Articolo 2 della Legge 28 luglio 2016, n. 152
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 agosto 2016
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 22 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Entrata in vigore il 10 agosto 2016