Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01870/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00126/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2025, proposto da
NC AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff. Scolastico Reg. Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina e Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina - Sez. Lavoro n. 49/2024 pubblicata il giorno 11.1.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Uff. Scolastico Reg. Sicilia - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina e dell’Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Andrea Maisano e udita per la parte resistente la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 49/2024 pubblicata in data 11 gennaio 2024 ha:
- dichiarato il diritto della sig.ra NC AR di usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, mediante accredito sulla medesima carta, l’importo nominale di € 2.000,00;
- condannato il Ministero convenuto a rimborsarle metà delle spese del giudizio, liquidata in 515 euro, oltre spese generali iva e cpa, da distrarre in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati; compensandole per il resto.
2. La predetta sentenza:
- non è stata impugnata;
- è stata notificata il 19 aprile 2024 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella forma di cui al novellato art. 475 c.p.c.
3. La sig.ra NC AR ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di:
- ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Patti, sezione lavoro, n. 49/2024, limitatamente alla parte concernente il credito nominale, disponendo l’accredito dell’importo di € 2.000,00, tramite il sistema della carta elettronica, per gli anni accertati;
- nominare sin d’ora, per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
- condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, oltre accessori di legge e oltre alla rifusione del contributo unificato, somme tutte da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio senza articolare difese.
5. All’esito della camera di consiglio del 5 giugno 2025 il Tribunale ha assunto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
- all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Messina il 19 novembre 2024;
- all’avvenuta notifica, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito il 19 aprile 2024, della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando -una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato- al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm. Infatti quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi tesi a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe e in particolare di provvedere a corrispondere in favore della sig.ra NC AR, mediante accredito/assegnazione sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall’art. 1, comma 121°, della L. 13 luglio 2015 n. 107, la somma dovuta per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, pari a complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00).
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste del ricorrente occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza compenso, ma con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente nell’ulteriore termine di 60 giorni.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
1) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 49/2024, pubblicata in data 11 gennaio 2024, corrispondendo in favore della sig.ra NC AR, mediante accredito/assegnazione sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall’art. 1, comma 121°, della L. 13 luglio 2015 n. 107, la somma dovuta per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, pari a complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00);
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o il dirigente dallo stesso delegato, per l’espletamento, senza compenso, della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
3) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente lite, che liquida in € 700,00 (settecento/00), oltre a i.v.a., c.p.a., rimborso spese generali nella misura di legge e contributo unificato effettivamente versato: somme tutte da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO