Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6358/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 giugno 2024. da
1) (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 cittadina Italiana, residente a [...], di professione impiegata;
e
2) (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 cittadino Italiano, residente a [...], di professione operaio;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro V. Faranda (C.F: - fax C.F._3
02.92882669 - pec e domiciliati presso il suo studio in Corso Email_1
XXII Marzo n. 5, Milano e presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Cisliano (MI), in data 7 ottobre 2000
(registrato anno 2000, n. 10, parte 2 serie A), scegliendo il regime della separazione dei beni;
separati con sentenza n. 1407/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 02.10.2024
con i seguenti figli: , cittadino Italiano, nato il [...] Milano e Persona_1 [...]
, cittadina Italiana, nata a [...] il [...]. Pt_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 giugno 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e con prevalente collocazione presso la madre.
3. La casa coniugale viene assegnata alla SI.ra con l'intesa che, una volta che la figlia Pt_1 minore avrà raggiunto la piena indipendenza economica, verrà ceduta ed il ricavato verrà Pt_3 ripartito tra i coniugi, nella misura del 50% cadauno.
4. La minore starà con il padre: Pt_3
- due week end al mese, alternati, dalla uscita di scuola del venerdì, all'entrata a scuola il lunedì mattina e trascorrerà con il padre la giornata del mercoledì, o altra giornata concordata tra i genitori e con , dall'uscita di scuola sino al rientro a scuola del giorno successivo;
Pt_3
- nelle festività natalizie: ad anni alterni trascorrerà con il padre o con la madre i giorni Pt_3
24 e 31 dicembre ed i giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. I rimanenti giorni di festività scolastiche saranno trascorsi dal 27 dicembre all'1 gennaio con un genitore e dall'1 gennaio al rientro a scuola con l'altro genitore;
- i genitori concordano sin d'ora che, previo accordo e nel rispetto dei desiderata di , Pt_3 potranno modificare il periodo di collocamento durante le festività; Per_
- nelle festività pasquali: ad anni alterni trascorrerà l'intero periodo di vacanza con uno dei genitori;
- nelle altre festività (e nei correlativi ponti scolastici): i genitori di volta in volta si accorderanno, in relazione alle esigenze della minore ed ai propri reciproci impegni, avendo cura di comunicarlo e concordarlo con congruo anticipo;
in caso di disaccordo varrà il principio dell'alternanza;
- trascorrerà con il padre un periodo di quindici giorni continuativi durante le vacanze Pt_3 estive, periodo da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno;
- i genitori, comunque, si impegnano a comunicarsi il luogo in cui trascorreranno la vacanza con la figlia e gli indirizzi di eventuali alberghi o case di vacanze;
- i genitori si impegnano a trascorrere il compleanno di insieme e nel reciproco rispetto;
Pt_3
- ciascuno dei due genitori potrà tenere con sé la figlia nel giorno del proprio compleanno e onomastico.
5. Il padre si obbliga a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento di , l'importo Pt_3 di euro 400,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, così come previsto dal protocollo della Corte di Appello di Milano, che entrambi i genitori dichiarano di conoscere. Resta inteso che qualora sia uno dei genitori ad anticiparle, l'altro provvederà, a fronte di adeguata documentazione fiscale, al pronto rimborso delle stesse. Le parti concordano che il SI. corrisponderà, in aggiunta a quanto sopra, il 50% delle spese Pt_2 condominiali ordinarie della casa coniugale ed il 50% delle spese relative al cane.
6. I genitori concordano che l'assegno unico corrisposto dall'INPS sarà accreditato alla SI.ra la quale si obbliga a versare il corrispettivo, pari ad euro 200,00, in conto del piano Pt_1 risparmio di entrambi i figli. Resta inteso tra le parti che, laddove per qualsivoglia motivo dovesse venire meno l'assegno unico corrisposto dall'INPS, entrambi i genitori si impegnano a far fronte a detto versamento, sino alla scadenza del piano, in parti uguali.
7. Il SI. si impegna a trasferire la propria residenza entro il prossimo 31 agosto Pt_2
2024.
8. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto ad ogni richiesta di contributo economico per sé e dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto qui concordato, essi avranno definito ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e nulla avranno più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
9. I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio.
10. Le parti chiedono altresì che sia pronunciato, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla data di emissione del provvedimento di omologa della separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, avendo rinunciato alla comparizione davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 11.09.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a
Cisliano (MI), in data 7 ottobre 2000 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese. 5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cisliano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Buccinasco, ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo