Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 24/04/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01351/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2025, proposto da
Guglielmo Rustico, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Quartarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sull'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di IA - Quinta Sezione Civile - del 3/11/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 3/11/2023 resa nel procedimento civile n. 3136/2023 dal Tribunale di IA -Quinta Sezione Civile-, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'avv. Guglielmo Rustico avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di IA nel procedimento civile iscritto al n. 2752/2020 V.G., con il quale gli era stata liquidata la somma di € 700,00, oltre accessori, lo ha annullato ed ha liquidato in suo favore la somma di € 1.904,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
Detta ordinanza, inappellabile ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 150/2011, avverso cui non è stato proposto ricorso per cassazione nei termini, è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria civile del Tribunale di IA il 28/1/2025. Ma malgrado la sua notifica al Ministero della Giustizia – secondo quanto rappresentato all’interno del gravame appresso indicato - sia avvenuta in data 15/7/2024, a ciò non ha mai fatto seguito il pagamento all'avv. Guglielmo Rustico dell’importo a debito del Ministero della Giustizia di € 2.778,90 (di cui € 1.904,50 per compensi liquidati, € 285,68 per rimborso spese generali 15%, € 87,61 per C.P.A. ed € 501,11 per I.V.A.).
L'avv. Guglielmo Rustico ha pertanto avviato un giudizio di ottemperanza con ricorso notificato il 14 febbraio 2025.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio pel tramite dei competenti uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ma con deposito in segreteria di memoria di mera forma.
Il giorno 17/04/2025 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Il Collegio, in rito, osserva preliminarmente come sia stato depositato in un formato illeggibile l’atto che costituisce allegato n. 2 al ricorso in epigrafe. Ma se da un lato ciò sembrerebbe precludere al giudice adito la possibilità di verificare se sia stato rispettato o meno il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, dall’altro non può non considerarsi come la data della notifica dell’ordinanza della ottemperanza alla quale oggi si tratta non sia mai stata specificamente contestata dall’Amministrazione intimata e costituitasi in giudizio. Dato allora che, a norma del secondo comma dell’art. 64 c.p.a.,” il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite ”, sul fatto della avvenuta notifica all’Amministrazione intimata in data 15/7/2024 dell’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 3/11/2023 resa nel procedimento civile n. 3136/2023 dal Tribunale di IA -Quinta Sezione Civile - deve ritenersi essersi processualmente formata una positiva prova. Di conseguenza, appare esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 15/7/2024) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 14 febbraio 2025, dopo più di sei mesi dall’avvenuta notifica della suddetta ordinanza.
Ed ancora in rito, il Collegio osserva come risulta comprovato, e stavolta per tabulas, il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza qui si tratta - necessario ogni qual volta non venga in questione, così come nel caso di specie, l’ottemperanza a sentenze del G.A. (in termini, ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905) -, come da prodotta attestazione di Segreteria del 28 gennaio 2025.
Nel merito, la pretesa esercitata dalla ricorrente trova fondamento nella ordinanza sopra indicata. Il collegio ritiene pertanto di poter accogliere la domanda proposta, e per gli effetti ordina all’Amministrazione intimata di pagare all'avv. Guglielmo Rustico la somma di € 2.778,90 (di cui € 1.904,50 per compensi liquidati, € 285,68 per rimborso spese generali 15%, € 87,61 per C.P.A. ed € 501,11 per I.V.A.) entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina sin d’ora quale commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata il Dirigente della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia- con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio -, affinchè assicuri la ottemperanza all’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 3/11/2023 resa nel procedimento civile n. 3136/2023 dal Tribunale di IA - Quinta Sezione Civile - entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti e per ordina all’Amministrazione intimata di pagare all'avv. Guglielmo Rustico la somma di € 2.778,90 (di cui € 1.904,50 per compensi liquidati, € 285,68 per rimborso spese generali 15%, € 87,61 per C.P.A. ed € 501,11 per I.V.A.) entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina sin d’ora quale commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata il Dirigente della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia - con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio -, affinchè assicuri la ottemperanza all’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 3/11/2023 resa nel procedimento civile n. 3136/2023 dal Tribunale di IA -Quinta Sezione Civile entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 1.000,00 (mille/00) euro, più accessori così come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO