Sentenza 20 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 3113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3113 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03113/2026REG.PROV.COLL.
N. 05362/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5362 del 2023, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
DU NO, VE OL, D'PR OL, LO TO, ST FR, CI AS, RA RD, TO UI, CH SI, VE AN, OL LE, TO ET, IO ZE, FR RI, AR IN, OR TO, IR RD, SE NI, UI BU, ZO RO, TA SC, EN SU, FR PO, IO IN, MA RO, OL OS, SE LV, AL IC, SE D'CO, ID AN, OM IA, IR IO, AN TO, RD Di RO, ZO ZO, SE OT, NA RA, AN CH, TO TI, SE IS, FR PO, rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Di Maso e AS D'Errico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione settima, n. 7942 del 20 dicembre 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor DU NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il consigliere NA DD e udito per la parte appellata l’avvocato Corrado Di Maso;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal Ministero della difesa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. L’oggetto del giudizio è l’accertamento del diritto all’indennità per trasferimento d’autorità prevista dall’art. 1 della legge 29 marzo 2001 n.86.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dalla documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e dalle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, sono di seguito esposti.
2.1. Gli odierni appellati sono tutti militari dell’Aeronautica militare, alcuni dei quali in congedo, che hanno prestato servizio, fino alla data del 3 dicembre 2012, presso la base NATO di Bagnoli (NA).
2.2. A seguito della soppressione della sede sopra indicata, con telegramma della Direzione per l’impiego del personale militare (DIPE) datato 30 novembre 2012 venivano trasferiti d’autorità, a far data dal 4 dicembre 2012, presso la base di Lago Patria, sita nel Comune di Giugliano in Campania.
3. Con ricorso di primo grado, notificato il 28 agosto 2020 e depositato in pari data, i predetti chiedevano l’accertamento del diritto all’indennità per trasferimento d’autorità di cui all’art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001 n. 86 a far data dal trasferimento presso la nuova sede, deducendo la “ Violazione dell’art. 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86 ”.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione settima, con sentenza 20 dicembre 2022 n. 7942:
a) respingeva l’eccezione di inammissibilità e/o di irricevibilità del gravame, formulata dall’amministrazione resistente;
b) accoglieva il ricorso, condannando il Ministero al pagamento dei relativi importi e delle spese di lite.
5. Il Ministero della difesa ha interposto appello, notificato in data 20 giugno 2023 e depositato il successivo 21 giugno 2023, articolando il seguente motivo di gravame (esteso da pag. 7 a pag. 12):
<< Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge n. 86 del 2001- Erronea valutazione degli atti di causa e violazione e falsa applicazione dell’art. 1236 c.c .>>.
6. In data 13 novembre 2024 si sono costituiti in resistenza gli appellati che, in data 13 aprile 2026, hanno depositato memoria, qualificata come “note di udienza”.
7. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, il collegio dichiara l’inammissibilità della memoria depositata dagli appellati solo il giorno antecedente dell’udienza di trattazione, in violazione dei termini perentori di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.
9. Premesso quanto sopra, l’appello del Ministero è infondato.
10. Il collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a., quanto recentemente statuito dalla sezione, in relazione a fattispecie analoghe a quella per cui è causa, nelle sentenze nn. 2046 e 2048 del 2026.
11. In applicazione dei principi espressi dall’Adunanza plenaria n. 1 del 2016, i citati precedenti hanno rimarcato che:
a) il trasferimento ad altra sede a seguito di soppressione o dislocazione della struttura, in quanto originato da una scelta esclusiva dell’amministrazione militare, integra un trasferimento d’ufficio e dà diritto alla relativa indennità a prescindere da qualunque clausola di gradimento o di accettazione da parte del militare, la quale rende irretrattabile l’individuazione della sede prescelta ma non incide sul diritto di credito (a percepire l’indennità) che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti.
b) a nulla rileva che gli interessati abbiano sottoscritto, nell’ambito della procedura di reimpiego, una clausola, predisposta in via unilaterale dall’amministrazione, in cui dichiarano di accettare che il trasferimento avverrà, a fini amministrativi, “a domanda” e senza oneri per l’amministrazione poiché il trasferimento d’autorità rimane tale anche in presenza di clausole di accettazione o di gradimento della sede (Ad. plen. n. 1 del 2016); è la legge, infatti, che qualifica l’atto e ne determina gli effetti, anche sul piano patrimoniale;
c) la previsione del comma 1 bis - che, in caso di soppressione o dislocazione della sede di provenienza, riconosce l’indennità solo al personale trasferito ad una sede non limitrofa, oltre che distante dieci chilometri- ha natura innovativa e si applica alle sole movimentazioni del personale posteriori alla data del 1 gennaio 2013, come disposto dall’ art. 1, comma 561, della legge n. 228 del 2012;
d) quanto al diritto all’indennità, esso non sorge automaticamente per effetto del trasferimento d’autorità, ma solo allorché ne siano integrati tutti gli elementi costitutivi previsti dalla legge in via tassativa, come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 1 del 2016 (§ 5.4.1), ossia: d1) un provvedimento di trasferimento d’ufficio; d2) una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre dieci chilometri; d3) l’ubicazione della nuova sede in un comune diverso.
12. Le sopra richiamate coordinate ermeneutiche vanno ribadite anche nel presente giudizio in cui si controverte del diritto all’indennità a seguito del trasferimento per soppressione della sede di Bagnoli. L’avvenuta accettazione del trasferimento da parte degli interessati non produce, pertanto, alcun effetto abdicativo o estintivo/remissivo del diritto di credito all’indennità che consegue ex lege alla natura d’autorità della movimentazione.
13. Poiché il trasferimento per soppressione è avvenuto in data 4 dicembre 2012, non trova applicazione il disposto del comma 1 bis dell’art. 1 l. 86 del 2001 che richiede, al fine del riconoscimento del diritto in questione, che il trasferimento avvenga presso una sede sita in un comune non limitrofo, oltre che distante dieci chilometri.
14. La reiezione dell’appello non determina, tuttavia, l’automatico riconoscimento del diritto di credito in capo a ciascuno dei ricorrenti di primo grado, come invece affermato dal T.a.r., poiché il diritto all’indennità sorge solo in presenza dei presupposti previsti dalla legge che è onere dell’amministrazione accertare, al fine di evitare ingiustificati esborsi di denaro suscettibili di integrare danno erariale.
15. Per ciascuno dei ricorrenti il Ministero dovrà quindi accertare: a) l’effettivo trasferimento d’autorità; b) la distanza di oltre dieci chilometri delle due sedi (quella soppressa e quella destinazione); c) l’ubicazione della sede di destinazione in un comune diverso (non rileva se limitrofo o non limitrofo in quanto la fattispecie è antecedente al comma 1 bis dell’art. 1 l. 86 del 2001)
16. Alla luce delle sopra esposte considerazioni l’appello deve essere respinto.
17. Le spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari e regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a., ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella all’art. 26 c.p.a. recata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 [cfr., ex plurimis , sez. IV, 10 gennaio 2022, n. 148 e 22 agosto 2018, n. 5008; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, a cui si rinvia ai sensi degli articoli 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr., ex plurimis , sezione VI, sentenze 12 maggio 2017, n. 11939 e 2 novembre 2016, n. 22150)].
18. Il Collegio rileva, inoltre, che l’infondatezza del ricorso in appello si fonda su ragioni manifeste in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, n. 13 gennaio 2022, n. 234, 12 aprile 2018, n. 2205 e 28 dicembre 2016, n. 5497; ordinanze 1° dicembre 2021, n. 7998 e 13 giugno 2017, n. 2879, a cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis sez. VI, 12 maggio 2017, n. 11939 e 2 novembre 2016, n. 22150). A tanto consegue il pagamento della sanzione nella misura di euro 2.000,00 [cfr. sul punto, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2205, 5 aprile 2018, n. 2116 e 30 gennaio 2017, n. 364, a cui si rinvia a mente dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.].
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero della difesa alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), di cui euro 3.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite, ed euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., il tutto da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Condanna il Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di euro 2.000,00 (duemila/00), da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
NA DD, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NA DD | Vito Poli |
IL SEGRETARIO