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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4916/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il G.O.T., dott.ssa Marica Loschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4916/2024,
TRA
E , Parte_1 Parte_2 rappresentai e difesi dall'avv. Barbara Giovine, giusta procura in calce all'intimazione di sfratto per morosità, attori
E
Controparte_1 contumace, convenuto
OGGETTO: intimazione sfratto per morosità
CONCLUSIONI: il procuratore di parte attrice conclude come da verbale del
18.2.2025; il procuratore di parte resistente, nessuna conclusione.
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, la locatrice conveniva in giudizio il conduttore, con riferimento al contratto di locazione stipulato in data
1.9.2023, regolarmente registrato, avente ad oggetto un immobile ad uso diverso da quello abitativo sito in FR Veneto (TV) Piazza Europa Unta n. 15. Allegava, in particolare, che il conduttore si era reso moroso nel pagamento del canone di ottobre 2024, pattuito nell'importo di € 450,00 al mese, dell'importo complessivo di euro 1.407,93 oltre che delle spese condominiali per euro 121,77.
L'intimante con nota depositata telematicamente ha dato atto che, alcune ore dopo l'ultima udienza, l'intera morosità, anche a titolo di spese condominiali, risultava essere stata sanata, limitandosi ad insistere per la liquidazione delle spese di lite;
Il Giudice non convalidava lo sfratto, ma disponeva la conversione del rito, al fine di provvedere, con sentenza, in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese di lite formulata dall'intimante.
All'esito della conversione, la locatrice insisteva per la liquidazione delle spese relative al procedimento per convalida di sfratto in euro 1.024,00 per compenso ed euro 107,38 per anticipazioni;
nonché per la condanna al pagamento delle spese relative all'organismo di mediazione pari ad euro 190,32, nonché per la condanna al pagamento del canone di febbraio 2025 di euro 450,00 scaduto il 5.2.2025,
Il conduttore in questa fase non si costituiva.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale.
Dunque, soltanto il pagamento dell'intimato comprensivo delle spese legali sostenute dall'intimante costituisce sanatoria della morosità rilevante al fine di impedire l'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto intimato.
Pertanto, nel caso di specie, in cui il pagamento dell'intimato non era comprensivo di dette spese, l'intimante avrebbe potuto insistere per la convalida dello sfratto (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 7253 del 07/08/1996: “in caso di incompleta sanatoria, legittimamente viene emessa […] ordinanza di convalida ex art. 663 cod. proc. civ., dovendosi ritenere che la morosità persiste, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di una nuova verifica sotto il profilo della gravità”).
La circostanza che l'intimante, preso atto dell'intervenuto pagamento della sola morosità, non abbia, per contro, richiesto la convalida dello sfratto, pur sussistendone i presupposti, non fa, dunque, venire meno il suo diritto alla rifusione delle spese di lite: infatti - si pagina 2 di 4 ribadisce -, la condotta dell'intimato non è qualificabile come sanatoria completa e, in ogni caso, soltanto a seguito dell'instaurazione del procedimento per convalida di sfratto, con le conseguenti spese a carico dell'intimante, l'intimato si è determinato a pagare il capitale dovuto alla parte locatrice.
Si aggiunga che la stessa prosecuzione del giudizio nella presente fase, a seguito di conversione del rito e di avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, è stata determinata dalla mancata completa sanatoria da parte dell'intimato, a carico del quale, conseguentemente, devono essere poste anche le spese inerenti l'attività successivamente svolta dal procuratore della controparte.
Pertanto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.4.2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, tenuto conto del valore e della minima complessità della controversia (concernente le sole spese legali), del numero di udienze e di atti depositati, dell'assenza di attività istruttoria e del mancato deposito di note conclusive, in misura pari ai parametri minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisoria di un giudizio ordinario (ovvero ad € 1.278,00).
La minima complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché la circostanza che l'intimante sia stata assistita, in entrambe le fasi giudiziali, dal medesimo procuratore giustifica una liquidazione onnicomprensiva.
Alla predetta liquidazione deve essere aggiunto un ulteriore importo, a titolo di spese di lite, corrispondente ai parametri minimi previsti per la fase di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, pari ad € 190,32.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1.accerta che la parte resistente ha provveduto a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente l'intero importo dovuto a titolo di canoni di locazione sino al 21.10.2024, escluse le spese legali, solo in sede giudiziale, a seguito della notifica di atto di intimazione di sfratto;
2.condanna la parte resistente alla corresponsione del canone di locazione CP_1 pari ad euro 450,00;
3.condanna la parte resistente alla corresponsione, a favore della parte CP_1 ricorrente delle spese di lite dell'odierno procedimento, comprensivo della fase sommaria e di mediazione, liquidate nell'importo di € 2.074,00 a titolo di compenso e di € 107,38 a titolo di anticipazioni, oltre ad € 190,32 perla mediazione, oltre accessori come per legge.
pagina 3 di 4 Il GOT
Dott.ssa Marica Loschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il G.O.T., dott.ssa Marica Loschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4916/2024,
TRA
E , Parte_1 Parte_2 rappresentai e difesi dall'avv. Barbara Giovine, giusta procura in calce all'intimazione di sfratto per morosità, attori
E
Controparte_1 contumace, convenuto
OGGETTO: intimazione sfratto per morosità
CONCLUSIONI: il procuratore di parte attrice conclude come da verbale del
18.2.2025; il procuratore di parte resistente, nessuna conclusione.
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, la locatrice conveniva in giudizio il conduttore, con riferimento al contratto di locazione stipulato in data
1.9.2023, regolarmente registrato, avente ad oggetto un immobile ad uso diverso da quello abitativo sito in FR Veneto (TV) Piazza Europa Unta n. 15. Allegava, in particolare, che il conduttore si era reso moroso nel pagamento del canone di ottobre 2024, pattuito nell'importo di € 450,00 al mese, dell'importo complessivo di euro 1.407,93 oltre che delle spese condominiali per euro 121,77.
L'intimante con nota depositata telematicamente ha dato atto che, alcune ore dopo l'ultima udienza, l'intera morosità, anche a titolo di spese condominiali, risultava essere stata sanata, limitandosi ad insistere per la liquidazione delle spese di lite;
Il Giudice non convalidava lo sfratto, ma disponeva la conversione del rito, al fine di provvedere, con sentenza, in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese di lite formulata dall'intimante.
All'esito della conversione, la locatrice insisteva per la liquidazione delle spese relative al procedimento per convalida di sfratto in euro 1.024,00 per compenso ed euro 107,38 per anticipazioni;
nonché per la condanna al pagamento delle spese relative all'organismo di mediazione pari ad euro 190,32, nonché per la condanna al pagamento del canone di febbraio 2025 di euro 450,00 scaduto il 5.2.2025,
Il conduttore in questa fase non si costituiva.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale.
Dunque, soltanto il pagamento dell'intimato comprensivo delle spese legali sostenute dall'intimante costituisce sanatoria della morosità rilevante al fine di impedire l'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto intimato.
Pertanto, nel caso di specie, in cui il pagamento dell'intimato non era comprensivo di dette spese, l'intimante avrebbe potuto insistere per la convalida dello sfratto (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 7253 del 07/08/1996: “in caso di incompleta sanatoria, legittimamente viene emessa […] ordinanza di convalida ex art. 663 cod. proc. civ., dovendosi ritenere che la morosità persiste, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di una nuova verifica sotto il profilo della gravità”).
La circostanza che l'intimante, preso atto dell'intervenuto pagamento della sola morosità, non abbia, per contro, richiesto la convalida dello sfratto, pur sussistendone i presupposti, non fa, dunque, venire meno il suo diritto alla rifusione delle spese di lite: infatti - si pagina 2 di 4 ribadisce -, la condotta dell'intimato non è qualificabile come sanatoria completa e, in ogni caso, soltanto a seguito dell'instaurazione del procedimento per convalida di sfratto, con le conseguenti spese a carico dell'intimante, l'intimato si è determinato a pagare il capitale dovuto alla parte locatrice.
Si aggiunga che la stessa prosecuzione del giudizio nella presente fase, a seguito di conversione del rito e di avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, è stata determinata dalla mancata completa sanatoria da parte dell'intimato, a carico del quale, conseguentemente, devono essere poste anche le spese inerenti l'attività successivamente svolta dal procuratore della controparte.
Pertanto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.4.2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, tenuto conto del valore e della minima complessità della controversia (concernente le sole spese legali), del numero di udienze e di atti depositati, dell'assenza di attività istruttoria e del mancato deposito di note conclusive, in misura pari ai parametri minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisoria di un giudizio ordinario (ovvero ad € 1.278,00).
La minima complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché la circostanza che l'intimante sia stata assistita, in entrambe le fasi giudiziali, dal medesimo procuratore giustifica una liquidazione onnicomprensiva.
Alla predetta liquidazione deve essere aggiunto un ulteriore importo, a titolo di spese di lite, corrispondente ai parametri minimi previsti per la fase di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, pari ad € 190,32.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1.accerta che la parte resistente ha provveduto a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente l'intero importo dovuto a titolo di canoni di locazione sino al 21.10.2024, escluse le spese legali, solo in sede giudiziale, a seguito della notifica di atto di intimazione di sfratto;
2.condanna la parte resistente alla corresponsione del canone di locazione CP_1 pari ad euro 450,00;
3.condanna la parte resistente alla corresponsione, a favore della parte CP_1 ricorrente delle spese di lite dell'odierno procedimento, comprensivo della fase sommaria e di mediazione, liquidate nell'importo di € 2.074,00 a titolo di compenso e di € 107,38 a titolo di anticipazioni, oltre ad € 190,32 perla mediazione, oltre accessori come per legge.
pagina 3 di 4 Il GOT
Dott.ssa Marica Loschi
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