativa per la esclusione dei rischi derivanti dall'uso e guida di veicoli di qualsiasi veicolo ai sensi dell'art.
1.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, non essendo stata indicata in
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polizza anche la relativa garanzia “S”, alla voce Forma, ma solo la forma “C”, e per tutti i motivi in premessa esposti. 2) Preliminarmente dichiarare la prescrizione ai sensi dell'art. 2592 cc del diritto all'indennizzo preteso dalle attrici, quali eredi di
[...]
In subordine: 3) Preliminarmente ritenere e dichiarare la mancanza di nesso Per_1 causale tra l'evento e l'applicabilità della garanzia prestata. 4) Dichiarare la inapplicabilità delle garanzie assicurative mancando la prova delle condizioni soggettive del al momento del sinistro, come previsto espressamente dalle condizioni 3.1 e Per_1
3.2, e sempre in relazione a tali condizioni di polizza. 6) Rigettare, quindi, tutte le domande formulate con l'atto di citazione, perché infondate in fatto ed inattendibili in diritto, per tutti i motivi in premessa esposti. Sempre in subordine:7) Ritenere e dichiarare che la concludente risponde esclusivamente per i massimali, previsti nella polizza infortuni, alle condizioni in essa polizza previste. 8) Rigettare la richiesta di rivalutazione e interessi, trattandosi di indennizzo, e quindi di debito di valuta e non di valore, e non di risarcimento danni. 9) Rigettare la richiesta di spese stragiudiziali, non dovute in ogni caso a termini di polizza, e comunque non provate. 10) condannare le attrici al pagamento di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge (spese generali, cpa ed iva sul dovuto).” Alla prima udienza di comparizione erano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e con provvedimento del 10.05.2016 il G.I. ammetteva la prova testimoniale sulle circostanze articolate da parte attrice. Con successivo provvedimento del 27.11.2016 il G.I.
ritenuto che:
“… le questioni relative agli accertamenti autoptici e tossicologici sono stati allegate dalle parti già a partire dai propri atti introduttivi;
che allo stato, tenuto conto anche degli accertamenti posti in essere in sede penale appare necessario chiarire le modalità di accertamento autoptico poste in essere sul cadavere del defunto stante le Persona_1 osservazioni del consulente di parte delle allora persone offese ed odierne attrici dottoressa disponeva d'ufficio l'audizione dei dottori Persona_3 CP_4
e onerando la convenuta
[...] Controparte_5 Controparte_1 della loro citazione. Con comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 22.06.2023 si costituiva nell'interesse della l'avv. Giuseppe Isgrò “riportandosi Parte_4 integralmente a tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto e richiamandosi a tutte le ragioni e le difese espresse negli atti depositati in giudizio ivi compresi l'atto introduttivo e i verbali di udienza che fa propri, così come ogni altro argomento, tesi,
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eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria avanzata negli scritti già agli atti nonché a verbale che devono qui ritenersi tutti integralmente riportati, trascritti e fatti propri”. Alla udienza del 26.06.2023 accadeva poi che “...esaminati gli atti e ritenuto opportuno completare la verifica degli accertamenti svolti in sede penale procedendo all'indagine sulla attendibilità ed il rigore della metodologia ivi utilizzata, agli esiti della audizione dei testi, dottori e che hanno eseguito gli Controparte_4 Controparte_5 esami autoptici e tossicologici sul defunto ed escussi proprio a tal fine” era Per_1 disposta C.T.U. nominando all'uopo la dott.ssa . Controparte_4
Con provvedimento del 16.03.2020 il Giudice “rilevato che la richiesta di parte attrice rivolta alla audizione del teste anche sui capitolati di cui alla memoria CP_5
183 comma 8 cpc, finalizzati proprio ad individuare le metodologie utilizzate dallo stesso nel corso dell'esame tossicologico, non è ammissibile sia per quanto già rilevato con la ordinanza del 24.09.2018 sia in considerazione degli esiti della audizione dei testi e dello stesso impregiudicata ogni altra decisione, rigettava la CP_4 CP_5 richiesta di cui alla parte motiva e rinviava la causa alla udienza del 26.10.2020 per il prosieguo. Accadeva poi che con provvedimento del 27.06.2023 era revocata la nomina della dott.ssa e, in sostituzione, l'incarico era conferito alla Controparte_4 dott.ssa , che in data 10.07.2023, accettava l'incarico prestando Persona_4 giuramento. Con comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 12.09.2023 si costituiva nell'interesse della l'avv. Santina Maiorana Parte_4 insistendo “in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese già formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi e nei precedenti verbali di causa, ai quali integralmente si riporta e che devono qui ritenersi tutti integralmente riportati, trascritti e fatti propri”. In data 11.11.2024 era depositata relazione finale di CTU e così, con provvedimento del 16.12.2024 “... rilevato che, allo stato, la relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla dott.ssa appare opera di assoluto pregio Persona_4 congruamente motivata in scienza e fatto ed immune da censure, per cui non appare necessario disporre alcun richiamo della c.t.u. o rinnovo delle operazioni peritali” la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 14/01/2025. Pag. 4 a 18 R. G. n. 1332/2013
Quindi, era posta in decisione la causa concedendo i termini ex art. 190 cpc per depositare le memorie conclusionali ed eventuali repliche. Erano poi depositati gli ultimi scritti difensivi e rimesso il fascicolo allo scrivente magistrato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. Le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta sono infondate e vanno rigettate. La ha eccepito: “la propria assoluta carenza di legittimazione passiva Controparte_6 di nulla dovendo rispondere per la inoperatività della garanzia assicurativa per la esclusione dei rischi derivanti dall'uso e guida di veicoli di qualsiasi veicolo ai sensi dell'art.
1.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, non essendo stata indicata in polizza anche la relativa garanzia “S”, alla voce Forma, ma solo la forma “C”, Nella Polizza Infortuni n. 0201304079 stipulata dal con Persona_1
in data 08/03/2000, in relazione alla copertura Controparte_1
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“C” si legge: ““24 ore su 24”, Se indicata in polizza la lettera C alla voce Forma, l'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività professionali dichiarate e di ogni altra normale attività che egli compia senza carattere di professionalità”. Parte convenuta ha poi osservato che “in polizza non viene richiamata la forma “S”, che invece estendeva la garanzia anche per gli infortuni derivanti dall'uso e guida di qualsiasi veicolo nonché di qualsiasi natante a motore, inclusi i mezzi di trasporto pubblici”. Ma dal tenore letterale dell'art. 1.1 “Rischio assicurato” lapalissiano è che la forma “S” scelta dal è una forma onnicomprensiva che garantisce la Per_1 protezione assicurativa per qualsiasi infortunio, oltre a quelli subiti durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. L'eccezione appare, pertanto, infondata e va rigettata, così come quella relativa alla prescrizione ex art. 2952 cc del diritto all'indennizzo preteso dalle attrici, quali eredi di , avendo parte attrice versato in atti denuncia di Persona_1 danno su polizza infortuni del 12.11.2008 e lettere di messa in mora interruttive della prescrizione (cfr. lettere di messe in mora del 27.04.2009; 08.06.2009; 20.10.2009, 26.10.2010, 21.10.2011,16.10.2012). Nel merito. Si ritiene che le domande proposte dalle parti attrici non possano essere accolte per le ragioni di seguito illustrate. Parte attrice ha chiesto il riconoscimento del diritto alla liquidazione del premio assicurativo previsto per l'evento morte di €. 413.165,52, giusta Polizza Infortuni n. 0201304079 stipulata dal con Persona_1 Controparte_1 in data 08/03/2000 perché “… In data 26.10.2008, alle ore 18:00 ca.,
[...]
l'autovettura Jeep Chrysler modello Wrangler Tg. DR363ZV, di proprietà della condotta dal dott. e con a bordo il IG. Controparte_7 Persona_1
, percorreva la strada provinciale 115 in località Campogrande del Parte_5
Comune di Tripi, con direzione Tripi -Furnari, allorquando in corrispondenza della progressiva chilometrica 2+400 urtava contro il muretto di pietra presente sul ciglio della strada sicché, stante anche la presenza di copiosa quantità di argilla presente sul manto stradale, perdeva il controllo del mezzo e lo stesso si ribaltava. In occasione del predetto sinistro stradale il dott. decedeva, come constatato Persona_1
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dagli operatori del 118 intervenuti sul luogo…”, con conseguente riferibilità dell'accaduto tra quelli oggetto di copertura assicurativa, formulando così domanda risarcitoria verso la convenuta Controparte_8
La convenuta dal canto suo ritiene che: “non è stata fornita dagli attori alcuna prova che l'evento, morte del de cuius sia indennizzabile a termini di polizza Persona_1 poiché, tra l'altro, non è stata provata né la natura né l'eziologia traumatica del sinistro con esiti mortali, né che l'evento rientrasse nelle garanzie assicurative. Spetta all'attore dare prova dei fatti di causa, oltreché delle condizioni soggettive del al momento Per_1 del sinistro, per valutare l'indennizzabilità anche sotto tale profilo, sempre che l'evento, per ipotesi e solo per ipotesi, rientri nelle condizioni di polizza, come previsto espressamente dalle condizioni 3.1 e 3.2, e sempre in relazione alle condizioni di polizza, che si eccepiscono espressamente”. Ai sensi dell'art.
3.2 lettera a) delle CGA sottoscritte delle parti: “Sono esclusi dall'assicurazione: a) gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene.” Orbene, parte attrice con le memorie 183 comma 6, n. 2 cpc ha versato in atti copia della Relazione di consulenza tecnica medico legale per incarico del P.M. a firma della Dott.ssa , relativa all'esame autoptico eseguito sul Controparte_4 cadavere di datata 08.05.2009 e Relazione di Consulenza Persona_1
Tecnica Chimico – Tossicologica relativa al decesso di a firma Persona_1 del prof. . Controparte_5
Nella relazione della dott.ssa in risposta del quesito: “dica il ct Controparte_4 esaminato il cadavere di il luogo del delitto ed i dati del sopralluogo, Persona_1 effettuato l'esame esterno e l'esame autoptico, tossicologico ed istologico, prelevati e conservati i liquidi biologici eventualmente necessari per successivi esami anche di tipo tossicologico, quale sia stata la causa e l'epoca della morte di quali i Persona_1 mezzi che l'hanno determinata;
dica inoltre il CT alla luce di tutti i dati emergenti quale possa essere a suo giudizio la dinamica dei fatti che hanno determinato la morte di dica quanto altro utile ai fini di giustizia” si legge che “... lo studio Persona_1 analitico di quanto osservato nel corso dell'esame necroscopico, congiuntamente ai dati circostanziali riportati in atti, consente di ritenere, che la morte di fu Persona_1 conseguenza di un grave traumatismo contusivo a localizzazione cranio encefalica… nel confronto documentale fotografico allegato in atti, eseguito dai carabinieri intervenuti in sede di sopralluogo, compravano che il a seguito del capottamento della vettura, Per_1
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della quale era conducente e per la concomitante rottura del tettuccio, verosimilmente in materiale plastico, impattava con il capo contro il manto stradale, subendone sia il primitivo effetto contusivo, a cui attribuire le fratture plurime di tavolati cranici, sia quello del consequenziale sfregamento, correlato al motu proprio della autovettura sino al suo definitivo punto di arresto… In riferimento alle indagini tossicologiche, va rappresentato che le stesse hanno rilevato nel un tasso emo-alcolemico pari a 1,57 Per_1 gr/l”. Nella Relazione di consulenza tecnica chimico-tossicologica a firma del Prof.
in risposta al quesito “dica il CT, effettuato l'esame tossicologico Controparte_5 sui reperti prelevati e custoditi dopo l'esame autoptico di esame Persona_1 eseguito dalla Dott.ssa , se sono presenti nei reperti eventuali sostanze Controparte_4 di interesse tossicologico che possano avere avuto influenza sulle capacità di guida del
è così riportato: “...tale ricerca, mirata all'alcool ed ai comuni solventi Per_1 organici è stata effettuata sui liquidi biologici in esame (sangue, urina, bile e liquame gastrico) impiegando il metodo gascromatografico e la tecnica dello spazio di testa. Esito positivo per l'alcool etilico in tutti i campioni è stato evidenziato un picco cromatografico con tempo di ritenzione corrispondente all'etanolo, chiaramente superiore al limite legale che sancisce lo stato di ebbrezza alcolica per un soggetto alla guida di un veicolo a motore”. Ed ancora: “in considerazione della positività per l'alcool etilico riscontrata all'esame qualitativo, si è proceduto ad effettuare il dosaggio dell'alcool nel sangue con metodo gascromatografico messo a punto nel nostro laboratorio, la cui attendibilità è stata sperimentata con accurati controlli di intra ed inter-laboratorio. L'esame è stato replicato tre volte per desumere il tasso alcoolemico medio ed il corrispondente valore di deviazione standard. L'alleg. n. 5 riporta una serie di cromatogrammi utilizzati per ricavare il tasso alcolemico. Esito: tasso alcolemico c: 158,16 +/- 2,03 mg% ml”.
Il CT ha concluso che “gli esami tossicologici hanno evidenziato nei campioni biologici prelevati dal cadavere di tracce di caffeina di nessuna Persona_1 rilevanza tossicologica e presenza di alcool etilico in concentrazione compatibile con uno stato di manifesta ebbrezza clinica. Di fatti il dosaggio dell'alcool etilico ha fornito un tasso alcolemico medio pari a 1,57 grammi/litro, significativamente superiore al limite legale (0,50 grammi/litro), imposto dal Codice della Strada ai conducenti di veicoli a motore e tale da compromettere seriamente la performance psicofisica e l'abilità alla guida del al momento del sinistro stradale”. Per_1
Successivamente, con provvedimento del 27.11.2016, si è ritenuto che: “le
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questioni relative agli accertamenti autoptici e tossicologici sono stati allegate dalle parti già a partire dai propri atti introduttivi;
che allo stato, tenuto conto anche degli accertamenti posti in essere in sede penale appare necessario chiarire le modalità di accertamento autoptico poste in essere sul cadavere del defunto stante Persona_1 le osservazioni del consulente di parte delle allora persone offese ed odierne attrici dottoressa che appare necessario sentire i dottori e Persona_3 Controparte_4
che hanno posto in essere rispettivamente gli esami autoptici e Controparte_5 tossicologici sul defunto che appare quindi necessario disporre l'audizione Per_5 degli stessi affinché rispondano ai seguenti quesiti: a) Da quali aree del cadavere è stato prelevato il sangue che è stato utilizzato ai fini degli esami tossicologici sul defunto b) I campioni di materiale organico prelevati con quali modalità sono Persona_1 stati conservati prima degli esami tossicologici sugli stessi? c) Quali metodologie sono state utilizzate al fine di procedere all'esame tossicologico dei campioni biologici prelevati dal defunto? d) Alle operazioni peritali era presente la c.t.p. di parte dottoressa Per_3
e) Quali sono i margini di attendibilità, in generale, delle metodologie di analisi
[...] tossicologica usate e quali possono essere i margini di errore o di scostamento del dato che viene rilevato quale tasso alcolemico rispetto al dato “reale”?” disponendo, d'ufficio, l'audizione dei dottori e che Controparte_4 Controparte_5 hanno chiarito le modalità di accertamento autoptico poste in essere sul cadavere del . Per_1
E così La dottoressa , escussa alla udienza del 11.11.2019, ha Controparte_4 dichiarato: “preciso che le condizioni del cadavere del sig. evidenziava una Per_1 perdita ematica nell'immediatezza dell'incidente e nelle ore immediatamente successive. Ciò detto nelle esposte condizioni non potendo rinvenire il sangue nelle zone periferiche è stato da me personalmente prelevato dalla zona cardiaca. La prassi per conservazione del materiale organico prevede il prelievo, il trasferimento nei contenitori e poi in borse refrigerate e predisposto all'immediato trasporto all'istituto di medicina legale, dove vengono poste in congelatore. Preciso che per il sangue vengono utilizzate delle provette con sodio Fluoruro al 2%. Preciso che nel caso specifico mi sono attenuta alla suddetta prassi. Nulla posso riferire sulla circostanza di cui alla lettera c) perché non rientra tra le mie competenze. Alle esposte operazioni non era presente che io ricordi la CTP dott.ssa
Anche sulla lettera E) nulla posso dire non rientrando nelle mie Persona_3 competenze. A questo punto il teste risponde con riserva alle domande che le vengono poste in merito alle circostanze di cui alle lettere da A a E delle memorie 183, VI comma
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cpc di parte attrice, nulla posso dire perché non rientra nelle mie competenze, allo stesso modo nulla posso dire sulle circostanze di cui alle lettere da F a L delle predette memorie. Nulla posso dire per gli stessi motivi sulle circostanze di cui alle lettere da M a X”. Il teste , escusso alla udienza del 24.02.2020, ha dichiarato di Controparte_5 non sapere “...con certezza da quali aree del cadavere del sig. siano prelevati i Per_1 campioni di sangue che mi sono stati consegnati confermo che gli esami tossicologici su detti campioni li ho eseguiti io;
come da prassi i campioni prima degli esami sono stati conservati nel congelatore;
nel caso specifico io li ho rinvenuti nel congelatore;
riguardo la lettera c) del capitolato ammesso che mi viene letto, preciso che sono metodologie in uso presso i laboratori di tossicologia forense come da me riportato nella relazione di consulenza tecnica in cui faccio specifico riferimento alla metodologia impiegata nel laboratorio di mia competenza, metodologia che è stata sottoposta a controllo e verifica di qualità interlaboratorio disposta a suo tempo dal direttivo del gruppo di tossicologia forense afferente alla società italiana di medicina legale. Tale metodologia è stata oggetto di pubblicazione in un articolo citata nella relazione;
alle operazioni peritali non era presente la CTP, dott.ssa riguardo il capitolo e) che mi viene eletto: i Persona_3 margini di attendibilità sono molto elevati sia per la metodologia sia perché corredati anche di parametri statistici quali la deviazione standard;
con riferimento al tasso alcolemico, i margini di errore sono minimi. preciso che sul campione di sangue portatomi da analizzare non era specificata l'area del cadavere da cui era stato prelevato il campione di sangue;
di solito, quando non specificato, proviene dall'area cardiaca.”, dichiarazione però contestata dalla parte attrice anche avuto riguardo alle conclusioni cui il predetto è pervenuto. Ed infatti, è dato leggere nelle comparse conclusionali del 16.04.2025, “...che il predetto risultato alcolimetrico di 1,57 grammi/Litro oltre ad essere stato confutato dalle emergenze testimoniali non è sorretto da alcun ha alcuna prova di tangibile e riscontrabile validità scientifica. Non vi è traccia del grafico cd. gascromatogramma (all.to 2 e all.to 5) che, sempre a detta dello stesso, sarebbe stato eseguito e da cui sarebbe evincibile l'asserito quantitativo! Orbene nessuna valenza può essere riconosciuta alla suddetta Consulenza tossicologica per la moltitudine di ragioni che anche in questa sede fermamente devono essere ribadite”. Nel caso di specie, il nominato CTU, Prof. , ha accertato però Persona_4 che, le metodologie chimico-analitiche utilizzate dal consulente tossicologo forense del P.M., sono da considerarsi corrette e conformi ai protocolli in uso.
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Nella relazione a firma della predetta CTU, in risposta ai seguenti quesiti: “a) Se le metodologie usate nelle analisi svolte nel corso degli accertamenti posti in essere in sede penale, siano state corrette e conformi ai protocolli utilizzati nei casi di specie. b) Individuare, in caso di risposta negativa al precedente punto, le criticità, indicando eventuali rimedi” si legge che “...Sulla base del parere specialistico fornito dal Prof.
le metodologie chimico-analitiche utilizzate dal consulente Persona_6 tossicologo forense del P.M. sono da considerarsi corrette e conformi ai protocolli in uso. L'indagine nel suo complesso forniva il seguente esito: c: 158,16 ± 2,03 mg%ml. Da osservare che in effetti, come sottolineato dal CTP degli eredi del nella relazione Per_1 di consulenza dei periti nominati dal P.M. non veniva specificato se il campione ematico prelevato dal cadavere di - e poi sottoposto alle varie indagini Persona_1 tossicologiche - fosse stato prelevato dalle cavità cardiache o da vasi periferici. Elemento questo di indubbio rilievo e soprattutto anche di valenza medico-legale in questa sede. Nel caso di cui ci si occupa il valore di alcolemia riscontrato, come sopra riportato, è risultato essere c: 158,16 ± 2,03 mg%ml, cioè un tasso alcolemico medio pari a 1,57 g/l. La questione riguarda la possibilità che la diversa provenienza del sangue abbia potuto o meno influenzare il livello di concentrazione ematica, e soprattutto in quale misura questa influenza abbia potuto essere determinante sul risultato delle analisi chimico- tossicologiche effettuate. In proposito è noto che la provenienza del campione ematico prelevato in corso di esame autoptico da diversi distretti dell'organismo è in grado di modificare il risultato della concentrazione di alcool dello stesso campione. … Ma dalla successiva audizione della Dott.ssa che ha eseguito l'autopsia sul Controparte_4 cadavere di è emerso che tale CTU, trovandosi nell'impossibilità di Persona_1 prelevare il sangue da vaso periferico, per l'abbondante sanguinamento che era stato determinato dalle lesioni riportate dal è stata costretta a prelevarlo dalle cavità Per_1 cardiache. La stessa CTU ha poi precisato di avere rispettato tutte le modalità di conservazione del materiale prelevato in corso di autopsia che, come specificato anche dal Prof. escusso nella stessa giornata, è stato poi da questi prelevato CP_5 personalmente dall'interno del congelatore ove era custodito presso i locali dell'Istituto di Medicina Legale di Messina. Sulla base delle suddette testimonianze il sangue sembrerebbe pertanto doversi ritenere prelevato dalle cavità cardiache e quindi la successiva determinazione del tasso alcoolemico gravata dalla prospettata differente concentrazione nel senso di un maggiore riscontro rispetto a quello che ci si poteva aspettare nel caso di un prelievo effettuato da vaso periferico. E' tuttavia da evidenziare
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che il livello della concentrazione di alcool rilevato nel sangue del cadavere di
[...]
risultato pari a 1,57 g/l, risultava significativamente più elevato rispetto al Per_1 livello tollerato dalla Legge italiana (“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”), che risulta essere violata come è noto qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 gr/l. Ne deriva che risulta comunque non ipotizzabile che il livello alcoolemico rilevato potesse risultare basso al punto da non superare i limiti imposti dalla legge nell'ipotesi in cui il prelievo fosse stato effettuato in corso di autopsia da un vaso periferico, piuttosto che dalla cavità cardiaca, a quanto pare per l'impossibilità materiale riscontrata dal perito. Come già precisato dal consulente tossicologo ausiliario, la letteratura scientifica descrive sì la possibilità di rilevare concentrazioni alcoliche ematiche differenti secondo l'origine del prelievo (cardiaco o periferico), ma non stabilisce la dimensione di questa possibile differenza. Ma al di là dell'assenza di precise indicazioni in letteratura sulle differenze della concentrazione alcoolemica, nel caso di specie, dato il livello alcoolemico riscontrato, come già detto superiore e non di poco al valore limite determinato dalla legge, pur nell'ipotesi di un prelievo effettuato da sangue periferico, non si sarebbe potuta realizzare quella differenza in difetto necessaria per raggiungere un livello alcoolemico al di sotto del valore limite secondo legge”. (cfr. relazione in atti). Il nominato CTU in risposta ai rilievi eccepiti dai Consulenti diparte attrice, Dott.ri e cosi si è espressa: “si premette che Persona_7 Persona_8 le note dei CTP appaiono rappresentare prevalentemente un esercizio didascalico con il quale si vuole ribadire concetti ampiamente condivisibili che riguardano la corretta pratica quotidiana di ogni laboratorio di chimica analitica regolarmente accreditato, riportando per lo più argomenti ampiamente trattati e rintracciabili in vari siti internet, pur senza citarne quasi mai le fonti. Il ragionamento che sta alla base delle osservazioni è il seguente: i Dott.ri e ritengono arbitrariamente che la qualità cui Per_7 Per_8 devono attenersi i laboratori che effettuano analisi di sostanze d'abuso con finalità medico-legali non sia stata rispettata. Questa affermazione è basata principalmente sulla base della mancanza nel referto tossicologico dei seguenti dati: a) Moduli di richiesta, di prelievo, di trasporto. b) Documentazione relativa alla catena di custodia c) Copia referto/rapporto analitico d) Documentazione relativa alla certificazione del grado di purezza e della durata di validità degli standard di riferimento e) Dati relativi alla manutenzione, al monitoraggio e alla taratura degli strumenti di misurazione e della strumentazione analitica Sulla base della presunta mancanza di questi dati si afferma
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che i requisiti di qualità non sono stati rispettati. Posto che i punti a), b), c) ed e) sono relativi ad attività interne ai laboratori di analisi senza i quali un laboratorio non viene accreditato e che naturalmente non sono esibiti ogni volta che viene esitato un referto tossicologico, il requisito c) è comunque soddisfatto dalla estesa relazione che accompagna il risultato ottenuto dal Prof. Si può aggiungere che, CP_5 relativamente al punto b), in data 10 novembre 2008, nel verbale di inizio operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, controfirmato sia dalla Dott.ssa che dal Prof. CP_4 viene riportato testualmente quanto segue: “Si da atto che la Dott.ssa CP_5 CP_4 consegna al Prof. che li prende in custodia, i reperti biologici
[...] Controparte_5 di che risultano debitamente sigillati e conservati in congelatore Persona_1 presso il Servizio di Medicina Legale ubicato in questa stessa sede”. Tutte le altre informazioni quali il tipo di provetta, il trasporto in busta refrigerata, il trasferimento in congelatore sono parte delle attività regolarmente rispettate in un laboratorio accreditato quale quello universitario in cui si sono svolte le operazioni e normalmente non esibite con i referti tossicologici. Per quanto riguarda eventuali interferenze, possibili in chimica analitica, si ricorda che (come riportato nella relazione del Prof. , la positività CP_5 all'alcool etilico è stata evidenziata all'esame qualitativo, effettuato tre volte con metodo gascromatografico, in tutti i rilevamenti. In conclusione, si ritiene che non esista prova che le indagini tossicologiche esperite nel caso in esame dal Prof. Controparte_5 possano essere state inficiate da inadeguate procedure di assunzione dei campioni, né da quelle relative alla loro custodia o alla modalità di esecuzione dell'esame, poiché tali attività sono sufficientemente descritte nei verbali. Le attività non descritte nei verbali fanno parte della buona pratica di laboratorio e sono normalmente espletate nei laboratori istituzionali accreditati come quelli universitari. Sulla base delle suddette precisazioni, si ritiene di potere confermare il giudizio valutativo già espresso nella bozza di relazione” (cfr. relazione in atti). Accertato che le metodologie chimico-analitiche utilizzate dal consulente tossicologo forense del P.M. siano da considerarsi corrette e conformi ai protocolli in uso, lapalissiano è che il livello alcoolemico riscontrato nel sangue del era superiore al valore limite determinato dalla legge con Per_1 conseguente esclusione di operatività della polizza sottoscritta dal Per_1 stesso. Ma a rafforzare il convincimento che il fosse in stato di ubriachezza al Per_1 momento del sinistro, concorre una ulteriore considerazione, collegata alla
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rilevata velocità del mezzo condotto dal predetto, ritenuta “...non consona al tratto di strada in esame, ovvero alla tortuosità ed alle condizioni del tracciato al momento del sinistro”. Ed infatti, in tali termini si è espresso il consulente del P. M., ing.
[...]
che, nella relazione di consulenza tecnica depositata il 12.03.2008, ha Per_9 così testualmente riferito: “… il dott. alla guida della Jeep Wrangler teneva Per_1 una velocità di marcia pari almeno a 65 – 70 km/h, velocità certamente non consona al tratto di strada in esame, ovvero alla tortuosità ed alle condizioni del tracciato al momento del sinistro… l'elevata velocità di marcia della Jeep, in relazione al tratto di strada in esame è stata, quindi, la causa della perdita di aderenza degli pneumatici con la conseguenza che il mezzo, con traiettoria incontrollata, si è spostato lungo la tangente alla curva, occupando dapprima l'opposta corsia di marcia e successivamente, urtando in più punti come descritto nel precedente paragrafo, ha terminato la corsa in posizione capovolta e con la parte anteriore rivolta verso Tripi” (cfr. relazione pag. 27, 28). Ed ancora: “nella predetta fase entrambi gli occupanti, privi di cinture di sicurezza, cadevano per gravità verso la parte interna del tetto dell'abitacolo che nel modello Jeep in esame risulta asportabile” (cfr. relazione pag. 29). Consegue anche che nessun rilievo possano avere le deposizioni degli altri testi escussi che hanno solo escluso che il avesse consumato bevande alcoliche in loro presenza non Per_1 essendo, tuttavia, a conoscenza di eventuale assunzioni avvenute precedentemente. Invero, il teste escusso alla udienza del 13.07.2016 ha riferito: Parte_5
“vera la circostanza di cui al numero 1. (Vero o no che il giorno 26.10.2008, verso le ore 17.30 circa, il Dott. si recava, unitamente al IG. Persona_1 Parte_5 presso l'unico bar esistente a Tripi). Vera la circostanza di cui al numero 2 (Vero o no che al bar i due prendevano un caffè ciascuno). Vera la circostanza di cui al numero 4 (Vero o no che il Dott. appalesava condizioni assolutamente normali, anche alla Per_1 uscita del bar, tant'è che si muoveva e discuteva in piena consapevolezza). Preciso che oltre i due caffè non abbiamo preso null'altro. Preciso che non so se il signor Per_1 prima che ci vedessimo avesse assunto bevande alcoliche. Non sono in grado di sapere se il signor reggesse l'alcol. Con riferimento alla circostanza di cui al punto 4 Per_1 preciso fosse nelle stesse condizioni di quando ci siamo visti”. Il teste IG. , escusso alla medesima udienza del 13.07.2016, ha Testimone_1 confermato le circostanze di cui ai nn. 1, 2 e 4 delle memorie attoree ex art. 183 Pag. 14 a 18 R. G. n. 1332/2013
VI, II comma, c.p.c., precisando: “Non so se il abbia assunto qualche bevanda Per_1 alcolica, davanti a me ciò non è accaduto;
tuttavia quando sono arrivato al bar lui era già li. Lo stesso era arrivato a che io ricordi qualche minuto prima intorno alle 17.45 e ciò ricordo con precisione perché dopo questi fatti assistetti al sinistro per cui è causa. Sulla circostanza di cui al n. 4 questo posso dire perché col defunto dott. ho parlato per Per_1 circa 20 min di contributi agricoli. Preciso che il arrivò con la propria Per_1 automobile.” La teste escussa alla udienza del 09.11.2016 ha dichiarato: “vera la Tes_2 circostanza di cui al numero 1 della memoria 183. Vera la circostanza di cui al numero 2. Vera la circostanza di cui al numero 4. Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto nel giorno e nell'ora di cui ho riferito mi trovavo nel sopradetto bar in quanto ero passata a salutare la proprietaria del locale che è una mia cara amica e lì vidi entrare il dottor che conoscevo da tempo anche perché lo stesso fu preposto alla Per_1 guardia medica di Tripi e col quale vi erano rapporti di cordialità. Preciso che non so se il avesse anteriormente assunto bevande alcoliche dal mio ricordo non mi Per_1 sembra che il fosse nelle condizioni di chi normalmente assume bevande Per_1 alcoliche in quanto appariva lucido ed il suo alito non odorava di alcol e cio so in quanto ci siamo abbracciati. Che io sappia il dottor al bar prendeva solitamente Per_1 il caffè e per i rapporti di familiarità con la famiglia gli ho visto al massimo bere il bicchiere di vino a tavola e comunque finito il pasto prendeva il caffè e non alcolici post pranzo”. Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene provato lo stato di ubriachezza del all'epoca del sinistro. Quindi, in forza delle condizioni contrattuali Per_1 sottoscritte dalle parti al momento della costituzione del relativo rapporto negoziale, essendo stato concordato un sistema di copertura assicurativa che non agiva in favore di infortuni causati da ubriachezza o da qualsivoglia stato di volontaria alterazione psico-fisica comunque determinata, in conformità a quanto prescritto dall'art.
3.2 lettera a) delle CGA: “Sono esclusi dall'assicurazione: a) gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene” la domanda delle attrici non può essere accolta. Va, inoltre evidenziato che una clausola, come quella del caso di specie, in cui sono indicati i limiti dell'indennizzo non possa essere considerata vessatoria né abusiva, giacché trattasi del risultato di un'operazione di circoscrizione e specificazione delle obbligazioni contrattuali e dei limiti della garanzia Pag. 15 a 18 R. G. n. 1332/2013
assicurativa, per nulla finalizzata alla limitazione né tantomeno all'esclusione della responsabilità dell'assicuratore. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione è univoca nel ritenere che le clausole di esclusione del rischio nel caso di guida in stato di ebbrezza, ricorrenti entro un rapporto assicurativo, si sottraggano ad eventuali giudizi di vessatorietà ai sensi della normativa consumeristica poiché si limitano sostanzialmente a riprodurre il contenuto di altre previsioni legislative e il dettato del d.lgs. n. 285 del 1992, artt. 186 e 187 e il principio di cui all'art. 1900 c.c. (sul punto cfr. Cass. civ., sez. 4, sent. n. 9448 del 11.5.2015). Alla luce delle pregresse argomentazioni, le domande attoree sono infondate e vanno rigettate. Infine, si rileva che la richiesta reiterata da parte attrice, da ultimo, nella memoria conclusionale datata 16.04.2025, di richiamo della c.t.u. o rinnovo delle operazioni rinnovazione della CTU, è infondata e va rigettata non risultando sopravvenienze tali da giustificare la rimessione della causa sul ruolo a seguito della conferma del provvedimento del 16.12.2024 al quale si rimanda. Per costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito valutare l'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. civ. ordinanza n. 20264 del 29.06.2022; Cass. civ. ordinanza n. 2832/21). Sul punto: “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. civ, sentenza n. 20227 del 24.09.2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 03.04.2007; Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 17906 del 25.11.2003). Nel caso di specie si ritiene che le convergenti conclusioni dei periti siano adeguatamente motivate oltre che suffragate da elementi documentali che inducono ad una loro piena condivisione e che portano a fare ritenere che il malcapitato fosse in stato di ebbrezza. Per_1
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Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore valutazione sulle altre domande formulate dalle parti. Sulle spese processuali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico della parte attrice, in solido, nella misura di un terzo ritenendo di compensare i restanti 2/3 vista la astratta proponibilità della azione, il cui esito è stato determinato da accertamenti in fatto, le questioni trattate non complesse sotto l'aspetto giuridico oltre che il rigetto delle eccezioni preliminari. La liquidazione è effettuata direttamente in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22 dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino a €. 520.000 per come dichiarato dalla parte attrice. Le spese della CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico di entrambe le parti in solido, con obbligo di rimborso in favore della parte anticipataria dell'intero o in minor misura e ciò in quanto determinante al fine di dimostrare anche gli assunti di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 1332/2013, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'eccezione preliminare di parte convenuta relativa alla carenza di legittimazione passiva per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Rigetta l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione;
3) Rigetta le domande di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
4) Rigetta nel resto.
5) Condanna e Parte_1 Parte_2
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in solido, al pagamento in favore di parte convenuta Parte_3
di un terzo delle spese del giudizio che secondo i criteri indicati in parte motiva, sono liquidate in tal misura in €. 3.743,00, oltre spese generali e oneri fiscali, compensando i residui 2/3;
6) le spese di CTU sono disciplinate come in motivazione.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'8/07/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile iscritta al n. 1332/2013 R. G
Promossa da
, (C.F. ), nata il [...] a [...] C.F._1
Siracusa, (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 nata il [...] e , (C.F. ), nata il Parte_3 CodiceFiscale_3
24.11.1987, tutte residenti in [...], nella qualità di eredi del defunto , nato il [...] a [...]_1
P.G. e deceduto in Tripi il 26.10.2008, rappresentate e difese dall'Avv. Tommaso Calderone e nel suo studio elettivamente domiciliate in Barcellona P.G., Via Bellinvia n. 113, giusta procura in atti. -attrici- CONTRO con sede in OG ET (TV) Via Controparte_1
Marocchesa n. 14, cod. fisc part. in persona del P.IVA_1 PartitaIVA_2 suo procuratore speciale Dr. giusta procura Dr. Controparte_2 [...] notaio in Treviso del 02/02/2016 rep. n. 188112 racc. n. 31130, Persona_2 elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. Via Fosse Ardeatine n. 6 presso lo studio dell'Avv. Santina Maiorana, che la rappresenta e difende per mandato in atti. -convenuta-
Oggetto: risarcitorio.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. La vicenda scaturisce dall'atto di citazione notificato in data 13.09.2013, con cui le IG.re , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, tutte in qualità di eredi del Dott. ,
[...] Persona_1 premettevano che il contraente assicurato presso la Persona_1
Convenuta Compagnia assicuratrice con Polizza Vita n. 0201304079, a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data 26.10.2008, alle ore 18.50 circa, in C/da Pettini Fraz. Campogrande del Comune di Tripi, in corrispondenza della progressiva chilometrica 2+400, perdeva la vita. Le attrici, pertanto, convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la chiedendo: “1) Ritenere e dichiarare che CP_3 Controparte_1 sig.re , e tutte in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi del hanno diritto alla liquidazione della somma Persona_1 assicurata dal defunto con polizza n. 0201304079 stipulata Controparte_1 in data 08.03.2000. 2) Conseguentemente, accogliere la domanda e condannare la al pagamento in favore delle attrici della somma di € Controparte_1
413.165,52 assicurata per il caso morte dal 3) Condannare, altresì, la Persona_1 convenuta, a corrispondere sulle somme sopra richieste la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, come per legge e giurisprudenza. 4) Condannare, inoltre, la convenuta al rimborso delle spese stragiudiziali oltre accessori di legge (Cass. civ. sez. III, n. 997/2010; Cass. Sez. Un. N. 26976/2008; Cass. civ. sez. III, n. 11606/2005). 5) in via istruttoria… 6) con vittoria di spese e compensi, oltre CNPA e IVA”. Con comparsa del 23.12.2013 si costituiva la chiedendo: “1) CP_1
Preliminarmente dichiarare la propria assoluta carenza di legittimazione passiva di nulla dovendo rispondere per la inoperatività della garanzia assicurativa per la esclusione dei rischi derivanti dall'uso e guida di veicoli di qualsiasi veicolo ai sensi dell'art.
1.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, non essendo stata indicata in
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polizza anche la relativa garanzia “S”, alla voce Forma, ma solo la forma “C”, e per tutti i motivi in premessa esposti. 2) Preliminarmente dichiarare la prescrizione ai sensi dell'art. 2592 cc del diritto all'indennizzo preteso dalle attrici, quali eredi di
[...]
In subordine: 3) Preliminarmente ritenere e dichiarare la mancanza di nesso Per_1 causale tra l'evento e l'applicabilità della garanzia prestata. 4) Dichiarare la inapplicabilità delle garanzie assicurative mancando la prova delle condizioni soggettive del al momento del sinistro, come previsto espressamente dalle condizioni 3.1 e Per_1
3.2, e sempre in relazione a tali condizioni di polizza. 6) Rigettare, quindi, tutte le domande formulate con l'atto di citazione, perché infondate in fatto ed inattendibili in diritto, per tutti i motivi in premessa esposti. Sempre in subordine:7) Ritenere e dichiarare che la concludente risponde esclusivamente per i massimali, previsti nella polizza infortuni, alle condizioni in essa polizza previste. 8) Rigettare la richiesta di rivalutazione e interessi, trattandosi di indennizzo, e quindi di debito di valuta e non di valore, e non di risarcimento danni. 9) Rigettare la richiesta di spese stragiudiziali, non dovute in ogni caso a termini di polizza, e comunque non provate. 10) condannare le attrici al pagamento di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge (spese generali, cpa ed iva sul dovuto).” Alla prima udienza di comparizione erano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e con provvedimento del 10.05.2016 il G.I. ammetteva la prova testimoniale sulle circostanze articolate da parte attrice. Con successivo provvedimento del 27.11.2016 il G.I.
ritenuto che:
“… le questioni relative agli accertamenti autoptici e tossicologici sono stati allegate dalle parti già a partire dai propri atti introduttivi;
che allo stato, tenuto conto anche degli accertamenti posti in essere in sede penale appare necessario chiarire le modalità di accertamento autoptico poste in essere sul cadavere del defunto stante le Persona_1 osservazioni del consulente di parte delle allora persone offese ed odierne attrici dottoressa disponeva d'ufficio l'audizione dei dottori Persona_3 CP_4
e onerando la convenuta
[...] Controparte_5 Controparte_1 della loro citazione. Con comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 22.06.2023 si costituiva nell'interesse della l'avv. Giuseppe Isgrò “riportandosi Parte_4 integralmente a tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto e richiamandosi a tutte le ragioni e le difese espresse negli atti depositati in giudizio ivi compresi l'atto introduttivo e i verbali di udienza che fa propri, così come ogni altro argomento, tesi,
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eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria avanzata negli scritti già agli atti nonché a verbale che devono qui ritenersi tutti integralmente riportati, trascritti e fatti propri”. Alla udienza del 26.06.2023 accadeva poi che “...esaminati gli atti e ritenuto opportuno completare la verifica degli accertamenti svolti in sede penale procedendo all'indagine sulla attendibilità ed il rigore della metodologia ivi utilizzata, agli esiti della audizione dei testi, dottori e che hanno eseguito gli Controparte_4 Controparte_5 esami autoptici e tossicologici sul defunto ed escussi proprio a tal fine” era Per_1 disposta C.T.U. nominando all'uopo la dott.ssa . Controparte_4
Con provvedimento del 16.03.2020 il Giudice “rilevato che la richiesta di parte attrice rivolta alla audizione del teste anche sui capitolati di cui alla memoria CP_5
183 comma 8 cpc, finalizzati proprio ad individuare le metodologie utilizzate dallo stesso nel corso dell'esame tossicologico, non è ammissibile sia per quanto già rilevato con la ordinanza del 24.09.2018 sia in considerazione degli esiti della audizione dei testi e dello stesso impregiudicata ogni altra decisione, rigettava la CP_4 CP_5 richiesta di cui alla parte motiva e rinviava la causa alla udienza del 26.10.2020 per il prosieguo. Accadeva poi che con provvedimento del 27.06.2023 era revocata la nomina della dott.ssa e, in sostituzione, l'incarico era conferito alla Controparte_4 dott.ssa , che in data 10.07.2023, accettava l'incarico prestando Persona_4 giuramento. Con comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 12.09.2023 si costituiva nell'interesse della l'avv. Santina Maiorana Parte_4 insistendo “in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese già formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi e nei precedenti verbali di causa, ai quali integralmente si riporta e che devono qui ritenersi tutti integralmente riportati, trascritti e fatti propri”. In data 11.11.2024 era depositata relazione finale di CTU e così, con provvedimento del 16.12.2024 “... rilevato che, allo stato, la relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla dott.ssa appare opera di assoluto pregio Persona_4 congruamente motivata in scienza e fatto ed immune da censure, per cui non appare necessario disporre alcun richiamo della c.t.u. o rinnovo delle operazioni peritali” la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 14/01/2025. Pag. 4 a 18 R. G. n. 1332/2013
Quindi, era posta in decisione la causa concedendo i termini ex art. 190 cpc per depositare le memorie conclusionali ed eventuali repliche. Erano poi depositati gli ultimi scritti difensivi e rimesso il fascicolo allo scrivente magistrato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. Le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta sono infondate e vanno rigettate. La ha eccepito: “la propria assoluta carenza di legittimazione passiva Controparte_6 di nulla dovendo rispondere per la inoperatività della garanzia assicurativa per la esclusione dei rischi derivanti dall'uso e guida di veicoli di qualsiasi veicolo ai sensi dell'art.
1.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, non essendo stata indicata in polizza anche la relativa garanzia “S”, alla voce Forma, ma solo la forma “C”, Nella Polizza Infortuni n. 0201304079 stipulata dal con Persona_1
in data 08/03/2000, in relazione alla copertura Controparte_1
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“C” si legge: ““24 ore su 24”, Se indicata in polizza la lettera C alla voce Forma, l'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività professionali dichiarate e di ogni altra normale attività che egli compia senza carattere di professionalità”. Parte convenuta ha poi osservato che “in polizza non viene richiamata la forma “S”, che invece estendeva la garanzia anche per gli infortuni derivanti dall'uso e guida di qualsiasi veicolo nonché di qualsiasi natante a motore, inclusi i mezzi di trasporto pubblici”. Ma dal tenore letterale dell'art. 1.1 “Rischio assicurato” lapalissiano è che la forma “S” scelta dal è una forma onnicomprensiva che garantisce la Per_1 protezione assicurativa per qualsiasi infortunio, oltre a quelli subiti durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. L'eccezione appare, pertanto, infondata e va rigettata, così come quella relativa alla prescrizione ex art. 2952 cc del diritto all'indennizzo preteso dalle attrici, quali eredi di , avendo parte attrice versato in atti denuncia di Persona_1 danno su polizza infortuni del 12.11.2008 e lettere di messa in mora interruttive della prescrizione (cfr. lettere di messe in mora del 27.04.2009; 08.06.2009; 20.10.2009, 26.10.2010, 21.10.2011,16.10.2012). Nel merito. Si ritiene che le domande proposte dalle parti attrici non possano essere accolte per le ragioni di seguito illustrate. Parte attrice ha chiesto il riconoscimento del diritto alla liquidazione del premio assicurativo previsto per l'evento morte di €. 413.165,52, giusta Polizza Infortuni n. 0201304079 stipulata dal con Persona_1 Controparte_1 in data 08/03/2000 perché “… In data 26.10.2008, alle ore 18:00 ca.,
[...]
l'autovettura Jeep Chrysler modello Wrangler Tg. DR363ZV, di proprietà della condotta dal dott. e con a bordo il IG. Controparte_7 Persona_1
, percorreva la strada provinciale 115 in località Campogrande del Parte_5
Comune di Tripi, con direzione Tripi -Furnari, allorquando in corrispondenza della progressiva chilometrica 2+400 urtava contro il muretto di pietra presente sul ciglio della strada sicché, stante anche la presenza di copiosa quantità di argilla presente sul manto stradale, perdeva il controllo del mezzo e lo stesso si ribaltava. In occasione del predetto sinistro stradale il dott. decedeva, come constatato Persona_1
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dagli operatori del 118 intervenuti sul luogo…”, con conseguente riferibilità dell'accaduto tra quelli oggetto di copertura assicurativa, formulando così domanda risarcitoria verso la convenuta Controparte_8
La convenuta dal canto suo ritiene che: “non è stata fornita dagli attori alcuna prova che l'evento, morte del de cuius sia indennizzabile a termini di polizza Persona_1 poiché, tra l'altro, non è stata provata né la natura né l'eziologia traumatica del sinistro con esiti mortali, né che l'evento rientrasse nelle garanzie assicurative. Spetta all'attore dare prova dei fatti di causa, oltreché delle condizioni soggettive del al momento Per_1 del sinistro, per valutare l'indennizzabilità anche sotto tale profilo, sempre che l'evento, per ipotesi e solo per ipotesi, rientri nelle condizioni di polizza, come previsto espressamente dalle condizioni 3.1 e 3.2, e sempre in relazione alle condizioni di polizza, che si eccepiscono espressamente”. Ai sensi dell'art.
3.2 lettera a) delle CGA sottoscritte delle parti: “Sono esclusi dall'assicurazione: a) gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene.” Orbene, parte attrice con le memorie 183 comma 6, n. 2 cpc ha versato in atti copia della Relazione di consulenza tecnica medico legale per incarico del P.M. a firma della Dott.ssa , relativa all'esame autoptico eseguito sul Controparte_4 cadavere di datata 08.05.2009 e Relazione di Consulenza Persona_1
Tecnica Chimico – Tossicologica relativa al decesso di a firma Persona_1 del prof. . Controparte_5
Nella relazione della dott.ssa in risposta del quesito: “dica il ct Controparte_4 esaminato il cadavere di il luogo del delitto ed i dati del sopralluogo, Persona_1 effettuato l'esame esterno e l'esame autoptico, tossicologico ed istologico, prelevati e conservati i liquidi biologici eventualmente necessari per successivi esami anche di tipo tossicologico, quale sia stata la causa e l'epoca della morte di quali i Persona_1 mezzi che l'hanno determinata;
dica inoltre il CT alla luce di tutti i dati emergenti quale possa essere a suo giudizio la dinamica dei fatti che hanno determinato la morte di dica quanto altro utile ai fini di giustizia” si legge che “... lo studio Persona_1 analitico di quanto osservato nel corso dell'esame necroscopico, congiuntamente ai dati circostanziali riportati in atti, consente di ritenere, che la morte di fu Persona_1 conseguenza di un grave traumatismo contusivo a localizzazione cranio encefalica… nel confronto documentale fotografico allegato in atti, eseguito dai carabinieri intervenuti in sede di sopralluogo, compravano che il a seguito del capottamento della vettura, Per_1
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della quale era conducente e per la concomitante rottura del tettuccio, verosimilmente in materiale plastico, impattava con il capo contro il manto stradale, subendone sia il primitivo effetto contusivo, a cui attribuire le fratture plurime di tavolati cranici, sia quello del consequenziale sfregamento, correlato al motu proprio della autovettura sino al suo definitivo punto di arresto… In riferimento alle indagini tossicologiche, va rappresentato che le stesse hanno rilevato nel un tasso emo-alcolemico pari a 1,57 Per_1 gr/l”. Nella Relazione di consulenza tecnica chimico-tossicologica a firma del Prof.
in risposta al quesito “dica il CT, effettuato l'esame tossicologico Controparte_5 sui reperti prelevati e custoditi dopo l'esame autoptico di esame Persona_1 eseguito dalla Dott.ssa , se sono presenti nei reperti eventuali sostanze Controparte_4 di interesse tossicologico che possano avere avuto influenza sulle capacità di guida del
è così riportato: “...tale ricerca, mirata all'alcool ed ai comuni solventi Per_1 organici è stata effettuata sui liquidi biologici in esame (sangue, urina, bile e liquame gastrico) impiegando il metodo gascromatografico e la tecnica dello spazio di testa. Esito positivo per l'alcool etilico in tutti i campioni è stato evidenziato un picco cromatografico con tempo di ritenzione corrispondente all'etanolo, chiaramente superiore al limite legale che sancisce lo stato di ebbrezza alcolica per un soggetto alla guida di un veicolo a motore”. Ed ancora: “in considerazione della positività per l'alcool etilico riscontrata all'esame qualitativo, si è proceduto ad effettuare il dosaggio dell'alcool nel sangue con metodo gascromatografico messo a punto nel nostro laboratorio, la cui attendibilità è stata sperimentata con accurati controlli di intra ed inter-laboratorio. L'esame è stato replicato tre volte per desumere il tasso alcoolemico medio ed il corrispondente valore di deviazione standard. L'alleg. n. 5 riporta una serie di cromatogrammi utilizzati per ricavare il tasso alcolemico. Esito: tasso alcolemico c: 158,16 +/- 2,03 mg% ml”.
Il CT ha concluso che “gli esami tossicologici hanno evidenziato nei campioni biologici prelevati dal cadavere di tracce di caffeina di nessuna Persona_1 rilevanza tossicologica e presenza di alcool etilico in concentrazione compatibile con uno stato di manifesta ebbrezza clinica. Di fatti il dosaggio dell'alcool etilico ha fornito un tasso alcolemico medio pari a 1,57 grammi/litro, significativamente superiore al limite legale (0,50 grammi/litro), imposto dal Codice della Strada ai conducenti di veicoli a motore e tale da compromettere seriamente la performance psicofisica e l'abilità alla guida del al momento del sinistro stradale”. Per_1
Successivamente, con provvedimento del 27.11.2016, si è ritenuto che: “le
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questioni relative agli accertamenti autoptici e tossicologici sono stati allegate dalle parti già a partire dai propri atti introduttivi;
che allo stato, tenuto conto anche degli accertamenti posti in essere in sede penale appare necessario chiarire le modalità di accertamento autoptico poste in essere sul cadavere del defunto stante Persona_1 le osservazioni del consulente di parte delle allora persone offese ed odierne attrici dottoressa che appare necessario sentire i dottori e Persona_3 Controparte_4
che hanno posto in essere rispettivamente gli esami autoptici e Controparte_5 tossicologici sul defunto che appare quindi necessario disporre l'audizione Per_5 degli stessi affinché rispondano ai seguenti quesiti: a) Da quali aree del cadavere è stato prelevato il sangue che è stato utilizzato ai fini degli esami tossicologici sul defunto b) I campioni di materiale organico prelevati con quali modalità sono Persona_1 stati conservati prima degli esami tossicologici sugli stessi? c) Quali metodologie sono state utilizzate al fine di procedere all'esame tossicologico dei campioni biologici prelevati dal defunto? d) Alle operazioni peritali era presente la c.t.p. di parte dottoressa Per_3
e) Quali sono i margini di attendibilità, in generale, delle metodologie di analisi
[...] tossicologica usate e quali possono essere i margini di errore o di scostamento del dato che viene rilevato quale tasso alcolemico rispetto al dato “reale”?” disponendo, d'ufficio, l'audizione dei dottori e che Controparte_4 Controparte_5 hanno chiarito le modalità di accertamento autoptico poste in essere sul cadavere del . Per_1
E così La dottoressa , escussa alla udienza del 11.11.2019, ha Controparte_4 dichiarato: “preciso che le condizioni del cadavere del sig. evidenziava una Per_1 perdita ematica nell'immediatezza dell'incidente e nelle ore immediatamente successive. Ciò detto nelle esposte condizioni non potendo rinvenire il sangue nelle zone periferiche è stato da me personalmente prelevato dalla zona cardiaca. La prassi per conservazione del materiale organico prevede il prelievo, il trasferimento nei contenitori e poi in borse refrigerate e predisposto all'immediato trasporto all'istituto di medicina legale, dove vengono poste in congelatore. Preciso che per il sangue vengono utilizzate delle provette con sodio Fluoruro al 2%. Preciso che nel caso specifico mi sono attenuta alla suddetta prassi. Nulla posso riferire sulla circostanza di cui alla lettera c) perché non rientra tra le mie competenze. Alle esposte operazioni non era presente che io ricordi la CTP dott.ssa
Anche sulla lettera E) nulla posso dire non rientrando nelle mie Persona_3 competenze. A questo punto il teste risponde con riserva alle domande che le vengono poste in merito alle circostanze di cui alle lettere da A a E delle memorie 183, VI comma
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cpc di parte attrice, nulla posso dire perché non rientra nelle mie competenze, allo stesso modo nulla posso dire sulle circostanze di cui alle lettere da F a L delle predette memorie. Nulla posso dire per gli stessi motivi sulle circostanze di cui alle lettere da M a X”. Il teste , escusso alla udienza del 24.02.2020, ha dichiarato di Controparte_5 non sapere “...con certezza da quali aree del cadavere del sig. siano prelevati i Per_1 campioni di sangue che mi sono stati consegnati confermo che gli esami tossicologici su detti campioni li ho eseguiti io;
come da prassi i campioni prima degli esami sono stati conservati nel congelatore;
nel caso specifico io li ho rinvenuti nel congelatore;
riguardo la lettera c) del capitolato ammesso che mi viene letto, preciso che sono metodologie in uso presso i laboratori di tossicologia forense come da me riportato nella relazione di consulenza tecnica in cui faccio specifico riferimento alla metodologia impiegata nel laboratorio di mia competenza, metodologia che è stata sottoposta a controllo e verifica di qualità interlaboratorio disposta a suo tempo dal direttivo del gruppo di tossicologia forense afferente alla società italiana di medicina legale. Tale metodologia è stata oggetto di pubblicazione in un articolo citata nella relazione;
alle operazioni peritali non era presente la CTP, dott.ssa riguardo il capitolo e) che mi viene eletto: i Persona_3 margini di attendibilità sono molto elevati sia per la metodologia sia perché corredati anche di parametri statistici quali la deviazione standard;
con riferimento al tasso alcolemico, i margini di errore sono minimi. preciso che sul campione di sangue portatomi da analizzare non era specificata l'area del cadavere da cui era stato prelevato il campione di sangue;
di solito, quando non specificato, proviene dall'area cardiaca.”, dichiarazione però contestata dalla parte attrice anche avuto riguardo alle conclusioni cui il predetto è pervenuto. Ed infatti, è dato leggere nelle comparse conclusionali del 16.04.2025, “...che il predetto risultato alcolimetrico di 1,57 grammi/Litro oltre ad essere stato confutato dalle emergenze testimoniali non è sorretto da alcun ha alcuna prova di tangibile e riscontrabile validità scientifica. Non vi è traccia del grafico cd. gascromatogramma (all.to 2 e all.to 5) che, sempre a detta dello stesso, sarebbe stato eseguito e da cui sarebbe evincibile l'asserito quantitativo! Orbene nessuna valenza può essere riconosciuta alla suddetta Consulenza tossicologica per la moltitudine di ragioni che anche in questa sede fermamente devono essere ribadite”. Nel caso di specie, il nominato CTU, Prof. , ha accertato però Persona_4 che, le metodologie chimico-analitiche utilizzate dal consulente tossicologo forense del P.M., sono da considerarsi corrette e conformi ai protocolli in uso.
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Nella relazione a firma della predetta CTU, in risposta ai seguenti quesiti: “a) Se le metodologie usate nelle analisi svolte nel corso degli accertamenti posti in essere in sede penale, siano state corrette e conformi ai protocolli utilizzati nei casi di specie. b) Individuare, in caso di risposta negativa al precedente punto, le criticità, indicando eventuali rimedi” si legge che “...Sulla base del parere specialistico fornito dal Prof.
le metodologie chimico-analitiche utilizzate dal consulente Persona_6 tossicologo forense del P.M. sono da considerarsi corrette e conformi ai protocolli in uso. L'indagine nel suo complesso forniva il seguente esito: c: 158,16 ± 2,03 mg%ml. Da osservare che in effetti, come sottolineato dal CTP degli eredi del nella relazione Per_1 di consulenza dei periti nominati dal P.M. non veniva specificato se il campione ematico prelevato dal cadavere di - e poi sottoposto alle varie indagini Persona_1 tossicologiche - fosse stato prelevato dalle cavità cardiache o da vasi periferici. Elemento questo di indubbio rilievo e soprattutto anche di valenza medico-legale in questa sede. Nel caso di cui ci si occupa il valore di alcolemia riscontrato, come sopra riportato, è risultato essere c: 158,16 ± 2,03 mg%ml, cioè un tasso alcolemico medio pari a 1,57 g/l. La questione riguarda la possibilità che la diversa provenienza del sangue abbia potuto o meno influenzare il livello di concentrazione ematica, e soprattutto in quale misura questa influenza abbia potuto essere determinante sul risultato delle analisi chimico- tossicologiche effettuate. In proposito è noto che la provenienza del campione ematico prelevato in corso di esame autoptico da diversi distretti dell'organismo è in grado di modificare il risultato della concentrazione di alcool dello stesso campione. … Ma dalla successiva audizione della Dott.ssa che ha eseguito l'autopsia sul Controparte_4 cadavere di è emerso che tale CTU, trovandosi nell'impossibilità di Persona_1 prelevare il sangue da vaso periferico, per l'abbondante sanguinamento che era stato determinato dalle lesioni riportate dal è stata costretta a prelevarlo dalle cavità Per_1 cardiache. La stessa CTU ha poi precisato di avere rispettato tutte le modalità di conservazione del materiale prelevato in corso di autopsia che, come specificato anche dal Prof. escusso nella stessa giornata, è stato poi da questi prelevato CP_5 personalmente dall'interno del congelatore ove era custodito presso i locali dell'Istituto di Medicina Legale di Messina. Sulla base delle suddette testimonianze il sangue sembrerebbe pertanto doversi ritenere prelevato dalle cavità cardiache e quindi la successiva determinazione del tasso alcoolemico gravata dalla prospettata differente concentrazione nel senso di un maggiore riscontro rispetto a quello che ci si poteva aspettare nel caso di un prelievo effettuato da vaso periferico. E' tuttavia da evidenziare
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che il livello della concentrazione di alcool rilevato nel sangue del cadavere di
[...]
risultato pari a 1,57 g/l, risultava significativamente più elevato rispetto al Per_1 livello tollerato dalla Legge italiana (“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”), che risulta essere violata come è noto qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 gr/l. Ne deriva che risulta comunque non ipotizzabile che il livello alcoolemico rilevato potesse risultare basso al punto da non superare i limiti imposti dalla legge nell'ipotesi in cui il prelievo fosse stato effettuato in corso di autopsia da un vaso periferico, piuttosto che dalla cavità cardiaca, a quanto pare per l'impossibilità materiale riscontrata dal perito. Come già precisato dal consulente tossicologo ausiliario, la letteratura scientifica descrive sì la possibilità di rilevare concentrazioni alcoliche ematiche differenti secondo l'origine del prelievo (cardiaco o periferico), ma non stabilisce la dimensione di questa possibile differenza. Ma al di là dell'assenza di precise indicazioni in letteratura sulle differenze della concentrazione alcoolemica, nel caso di specie, dato il livello alcoolemico riscontrato, come già detto superiore e non di poco al valore limite determinato dalla legge, pur nell'ipotesi di un prelievo effettuato da sangue periferico, non si sarebbe potuta realizzare quella differenza in difetto necessaria per raggiungere un livello alcoolemico al di sotto del valore limite secondo legge”. (cfr. relazione in atti). Il nominato CTU in risposta ai rilievi eccepiti dai Consulenti diparte attrice, Dott.ri e cosi si è espressa: “si premette che Persona_7 Persona_8 le note dei CTP appaiono rappresentare prevalentemente un esercizio didascalico con il quale si vuole ribadire concetti ampiamente condivisibili che riguardano la corretta pratica quotidiana di ogni laboratorio di chimica analitica regolarmente accreditato, riportando per lo più argomenti ampiamente trattati e rintracciabili in vari siti internet, pur senza citarne quasi mai le fonti. Il ragionamento che sta alla base delle osservazioni è il seguente: i Dott.ri e ritengono arbitrariamente che la qualità cui Per_7 Per_8 devono attenersi i laboratori che effettuano analisi di sostanze d'abuso con finalità medico-legali non sia stata rispettata. Questa affermazione è basata principalmente sulla base della mancanza nel referto tossicologico dei seguenti dati: a) Moduli di richiesta, di prelievo, di trasporto. b) Documentazione relativa alla catena di custodia c) Copia referto/rapporto analitico d) Documentazione relativa alla certificazione del grado di purezza e della durata di validità degli standard di riferimento e) Dati relativi alla manutenzione, al monitoraggio e alla taratura degli strumenti di misurazione e della strumentazione analitica Sulla base della presunta mancanza di questi dati si afferma
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che i requisiti di qualità non sono stati rispettati. Posto che i punti a), b), c) ed e) sono relativi ad attività interne ai laboratori di analisi senza i quali un laboratorio non viene accreditato e che naturalmente non sono esibiti ogni volta che viene esitato un referto tossicologico, il requisito c) è comunque soddisfatto dalla estesa relazione che accompagna il risultato ottenuto dal Prof. Si può aggiungere che, CP_5 relativamente al punto b), in data 10 novembre 2008, nel verbale di inizio operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, controfirmato sia dalla Dott.ssa che dal Prof. CP_4 viene riportato testualmente quanto segue: “Si da atto che la Dott.ssa CP_5 CP_4 consegna al Prof. che li prende in custodia, i reperti biologici
[...] Controparte_5 di che risultano debitamente sigillati e conservati in congelatore Persona_1 presso il Servizio di Medicina Legale ubicato in questa stessa sede”. Tutte le altre informazioni quali il tipo di provetta, il trasporto in busta refrigerata, il trasferimento in congelatore sono parte delle attività regolarmente rispettate in un laboratorio accreditato quale quello universitario in cui si sono svolte le operazioni e normalmente non esibite con i referti tossicologici. Per quanto riguarda eventuali interferenze, possibili in chimica analitica, si ricorda che (come riportato nella relazione del Prof. , la positività CP_5 all'alcool etilico è stata evidenziata all'esame qualitativo, effettuato tre volte con metodo gascromatografico, in tutti i rilevamenti. In conclusione, si ritiene che non esista prova che le indagini tossicologiche esperite nel caso in esame dal Prof. Controparte_5 possano essere state inficiate da inadeguate procedure di assunzione dei campioni, né da quelle relative alla loro custodia o alla modalità di esecuzione dell'esame, poiché tali attività sono sufficientemente descritte nei verbali. Le attività non descritte nei verbali fanno parte della buona pratica di laboratorio e sono normalmente espletate nei laboratori istituzionali accreditati come quelli universitari. Sulla base delle suddette precisazioni, si ritiene di potere confermare il giudizio valutativo già espresso nella bozza di relazione” (cfr. relazione in atti). Accertato che le metodologie chimico-analitiche utilizzate dal consulente tossicologo forense del P.M. siano da considerarsi corrette e conformi ai protocolli in uso, lapalissiano è che il livello alcoolemico riscontrato nel sangue del era superiore al valore limite determinato dalla legge con Per_1 conseguente esclusione di operatività della polizza sottoscritta dal Per_1 stesso. Ma a rafforzare il convincimento che il fosse in stato di ubriachezza al Per_1 momento del sinistro, concorre una ulteriore considerazione, collegata alla
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rilevata velocità del mezzo condotto dal predetto, ritenuta “...non consona al tratto di strada in esame, ovvero alla tortuosità ed alle condizioni del tracciato al momento del sinistro”. Ed infatti, in tali termini si è espresso il consulente del P. M., ing.
[...]
che, nella relazione di consulenza tecnica depositata il 12.03.2008, ha Per_9 così testualmente riferito: “… il dott. alla guida della Jeep Wrangler teneva Per_1 una velocità di marcia pari almeno a 65 – 70 km/h, velocità certamente non consona al tratto di strada in esame, ovvero alla tortuosità ed alle condizioni del tracciato al momento del sinistro… l'elevata velocità di marcia della Jeep, in relazione al tratto di strada in esame è stata, quindi, la causa della perdita di aderenza degli pneumatici con la conseguenza che il mezzo, con traiettoria incontrollata, si è spostato lungo la tangente alla curva, occupando dapprima l'opposta corsia di marcia e successivamente, urtando in più punti come descritto nel precedente paragrafo, ha terminato la corsa in posizione capovolta e con la parte anteriore rivolta verso Tripi” (cfr. relazione pag. 27, 28). Ed ancora: “nella predetta fase entrambi gli occupanti, privi di cinture di sicurezza, cadevano per gravità verso la parte interna del tetto dell'abitacolo che nel modello Jeep in esame risulta asportabile” (cfr. relazione pag. 29). Consegue anche che nessun rilievo possano avere le deposizioni degli altri testi escussi che hanno solo escluso che il avesse consumato bevande alcoliche in loro presenza non Per_1 essendo, tuttavia, a conoscenza di eventuale assunzioni avvenute precedentemente. Invero, il teste escusso alla udienza del 13.07.2016 ha riferito: Parte_5
“vera la circostanza di cui al numero 1. (Vero o no che il giorno 26.10.2008, verso le ore 17.30 circa, il Dott. si recava, unitamente al IG. Persona_1 Parte_5 presso l'unico bar esistente a Tripi). Vera la circostanza di cui al numero 2 (Vero o no che al bar i due prendevano un caffè ciascuno). Vera la circostanza di cui al numero 4 (Vero o no che il Dott. appalesava condizioni assolutamente normali, anche alla Per_1 uscita del bar, tant'è che si muoveva e discuteva in piena consapevolezza). Preciso che oltre i due caffè non abbiamo preso null'altro. Preciso che non so se il signor Per_1 prima che ci vedessimo avesse assunto bevande alcoliche. Non sono in grado di sapere se il signor reggesse l'alcol. Con riferimento alla circostanza di cui al punto 4 Per_1 preciso fosse nelle stesse condizioni di quando ci siamo visti”. Il teste IG. , escusso alla medesima udienza del 13.07.2016, ha Testimone_1 confermato le circostanze di cui ai nn. 1, 2 e 4 delle memorie attoree ex art. 183 Pag. 14 a 18 R. G. n. 1332/2013
VI, II comma, c.p.c., precisando: “Non so se il abbia assunto qualche bevanda Per_1 alcolica, davanti a me ciò non è accaduto;
tuttavia quando sono arrivato al bar lui era già li. Lo stesso era arrivato a che io ricordi qualche minuto prima intorno alle 17.45 e ciò ricordo con precisione perché dopo questi fatti assistetti al sinistro per cui è causa. Sulla circostanza di cui al n. 4 questo posso dire perché col defunto dott. ho parlato per Per_1 circa 20 min di contributi agricoli. Preciso che il arrivò con la propria Per_1 automobile.” La teste escussa alla udienza del 09.11.2016 ha dichiarato: “vera la Tes_2 circostanza di cui al numero 1 della memoria 183. Vera la circostanza di cui al numero 2. Vera la circostanza di cui al numero 4. Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto nel giorno e nell'ora di cui ho riferito mi trovavo nel sopradetto bar in quanto ero passata a salutare la proprietaria del locale che è una mia cara amica e lì vidi entrare il dottor che conoscevo da tempo anche perché lo stesso fu preposto alla Per_1 guardia medica di Tripi e col quale vi erano rapporti di cordialità. Preciso che non so se il avesse anteriormente assunto bevande alcoliche dal mio ricordo non mi Per_1 sembra che il fosse nelle condizioni di chi normalmente assume bevande Per_1 alcoliche in quanto appariva lucido ed il suo alito non odorava di alcol e cio so in quanto ci siamo abbracciati. Che io sappia il dottor al bar prendeva solitamente Per_1 il caffè e per i rapporti di familiarità con la famiglia gli ho visto al massimo bere il bicchiere di vino a tavola e comunque finito il pasto prendeva il caffè e non alcolici post pranzo”. Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene provato lo stato di ubriachezza del all'epoca del sinistro. Quindi, in forza delle condizioni contrattuali Per_1 sottoscritte dalle parti al momento della costituzione del relativo rapporto negoziale, essendo stato concordato un sistema di copertura assicurativa che non agiva in favore di infortuni causati da ubriachezza o da qualsivoglia stato di volontaria alterazione psico-fisica comunque determinata, in conformità a quanto prescritto dall'art.
3.2 lettera a) delle CGA: “Sono esclusi dall'assicurazione: a) gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene” la domanda delle attrici non può essere accolta. Va, inoltre evidenziato che una clausola, come quella del caso di specie, in cui sono indicati i limiti dell'indennizzo non possa essere considerata vessatoria né abusiva, giacché trattasi del risultato di un'operazione di circoscrizione e specificazione delle obbligazioni contrattuali e dei limiti della garanzia Pag. 15 a 18 R. G. n. 1332/2013
assicurativa, per nulla finalizzata alla limitazione né tantomeno all'esclusione della responsabilità dell'assicuratore. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione è univoca nel ritenere che le clausole di esclusione del rischio nel caso di guida in stato di ebbrezza, ricorrenti entro un rapporto assicurativo, si sottraggano ad eventuali giudizi di vessatorietà ai sensi della normativa consumeristica poiché si limitano sostanzialmente a riprodurre il contenuto di altre previsioni legislative e il dettato del d.lgs. n. 285 del 1992, artt. 186 e 187 e il principio di cui all'art. 1900 c.c. (sul punto cfr. Cass. civ., sez. 4, sent. n. 9448 del 11.5.2015). Alla luce delle pregresse argomentazioni, le domande attoree sono infondate e vanno rigettate. Infine, si rileva che la richiesta reiterata da parte attrice, da ultimo, nella memoria conclusionale datata 16.04.2025, di richiamo della c.t.u. o rinnovo delle operazioni rinnovazione della CTU, è infondata e va rigettata non risultando sopravvenienze tali da giustificare la rimessione della causa sul ruolo a seguito della conferma del provvedimento del 16.12.2024 al quale si rimanda. Per costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito valutare l'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. civ. ordinanza n. 20264 del 29.06.2022; Cass. civ. ordinanza n. 2832/21). Sul punto: “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. civ, sentenza n. 20227 del 24.09.2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 03.04.2007; Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 17906 del 25.11.2003). Nel caso di specie si ritiene che le convergenti conclusioni dei periti siano adeguatamente motivate oltre che suffragate da elementi documentali che inducono ad una loro piena condivisione e che portano a fare ritenere che il malcapitato fosse in stato di ebbrezza. Per_1
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Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore valutazione sulle altre domande formulate dalle parti. Sulle spese processuali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico della parte attrice, in solido, nella misura di un terzo ritenendo di compensare i restanti 2/3 vista la astratta proponibilità della azione, il cui esito è stato determinato da accertamenti in fatto, le questioni trattate non complesse sotto l'aspetto giuridico oltre che il rigetto delle eccezioni preliminari. La liquidazione è effettuata direttamente in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22 dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino a €. 520.000 per come dichiarato dalla parte attrice. Le spese della CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico di entrambe le parti in solido, con obbligo di rimborso in favore della parte anticipataria dell'intero o in minor misura e ciò in quanto determinante al fine di dimostrare anche gli assunti di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 1332/2013, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'eccezione preliminare di parte convenuta relativa alla carenza di legittimazione passiva per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Rigetta l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione;
3) Rigetta le domande di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
4) Rigetta nel resto.
5) Condanna e Parte_1 Parte_2
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in solido, al pagamento in favore di parte convenuta Parte_3
di un terzo delle spese del giudizio che secondo i criteri indicati in parte motiva, sono liquidate in tal misura in €. 3.743,00, oltre spese generali e oneri fiscali, compensando i residui 2/3;
6) le spese di CTU sono disciplinate come in motivazione.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'8/07/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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