Sentenza 23 dicembre 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/12/2010, n. 38584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 38584 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 38584/2010 REG.SEN.
N. 09237/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9237 del 2009, proposto da:
NN ZA, rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Barrile, Stefania Chiara Tocchi, con domicilio eletto presso Stefania Chiara Tocchi in Roma, via Emanuele Gianturco, 6;
contro
Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Napolitano, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50;
per l'annullamento
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER IL SERVIZIO PRESTATO ANTECEDENTEMENTE ALLA NOMINA A RICERCATORE CONFERMATO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame l'odierna ricorrente, nominata“ricercatore confermato” dell’intimata Università in conseguenza del superamento di apposito concorso riservato, indetto ai sensi della l. 14 gennaio 1999, n. 4, premettendo di avere in precedenza rivestito la qualifica di “funzionario tecnico” e di avere richiesto all’ateneo il riconoscimento del servizio prestato in tale qualità, a far data dall'inquadramento nel ruolo de quo, ovvero, in via subordinata, dalla data della relativa istanza, ne ha censurato l'operato, atteso che il ripetuto ateneo ha provveduto a riconoscere il suddetto servizio solamente a decorrere dal mese di settembre 2009, prospettando a tal fine il seguente ed articolato motivo di doglianza:
Violazione e falsa applicazione degli artt.97 e 136 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art.103 del DPR 382/1980. Violazione e falsa applicazione dell'art.30, comma 3, della L. n.8771953. Violazione dell'art.21 septies della L. n.241/1990. Eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Si è costituita in giudizio l'intimata Università contestando la fondatezza della pretesa ricorsuale e concludendo per il rigetto della stessa.
Alla pubblica udienza del 10 novembre 2010 il proposto gravame è stato assunto in decisione.
Il ricorso in trattazione, con il quale è stato richiesto l'accertamento della fondatezza di una pretesa avente consistenza di diritto soggettivo (cfr., di questa Sezione, la sent. 11 settembre 2008, n. 8263), è fondato.
L’art. 103, co. 3, d.P.R. n. 382 del 1980 (modificato dall’art. 23 l. 23 dicembre 1999, n. 488) stabilisce, per quanto d’interesse, che “ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7, l. 21 febbraio 1980, n. 28 […]”.
Con sentenza 6 giugno 2008, n. 191, la Corte costituzionale - muovendo dal rilievo della manifesta irragionevolezza del differente trattamento riservato dall’art. 103, comma 3, cit. “ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori” - ha pronunciato l’illegittimità costituzionale di detta disposizione “nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca”.
Quanto alla equiparazione del funzionario tecnico al tecnico laureato, osserva il Collegio che tale equiparazione è stata già affermata dalla giurisprudenza della sezione che ha riconosciuto che la qualifica di "funzionario tecnico" trattandosi di mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata "tecnico laureato" rientra nella elencazione delle qualifiche contenuta nell'art. 103, d.P.R. n. 382 del 1980.
Tale elencazione, infatti, deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma suscettibile di una interpretazione logica: in particolare, l'indicazione delle singole qualifiche non può ritenersi cristallizzata sotto il profilo formale alla denominazione prevista testualmente nella citata disposizione, dovendo farsi anche riferimento all'evoluzione che dette qualifiche hanno subito nel nuovo ordinamento. Nella sostanza l'omessa previsione della qualifica di funzionario tecnico laureato nell'art. 103 comma 2, d.P.R. n. 382 del 1980 è in effetti conseguente alla sua inutilità, in quanto si tratta del succedersi di qualifiche formali a fronte delle stesse funzioni sostanziali esercitate: la qualifica di funzionario tecnico non si aggiunge a quella del tecnico laureato, ma la sostituisce, con conseguente applicabilità delle disposizioni previste originariamente per la qualifica sostituita.
Ai sensi della legge 312/80 e del DPCM 24.9.1981 il profilo di funzionario tecnico ( VIII qualifica) non spetta indiscriminatamente a tutto il personale non docente dell'Università con l'ex qualifica di tecnico laureato, ma solo a coloro per i quali il detto DPCM prevede minuziosamente l'esistenza di ulteriori requisiti di elevata complessità (Corte conti sez. contr. 7.1.1988 n. 1882).
In effetti ai sensi dell'artt. 35 DPR 382/80 la qualifica di tecnico laureato viene sostituita da quelle del nuovo ordinamento, prevedendosi l'inquadramento nella nuova qualifica di funzionario tecnico di coloro che avevano, come il ricorrente, svolto le relative mansioni tecnico scientifiche. Detto nuovo inquadramento non rappresenta una scelta discrezionale dell'interessato o dell'amministrazione, ma è attività dovuta. Anche la circolare applicativa del 12.12.1981 n. 6057, per il personale assunto dopo il 1 luglio 1979, evidenzia come l'inquadramento nelle nuove qualifiche non avviene a seguito di una valutazione sulle mansioni di fatto svolte, ma sulla base dell'equiparazione della qualifica posseduta, dovendo essere inquadrato nel profilo di tecnico laureato il personale dei tecnici laureati, ad eccezione di coloro che abbiano svolto funzioni diverse da quelle proprie della qualifica posseduta.
Da tanto può concludersi che le mansioni del tecnico laureato e quelle del funzionario tecnico sono sostanzialmente analoghe: il funzionario tecnico deve quindi considerarsi come la nuova qualifica in cui è stata trasformata quella di tecnico laureato.
Tale ricostruzione consente di ritenere che l'art. 103 nell'individuare al qualifica di tecnico laureato al fine del riconoscimento del servizio pre ruolo utile per la determinazione del trattamento economico del professore associato confermato, include anche la qualifica che nel nuovo ordinamento ha sostituito integralmente la predetta (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06 febbraio 2009 , n. 1235).
Non vi è dubbio, allora, che il soggetto versante in tale situazione vanti il diritto al riconoscimento, nei sensi e nei limiti indicati dalla normativa di riferimento, dell’attività svolta quale funzionario tecnico laureato.
Va soltanto precisato, a quest’ultimo riguardo che il termine annuale previsto dal quarto comma del citato art. 103 per proporre la domanda di riconoscimento (“il riconoscimento dei servizi […] può essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla predetta data”) non può esser ritenuto perentorio (cfr. Tar Lazio, sez. III, n. 8263/2008 cit.; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2004, n. 328).
Come affermato dalla giurisprudenza, il senso di tale disposizione si coglie nella circostanza che il credito insorge al momento della presentazione della domanda dell’interessato, soltanto a seguito della quale l’Università è tenuta a rideterminare lo stipendio a lui spettante (per la valutazione dei servizi pre-ruolo) e a corrispondere le eventuali differenze retributive.
Ne segue, in punto di determinazione degli accessori, che, per il periodo anteriore a detta presentazione, “l’inconfigurabilità di un credito rimasto insoddisfatto” impedisce di ravvisare “un inadempimento o un ritardo imputabile, sicché non vanno liquidati anche la rivalutazione o gli interessi” (così Cons. Stato, sez. VI, n. 328/2004 cit.).
In considerazione di quanto innanzi osservato, va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio pre-ruolo ai sensi dell’art. 103 d.P.R. cit. a far tempo dalla data di inquadramento della stessa nella fascia dei ricercatori universitari confermati.
L’amministrazione va condannata, quindi, al pagamento delle differenze retributive dovute a far tempo dalla suddetta data, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza di riconoscimento sino al soddisfo.
Ritiene , infatti, il Collegio che l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione nella memoria depositata tardivamente, non possa essere esaminata, trattandosi di eccezione in senso stretto che la parte deve sollevare nei termini previsti per il deposito delle memorie.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio pre-ruolo ai sensi dell’art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980 a far tempo dalla data di inquadramento della stessa nella fascia dei ricercatori universitari confermati;
b) condanna l’intimata Università a pagare le differenze retributive dovute a far tempo dalla citata data di cui al punto a), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ricezione dell'istanza con cui è stato chiesto il riconoscimento del citato servizio sino al soddisfo;
c) condanna altresì la parte resistente alla rifusione nei confronti del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre Iva e Cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2010
IL SEGRETARIO