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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/10/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta PRESIDENTE Dr. RI AG Relatore Consigliere Dr. Stefano Tarantola Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 25/2025 R.G. promossa da
(COD. FISC. ), nata a SARZANA Parte_1 C.F._1
(SP) il 09/02/1951, e (COD. FISC. Parte_2
), nato z AR (MS) il 09/02/1979, elettivamente C.F._2 domiciliati presso il difensore in VIA VITTORIO VENETO 224 - 19124 LA SPEZIA (SP), rappresentati e difesi dall'Avv. IANNELLO ALESSIO Appellanti nei confronti di
(COD. FISC. ), nato a VIAREGGIO CP_1 C.F._3
(LU) il 18/05/1978, e (COD. FISC. Controparte_2
), nato a AR (MS) il 10/10/1974, elettivamente C.F._4 domiciliati presso i difensori in PIAZZA G. MATTEOTTI 24 - 54033 AR (MS), rappresentati e difesi dagli Avv.ti PASQUINI ALESSANDRO ed ENGL GIULIA Appellati e nei confronti di
1 (COD. FISC. ), nata a SA (MS) il CP_3 C.F._5
22/07/1965, e (COD. FISC. , nato a CP_4 C.F._6
ON (NA) il 08/11/1999 Appellati contumaci
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'appellata sentenza n. 797/2024 del Tribunale Civile della Spezia pubblicata in data 28.11.2024 e notificata il 03.12.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi esposti, IN VIA PRELIMINARE SOSPENDERE la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, sussistendo gravi motivi;
IN VIA PRINCIPALE I. ACCERTARE E DICHIARARE che nessun rapporto di prestazione d'opera intellettuale è intercorso tra gli odierni attori e l'Ing. con CP_1 riferimento a prestazioni professionali aventi ad oggetto beni immobili di proprietà degli attori, che il professionista ha svolto in quanto scelto ed incaricato esclusivamente dal defunto sig. per la realizzazione del suo progetto Persona_1 edificatorio di cui alla pratica edilizia n. 5373/2015 presentata il 23.12.2015 presso il Comune di Castelnuovo MA (SP); II. ACCERTARE E DICHIARARE che nessun rapporto di prestazione d'opera intellettuale è intercorso tra gli odierni attori ed il EO. con Controparte_2 riferimento alle prestazioni professionali aventi ad oggetto beni immobili di proprietà degli attori, che il professionista ha svolto in quanto scelto ed incaricato esclusivamente dal defunto sig. per la realizzazione del suo progetto Persona_1 edificatorio di cui alla pratica edilizia n. 5373/2015 presentata il 23.12.2015 presso il Comune di Castelnuovo MA (SP); III. conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE che nessuna somma di denaro è dovuta dagli odierni attori in favore dell'Ing. , né in favore del CP_1
EO. , con riferimento a prestazioni professionali aventi ad Controparte_2 oggetto beni immobili di proprietà degli attori, che i predetti professionisti hanno svolto in quanto scelti ed incaricati esclusivamente dal defunto sig. Persona_1 per la realizzazione del suo progetto edificatorio di cui alla pratica edilizia n. 5373/2015 presentata il 23.12.2015 presso il Comune di Castelnuovo MA (SP);
2 IV. ACCERTATO e DICHIARATO che gli odierni attori hanno anticipato la somma di denaro pari ad € 34.726,00 per costi di realizzazione del progetto edificatorio di cui alla pratica edilizia n. 5373/2015 presentata il 23.12.2015 presso il Comune di Castelnuovo MA (SP) che gli accordi intercorsi con il sig. Persona_1 ponevano a carico di quest'ultimo, DICHIARARE TENUTI e CONDANNARE, per le ragioni indicate in narrativa o per come meglio viste, i signori e CP_3
, nella qualità di eredi del defunto , a pagare agli CP_4 Persona_1 odierni attori la suindicata somma di denaro pari ad € 34.726,00, oltre interessi legali dal dì della domanda;
IN MERO SUBORDINE V. in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub. II e III, accertare e dichiarare la nullità del contratto di prestazione d'opera professionale con il convenuto EO. avente ad oggetto il progetto Controparte_2 architettonico per la demolizione del fabbricato esistente e la costruzione di nuovo edificio ad uso residenziale nel progetto edificatorio di cui alla pratica edilizia n. 5373/2015 presentata il 23.12.2015 presso il Comune di Castelnuovo MA (SP), in quanto trattasi di prestazioni che esorbitano la competenza professionale del geometra;
VI. RIGETTARE in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto la domanda riconvenzionale dei convenuti EO. e Ing. Controparte_2 CP_1
sia con riguardo alla legittimazione passiva degli attori con riferimento al
[...] credito dai medesimi vantato sia con riguardo alla misura dell'importo richiesto, in quanto del tutto sproporzionato rispetto al valore ed alla natura dell'opera effettivamente prestata;
VII. nella denegatissima ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale, CONFERMARE le statuizioni di condanna a carico dei convenuti
e , nella qualità di eredi del defunto CP_3 CP_4 Per_1
.
[...]
In ogni caso, con vittoria delle spese legali e tecniche del presente giudizio”.
Per gli appellati e : “Voglia CP_1 Controparte_2
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
1. in via preliminare, rigettare l'istanza formulata dalla sig.ra e dal sig. Pt_1 di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza in quanto infondata Parte_2
e, non provata, per le ragioni esposte in narrativa;
3
2. nel merito, respingere integralmente l'appello formulato dalla sig.ra e dal Pt_1 sig. perché infondato in fatto e in diritto e/o comunque inammissibile, per Parte_2 le ragioni esposte in narrativa, con conseguente conferma della Sentenza impugnata;
3. in via istruttoria, disporre, per la denegata e non temuta ipotesi di accoglimento del sesto e/o settimo motivo di appello, per tutte le ragioni esposte al punto §XIV, una consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il compreso per la prestazione professionale svolta dai tecnici, autorizzando l'accesso del Ctu all'ufficio del Comune di Castelnuovo MA (SP) e all'Ufficio Zone Sismiche della Provincia della Spezia presso cui la documentazione progettuale è stata depositata. i. Senza accettazione del contraddittorio sulle nuove eccezioni e domande avversarie. ii. Con vittoria di spese, diritti e compensi anche in appello, oltre accessori, IVA e CPA come per legge.”
Fatto e diritto
Con sentenza definitiva n. 797/2024 del 28/11/2024, il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da
[...]
e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e , nonché di e
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 quali eredi di , al fine di sentir accertare e dichiarare che: a) nessun Persona_1 rapporto di prestazione d'opera intellettuale è intercorso tra e Pt_1 da una parte, e i professionisti e Parte_2 CP_1 CP_2 dall'altra; b) e quindi, non vantano alcun diritto di CP_1 CP_2 credito nei confronti di e c) e per Pt_1 Parte_2 Pt_1 Parte_2 conto di , sulla base di un accordo stipulato nell'ambito del progetto Persona_1 edilizio n. A-5373/2015, hanno versato la somma di euro 34.726,00 a favore di e d) gli eredi di devono restituire tale CP_1 CP_2 Persona_1 somma a e Pt_1 Parte_2
Si costituivano e i quali chiedevano in via CP_1 CP_2 riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 141.287,81 a titolo di compenso professionale per le attività svolte nell'ambito del progetto edilizio relativo alla realizzazione di unità abitative su terreni di proprietà di e oggetto di un preliminare di compravendita stipulato con Parte_3
. Persona_1
Si costituivano altresì e che, in caso di accoglimento della domanda CP_3 Per_1 attorea, chiedevano di limitare la condanna all'attivo ereditario, attesa l'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. 4 Il Tribunale con la succitata sentenza così decideva: «-accerta il conferimento dell'incarico professionale da parte degli attori e di ai convenuti Ing. Persona_1
e EO. -accerta e dichiara che CP_1 Controparte_2 Parte_1
e e e
[...] Parte_2 CP_3 CP_4 questi ultimi quali eredi di sono tenuti solidalmente al pagamento del Persona_1 compenso dovuto a e pari a complessivi CP_1 Controparte_2
€ 77.265,58, oltre accessori di legge, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;
per l'effetto in accoglimento della domanda riconvenzionale, -condanna e al Parte_1 Parte_2 pagamento, a favore di e della somma di CP_1 Controparte_2
€ 77.265,58, oltre accessori di legge, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;
-accerta e dichiara il diritto di regresso, quali coobbligati in solido, ex art. 1299 c.c. di e Parte_1 Parte_2 nei confronti di e -accerta e
[...] CP_3 CP_4 dichiara l'intervenuta accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità morendo dismessa da da parte di e per Persona_1 CP_3 CP_4
l'effetto -condanna e al pagamento ex art. 1299 CP_3 CP_4
c.c., a favore di e della metà Parte_1 Parte_2 della somma che questi ultimi verseranno, per effetto della presente pronuncia, a e nei limiti dell'attivo ereditario ricevuto;
- CP_3 CP_4 rigetta la domanda di rimborso delle spese, pari ad € 34.726,00 formulata da
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_3
e -condanna e
[...] CP_4 Parte_1 Parte_2 al pagamento a favore di e
[...] CP_1 CP_2 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 14.103,00
[...] per compenso professionale, oltre accessori di legge;
-compensa integralmente le spese di lite tra e e Parte_1 Parte_2 CP_3
.
[...] CP_4
Avverso tale decisione, proponevano appello dinanzi a questa Corte
[...]
e , con atto notificato in data Parte_1 Parte_2
2/01/2025, con il quale veniva altresì formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Con comparsa si costituivano e , i CP_1 Controparte_2 quali instavano per il rigetto sia dell'appello che dell'istanza di sospensione. Con ordinanza in data 16/05/2025 la Corte rigettava l'istanza ex art. 283 c.p.c. e, verificata la regolarità della notifica dell'atto d'appello nei confronti di
[...]
e , ne dichiarava la contumacia. Con la medesima CP_3 CP_4
5 ordinanza, la Corte – ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 351, comma 4, c.p.c. – rinviava all'udienza collegiale del 17/09/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali. All'esito di tale udienza, fatte precisare le conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione. Motivi di impugnazione 1)PRIMO MOTIVO – “Erronea qualificazione degli attori quali committenti di un rapporto di prestazione d'opera professionale con i convenuti in difetto di qualsiasi potestà in capo agli attori di scegliere le caratteristiche del progetto edilizio e sindacare in ordine alle scelte progettuali, demandate unicamente al sig. Persona_1 ed ai suoi tecnici, i convenuti per l'appunto”. Gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza impugnata per aver ravvisato la sussistenza di un contratto di prestazione d'opera intellettuale tra e Pt_1 da una parte, e , dall'altra, sulla base di Parte_2 CP_2 CP_1 un esame carente del materiale probatorio. Il Tribunale, in particolare, non avrebbe correttamente valutato la mail del 14/05/2015, inviata da , quale promissario acquirente del compendio Persona_1 immobiliare di proprietà della società a Parte_4 [...]
e , promittenti venditori e soci della Parte_1 Parte_2 società Da tale mail (e, segnatamente, dall'allegato Parte_4 contenente la prima bozza di contratto preliminare) emergerebbe che gli odierni appellanti erano obbligati “a rimettersi alle scelte e decisioni del Promittente Acquirente, o eventuale avente causa, e dei professionisti dallo stesso incaricati per quanto riguarda il profilo edilizio-urbanistico dell'operazione”. Tale circostanza non sarebbe stata smentita dai professionisti, i quali «non hanno allegato: a) di aver sottoposto agli attori le bozze dei progetti;
b) di aver concordato con i medesimi, ad esempio, la riduzione dalle 12 unità inizialmente previste alle 10 unità previste dal progetto finale;
c) di aver concordato con gli attori o, comunque, di aver sottoposto alla loro attenzione le scelte architettoniche, dei prospetti, dei materiali, delle soluzioni tecniche richieste dall'intervento; d) di aver trasmesso agli attori gli elaborati perché esprimessero il loro gradimento prima della loro presentazione» (pag. 40 dell'atto d'appello). Stante ciò, gli appellanti concludono la censura sostenendo che «Deve, pertanto, escludersi che possano essere qualificati come clienti del contratto di prestazione d'opera intellettuale soggetti, come gli attori, privi di qualsiasi potere di indicare al professionista intellettuale l'opera richiesta e di intervenire per esprimere desiderata, riserve e gradimenti in merito. Con riguardo agli attori, infatti, è la stessa causa del 6 contratto a difettare completamente, non potendosi qualificare rapporto di prestazione d'opera intellettuale quello in cui al cliente è sottratta financo la prerogativa dell'indicazione dell'opera oggetto dell'incarico e l'interlocuzione sulle scelte progettuali» (pag. 41 dell'atto d'appello). 2) SECONDO MOTIVO – “Erronea mancata applicazione dello schema contrattuale previsto dall'art. 1411 c.c.”. Gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non aver ravvisato nella fattispecie in esame lo schema del contratto a favore di terzi. L'esistenza di tale schema emergerebbe dalle seguenti circostanze: « - innanzitutto, il contratto preliminare del 22.02.2018 testualmente dà conto del fatto che il progetto edilizio presentato il 23.12.2015 e che ha dato origine alla pratica edilizia n. 5373/15 del Comune di Castelnuovo MA (SP), ed “inerente la demolizione e ricostruzione di edificio ad uso residenziale ai sensi della L.R. 49/2009 per la realizzazione di n. 10 unità immobiliari abitative”, “é stato presentato da professionisti di fiducia del sig.
, indicati nello Persona_1 Controparte_5
con sede ad Ortonovo (SP) in Via Aurelia, 300/bis, un
[...] progetto in data 23.12.2015 prot. n. 14723”; - il medesimo contratto preliminare del 22.02.2018 pone esclusivamente in capo al sig. -lo stipulante- le spese Persona_1 della progettazione affidata al EO. del predetto;
- allo CP_2 Controparte_5 stesso modo, con riguardo alle prestazioni d'opera intellettuale inerenti la parte strutturale interessata dalle demolizioni e dalla successiva edificazione, il sig. Per_1 si era rivolto all'Ing. cui già nel maggio 2015 aveva rilasciato
[...] CP_1 un formale incarico con indicazione e specifica predeterminazione dei compensi richiesti dal professionista» (pag. 43 dell'atto d'appello).
e richiamando alcuni precedenti di legittimità secondo cui Pt_1 Parte_2
l'art. 1411 c.c. non attribuisce al terzo la qualità di parte né in senso formale né in senso sostanziale rispetto alla convenzione negoziale stipulata in suo favore – sostengono che «Con la sottoscrizione dei progetti edilizi predisposti dai tecnici del sig. e delle successive integrazioni richieste dall'area tecnica del Persona_1
Comune di Castelnuovo MA (SP), gli attori, lungi dal conferire un incarico professionale a questi ultimi, hanno espresso la loro “adesione” al contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato dal promissario acquirente con ciascuno di essi, rendendo pienamente efficace ed irrevocabile il meccanismo previsto dall'art. 1411 c.c. che li avrebbe visti quali terzi formalmente beneficiari della prestazione professionale fin tanto che, in conformità agli accordi negoziali intercorsi con il non si fosse verificato il programmato trasferimento a titolo oneroso della Per_1 proprietà dei beni interessati dal progetto edificatorio» (pag. 44 dell'atto d'appello). 7 Gli appellanti, quindi, denunciano l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha affermato che, a seguito del mancato avveramento della condizione sospensiva rappresentata dal rilascio del permesso di costruire, sono cessati tutti gli effetti del contratto preliminare, ivi compresa l'assunzione dell'obbligazione di remunerare i progettisti. Il Giudice di primo grado, così ragionando, avrebbe trascurato che: 1) la predetta condizione sospensiva ha natura mista perché il suo avveramento dipendeva anche dalla condotta e dalla cooperazione delle parti;
2) le parti, con il contratto preliminare del 22/02/2018, si erano impegnate a cooperare per il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Castelnuovo MA;
3)
e hanno rispettato l'obbligo di cooperazione tramite: - la Pt_1 Parte_2 sottoscrizione dei progetti presentati dai professionisti incaricati da - la Per_1 cessione della proprietà di alcuni terreni destinati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, nonché - l'anticipazione dei costi per alcune prestazioni professionali svolte su incarico di Per_1
Stante ciò, gli appellanti concludono la censura sostenendo di aver compiuto tutto quanto spettava loro per favorire l'avveramento della condizione, con la precisazione che le prestazioni professionali di e sono state (…) rese CP_1 CP_2 nel corso delle lunghe trattative intercorse con il sig. ed, in particolare, Persona_1 sono state eseguite prima della stipula del contratto preliminare (che infatti dà conto della presentazione della pratica edilizia), in un'epoca in cui il mancato avveramento della condizione sospensiva, apposta con il preliminare, non si era verificato. Quelle spese erano a carico del promissario acquirente sig. per accordi cui non Persona_1
è estraneo, come afferma, il EO. in quanto (come si è visto) fu lui ad CP_2 inviare la bozza del 09.06.2017 e fu sempre lui a presenziare alla stipula del preliminare del 22.02.2018» (pag. 49 dell'atto d'appello). e eccepiscono l'inammissibilità del motivo in quanto CP_2 Parte_2 esso si limita alla mera riproposizione della tesi secondo cui il rapporto tra il sig. ed i tecnici andrebbe ricondotto alla fattispecie del contratto a favore di terzo, Per_1 senza individuare i punti della sentenza impugnata di cui si chiede la riforma. 3) TERZO MOTIVO – “Erronea qualificazione degli attori quali clienti di un rapporto di prestazione d'opera intellettuale con i convenuti pur in assenza dell'elemento imprescindibile del contratto, costituito dal rapporto fiduciario verso i prestatori d'opera”. Gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che e al pari di , fossero titolari Pt_1 Parte_2 Persona_1 del rapporto di prestazione d'opera professionale. Il Giudice di primo grado, in particolare, non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che il contratto in questione 8 si fondava sul rapporto fiduciario intercorrente tra i professionisti e , Persona_1 come specificato da quest'ultimo nel contratto preliminare di compravendita stipulato con e Pt_1 Parte_2
Gli appellanti, quindi, deducono che «l'aver espressamente qualificato i professionisti dello come professionisti di sua fiducia, in uno Controparte_6 con l'aver sottratto a parte promittente venditrice qualsiasi potestà di ingerenza nelle scelte progettuali, valeva proprio ad escludere che parte promittente venditrice fosse libera di far cessare il rapporto con i professionisti scelti dal sig. oltre che a Per_1 sottrarre a parte promittente venditrice - formale intestataria della pratica edilizia - qualsiasi potestà di contestare responsabilità e/o inadempimenti dei tecnici medesimi per le prestazioni svolte» (pagg. 50-51 dell'atto d'appello). Ne deriverebbe, perciò, l'estraneità di e rispetto al contratto di prestazione d'opera Pt_1 Parte_2 intellettuale. Gli appellati eccepiscono l'inammissibilità della suddetta censura per violazione dell'art 342 n. 3 c.p.c., denunciando l'omessa indicazione, da parte degli appellanti, delle norme di legge violate dal Giudice di prime cure. 4) QUARTO MOTIVO – “Difetto di legittimazione passiva degli attori rispetto alla domanda riconvenzionale dei convenuti Ing. e EO. . CP_1 CP_2
Gli appellanti, con la quarta censura, contestano al Tribunale di non aver riconosciuto la carenza di legittimazione passiva in capo a e ispetto alla Pt_1 Parte_2 domanda riconvenzionale proposta dai professionisti. Il Giudice di primo grado, ritenendo l'eccezione tardiva, avrebbe violato il principio secondo cui il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La fondatezza dell'eccezione, ad avviso degli appellanti, trova riscontro sia nelle allegazioni che nelle produzioni documentali offerte dagli stessi professionisti (docc. 3a, 3c, 3d), da cui emergerebbe con chiarezza che e nella Pt_1 Parte_2 fattispecie oggetto di causa, non hanno mai agito in proprio ma quali soci e legali rappresentanti della società Ciò Parte_5 troverebbe conferma nel tentativo dei professionisti di ottenere da parte di e Pt_1 la sottoscrizione di una scrittura privata con cui quest'ultimi Parte_2 sarebbero diventati cessionari delle obbligazioni assunte dalla società
[...]
(cfr. doc. 35 – attori). Parte_4
Viene quindi espressamente censurata la parte di sentenza in cui il Tribunale ha affermato che «In ogni caso l'eccezione in esame deve ritenersi infondata dal momento che, per effetto dell'atto di assegnazione del 20.09.2017 e Parte_1
quali unici soci, erano divenuti proprietari in proporzione delle Parte_2 rispettive quote, di tutti i beni facenti parte dell'attivo patrimoniale della suddetta 9 società, in cui era ricompreso il compendio immobiliare oggetto del preliminare del 22.09.2017; essi infatti figurano, in qualità di proprietari, in tutte le successive operazioni giuridiche-burocratiche, compreso il predetto contratto preliminare» (pag. 18 della sentenza appellata). A confutazione di tale statuizione, gli appellanti deducono che: a) «l'obbligazione pecuniaria della prestazione d'opera intellettuale di redazione di un progetto edilizio non è un'obbligazione propter rem, e quindi la circostanza che gli attori siano divenuti proprietari del compendio non rileva ai fini che ci occupano», b) «con l'assegnazione dei beni ai soci vengono ripartite le attività sociali, e non le sue passività»; c) «l'assegnazione ai soci dei beni sociali non può valere, certamente, a snaturare la stessa causa giuridica della compagine sociale (una società in accomandita semplice) attribuendo al socio accomandante la Parte_2 responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali»; d) «il socio accomandante
, infatti, è terzo rispetto all'obbligazione sociale»; e) «a non Parte_2 diversa conclusione si deve giungere anche con riferimento alla posizione della Dott.ssa , che pure, quale socio accomandatario, è illimitatamente Parte_1 responsabile delle obbligazioni della società Parte_5 Parte_1
; f) «è indubbio che i signori e siano Pt_5 Parte_2 Parte_1 stati condannati non già nella qualità di soci della società Parte_5
ma in proprio, in quanto divenuti assegnatari dei beni di
[...] questa»; g) «che essi non siano stati convenuti e condannati in qualità di soci, del resto, è evidente se soltanto si pon mente al fatto che nessuna distinzione è stata compiuta, né dai convenuti né dal Giudice di prime cure tra la posizione del socio accomandatario e quella del socio accomandante Parte_1 Parte_2
» (pagg. 55-56 dell'atto d'appello).
[...]
5) QUINTO MOTIVO – “Erroneo rigetto della subordinata domanda di nullità del contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso con il EO. CP_2
e violazione dell'art. 2697 c.c. per inversione dell'onere della prova”.
[...]
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato, per difetto di prova, la domanda subordinata volta a sentir dichiarare la nullità del contratto di prestazione d'opera professionale, atteso che il geometra avrebbe realizzato un progetto architettonico che valicava le CP_2 competenze professionali fissate dall'art. 16 del R.D. 274/1929. Ad avviso degli appellanti, il Giudice di primo grado avrebbe operato un'indebita inversione dell'onere della prova, in quanto spettava al geometra CP_2 provare la propria competenza professionale rispetto a una prestazione di cui chiedeva la remunerazione. Gravava inoltre sul geometra dimostrare che anche 10 l'ingegner aveva effettivamente collaborato alla realizzazione del CP_1 progetto: viene infatti dedotto che, «per giurisprudenza consolidata, la mera controfirma del progetto da parte di professionista abilitato non vale a salvare il progetto predisposto da professionista incompetente» (pag. 57 dell'atto d'appello).
e ostengono che i convenuti non abbiano assolto al predetto Pt_1 Parte_2 onere della prova, evidenziando come, in ogni caso, nel corso del giudizio di primo grado, è stato ampiamente dimostrato che la paternità della progettazione architettonica dell'opera apparteneva al geometra v. punti da a) ad h) di CP_2 pagg. 58-59 dell'atto d'appello). La doglianza si conclude contestando l'affermazione del Tribunale secondo cui, «alla luce della documentazione depositata dai tecnici, la comunicazione del Comune di Castelnuovo MA con cui lo stesso esprimeva il proprio parere favorevole (doc.3 E), nonché la comunicazione del medesimo Ente concernente l'avvio del procedimento della pratica edilizia (doc.3B), risultano indirizzate in via principale a nella sua qualità di ingegnere responsabile della progettazione CP_1 architettonica» (pag. 13 della sentenza appellata). Ad avviso degli appellanti, il Giudice di primo grado avrebbe travisato il contenuto dei documenti prodotti e non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dall'ingegner in CP_1 sede di interrogatorio formale, da cui emerge che lo stesso ha “partecipato” all'elaborazione del progetto realizzato da senza mai presenziare agli CP_2 incontri fissati con l'area tecnica del Castelnuovo MA, a cui invece Parte_6 partecipava il geometra.
e quindi, insistono perché il contratto venga dichiarato nullo Pt_1 Parte_2 per incompetenza professionale di CP_2
6) SESTO MOTIVO – “Violazione dell'art. 115 cpc con riferimento alla contestazione del doc. 2 dei convenuti e . CP_1 CP_2
Gli appellanti si dolgono della violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale fondato la propria decisione su un documento privo di valenza probatoria (cfr. doc. 2
- convenuti). Tale documento, prodotto dai professionisti a contestazione delle domande attoree, non farebbe alcun reale riferimento ai fatti storici e, in particolare, alle attività professionali svolte da , dal momento che la CP_2 CP_1 produzione consisterebbe soltanto nell'indicazione delle voci tabellari necessarie per il calcolo del compenso professionale. Atteso che gli addebiti mossi da e Pt_1 non riguardavano soltanto il calcolo del valore della prestazione Parte_2 professionale, gli odierni appellati avrebbero dovuto allegare specifici fatti volti a contestare la fondatezza delle domande attoree. Gli appellanti, in particolare, deducono che: i) i professionisti non hanno prodotto alcun 11 elaborato/relazione/progetto in grado di dimostrare l'attività effettivamente svolta;
ii) «il Tribunale ha ritenuto sufficientemente provata l'attività professionale sulla base di una “copiosa documentazione” in realtà costituita unicamente dai frontespizi dei depositi allo Sportello Edilizio del senza che sia stato prodotto in giudizio il Pt_6 benché minimo elaborato e/o relazione e/o computo metrico e/o capitolato che pure ha remunerato»; iii) «il Tribunale della Spezia ha palesemente mal-interpretato la puntuale contestazione sollevata dagli attori secondo cui il calcolo prodotto dai convenuti non era corretto in quanto non erano state svolte attività professionali che potessero ricomprendersi nelle sezioni “progettazione definitiva” e “progettazione esecutiva”» (pag. 64 dell'atto d'appello). La censura prosegue contestando al Tribunale di aver liquidato a favore dei convenuti il compenso per la predisposizione di una relazione geologica che è stata svolta da altri, cioè dal geologo (cfr. prod. 11 – convenuti), e che comunque gli Per_2 stessi e non avrebbero potuto elaborare in quanto CP_2 CP_1 professionalmente incompetenti ai sensi dell'art. 3 della l. 112/1963 e del d.P.R. 328/2001. Gli appellanti, infine, concludono che anche il compenso per la predisposizione della relazione geotecnica non doveva essere liquidato a favore dei convenuti. e Pt_1 in particolare, previo richiamo di alcune delle argomentazioni già Parte_2 svolte con la quinta censura, deducono che il geometra non poteva CP_2 elaborare il progetto in quanto incompetente, rientrando tale relazione tra le attività di competenza del geologo. Gli appellati eccepiscono l'inammissibilità della doglianza in quanto tesa a veicolare per la prima volta, in sede di appello, eccezioni mai prima formulate. 7) SETTIMO MOTIVO – “Violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea attribuzione di compenso professionale ai convenuti in difetto di prova dell'esecuzione dell'opera, non essendo stati prodotti in giudizio gli elaborati e le relazioni”. Gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 2697 c.c. laddove il Tribunale, non potendo esaminare gli elaborati di progetto, ha: «a) ritenuto integrato il diritto al compenso per la voce tabellare dal medesimo spuntata, senza indicare da quale documento abbia tratto la prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione medesima;
b) ritenuto, senza motivarlo, che le caratteristiche della progettazione effettuata dai convenuti fossero tali da inquadrarla nella progettazione definitiva, anziché in quella preliminare;
c) ritenuto di riconoscere altresì che fosse stata eseguita attività di progettazione esecutiva, mentre ciò non corrisponde al vero, ed è stato specificamente contestato dagli attori, e non è neppure tecnicamente possibile atteso che la progettazione esecutiva è quella che viene fornita a chi realizza 12 materialmente il progetto al fine di dotarlo di tutte le istruzioni più accurate per l'esecuzione dell'opera secondo le regole dell'arte e presuppone – come detto – che essa sia redatta in piena rispondenza con le prescrizioni del titolo abilitativo (che nel nostro caso non è stato mai ottenuto)» (pag. 68 dell'atto d'appello). Gli appellati eccepiscono l'inammissibilità del motivo
contro
-deducendo che «è palesemente inammissibile - nella misura in cui tende a veicolare, per la prima volta, una eccezione, quella di inadempimento, mai prima ex adverso formulata - ed infondato. L'esecuzione dell'incarico professionale – che costituisce il fatto costitutivo della domanda – non ha formato oggetto del thema probandum in quanto, da un lato, gli attori, nell'atto introduttivo del giudizio, hanno espressamente riconosciuto l'espletamento dell'incarico professionale, dall'altro lato, i convenuti hanno allegato le specifiche attività compiute (sia in comparsa di costituzione, sia mediante allegazione della parcella professionale) – attività mai ex adverso contestate
- e hanno comprovato l'esecuzione di tale attività attraverso la produzione in giudizio: - della corrispondenza mail intercorsa tar le parti;
- dei documenti attestanti il deposito di tutti gli elaborati e di tutte le integrazioni richieste dal nel Pt_6 corso del tempo ai fini del rilascio del titolo abilitativo, nonché dai pareri favorevoli rilasciati dal medesimo comune. Tali documenti non sono mai stati contestati. Né quanto alla provenienza, né quanto al loro contenuto» (pag. 39 della comparsa di risposta). 8) OTTAVO MOTIVO – “Erroneo rigetto della domanda formulata nei confronti degli eredi del sig. di refusione delle spese anticipate in pendenza della Persona_1 condizione”. Gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure, rigettando la domanda volta a ottenere la condanna degli eredi di al rimborso delle spese anticipate da e avrebbe Per_1 Pt_1 Parte_2 inesattamente affermato che tali anticipazioni erano tutte avvenute dopo il mancato avveramento della condiziona sospensiva prevista nel contratto preliminare di compravendita e consistente nel rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Castelnuovo MA. Ad avviso degli appellanti, «per alcune di dette anticipazioni v'è la certezza che si tratti di pagamenti effettuati prima del mancato avveramento della condizione sospensiva: a) a fronte del versamento dei compensi, il Geologo Dott. ha emesso la fattura n. 21 del 05.05.2017; b) i lavori di Per_2 demolizione sono avvenuti con SCIA del 21.02.2018, giorno antecedente alla stipula del preliminare» (pag. 69 dell'atto d'appello).
.*.*.*.
13 1.Va premesso che in assenza di impugnazione da parte degli appellati contumaci, deve ritenersi caduto il giudicato sulla statuizione, contenuta in sentenza, secondo cui il conferimento dell'incarico professionale a favore dell'ingegner e del CP_1 geometra provenga (quantomeno) da (ora eredi), nonché sulle CP_2 Persona_1 conseguenti statuizioni di condanna nei confronti di questi ultimi.
2. I primi quattro motivi di impugnazione vanno trattati congiuntamente perché fra loro connessi. Essi sono infondati.
2.a. Preliminarmente si osserva che “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante. (Cass. n. 1792 del 2017). Ciò premesso, ritiene il collegio che la sentenza impugnata debba trovare conferma nella parte in cui si afferma che il rapporto d'opera intellettuale con l'ing. e CP_1 il geom. sia sorto (oltre che con anche) con e CP_2 Persona_1 Parte_1
. Valgono, al riguardo, le seguenti considerazioni. Parte_2
2.a.1. Va osservato, innanzitutto, che il contratto preliminare di compravendita del 22 febbraio 2018 intercorso fra e (ai quali con Parte_2 Parte_1 atto pubblico del 20.9.2017 la aveva ceduto in Controparte_7 proprietà l'area oggetto dell'intervento edilizio in questione), da un lato, e Per_1
, dall'altro – in cui risultavano pattuite le seguenti clausole: art. 6 punto 1): “(..)
[...]
Si precisa che il pagamento delle spese di progettazione… ed in genere ogni spesa inerente al ritiro della concessione per la nuova edificazione sarà ad esclusivo carico del promettente acquirente, o eventuale avente causa.” e al paragrafo “Obblighi delle parti”: (..) i signori e si impegnano: .. d) a Parte_1 Parte_2 rimettersi alle scelte e decisioni del promettente acquirente, o eventuale avente causa, e dei professionisti dallo stesso incaricati per quanto riguarda il profilo edilizio urbanistico dell'operazione”) – non ha alcun rilievo in causa in quanto: i) il contratto preliminare 22.2.2018 reca la firma dei soli odierni appellanti e di Per_1
sicché le relative pattuizioni non sono opponibili all'ing. e al geom.
[...] CP_1
ii) il contratto preliminare è divenuto inefficace tra le parti stante il CP_2
14 mancato avveramento della condizione ivi indicata;
invero: ii1) l'accordo era subordinato al rilascio, da parte del Comune di Castelnuovo MA, del “Permesso di costruire” entro sei mesi dal preliminare e, quindi, entro il 22.8.2018, prorogabili di altri sei mesi (quindi, fino al 22.2.2019) a discrezione del facoltà, peraltro, Per_1 dallo stesso non esercitata;
ii2) il Permesso di costruire di cui alla scrittura de qua non è stato mai emesso dal Comune per mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte degli odierni appellanti;
ii3) tale circostanza non solo è pacifica e dimostrata in causa (in quanto asserita nella comparsa di costituzione e risposta del precedente grado e non contestata dagli attori), ma è anche affermata in sentenza (“… richiesta di permesso a costruire, non rilasciato a causa del mancato pagamento di oneri di competenza delle parti committenti”, cfr. pg.13 e 14 sent.) e non risulta in alcun modo censurata dagli appellanti, ragion per cui su di essa deve ritenersi che sia caduto il giudicato;
ii4), ancora all'articolo 6 del contratto al paragrafo “Mancato avveramento della condizione sospensiva” si legge: “In ogni caso, quando la condizione potrà considerarsi non avverata il presente contratto sarà considerato come mai concluso, con cessazione immediata di ogni vincolo ed obbligo sorta in forza dello stesso, le parti qui contraenti non avranno nulla a pretendere l'una dall'altra”. Per le ragioni sopra esposte è irrilevante, altresì, che nel predetto accordo preliminare le parti avessero qualificato e come tecnici “di fiducia” di CP_1 CP_2 Per_1
.
[...]
2.a.2. Che poi la bozza del primo contratto preliminare e la bozza del secondo contratto preliminare – contenenti anch'esse le clausole secondo cui il progetto sarebbe stato presentato dallo “Studio tecnico geometri DR e I”,
“fiduciario” dell'impresario , e secondo cui alla società promittente Persona_1 venditrice ( essendo le bozze Parte_5 antecedenti all'atto di assegnazione degli immobili ai soci e Parte_1
del 20.9.2017) non sarebbe stata concessa alcuna voce in Parte_2 capitolo in ordine alle scelte da adottarsi nell'elaborazione del progetto edilizio – siano state trasmesse rispettivamente da a con mail Persona_1 Parte_2 del 14.5.2015 e dal geom. a con mail del 9.6.2017 e CP_2 Parte_2 che, quindi, sia al tecnico che al fosse noto, ancor prima della stipula CP_2 Per_1 dell'accordo preliminare nel suo testo definitivo, che le spese di progettazione (oltre ad altre) dovessero gravare esclusivamente su , sono circostanze prive di Persona_1 rilievo. Invero, dette e-mail, unitamente agli allegati, rivelano semplicemente l'esistenza di trattative che intercorrevano fra le parti ( , Controparte_7 di cui erano soci e , e ), con la fattiva collaborazione di Parte_2 Pt_1 Persona_1
15 uno dei tecnici appellati (geom. , volte ad addivenire ad un accordo CP_2
(sfociato poi nel preliminare del 28.2.2018 fra e B.) Pt_7 CP_8 Per_1 necessario al fine di realizzare al meglio il recupero del complesso dell'ex Mattonaia di Castelnuovo MA (SP), di proprietà della Società Edilizia, ai sensi della Legge 49/2009. Al riguardo giova precisare che, a fronte delle clausole contrattuali contenute nel contratto preliminare del 22.2.2018 (“.. il pagamento delle spese di progettazione .. sarà ad esclusivo carico del Promittente Acquirente”; “ e NI .. si Parte_1 impegnano .. a rimettersi alle scelte e decisioni del Promittente Acquirente .. e dei professionisti dallo stesso incaricati per quanto riguarda il profilo edilizio- urbanistico dell'operazione”), intercorso fra e da un lato (divenuti Pt_1 Parte_2 proprietari degli immobili della Società Edilizia a seguito dell'atto di assegnazione del 20.9.2017), e , dall'altro, nonché di quelle, sostanzialmente analoghe, Persona_1 contenute nelle precedenti bozze dello stesso accordo, può senz'altro ritenersi che, in origine, le parti interessate all'operazione edilizia di cui sopra ( Parte_3 quali proprietari dell'area, e quale impresario), con l'avallo dei tecnici Persona_1 incaricati della progettazione, intendessero far gravare le spese di progettazione esclusivamente a carico di ma è altrettanto evidente che quest'ultimo Persona_1 avrebbe potuto mantenere un siffatto interesse se l'operazione immobiliare fosse andata in porto, ossia se, all'esito dell'avveramento della condizione pattuita nel citato preliminare (rilascio P.C.) e della stipula del contratto definitivo, egli fosse diventato proprietario dei fondi per costruirvi l'edificio progettato Parte_3 dai professionisti e Evento che, per quanto già detto in CP_1 CP_2 precedenza, non si è però verificato.
2.a.3. D'altro canto, l'ulteriore documentazione, versata in atti, antecedente e successiva al preliminare del 22.2.2018, dimostra che la Società Edilizia, prima, e e poi, erano tutt'altro che estranei all'attività di progettazione svolta Pt_1 Parte_2 dai tecnici, ma anzi concretamente interessati ad essa, in quanto pronti anche a sollecitare l'attività di progettazione e attività varia (v. demolizione fabbricato esistente) al fine di mandare avanti la pratica in vista del concreto sfruttamento dell'area di loro proprietà. Trattasi, quindi, di documentazione idonea a dimostrare come il rapporto d'opera intellettuale sia intercorso fra gli odierni appellanti e i professionisti appellati (oltre che con ) Persona_1
Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti documenti:
-con mail del 21.1.2015 (doc. 1 appellati) il geom. trasmetteva CP_2 all' (i cui soci erano e e, in Parte_4 Pt_1 Parte_2
16 particolare, all'attenzione dell'avv. uno studio sulla possibile Parte_2 realizzazione di un progetto edificatorio sulle aree di proprietà della
[...]
. Il che rivela, già di per sé, che il geom. tenesse Parte_8 CP_2 informata la Proprietà sulle concrete possibilità di sfruttamento dell'area de qua;
-con e-mail inviata in data 22.1.2015 (ore 11.30) da al geom. Parte_2
in risposta alla precedente mail del 21.1.2015 (ore.19.29) il primo CP_2 scriveva: <Caro , mi sembra più che esaustiva la relazione. Attendo a CP_5 questo punto quantificazione di massima al fine di poter proporre il tutto. Fammi sapere come ci vogliamo organizzare. Ciao e grazie per il lavoro fatto.
>> (doc. 4 della prima memoria ex art. 183 c.p.c., di cui i convenuti, a Parte_2 fronte delle contestazioni attoree, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., hanno prodotto entrambe le e-mail sopra richiamate anche in formato elettronico, docc. 5 e 6);
-con e-mail del 12 dicembre 2016, inviata da NI al geom. (doc. CP_2
11 appellati), il primo inoltrava al geom. l'indagine svolta dal geologo CP_2 sul terreno. “ecco la documentazione di morachioli. Vedi se riesci ad CP_9 aprire il file relazione in pdf. Ciao, ci sentiamo”;
-con e-mail del 19 maggio 2017, inviata da al geom. (doc. Parte_2 CP_2
12 appellati), il primo allegava la comunicazione con la quale il Comune, in data 19.5.2017, esprimeva parere favorevole al rilascio del permesso di costruire, esortando il tecnico a procedere nelle sue attività: “Abbiamo la lettera. Diamoci da fare. Ci sentiamo”.
-con e-mail del 19 febbraio 2018 inviata da al geom. Parte_1 CP_2
(doc. 13), la prima informava il tecnico del fatto che il Comune le aveva trasmesso un'ordinanza per la messa in sicurezza dell'edificio oggetto di intervento, invitandolo a prendere contatti anche con l'Ing. (“Caro CP_1
ti invio l'ordinanza del Sindaco che ci invita a "mettere in sicurezza" la CP_2
. Dato che è impossibile metterla in sicurezza per lo stato di grave Parte_9 degrado in cui si trova, noi interpreteremo questa espressione come "demolizione", cosa che l'ing. dovrà motivare nella sua relazione. Ho CP_1 pensato di inviarti anche l'ultima pagina con la mia firma, le ordinanze sono due infatti, identiche nel contenuto, ma differenti per presa di conoscenza. Se ci fosse qualcosa che non va, non fai che chiamarmi...”).
2.a.4. Anche i documenti 3A (21.12.2015), 3C (14.12.2016), 3D (3.2.2017), 3G (10.7.2018), 3H (23.10.2018) degli appellati dimostrano che la Società Pt_4
(prima dell'atto di assegnazione dei beni immobili del 20.9.2017) e e Pt_1
(poi) hanno provveduto ad integrare la pratica di richiesta per il rilascio Parte_2
17 del permesso di costruire (datata 21.12.2015, doc. 3A conv.) mediante ulteriore documentazione (progetti, relazioni, computi metrici estimativi, ecc.), trasmessa al Comune di Castelmagra, necessariamente redatta dai tecnici, odierni appellati, documentazione, quindi, che e avevano fatto propria. Pt_1 Parte_2
Parte appellante sostiene di avere compiuto tale attività al fine di cooperare alla realizzazione dell'evento oggetto della condizione sospensiva (rilascio del Permesso di costruire), giusta le obbligazioni assunte, quali promittenti venditori, nel preliminare 22.2.2018 (<<.. si impegnano .. a) a presentare qualsiasi domanda o integrazione documentale richiesta dalle amministrazioni competenti al fine dell'ottenimento del permesso di costruire sulla base di progetti e documentazioni predisposte dal Promittente Acquirente;
c) a firmare, anche per atto pubblico, eventuali atti d'obbligo o convenzioni urbanistiche richieste dal Comune di Castelnuovo MA entro 10 (dieci) giorni dalla predisposizione degli stessi da parte di un notaio o dell'autorità comunale;
e) in genere a sottoscrivere ogni e qualsiasi documento necessario e/o richiesto dall'autorità competente per il rilascio dei suddetti permessi, entro dieci giorni dalla semplice richiesta del Promittente Acquirente, o eventuale avente causa.>>) e, quindi, comportandosi, nello stato di pendenza della condizione, secondo buona fede ex art. 1358 c.c. La doglianza è priva di pregio in quanto: a) la circostanza evidenziata da parte appellante non vale per la documentazione integrativa redatta dai tecnici e inviata dalla al Comune Parte_10
Castelnuovo MA, prima della stipula del preliminare 28.2.2018 , come emerge dalle produzioni sub 3A, 3C e 3D degli appellati, rispettivamente datate 21.12.2015, 14.12.2016 e 3.2.2017; b) in ogni caso, riguardo alla predetta documentazione nonché a quella redatta dai tecnici in periodo di avveramento della condizione sospensiva e inviata da e al Comune (cfr. produzioni sub 3F e 3G degli appellati, Pt_1 Parte_2 datate rispettivamente 9.4.2018 e 10.7.2018), non può certo parte appellante invocare il principio di buona fede, ex art. 1358 c.c., nei confronti dei tecnici, i quali, come già evidenziato, non erano parti del contratto preliminare;
c) la produzione sub 3H degli appellati dimostra che e hanno inviato al Comune di Castelnuovo Pt_1 Parte_2
MA Tavole progettuali, un Computo metrico estimativo e una “Ricevuta Tipo di Frazionamento” in data 23.10.2018 e, quindi, quando era già scaduto il termine (22.8.2018) entro il quale si sarebbe dovuto avverare la condizione sospensiva (rilascio del Permesso di costruire entro sei mesi dalla sottoscrizione del preliminare 22.2.2018); né risulta, come già evidenziato, che si sia avvalso della Persona_1 facoltà di “protrarre la fase di pendenza per un ulteriore periodo di sei mesi” (cfr. art. 6 contratto). 18
2.a.5. Non si comprende poi perché, a fronte del predetto quadro probatorio che rivela l'esistenza di un rapporto professionale fra gli odierni appellanti e gli appellati, i primi sostengano la configurabilità, nel caso di specie, di un contratto a favore del terzo ( quale stipulante/committente delle prestazioni d'opera intellettuale;
i Per_1 tecnici, quale parte promittente del contratto;
e in qualità di terzi, Pt_1 Parte_2 che con la sottoscrizione dei progetti edilizi e delle successive integrazioni richieste dal Comune, predisposti dai professionisti, avrebbero inteso approfittare delle prestazioni professionali di questi ultimi). Del resto, divenuto inefficace il preliminare del 22.2.2018 per il mancato avveramento della condizione (omesso rilascio del Permesso di Costruire), non si vede come possa configurarsi un interesse, meritevole di tutela, in capo al supposto “stipulante” a farsi carico, in via Persona_1 esclusiva, del compenso chiesto in pagamento dai professionisti.
2.a.6. In ogni caso, che fra gli odierni appellanti e i tecnici appellati sia intercorso un rapporto professionale, tale per cui i primi sono debitori del relativo compenso per tutta l'attività dagli stessi svolta, è comprovato dal fatto che in data 23.5.2019 – quando dunque il contratto preliminare 22.2.2018 aveva ormai perso efficacia e Per_1
, pertanto, non poteva più avere alcun interesse all'operazione edilizia –
[...] Pt_7
e hanno stipulato, conformemente alla previsione di cui all'art. 8
[...] CP_8
L.R. Liguria n. 49/2009, col Comune di Castelnuovo MA, la Convenzione traslativa finalizzata al rilascio del titolo abilitativo per l'esecuzione del progetto edificatorio sull'area de qua (con cui e cedevano a titolo gratuito Parte_2 Pt_1 all'Ente pubblico alcune aree del compendio immobiliare di loro proprietà con l'impegno di eseguire opere di riqualificazione urbana, il cui costo sarebbe stato scomputato dagli oneri di urbanizzazione primaria). La stipula della succitata Convenzione, necessaria per addivenire al rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'operazione immobiliare in questione, e l'espresso richiamo, in essa contenuto, alla richiesta di Permesso di costruire sottoscritta il 23.12.2015 dalla (nelle premesse -lettera “e”- della convenzione si Controparte_7 legge che “in capo ai soggetti attuatori” -vale a dire e “è pendente Pt_1 Parte_2 istanza di rilascio di permesso di costruzione inoltrata in data 23 dicembre 2015 …di cui alla Pratica n. 5373/15.”; doc. 16 appellanti) consentono di ritenere che gli odierni appellati abbiano fatta propria tutta l'attività professionale svolta dai tecnici, vale a dire quella sottostante alla succitata richiesta di Permesso a costruire e alla successiva documentazione integrativa inoltrata al Comune di Castelnuovo MA con le successive missive, sino alla Convenzione del 23.5.2019. Il che trova ulteriore conferma nell'avvenuto pagamento, da parte di , della fattura n. 163 Parte_1 del 2019 “A titolo di acconto spese per pratica edilizia n. 5373/2015” (v. fascicolo di 19 entrambe le parti in causa;
in particolare v. doc. 27 attori, con ordine bonifico bancario in favore del geom. . CP_2
Le predette circostanze consentono, altresì, di ritenere dimostrato che e Pt_7 abbiano fatto propria anche l'attività professionale svolta dai tecnici CP_8 allorché i beni facenti parte dell'area de qua erano di proprietà della
[...]
con conseguente superamento delle Parte_10 Parte_5 doglianze in punto difetto di legittimazione passiva (recte: “titolarità passiva”) degli attori rispetto alla domanda riconvenzionale dei convenuti e CP_1 CP_2
(quarto motivo di impugnazione).
2.a.7. Ancora: che e abbiano fatto proprie le Parte_1 Parte_2 prestazioni d'opera intellettuale compiute dagli odierni appellati e che si considerassero, quindi, parti del rapporto professionale intercorso con l'ing. CP_1
e il geometra trova conferma anche nella deposizione della teste CP_2 [...]
così come ha posto in luce il primo giudice: <La teste, quale Testimone_1 titolare di un'agenzia immobiliare, all'udienza del 22.11.2022, dopo aver confermato di aver trattato con gli attori, per conto dell'impresa costruttrice di VA NI (che aveva manifestato il proprio interesse) l'acquisto del compendio immobiliare de quo, ha precisato che in tale occasione, e le Parte_2 Parte_1 avevano riferito di aver commissionato la realizzazione del progetto edificatorio sul suddetto compendio immobiliare al EO ed all' Ing Controparte_2 [...]
, quali tecnici di loro fiducia. Ella specificava altresì di aver appreso che CP_1
“…il EO si è incontrato con il Sig NI in rappresentanza dei sigg.ri CP_2
e proprietari, per discutere del progetto..”.>> (pg. 12 sent.). Pt_1 Parte_2
Né sussiste questione - contrariamente a quanto affermato in sentenza - circa una maggior attendibilità della teste rispetto al teste , compagno di Tes_1 Tes_2
(il quale ha dichiarato che era stato il geom. ad avere Parte_1 CP_2 presentato, nel gennaio 2015, a e che nel corso di tale Persona_1 Parte_1 incontro il presente il geom. aveva dichiarato che si sarebbe fatto Per_1 CP_5 carico dei costi progettuali dell'opera da realizzarsi sui fondi della Società). Invero, la teste si riferisce ad un incontro verificatosi nel 2018 (cfr., nel succitato Tes_1 verbale d'udienza, la risposta della teste riguardo al capitolo di prova sub 1), avvenuto, verosimilmente - visto che interessato alla realizzazione del progetto edificatorio era il titolare di una impresa costruttrice diverso da - allorché Persona_1 era già scaduto il termine (22.8.2018) di avveramento della condizione sospensiva di cui al preliminare 22.2.2018; il teste , invece, si riferisce ad un periodo Tes_2 di tempo antecedente (anno 2015). Né tale deposizione vale ad escludere che e Pt_1 siano parti del rapporto professionale intercorso con i tecnici e Parte_2 CP_1
20 posto che il teste ha semplicemente riferito circostanze CP_2 Tes_2 compatibili con le intenzioni originarie delle parti (secondo cui le spese di progettazione dovessero gravare solo ed esclusivamente su , Persona_1 concretizzatesi poi nel preliminare 22.2.2018, divenuto però inefficace per quanto già si è detto. 3. Prima di esaminare il quinto motivo di impugnazione appare necessario affrontare il sesto motivo di appello, con cui in sostanza gli appellanti criticano la sentenza i) per avere ritenuto come non contestata, da parte degli attori, l'attività professionale per la quale i tecnici e hanno chiesto il pagamento del proprio CP_1 CP_2 compenso e ii) per avere preso in considerazione il doc. 2 degli stessi convenuti, che
“altro non è se non la compilazione sul sito on line della Tabella Professionale prevista dal D.M. 17.6.2016” (pg. 62 appello), non contenente alcuna allegazione di fatti storici (rispetto ai quali soltanto, nel precedente grado, essi attori avrebbero avuto un onere di contestazione specifica).
3.a. Anche tale doglianza è priva di pregio.
3.a.1. Va considerato, infatti, che nell'atto di citazione e hanno Pt_1 Parte_2 prospettato l'avvenuta esecuzione dell'attività professionale, da parte dei tecnici e quantomeno già nel 2015, in funzione del deposito della CP_1 CP_2 richiesta di Permesso di costruire del dicembre 2015, sino alla data di stipula della convenzione traslativa con il comune di Castelnuovo MA in data 23.5.2019. La questione controversa, prospettata in atto di citazione, verteva, in via principale, sull'individuazione del soggetto tenuto a pagare il compenso ai professionisti, soggetto che, a loro dire, era , l'unico che avrebbe conferito l'incarico Persona_1 professionale a tecnici di sua fiducia, quali l'ing. e il geom. CP_1 CP_2
Con la doglianza integrante il motivo di impugnazione in esame, quindi, parte appellante avanza una difesa incompatibile con quella assunta nel precedente grado: se gli attori, sin dall'inizio della causa, hanno riconosciuto l'avvenuta esecuzione, fra il 2015 e il 2019, delle prestazioni professionali svolte dai predetti tecnici, essendosi limitati soltanto a contestare di essere loro stessi debitori di questi ultimi, avendo indicato come l'unico soggetto obbligato nei confronti dei professionisti Persona_1
e e se i convenuti, in comparsa di costituzione, per quelle stesse CP_1 CP_2 prestazioni descritte in atto di citazione, hanno chiesto a e in via Pt_1 Parte_2 riconvenzionale, il pagamento del loro compenso, è evidente che gli attori non possono più mettere in discussione l'avvenuta esecuzione della prestazioni professionali da parte dei tecnici.
3.a.2. Gli attori, inoltre, non hanno nemmeno mai contestato, in modo specifico, le varie attività professionali elencate in comparsa di costituzione e risposta del 21 precedente grado (v. pgg. 3, 4 5), né alla prima udienza (9.12.2021), né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
3.a.3. Quanto, poi, alle voci attività professionali, di cui al documento 2 prodotto con la comparsa di costituzione del precedente grado (“progetto di notula relativo all'attività professionale svolta”), dettagliatamente descritte per ognuno dei seguenti paragrafi: “Studi di fattibilità”, “Stime e valutazioni”, “Progettazione preliminare”,
“Progettazione definitiva”, “Progettazione esecutiva”, “Verifiche e collaudi”, parimenti gli attori – pur essendovi onerati, integrando dette voci allegazioni in fatto (seppur in forma sintetica) – non hanno mossa alcuna specifica contestazione (nemmeno, come ha evidenziato il primo giudice in sentenza, riguardo a quelle voci che sono state dallo stesso escluse costituendo una “mera duplicazione di quelle previste con maggior dettaglio nella fase di progettazione definitiva.”, v. pg. 14 sent.). Sono, quindi, da considerarsi tardive e, dunque, inammissibili, perché prospettate per la prima volta in atto di appello, le contestazioni circa il compenso richiesto dagli appellati per la relazione geologica e per la relazione geotecnica.
3.a.4. E' vero, poi, che – come ora si evidenzia in appello – nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori così si esprimevano: “con riferimento al suo sbalorditivo importo, la pretesa pecuniaria dei suindicati tecnici è assolutamente sproporzionata alla quantità e qualità dell'opera eseguita, e vede il vanto di prestazioni relative ad una progettazione definitiva ed esecutiva che non risulta essere mai stata realizzata, dovendo certamente escludersi che gli elaborati progettuali allegati alle pratiche edilizie presentate presso i competenti pubblici uffici rivestano il carattere di accuratezza richiesto per essere qualificati come “progettazione definitiva” ed, a maggior ragione, come “progettazione esecutiva”. (punto 30, pg. 11 memoria). Tuttavia: a) il tenore letterale della predetta frase e, in particolare, l'uso del verbo
“dovendo” rivelano, innanzitutto, che parte attrice lamenta la mancata realizzazione della “progettazione definitiva ed esecutiva” data la non “accuratezza” di tale progettazione;
il che non significa contestare l'avvenuta esecuzione, da parte dei tecnici convenuti, della progettazione esecutiva, quanto piuttosto porre l'accento sulla (mera e inadeguata) qualità dell'attività progettuale espletata;
b) del resto, si richiama quanto detto in precedenza circa il fatto che la stessa parte attrice, in atto di citazione, dava per scontato l'avvenuta esecuzione dell'attività progettuale, espletata dai tecnici e prodromica alla richiesta del Permesso di costruire datata CP_1 CP_2
21.12.2015 e di quella successiva sino alla Convenzione traslativa del 23.5.2019; c) priva di pregio è anche la contestazione sulla qualità (scarsa) della progettazione esecutiva redatta dai tecnici, sia perché trattasi di contestazione del tutto generica e
22 sia perché l'inadeguatezza dell'attività progettuale espletata dai tecnici risulta smentita dall'avvenuta sottoscrizione della summenzionata Convenzione traslativa in data 23.5.2019, a cui il Comune di Castelmagra, anche in assenza di prove contrarie, non sarebbe addivenuta se l'attività progettuale non fosse stata soddisfacente;
d) che poi il Permesso di costruire non sia mai stato rilasciato dal Comune è circostanza priva di rilievo, visto che, come già evidenziato, è dipeso dal mancato pagamento, da parte degli attori, degli oneri di urbanizzazione primaria. 4. E' infondato anche il quinto motivo di impugnazione, con cui parte appellante lamenta l'erroneo rigetto della subordinata domanda di nullità del contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso con il geom. e violazione CP_2 dell'art. 2697 c.c. per inversione dell'onere della prova.
4.a. Invero: i) è certo che il progetto architettonico (oltre che strutturale) è stato sottoscritto (anche) dall'ing. così come asseriscono gli stessi attori in atto di citazione CP_1
(pgg. 18 e 19 atto di citazione) e come ha già evidenziato il primo giudice in sentenza. Né risponde a verità, come ora sostengono gli appellanti, che essi abbiano affermato, in citazione, che l'ing. “abbia controfirmato i progetti CP_1 architettonici” sol perché tale circostanza era “meramente sostenuta nella bozza di ricognizione di debito, ed a ciò facevano riferimento gli attori in citazione” (così a pag.59 appello). Il tenore letterale dell'atto di citazione (“D'altro canto, è sufficiente esaminare la lettera di incarico dell'Ing. del maggio 2015 (cfr. doc. CP_1
n. 8 cit. supra) per rendersi conto che certamente non appartiene al predetto, per quanto lo abbia controfirmato, l'elaborazione del progetto architettonico (per il quale è stata pretesa la somma di € 45.000,00, oltre accessori), in quanto nella lettera di incarico da parte del sig. l'Ing. affermava che Persona_1 CP_1 si sarebbe occupato, in fase progettuale, della sola “progettazione strutturale” e, pertanto, con riguardo unicamente ad essa richiedeva il proprio compenso.)” rivela che gli attori hanno riconosciuto l'avvenuta sottoscrizione, da parte dell'ing.
del progetto architettonico, senza operare alcun riferimento, sotto tale CP_1 profilo, all'atto ricognitivo allegato alla mail del 24.5.2021 (pur menzionato nello stesso atto difensivo e con esso prodotto, doc. 35); ii) nel presente procedimento il compenso è stato richiesto congiuntamente dall'ing. e dal geometra CP_1 CP_2
iii) come ancora ha messo in luce il primo giudice, appare significativo il fatto che la Comunicazione di avvio del procedimento relativa alla pratica edilizia de qua (3B conv.) e la Comunicazione interlocutoria su esito esame progetto (3E conv.), con conseguente invito al “tecnico progettista” a prendere contatti con l'Ufficio tecnico 23 comunale per il deposito di documentazione integrativa e all'osservanza di determinate prescrizioni tecniche, fossero indirizzate all'ing. e solo per CP_1 conoscenza al geom. Segno dunque che la titolarità e la responsabilità della CP_2 progettazione architettonica fosse riferibile all'ingegnere piuttosto che al CP_1 geometra CP_2 iv) le pronunce della Suprema Corte citate da parte appellante (Cass. n.6402/2011; n. 20238/2019) non sono pertinenti al caso di specie, in quanto si riferiscono al diverso caso in cui il progetto (in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri) era stata “redatto” dal solo geometra (che, in giudizio, chiedeva, in via esclusiva, il pagamento del proprio compenso), pretendendone di avere comunque diritto data la controfirma di un ingegnere.
4.b. Né risulta, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, che agli atti sussisterebbe ampia prova documentale del fatto che la progettazione architettonica dell'opera appartenga al geom. e non all'ing. Al riguardo Controparte_2 CP_1 si provvederà a ritrascrivere quanto asserito in atto di appello (pgg. 58, 59) e, di seguito, le osservazioni del collegio.
-“a) è del solo EO. la relazione di Controparte_2 fattibilità che prefigura la possibilità dell'intervento, delineandone nel minuto dettaglio le caratteristiche;
”. La Corte osserva quanto segue. E' vero che la relazione sul “calcolo volumetrico di massima, relativo alla possibile applicazione della LR Liguria n. 49/09” al fabbricato attoreo datata 21.1.2015 (doc. 1 conv.) risulta sottoscritta dal geom. (dello Studio geometri Giannoni e CP_2
DR). Trattasi, tuttavia, di una relazione iniziale sulla fattibilità dell'opera che non esclude, di per sé, la redazione del progetto architettonico da parte dell'ing. Tanto più se si considera che, come risulta riconosciuto anche CP_1 dagli appellanti, detta relazione è cambiata in corso d'opera, visto che le originarie 12 unità abitative previste in progetto sono poi state ridotte a 10, segno dunque che la progettazione architettonica ha necessitato di ulteriore attività e studio, e visto che il vero destinatario delle comunicazioni tecniche via via inviate dal Comune di Castelnuovo MA era l'ing. CP_1
-“b) il preventivo delle competenze rilasciato dall'Ing. al sig. nel CP_1 Persona_1 maggio 2015 riguardava unicamente la progettazione e direzione lavori strutturale;
”. Al riguardo si ritiene di condividere la motivazione del primo giudice, secondo cui la lettera del 15 maggio 2015 inviata dall'Ing. a costituisce un mero CP_1 Persona_1
24 preventivo di spesa relativo (fra l'altro) al progetto strutturale, che non esclude di per sé che lo stesso professionista abbia redatto anche il progetto architettonico;
-“c) in piena coerenza con il rilascio da parte dell'Ing. di un proprio autonomo preventivo CP_1 dei compensi per la progettazione e direzione lavori strutturale, la bozza di “ricognizione di debito” predisposta dal EO. manteneva ancora CP_2 distinto il compenso “per il progetto architettonico”, ammontante ad € 45.000,00, dal compenso “per il progetto strutturale”, ammontante ad € 12.000,00, con l'ulteriore previsione che il pagamento dell'intero avvenisse nelle mani del EO. , che -“dopo CP_2
l'effettivo incasso della somma, provvederà a regolare
i rapporti interni con l'Ing. . La Corte CP_1 osserva: priva di pregio è la ricognizione di debito allegata alla mail 24.5.2021), trattandosi di una mera bozza di scrittura privata (trasmessa dallo studio
[...]
a ), non sottoscritta dalle parti, trasmessa dai CP_5 Parte_2 professionisti nell'evidente intento di risolvere bonariamente la vertenza;
-“d) è lo stesso sig. nelle bozze di Persona_1 accordo preliminare da lui preparate (una delle quali trasmessa proprio dal EO. ), nonché nello CP_2 stesso contratto preliminare sottoscritto, a dichiarare che il progetto sulla base del quale è stata presentata la pratica edilizia n. 5373 del
23.12.2015 è stato realizzato dallo
[...]
Controparte_10 CP_2
, mentre non si fa alcun cenno all'opera
[...] professionale dell'Ing. ;”. Al riguardo è sufficiente CP_1 osservare che gli odierni appellati non erano parti del preliminare datato 22.2.2018;
-“e) l'Avv. , investito di un parere legale CP_11 richiesto dall'area tecnica del Comune di Castelnuovo
MA (SP), si interfaccia con il solo EO. CP_2
, e non con l'Ing. ” al riguardo si
[...] CP_1 osserva che la circostanza è di per sé priva di rilievo ai fini della decisione.
-“f) lo stesso Ing. in sede di CP_1 interrogatorio formale, non ha rivendicato la
25 paternità del progetto architettonico, limitandosi ad affermare di avere “collaborato” e “partecipato” alla redazione del progetto architettonico, ma non se ne è assunto la paternità.”.
“f) È lo stesso Ing. del resto, a riferire CP_1 di non aver partecipato a neppure uno degli appuntamenti presso il Comune di Castelnuovo MA in cui venne discussa la necessità di un ridimensionamento del progetto di intervento edilizio
(dalle 12 unità originariamente preventivate alle 10 che sarebbero previste nel progetto depositato, stando al preliminare sottoscritto): “non ero presente in
Comune, ma il EO mi riferiva gli CP_2 appuntamenti che venivano effettuati in Comune”;”.
La Corte osserva quanto segue. In sede di interrogatorio formale reso, riguardo al capitolo n. 8 dedotto dagli attori (“Vero che il progetto architettonico dell'intervento edilizio depositato in allegato alla pratica edilizia n. 5373/15 fu eseguito dal EO. ) l'ing. ha dichiarato: “no, Controparte_2 CP_1 fu in collaborazione tra me e il EO ; riguardo al capitolo m. 9 (“Vero CP_2 che l'Ing. effettuò soltanto la progettazione strutturale CP_1 dell'opera”) ha dichiarato: “no, perché ho partecipato al progetto architettonico”. E' del tutto evidente che tali dichiarazioni non hanno alcuna portata confessoria nei confronti del convenuto in quanto collaborare e partecipare al CP_1 progetto architettonico non significa certo riconoscere di non avere redatto il progetto architettonico. Analoghe conclusioni valgono per la dichiarazione, resa dal professionista in sede di interpello, secondo cui alle riunioni in Comune partecipava il geom. CP_2
(e non lui), il quale gli riferiva “gli appuntamenti che venivano effettuati in Comune”.
“g) .. non si può sostenere neppure che l'Ing.
[...]
abbia, quanto meno, controfirmato i progetti CP_1 architettonici (atteso che controparte non ha ritenuto di dover produrre i propri elaborati). La circostanza che l'Ing. abbia controfirmato i CP_1 progetti architettonici è meramente sostenuta nella bozza di “ricognizione di debito”, ed a ciò facevano
26 riferimento gli attori in citazione;
”. Si richiama quanto già detto in precedenza al predetto punto 4.a.i.
“h) .. nel Documento 3F allegato alla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti è scritto a chiare lettere che “il tecnico nominato alla DD.LL. architettonica sarà il geom. ””. La circostanza è priva di Controparte_2 rilievo in quanto ciò di cui discute è la progettazione architettonica, non la direzione lavori architettonica.
4.c. Quanto poi al fatto che l'ing. non ha depositato in causa i propri CP_1 elaborati progettuali, si richiama quanto già esposto in merito al sesto motivo di impugnazione.
5. Anche il settimo motivo di impugnazione (pretesa violazione dell'art. 2697 cc per avere il Tribunale accolto la domanda riconvenzionale “in difetto di esecuzione dell'opera, non essendo stati prodotti in giudizio gli elaborati e le relazioni”) è infondato.
5.a. Valgono, infatti, le osservazioni esposte in merito al sesto motivo di impugnazione e, in particolare, circa l'erroneità della doglianza degli appellanti – a fronte della difesa assunta nel precedente grado – secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente provveduto a liquidare il quantum del compenso “senza potere esaminare” le opere intellettuali dei due tecnici e “senza indicare da dove avrebbe tratto la prova della loro esecuzione”.
5.b. Quanto, poi, alla doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe comunque dovuto far esaminare le opere intellettuali espletate dagli odierni appellati da un ausiliario esperto “anche al fine di comprendere se si tratti di progettazione preliminare o definitiva, dovendosi escludere quella esecutiva che, a norma dell'art. 33 dpr 207/2010 va redatta nel pieno rispetto delle prescrizione dettate dai titoli abitativi” (pg. 67 appello), anch'essa è priva di pregio sol se si considera che, nel caso di specie, costituiva fatto pacifico in causa (e sulla circostanza, del resto, è caduto il giudicato, in quanto parte appellante non ha censurato l'affermazione contenuta in sentenza) che, dopo la stipulazione della convenzione traslativa con il Comune di Castelnuovo MA, il mancato rilascio del titolo abilitativo è dipeso unicamente dal mancato pagamento, da parte degli odierni appellanti degli oneri di urbanizzazione. Il che consente di ritenere, dunque, che la progettazione depositata in Comune fosse completa. D'altra parte, a fronte della produzione sub 2 di parte convenuta, in cui risultano indicate le varie prestazioni riguardanti la “progettazione esecutiva” (diverse e distinte da quelle relative alla “progettazione preliminare” e alla “progettazione definitiva”) e di quanto già si è detto riguardo alla generica contestazione avanzata dagli attori nella memoria ex art. 183 c.p.c., deve ritenersi che questi ultimi non 27 abbiano mai posto in discussione che dette prestazioni riguardassero la progettazione esecutiva e che per esse i professionisti non potessero ancora pretendere il compenso, trattandosi (come ora sostengono in appello) di attività che avrebbero potuto svolgere solo successivamente. 6. Anche l'ottavo motivo di impugnazione è infondato. Al riguardo appare opportuno ritrascrivere, innanzitutto, il paragrafo dell'atto di citazione in cui gli attori chiedevano il pagamento di euro 34.726,00: “Come abbiamo visto al punto XXI della narrativa in fatto, ai fini di consentire la esecuzione dei passaggi necessari per l'ottenimento del permesso di costruire i promittenti venditori hanno anticipato spese, contrattualmente a carico del promissario acquirente sig.
, per un importo complessivo pari ad € 34.726,00. Trattasi di prestazioni Persona_1 pecuniarie che il sig. si era accollato al fine di consentire la Persona_1 verificazione della condizione sospensiva cui era subordinata l'efficacia del contratto preliminare del 22.02.2008. Abbiamo già ampiamente evidenziato come dette obbligazioni, siccome tese a salvaguardare l'aspettativa dell'avveramento della condizione sospensiva durante la sua pendenza, restino in capo a ciascuno dei contraenti che se le era accollate, nel rispetto del principio di buona fede di cui all'art. 1358 c.c. ..” (pg. 21). Appare evidente che e chiedevano il Pt_1 Parte_2 pagamento del predetto importo, agli eredi di , in virtù del preliminare Persona_1
22.2.2018. Già si è detto, peraltro, che tale contratto è divenuto inefficace fra le parti, stante il mancato avveramento della condizione sospensiva prevista e a fronte della clausola ivi pattuita (“.. quando la condizione potrà considerarsi non avverata il presente contratto sarà considerato come mai concluso, con cessazione immediata di ogni vincolo ed obbligo sorto in forza dello stesso, le parti qui contraenti non avranno nulla a pretendere l'una dall'altra”). Dal che deriva, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, che quelle spese, quand'anche sostenute nel periodo di avveramento della condizione (come parte appellante ora evidenzia, più specificamente, riguardo agli esborsi sostenuti per il compenso del geologo in data 5.5.2017 e per i lavori di demolizione in data 21.2.2018), non Per_2 possano in alcun modo gravare sugli eredi di . Tanto più che, come ha Persona_1 ancora affermato il primo giudice e si è anche in tale sede già evidenziato, dette spese sono state sostenute dagli odierni appellanti nel proprio esclusivo interesse, al fine di pervenire al rilascio del titolo abilitativo (non conseguito per fatto ad essi imputabile) anche dopo la perdita di efficacia del contratto preliminare.
7. Alla stregua di tutte le considerazioni sopra esposte l'appello va respinto.
8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza degli appellanti. Esse vanno liquidate, in conformità al D.M. 55/2014 e successive modifiche (scaglione da 28 €52.001 a €260.000) in complessivi euro 14.317,00 (Fase studio €2977,00; Fase introduttiva €1.911,00; Fase trattazione €4326,00; Fase decisionale €5.103,00), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge. Parte appellante è tenuta anche a versare l'importo di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale della Spezia del 28.11.2024, così provvede:
-respinge l'appello;
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado in favore degli appellati costituiti, che liquida in complessivi euro 14.317,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002, che l'appello è stato respinto. Genova, Camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente estensore
RI AG
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