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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 284/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Vitaliano Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia IS e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente ha esposto di aver ricevuto, da parte dell' , una CP_1
missiva con cui gli veniva richiesta la restituzione dell'importo di € 3.200,00, a titolo di indennità per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, in realtà non spettante.
Pag. 1 a 5 1.1. Ha dedotto la nullità dell'atto per difetto di motivazione, la violazione del principio del legittimo affidamento e l'insussistenza della pretesa restitutoria.
2. L' , dal canto suo, ha eccepito l'infondatezza delle avverse CP_1
argomentazioni e ne ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
4. Occorre premettere che il credito oggetto di controversia è pari ad €
1.000,00, dal momento che, come chiarito dall' e come emerge dagli atti di CP_1
causa, tale era l'importo di cui il ricorrente ha beneficiato a titolo di “indennità
Covid-19” (cfr. doc. n. 6 del fascicolo di parte resistente). L'indicazione, nella nota di accertamento dell'indebito dell'11/11/2024, di una somma da restituire pari ad €
3.200,00 deve, dunque, intendersi frutto di un errore materiale;
del resto, lo stesso ha ricalcolato l'indebito in esame, provvedendo ad Controparte_2 abbandonarlo parzialmente proprio per € 2.200,00 (e con un credito residuo pari ai restanti € 1.000,00 – cfr. doc. n. 7 del fascicolo ). CP_1
5. Ciò posto, sono inammissibili le eccezioni di natura formale (vizio di motivazione) mosse avverso la missiva dell' , in quanto il loro eventuale CP_1
accoglimento non genererebbe alcun concreto vantaggio in capo alla parte ricorrente, vertendo il processo previdenziale non già sulla (mera) legittimità degli atti e/o dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, bensì sul rapporto sostanziale dedotto in lite e, dunque, sulla effettiva sussistenza (o meno) dell'obbligazione restitutoria di cui si controverte.
6. Quanto al merito, dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l'indennità di emergenza Covid-19 ex art. 9 d.l. 14/8/2020 n.
104, conv. in l. 13/10/2020 n. 126, ai sensi del quale il beneficio in parola spetta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione;
Pag. 2 a 5 e che l' ha accreditato al richiedente la provvidenza in esame, nella misura CP_1 ex lege fissata in € 1.000,00 (doc. n. 6 del fascicolo ). CP_1
6.1. Sennonché, a seguito di un controllo eseguito d'ufficio dall' , è emerso, CP_1
in realtà, che il , alla data di entrata in vigore del d.l. n. 104/2020 Pt_1
(15/8/2020), prestava attività lavorativa alle dipendenze della società “Rosa dei venti di IM RD e IS IO s.n.c.”, in virtù di contratto di lavoro subordinato part-time ed a tempo determinato (dal 01/08/2020 al 31/08/2020), con mansioni di barista (docc. nn.
2-3 del fascicolo ). CP_1
6.2. Sicché, il percettore era sprovvisto di uno dei requisiti previsto dalla legge per poter fruire dell'indennità in questione.
6.3. Né il ricorrente, nella presente sede, ha allegato o dimostrato – come era suo onere – la sussistenza di tutti i presupposti per il mantenimento delle somme erogate dall' . CP_1
6.4. Ne consegue la sussistenza dell'indebito fatto valere dall'odierno resistente,
a nulla rilevando l'affidamento circa la legittimità dell'erogazione, ingenerato dalla condotta dell' , e ciò sia se si qualifica l'indennità oggetto di causa quale CP_1
prestazione previdenziale non pensionistica, sia se la si inquadri quale beneficio assistenziale.
6.5. Nel primo caso, come statuito da Cass. civ., sez. lav., sent. n. 11659/2024
(che richiama la pronuncia resa da Corte Cost. n. 8/2023), la fattispecie soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ., con la precisazione per la quale la sentenza n. 8/2023 del Giudice delle leggi “è nitida nell'escludere che l'art. 1 del
Protocollo addizionale alla CEDU, nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, imponga "di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione" (punto 12.2.1. del Considerato in diritto)”.
6.6. Afferma, infatti, la Cassazione che “il canone di buona fede permea anche
l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al
"tipo di relazione fra solvens e accipiens", in base a tutte le circostanze del caso
Pag. 3 a 5 concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit., punto 12.1. del Considerato in diritto)” e che, tuttavia, l'accertamento di “un contegno abusivo di chi agisce in ripetizione, speculare a un affidamento qualificato dell'accipiens, non si può predicare, tuttavia, l'indiscriminata irripetibilità propugnata nella sentenza d'appello e nel controricorso. Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo
Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare
l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale. Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione”.
6.7. Orbene, applicando i predetti principi alla fattispecie in esame, anzitutto non emerge alcun legittimo affidamento in capo al ricorrente, in quanto sussiste una situazione palese di incompatibilità tra status (quello di lavoratore dipendente e quello di percettore la prestazione), ontologicamente nota al ricorrente stesso, il quale doveva ritenersi pienamente consapevole della propria posizione quale lavoratore dipendente e parimenti doveva considerarsi come nota la condizione legale per l'ottenimento della prestazione.
6.8. Analogamente, la qualificazione della fattispecie in esame quale indebito assistenziale comporterebbe ugualmente il rigetto del ricorso, in ragione delle medesime considerazioni appena svolte circa la mancanza di un affidamento tutelabile in capo al ricorrente e la conseguente esclusione di qualsivoglia sanatoria rispetto al sottosistema dell'indebito assistenziale.
7. Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, alla luce della sussistenza, in atti, di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Catanzaro, 11/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 284/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Vitaliano Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia IS e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente ha esposto di aver ricevuto, da parte dell' , una CP_1
missiva con cui gli veniva richiesta la restituzione dell'importo di € 3.200,00, a titolo di indennità per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, in realtà non spettante.
Pag. 1 a 5 1.1. Ha dedotto la nullità dell'atto per difetto di motivazione, la violazione del principio del legittimo affidamento e l'insussistenza della pretesa restitutoria.
2. L' , dal canto suo, ha eccepito l'infondatezza delle avverse CP_1
argomentazioni e ne ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
4. Occorre premettere che il credito oggetto di controversia è pari ad €
1.000,00, dal momento che, come chiarito dall' e come emerge dagli atti di CP_1
causa, tale era l'importo di cui il ricorrente ha beneficiato a titolo di “indennità
Covid-19” (cfr. doc. n. 6 del fascicolo di parte resistente). L'indicazione, nella nota di accertamento dell'indebito dell'11/11/2024, di una somma da restituire pari ad €
3.200,00 deve, dunque, intendersi frutto di un errore materiale;
del resto, lo stesso ha ricalcolato l'indebito in esame, provvedendo ad Controparte_2 abbandonarlo parzialmente proprio per € 2.200,00 (e con un credito residuo pari ai restanti € 1.000,00 – cfr. doc. n. 7 del fascicolo ). CP_1
5. Ciò posto, sono inammissibili le eccezioni di natura formale (vizio di motivazione) mosse avverso la missiva dell' , in quanto il loro eventuale CP_1
accoglimento non genererebbe alcun concreto vantaggio in capo alla parte ricorrente, vertendo il processo previdenziale non già sulla (mera) legittimità degli atti e/o dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, bensì sul rapporto sostanziale dedotto in lite e, dunque, sulla effettiva sussistenza (o meno) dell'obbligazione restitutoria di cui si controverte.
6. Quanto al merito, dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l'indennità di emergenza Covid-19 ex art. 9 d.l. 14/8/2020 n.
104, conv. in l. 13/10/2020 n. 126, ai sensi del quale il beneficio in parola spetta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione;
Pag. 2 a 5 e che l' ha accreditato al richiedente la provvidenza in esame, nella misura CP_1 ex lege fissata in € 1.000,00 (doc. n. 6 del fascicolo ). CP_1
6.1. Sennonché, a seguito di un controllo eseguito d'ufficio dall' , è emerso, CP_1
in realtà, che il , alla data di entrata in vigore del d.l. n. 104/2020 Pt_1
(15/8/2020), prestava attività lavorativa alle dipendenze della società “Rosa dei venti di IM RD e IS IO s.n.c.”, in virtù di contratto di lavoro subordinato part-time ed a tempo determinato (dal 01/08/2020 al 31/08/2020), con mansioni di barista (docc. nn.
2-3 del fascicolo ). CP_1
6.2. Sicché, il percettore era sprovvisto di uno dei requisiti previsto dalla legge per poter fruire dell'indennità in questione.
6.3. Né il ricorrente, nella presente sede, ha allegato o dimostrato – come era suo onere – la sussistenza di tutti i presupposti per il mantenimento delle somme erogate dall' . CP_1
6.4. Ne consegue la sussistenza dell'indebito fatto valere dall'odierno resistente,
a nulla rilevando l'affidamento circa la legittimità dell'erogazione, ingenerato dalla condotta dell' , e ciò sia se si qualifica l'indennità oggetto di causa quale CP_1
prestazione previdenziale non pensionistica, sia se la si inquadri quale beneficio assistenziale.
6.5. Nel primo caso, come statuito da Cass. civ., sez. lav., sent. n. 11659/2024
(che richiama la pronuncia resa da Corte Cost. n. 8/2023), la fattispecie soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ., con la precisazione per la quale la sentenza n. 8/2023 del Giudice delle leggi “è nitida nell'escludere che l'art. 1 del
Protocollo addizionale alla CEDU, nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, imponga "di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione" (punto 12.2.1. del Considerato in diritto)”.
6.6. Afferma, infatti, la Cassazione che “il canone di buona fede permea anche
l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al
"tipo di relazione fra solvens e accipiens", in base a tutte le circostanze del caso
Pag. 3 a 5 concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit., punto 12.1. del Considerato in diritto)” e che, tuttavia, l'accertamento di “un contegno abusivo di chi agisce in ripetizione, speculare a un affidamento qualificato dell'accipiens, non si può predicare, tuttavia, l'indiscriminata irripetibilità propugnata nella sentenza d'appello e nel controricorso. Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo
Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare
l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale. Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione”.
6.7. Orbene, applicando i predetti principi alla fattispecie in esame, anzitutto non emerge alcun legittimo affidamento in capo al ricorrente, in quanto sussiste una situazione palese di incompatibilità tra status (quello di lavoratore dipendente e quello di percettore la prestazione), ontologicamente nota al ricorrente stesso, il quale doveva ritenersi pienamente consapevole della propria posizione quale lavoratore dipendente e parimenti doveva considerarsi come nota la condizione legale per l'ottenimento della prestazione.
6.8. Analogamente, la qualificazione della fattispecie in esame quale indebito assistenziale comporterebbe ugualmente il rigetto del ricorso, in ragione delle medesime considerazioni appena svolte circa la mancanza di un affidamento tutelabile in capo al ricorrente e la conseguente esclusione di qualsivoglia sanatoria rispetto al sottosistema dell'indebito assistenziale.
7. Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, alla luce della sussistenza, in atti, di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Catanzaro, 11/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5