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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/06/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 422/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 422/2025
RG., promossa da:
[...]
Controparte_1
, (C.F. ),
[...] P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bologna siti in Bologna, Via Testoni n. 6;
OPPONENTE contro
, (C.F. ); CP_2 C.F._1
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Occorre premettere, in punto di fatto:
- che, con ricorso depositato in data 22.04.2025, il
[...]
[...]
Controparte_1
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo e proponendo opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. CP_2
25/2025 – R.G. 78/2025, emesso dal Tribunale di Parma in data 28.01.2025 e notificato in data 12.03.2025, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 25/2025 reso inter partes dal
Tribunale di Parma all'esito del procedimento monitorio contraddistinto dal n. R.G.L.
78/2025.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del giudizio di opposizione ovvero, in subordine, a fronte dell'originaria reciproca soccombenza tra le parti e dell'avvenuto pagamento delle spese di lite inerenti alla fase monitoria, compensare le stesse tra le predette parti”.
- che non si costituiva in giudizio;
CP_2
- che all'udienza del 5.06.2025 nessuno compariva, e lo scrivente Giudice, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., fissava, per la prosecuzione della causa, l'udienza del
06.06.2025;
- che a tale udienza nessuno compariva.
Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata comparizione in udienza, agli effetti di cui all'art. 309 c.p.c.. la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 309 e primo comma art. 181 c.p.c., come modificato dall'art. 50 d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 - deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c.,
a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del
Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2.
Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che la estinzione del processo di cognizione doveva essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass. 13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara
l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950). 6023 citata;
Cass. Civile, sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile, sez. I, 28 aprile
2004, n. 8092; Cass. Civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma, il 6 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 422/2025
RG., promossa da:
[...]
Controparte_1
, (C.F. ),
[...] P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bologna siti in Bologna, Via Testoni n. 6;
OPPONENTE contro
, (C.F. ); CP_2 C.F._1
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Occorre premettere, in punto di fatto:
- che, con ricorso depositato in data 22.04.2025, il
[...]
[...]
Controparte_1
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo e proponendo opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. CP_2
25/2025 – R.G. 78/2025, emesso dal Tribunale di Parma in data 28.01.2025 e notificato in data 12.03.2025, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 25/2025 reso inter partes dal
Tribunale di Parma all'esito del procedimento monitorio contraddistinto dal n. R.G.L.
78/2025.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del giudizio di opposizione ovvero, in subordine, a fronte dell'originaria reciproca soccombenza tra le parti e dell'avvenuto pagamento delle spese di lite inerenti alla fase monitoria, compensare le stesse tra le predette parti”.
- che non si costituiva in giudizio;
CP_2
- che all'udienza del 5.06.2025 nessuno compariva, e lo scrivente Giudice, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., fissava, per la prosecuzione della causa, l'udienza del
06.06.2025;
- che a tale udienza nessuno compariva.
Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata comparizione in udienza, agli effetti di cui all'art. 309 c.p.c.. la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 309 e primo comma art. 181 c.p.c., come modificato dall'art. 50 d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 - deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c.,
a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del
Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2.
Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che la estinzione del processo di cognizione doveva essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass. 13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara
l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950). 6023 citata;
Cass. Civile, sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile, sez. I, 28 aprile
2004, n. 8092; Cass. Civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma, il 6 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri