Art. 17. Disposizioni in materia di rilevazione
dei prezzi e delle tariffe 1. All' articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « . La rilevazione dei prezzi e delle tariffe e' limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all' articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , sulla base di valutazioni di necessita' e proporzionalita' in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007 . Le modalita' di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialita' dei soggetti che procedono al rilevamento ». Note all'art. 17:
- Si riporta l' articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Compiti e funzioni). - (Omissis)
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:
(Omissis)
c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge. La rilevazione dei prezzi e delle tariffe e' limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all' articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , sulla base di valutazioni di necessita' e proporzionalita' in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007 .
Le modalita' di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialita' dei soggetti che procedono al rilevamento. (Omissis)».
dei prezzi e delle tariffe 1. All' articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « . La rilevazione dei prezzi e delle tariffe e' limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all' articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , sulla base di valutazioni di necessita' e proporzionalita' in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007 . Le modalita' di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialita' dei soggetti che procedono al rilevamento ». Note all'art. 17:
- Si riporta l' articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Compiti e funzioni). - (Omissis)
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:
(Omissis)
c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge. La rilevazione dei prezzi e delle tariffe e' limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all' articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , sulla base di valutazioni di necessita' e proporzionalita' in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007 .
Le modalita' di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialita' dei soggetti che procedono al rilevamento. (Omissis)».