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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3585/2025 depositato il 09/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Notaio - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064015453 REGISTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064015453 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5384/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il notaio Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di liquidazione notificato il 9/6/25 e con il quale veniva richiesta la somma di euro 200,00 per imposta catastale ed euro 200,00 per imposta di registro relativi ad un contratto che contiene il mutuo dissenso ad una donazione tra parenti in linea retta entro franchigia il quale non genera alcuna variazione catastale.
Per l'imposta di registro nulla è dovuto per essere un atto a parti invertite, il tutto come già deciso da questa Corte e dalla giurisprudenza della Cassazione.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale, con ampie argomentazioni, contesta il contenuto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le imposte ipotecarie è stato precisato che per gli atti in questione sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.
Tuttavia, nel caso di specie non vi è presupposto per l'assoggettamento dell'atto ad imposta catastale, in quanto l'atto non ha generato alcuna voltura catastale.
Tale questione di diritto è stata già affrontata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta che con sentenza n. 5312 del 9/12/24, ha già accolto il ricorso del ricorrente e statuito che la riscossione dell'imposta catastale è legata, collegata e consentita solo in relazione all'esecuzione della voltura catastale, quindi l'imposta non è dovuta se non viene eseguita la voltura catastale.
Il principio è stato anche confermato con sentenza n. 2150/24 emessa dalla Corte di Giustizia di
Secondo Grado della Campania.
Per quanto attiene le imposte indirette degli atti di risoluzione per mutuo consenso, in base agli orientamenti odierni vanno a integrare il mosaico, in quanto si soffermano sul trattamento di una risoluzione per "mutuo consenso", senza previsione di alcun corrispettivo, di un atto di donazione di immobili. I dubbi riguardavano la possibile riconducibilità al regime dell'imposta sulle successioni e donazioni del negozio risolutorio, il quale, in quanto sprovvisto di un corrispettivo, si sostanzierebbe, infatti, in un atto a titolo gratuito, destinatario dell'apposita disciplina fiscale dettata dal Dlgs 346/1990
(Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni). Al fine di inquadrare a fattispecie è possibile ritenere l'ammissibilità del negozio risolutorio convenzionale, che viene concluso dalle parti per estinguere un precedente rapporto giuridico patrimoniale ed eliminarne gli effetti giuridici prodotti.
Deve ritenersi, tuttavia, che tali contratti sono atti autonomi rispetto ai precedenti che intendono risolvere contenendo una causa diversa da quella del contratto che viene risolto e che si concretizza nell'annullare gli effetti dell'originario contratto.
Tale nuovo contratto deve ritenersi, pertanto, autonomo rispetto a quello precedente essendo rivolto a ripristinare un rapporto precedente (Cass. n. 20445/11) e va, pertanto, registrato con il versamento della imposta fissa di euro 200,00.
Il ricorso va, quindi, accolto limitatamente all'imposta catastale e le spese, considerato il parziale accoglimento, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso relativamente alle imposte ipotecarie;
rigetta nel resto;
compensa le spese. Così deciso in Caserta il 15/12/25
Il giudice monocratico avv. Sergio della Volpe
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3585/2025 depositato il 09/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Notaio - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064015453 REGISTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064015453 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5384/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il notaio Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di liquidazione notificato il 9/6/25 e con il quale veniva richiesta la somma di euro 200,00 per imposta catastale ed euro 200,00 per imposta di registro relativi ad un contratto che contiene il mutuo dissenso ad una donazione tra parenti in linea retta entro franchigia il quale non genera alcuna variazione catastale.
Per l'imposta di registro nulla è dovuto per essere un atto a parti invertite, il tutto come già deciso da questa Corte e dalla giurisprudenza della Cassazione.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale, con ampie argomentazioni, contesta il contenuto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le imposte ipotecarie è stato precisato che per gli atti in questione sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.
Tuttavia, nel caso di specie non vi è presupposto per l'assoggettamento dell'atto ad imposta catastale, in quanto l'atto non ha generato alcuna voltura catastale.
Tale questione di diritto è stata già affrontata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta che con sentenza n. 5312 del 9/12/24, ha già accolto il ricorso del ricorrente e statuito che la riscossione dell'imposta catastale è legata, collegata e consentita solo in relazione all'esecuzione della voltura catastale, quindi l'imposta non è dovuta se non viene eseguita la voltura catastale.
Il principio è stato anche confermato con sentenza n. 2150/24 emessa dalla Corte di Giustizia di
Secondo Grado della Campania.
Per quanto attiene le imposte indirette degli atti di risoluzione per mutuo consenso, in base agli orientamenti odierni vanno a integrare il mosaico, in quanto si soffermano sul trattamento di una risoluzione per "mutuo consenso", senza previsione di alcun corrispettivo, di un atto di donazione di immobili. I dubbi riguardavano la possibile riconducibilità al regime dell'imposta sulle successioni e donazioni del negozio risolutorio, il quale, in quanto sprovvisto di un corrispettivo, si sostanzierebbe, infatti, in un atto a titolo gratuito, destinatario dell'apposita disciplina fiscale dettata dal Dlgs 346/1990
(Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni). Al fine di inquadrare a fattispecie è possibile ritenere l'ammissibilità del negozio risolutorio convenzionale, che viene concluso dalle parti per estinguere un precedente rapporto giuridico patrimoniale ed eliminarne gli effetti giuridici prodotti.
Deve ritenersi, tuttavia, che tali contratti sono atti autonomi rispetto ai precedenti che intendono risolvere contenendo una causa diversa da quella del contratto che viene risolto e che si concretizza nell'annullare gli effetti dell'originario contratto.
Tale nuovo contratto deve ritenersi, pertanto, autonomo rispetto a quello precedente essendo rivolto a ripristinare un rapporto precedente (Cass. n. 20445/11) e va, pertanto, registrato con il versamento della imposta fissa di euro 200,00.
Il ricorso va, quindi, accolto limitatamente all'imposta catastale e le spese, considerato il parziale accoglimento, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso relativamente alle imposte ipotecarie;
rigetta nel resto;
compensa le spese. Così deciso in Caserta il 15/12/25
Il giudice monocratico avv. Sergio della Volpe