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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5042/2024
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 5042/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Parte_1
, con l'Avv. DAVEGNA GLORIA MARIA P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) ON P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 6 OGGETTO: contratto d'opera – restituzione somme e risarcimento danni
Rassegnate da parte ricorrente le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni e piu' utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale:
-accertare che la in persona del Suo titolare Sig. , non ha CP_1 ON
eseguito i lavori indicati ai punti 4), 5) e 7) e solo parzialmente quelli di cui ai punti 2), 3), 6) e 8) di cui in premessa;
il tutto pur avendo emesso le fatture sopra meglio specificate e avendo per ognuna ricevuto regolare pagamento con bonifico bancario -e conseguentemente dichiarare la
[...]
responsabile per i fatti così come sopra esposti -e per l'effetto condannare la ON
, in persona del Suo titolare , a restituire la somma ON ON
ricevuta a pagamento delle fatture emesse per lavori non eseguiti o solo parzialmente eseguiti per un importo complessivo di E 18.066,59, o veriore somma accertanda in corso di causa, come di seguito meglio specificato:
E 11.234,80 per lavori mai eseguiti
E 1.831,79 per spese sostenute da parte ricorrente per completare lavori già pagati alla CP_1
E 5.000,00 per spese da sostenere per completare i lavori già corrisposti alla CP_1
Il tutto oltre interessi da ogni singolo bonifico effettuato da parte ricorrente, oltre ulteriori oneri di legge, oltre le spese legali (onorari e anticipazioni) per questa procedura, oltre IVA e CPA come per legge, oltre il 15% di spese generali, oltre ulteriori oneri di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato la ha evocato in Parte_1
giudizio la per sentirlo condannare al pagamento della somma ON complessiva di € 18.066,59, di cui € 11.234,80 a titolo di restituzione del corrispettivo già corrisposto per lavori mai eseguiti;
€ 1.831,79 per le spese sostenute per il completamento di lavori già pagati ed €
5.000 per le spese da sostenere per il completamento di lavori già pagati, oltre interessi legali da ciascun bonifico al saldo.
La , in persona del titolare pur ritualmente citata ON ON
non si è costituito in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
pagina 2 di 6 ***
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Parte attrice ha provato l'avvenuta conclusione di un contratto d'opera con la ditta convenuta avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori e la fornitura dei materiali come descritti in ciascuna delle fatture Contr emesse dalla (doc. n. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9).
La fattura commerciale, difatti, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito ed è, dunque, documento idoneo a dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto sottostante, ove corroborata da altri elementi probatori (cfr. Cass 299/2016).
Risulta, altresì, documentato in atti il pagamento di tutte le suddette fatture, a ulteriore riprova della sussistenza del rapporto contrattuale e dei corrispettivi pattuiti;
peraltro, la stessa società ricorrente ha allegato che alcune delle lavorazioni concordate sono state parzialmente eseguite.
Come già accennato, il contratto intercorso tra le parti, in assenza di visura della società e tenuto conto dell'esercizio dell'attività di impresa sotto forma di ditta individuale, deve essere presuntivamente qualificato come contratto d'opera, non essendoci evidenza di una vera e propria organizzazione imprenditoriale e dovendosi presumere che il lavoro sia stato svolto in via prevalente dal titolare dell'impresa.
La disciplina di riferimento è, dunque, quella di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ.
Costituisce principio granitico della giurisprudenza di legittimità quello per cui, in materia di responsabilità contrattuale, l'onere della prova è ripartito tra le parti nel senso che il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto la prova del fatto estintivo, costituito dalla esatta esecuzione della prestazione. (cfr. Sez. Un. Cass. n. 135333/2001; n.
577/2008; n. 16254/2012).
Parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la conclusione del contratto d'opera,
pagina 3 di 6 CP_ allegando l'inesatto inadempimento delle obbligazioni assunte dalla resistente e provando l'avvenuta corresponsione del compenso pattuito. Contr In particolare, la ha allegato che la ha completamente omesso Parte_1
l'esecuzione delle lavorazioni di cui alle fatture:
- n. 11 del 30.3.2023 dell'importo di € 4.880,00;
- n. 14 del 17.4.2023 dell'importo di € 1.830,00;
- n. 20 del 6.6.2023 dell'importo di € 3.500,00;
- n. 23 del 3.7.2023 dell'importo di € 1.024,80; per l'importo complessivo di € 11.234,80, integralmente corrisposto dalla ricorrente a mezzo di plurimi bonifici bancari (doc. n. 4, 5, 8).
Contr La resistente rimanendo contumace non ha dimostrato di aver esattamente adempiuto alla propria prestazione, non assolvendo così al proprio onere probatorio per andare esente da responsabilità.
Ne consegue che il corrispettivo pattuito e versato per l'ammontare complessivo di € 11.234,80 non è Contr dovuto alla stante la mancata esecuzione dei lavori e deve essere, pertanto, restituito alla che ha adempiuto alla propria prestazione pur non ricevendo la Parte_1
controprestazione pattuita, con conseguente venir meno del sinallagma contrattuale.
Va, altresì, accolta la domanda di risarcimento del danno avente ad oggetto le ulteriori spese sostenute dalla ricorrente per il completamento di lavori eseguiti dalla solo parzialmente ma CP_1 integralmente pagati, per l'importo complessivo di € 1.831,79. Risulta, difatti, documentalmente provato che la abbia sostenuto costi per € 160,00 per lo smaltimento di Parte_1 rifiuti, € 330,00 per trasporti e smaltimenti, € 562,80 per l'acquisto di materiali compatibili con le lavorazioni commissionate alla resistente;
tanto risulta dale fatture e dalla documentazione contabile prodotta dalla ricorrente sub doc. n. 7 emessa tra ottobre e dicembre 2023 e, dunque, in epoca compatibile con le lavorazioni eseguite dalla resistente. È, inoltre, stata depositata in atti una fattura dell'importo di € 707,60 della ditta terza Pellissero Impianti termoidraulici avente ad oggetto “controllo impianto idraulico nell'appartamento Corso Duca degli Abruzzi nella mansarda al sesto piano” (doc.
n. 10) attestante l'esborso sostenuto dalla ricorrente per il completamento dei lavori commissionati alla ditta convenuta e non integralmente eseguiti.
Sul punto, inoltre, la teste , escussa in qualità di libera professionista consulente della Testimone_1
contabilità della ha confermato che la ditta convenuta ha omesso lo Parte_1 smaltimento di macerie per la ristrutturazione degli alloggi al secondo e quinto piano dell'immobile di
Torino in Corso Duca degli Abruzzi n. 6 e che per un altro alloggio non ha neanche iniziato e terminato il lavoro (cfr. Dichiarazioni rese all'udienza del 22.10.2024 “L' aveva Parte_1
pagina 4 di 6 commissionato al la ristrutturazione degli alloggi al secondo e quinto piano ma lui benchè Per_1
pagato ha omesso di smaltire le macerie per chi la ha dovuto rivolgersi ad altre imprese;
Parte_1
per un altro alloggio non ha neanche iniziato e terminato i lavoro. I lavori erano già stati pagati perché lui emetteva fattura e lo pagavamo in anticipo anche per dargli la possibilità di comprare il materiale, quindi in sostanza ha pagato due volte anche il materiale. …è stato sborsato in Parte_1 più anche l'importo di € 1.124,19”).
Quanto alla domanda di risarcimento dell'ulteriore danno nella misura di € 5.000 per future spese che la ricorrente assume di dover sostenere sempre per il completamento di lavori già pagati alla resistente ma non completati, va preliminarmente chiarito che detto importo va riferito ai lavori di cui alla fattura n. 25 del 9.6.2022 avente ad oggetto la sostituzione di n. 3 velux sempre nella mansarda al sesto piano dell'edificio di Corso Duca degli Abruzzi n. 6, per l'importo di € 2.000 e ai lavori di cui alla fattura n.
40 del 6.10.2022 per l'importo di € 3.000, di cui € 1.500 per mancato completamento dei lavori ed €
1.500 per il mancato rilascio della certificazione energetica.
In relazione all'importo di € 2.000, tenuto conto che l'importo complessivo pattuito tra le parti e integralmente pagato è pari a € 6.990,00 e che i velux da sostituire erano tre, l'importo richiesto per l'esecuzione dei lavori relativi al terzo velux mancante appare conforme (e anzi leggermente inferiore) al prezzo di ciascun velux ottenuto dividendo l'importo complessivo per tre;
detto importo va, pertanto, riconosciuto in quanto corrispondente al costo che l'impresa ricorrente dovrà sostenere per la sostituzione del terzo velux, attività non eseguita dal convenuto seppur integralmente pagata.
Quanto, invece, alle altre voci di danno, ritiene questo Tribunale che:
- quanto all'importo di € 1500 per il mancato completamento dei lavori relativi all'impianto elettrico condominiale oggetto della fattura n. 40, l'allegazione relativa ai lavori non eseguiti sia eccessivamente generica e tale da non consentire l'individuazione e la conseguente quantificazione, anche in via equitativa, del valore delle opere non eseguite;
- quanto all'importo di € 1.5000 per il mancato rilascio della certificazione energetica, manca la prova che lo stesso fosse oggetto del contratto intercorso tra le parti;
la fattura emessa, difatti – unico documento da cui desumere le lavorazioni commissionate – non menziona il rilascio della certificazione energetica che, peraltro, attiene all'immobile ed è cosa diversa dal certificato di conformità dell'impianto elettrico.
Ne consegue che le suddette voci di danno non possono essere riconosciute in quanto non sufficientemente provate.
In definitiva, la va condannata al pagamento in favore di parte ON
attrice della somma complessiva di € 15.066,59, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. (cfr. Cass.
pagina 5 di 6 n. 6911/2018 “Se l'obbligazione di restituzione ha per oggetto prestazioni pecuniarie il ricevente è tenuto a restituire le somme maggiorate degli interessi, calcolati dal giorno della domanda di risoluzione", Cass. 21.10.2004, n. 18518 (cfr. anche, tra le altre, Cass. sent. 20.4.2009, n. 9338)”, nonché Cass. n. 24947/2017; 21230/2009, secondo cui nella domanda di condanna alla restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo deve, infatti, ritenersi implicita anche la domanda di risoluzione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum
(Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della contumacia del convenuto, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna ON al pagamento in favore di della somma di € 15.066,59, oltre interessi Parte_1 Parte_1
legali dalla domanda al saldo.
• Condanna al pagamento in favore di ON Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre
[...]
contributo unificato e marche, rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Torino, 28 gennaio 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 6 di 6
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 5042/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Parte_1
, con l'Avv. DAVEGNA GLORIA MARIA P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) ON P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 6 OGGETTO: contratto d'opera – restituzione somme e risarcimento danni
Rassegnate da parte ricorrente le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni e piu' utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale:
-accertare che la in persona del Suo titolare Sig. , non ha CP_1 ON
eseguito i lavori indicati ai punti 4), 5) e 7) e solo parzialmente quelli di cui ai punti 2), 3), 6) e 8) di cui in premessa;
il tutto pur avendo emesso le fatture sopra meglio specificate e avendo per ognuna ricevuto regolare pagamento con bonifico bancario -e conseguentemente dichiarare la
[...]
responsabile per i fatti così come sopra esposti -e per l'effetto condannare la ON
, in persona del Suo titolare , a restituire la somma ON ON
ricevuta a pagamento delle fatture emesse per lavori non eseguiti o solo parzialmente eseguiti per un importo complessivo di E 18.066,59, o veriore somma accertanda in corso di causa, come di seguito meglio specificato:
E 11.234,80 per lavori mai eseguiti
E 1.831,79 per spese sostenute da parte ricorrente per completare lavori già pagati alla CP_1
E 5.000,00 per spese da sostenere per completare i lavori già corrisposti alla CP_1
Il tutto oltre interessi da ogni singolo bonifico effettuato da parte ricorrente, oltre ulteriori oneri di legge, oltre le spese legali (onorari e anticipazioni) per questa procedura, oltre IVA e CPA come per legge, oltre il 15% di spese generali, oltre ulteriori oneri di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato la ha evocato in Parte_1
giudizio la per sentirlo condannare al pagamento della somma ON complessiva di € 18.066,59, di cui € 11.234,80 a titolo di restituzione del corrispettivo già corrisposto per lavori mai eseguiti;
€ 1.831,79 per le spese sostenute per il completamento di lavori già pagati ed €
5.000 per le spese da sostenere per il completamento di lavori già pagati, oltre interessi legali da ciascun bonifico al saldo.
La , in persona del titolare pur ritualmente citata ON ON
non si è costituito in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
pagina 2 di 6 ***
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Parte attrice ha provato l'avvenuta conclusione di un contratto d'opera con la ditta convenuta avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori e la fornitura dei materiali come descritti in ciascuna delle fatture Contr emesse dalla (doc. n. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9).
La fattura commerciale, difatti, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito ed è, dunque, documento idoneo a dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto sottostante, ove corroborata da altri elementi probatori (cfr. Cass 299/2016).
Risulta, altresì, documentato in atti il pagamento di tutte le suddette fatture, a ulteriore riprova della sussistenza del rapporto contrattuale e dei corrispettivi pattuiti;
peraltro, la stessa società ricorrente ha allegato che alcune delle lavorazioni concordate sono state parzialmente eseguite.
Come già accennato, il contratto intercorso tra le parti, in assenza di visura della società e tenuto conto dell'esercizio dell'attività di impresa sotto forma di ditta individuale, deve essere presuntivamente qualificato come contratto d'opera, non essendoci evidenza di una vera e propria organizzazione imprenditoriale e dovendosi presumere che il lavoro sia stato svolto in via prevalente dal titolare dell'impresa.
La disciplina di riferimento è, dunque, quella di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ.
Costituisce principio granitico della giurisprudenza di legittimità quello per cui, in materia di responsabilità contrattuale, l'onere della prova è ripartito tra le parti nel senso che il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto la prova del fatto estintivo, costituito dalla esatta esecuzione della prestazione. (cfr. Sez. Un. Cass. n. 135333/2001; n.
577/2008; n. 16254/2012).
Parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la conclusione del contratto d'opera,
pagina 3 di 6 CP_ allegando l'inesatto inadempimento delle obbligazioni assunte dalla resistente e provando l'avvenuta corresponsione del compenso pattuito. Contr In particolare, la ha allegato che la ha completamente omesso Parte_1
l'esecuzione delle lavorazioni di cui alle fatture:
- n. 11 del 30.3.2023 dell'importo di € 4.880,00;
- n. 14 del 17.4.2023 dell'importo di € 1.830,00;
- n. 20 del 6.6.2023 dell'importo di € 3.500,00;
- n. 23 del 3.7.2023 dell'importo di € 1.024,80; per l'importo complessivo di € 11.234,80, integralmente corrisposto dalla ricorrente a mezzo di plurimi bonifici bancari (doc. n. 4, 5, 8).
Contr La resistente rimanendo contumace non ha dimostrato di aver esattamente adempiuto alla propria prestazione, non assolvendo così al proprio onere probatorio per andare esente da responsabilità.
Ne consegue che il corrispettivo pattuito e versato per l'ammontare complessivo di € 11.234,80 non è Contr dovuto alla stante la mancata esecuzione dei lavori e deve essere, pertanto, restituito alla che ha adempiuto alla propria prestazione pur non ricevendo la Parte_1
controprestazione pattuita, con conseguente venir meno del sinallagma contrattuale.
Va, altresì, accolta la domanda di risarcimento del danno avente ad oggetto le ulteriori spese sostenute dalla ricorrente per il completamento di lavori eseguiti dalla solo parzialmente ma CP_1 integralmente pagati, per l'importo complessivo di € 1.831,79. Risulta, difatti, documentalmente provato che la abbia sostenuto costi per € 160,00 per lo smaltimento di Parte_1 rifiuti, € 330,00 per trasporti e smaltimenti, € 562,80 per l'acquisto di materiali compatibili con le lavorazioni commissionate alla resistente;
tanto risulta dale fatture e dalla documentazione contabile prodotta dalla ricorrente sub doc. n. 7 emessa tra ottobre e dicembre 2023 e, dunque, in epoca compatibile con le lavorazioni eseguite dalla resistente. È, inoltre, stata depositata in atti una fattura dell'importo di € 707,60 della ditta terza Pellissero Impianti termoidraulici avente ad oggetto “controllo impianto idraulico nell'appartamento Corso Duca degli Abruzzi nella mansarda al sesto piano” (doc.
n. 10) attestante l'esborso sostenuto dalla ricorrente per il completamento dei lavori commissionati alla ditta convenuta e non integralmente eseguiti.
Sul punto, inoltre, la teste , escussa in qualità di libera professionista consulente della Testimone_1
contabilità della ha confermato che la ditta convenuta ha omesso lo Parte_1 smaltimento di macerie per la ristrutturazione degli alloggi al secondo e quinto piano dell'immobile di
Torino in Corso Duca degli Abruzzi n. 6 e che per un altro alloggio non ha neanche iniziato e terminato il lavoro (cfr. Dichiarazioni rese all'udienza del 22.10.2024 “L' aveva Parte_1
pagina 4 di 6 commissionato al la ristrutturazione degli alloggi al secondo e quinto piano ma lui benchè Per_1
pagato ha omesso di smaltire le macerie per chi la ha dovuto rivolgersi ad altre imprese;
Parte_1
per un altro alloggio non ha neanche iniziato e terminato i lavoro. I lavori erano già stati pagati perché lui emetteva fattura e lo pagavamo in anticipo anche per dargli la possibilità di comprare il materiale, quindi in sostanza ha pagato due volte anche il materiale. …è stato sborsato in Parte_1 più anche l'importo di € 1.124,19”).
Quanto alla domanda di risarcimento dell'ulteriore danno nella misura di € 5.000 per future spese che la ricorrente assume di dover sostenere sempre per il completamento di lavori già pagati alla resistente ma non completati, va preliminarmente chiarito che detto importo va riferito ai lavori di cui alla fattura n. 25 del 9.6.2022 avente ad oggetto la sostituzione di n. 3 velux sempre nella mansarda al sesto piano dell'edificio di Corso Duca degli Abruzzi n. 6, per l'importo di € 2.000 e ai lavori di cui alla fattura n.
40 del 6.10.2022 per l'importo di € 3.000, di cui € 1.500 per mancato completamento dei lavori ed €
1.500 per il mancato rilascio della certificazione energetica.
In relazione all'importo di € 2.000, tenuto conto che l'importo complessivo pattuito tra le parti e integralmente pagato è pari a € 6.990,00 e che i velux da sostituire erano tre, l'importo richiesto per l'esecuzione dei lavori relativi al terzo velux mancante appare conforme (e anzi leggermente inferiore) al prezzo di ciascun velux ottenuto dividendo l'importo complessivo per tre;
detto importo va, pertanto, riconosciuto in quanto corrispondente al costo che l'impresa ricorrente dovrà sostenere per la sostituzione del terzo velux, attività non eseguita dal convenuto seppur integralmente pagata.
Quanto, invece, alle altre voci di danno, ritiene questo Tribunale che:
- quanto all'importo di € 1500 per il mancato completamento dei lavori relativi all'impianto elettrico condominiale oggetto della fattura n. 40, l'allegazione relativa ai lavori non eseguiti sia eccessivamente generica e tale da non consentire l'individuazione e la conseguente quantificazione, anche in via equitativa, del valore delle opere non eseguite;
- quanto all'importo di € 1.5000 per il mancato rilascio della certificazione energetica, manca la prova che lo stesso fosse oggetto del contratto intercorso tra le parti;
la fattura emessa, difatti – unico documento da cui desumere le lavorazioni commissionate – non menziona il rilascio della certificazione energetica che, peraltro, attiene all'immobile ed è cosa diversa dal certificato di conformità dell'impianto elettrico.
Ne consegue che le suddette voci di danno non possono essere riconosciute in quanto non sufficientemente provate.
In definitiva, la va condannata al pagamento in favore di parte ON
attrice della somma complessiva di € 15.066,59, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. (cfr. Cass.
pagina 5 di 6 n. 6911/2018 “Se l'obbligazione di restituzione ha per oggetto prestazioni pecuniarie il ricevente è tenuto a restituire le somme maggiorate degli interessi, calcolati dal giorno della domanda di risoluzione", Cass. 21.10.2004, n. 18518 (cfr. anche, tra le altre, Cass. sent. 20.4.2009, n. 9338)”, nonché Cass. n. 24947/2017; 21230/2009, secondo cui nella domanda di condanna alla restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo deve, infatti, ritenersi implicita anche la domanda di risoluzione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum
(Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della contumacia del convenuto, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna ON al pagamento in favore di della somma di € 15.066,59, oltre interessi Parte_1 Parte_1
legali dalla domanda al saldo.
• Condanna al pagamento in favore di ON Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre
[...]
contributo unificato e marche, rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Torino, 28 gennaio 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
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