Art. 2.
Al primo comma dell'articolo 114 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e' aggiunto il seguente inciso:
"h) per alterchi con vie di fatto nei locali della Azienda".
Al primo comma dell'articolo 114 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e' aggiunto il seguente inciso:
"h) per alterchi con vie di fatto nei locali della Azienda".