CASS
Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2024, n. 20212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20212 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FI VA nato il [...] avverso l'ordinanza del 27/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 20212 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di TI SI ricorre per la cassazione dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Genova, Sezione per il riesame, che ha rigettato l'appello da questi proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 31/10/2023, che rigettava l'istanza di revoca o sostituzione con una misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari in corso disposti per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione all'illecita detenzione, al fine di cessione a terzi, di gr. 98,003 di cocaina (principio attivo gr. 78,500, pari a 523 dosi singole). 2. Il ricorso consta di tre motivi, con cui rispettivamente si deducono: 2.1. Erronea applicazione dell'art. 274, lett. b), cod. proc, pen., nonché carenza di motivazione. L'ordinanza impugnata merita di essere censurata per avere il Tribunale ritenuto il rischio di fuga all'estero che troverebbe causa nella significativa condanna già ottenuta in primo grado, pur avendo riconosciuto che l'imputato non è stato chiamato a rispondere della partecipazione al reato associativo. Si tratta di assunto che contrasta con il principio per il quale il pericolo di fuga non può trovare fondamento unicamente nella gravità della pena per la quale l'imputato sia già stato condannato, dovendo invece basarsi su presupposti di fatto ulteriori e non su semplici congetture. Il Tribunale, che pure reputa sintomatico del pericolo di fuga il precedente (2021) allontanamento del prevenuto dal territorio dello Stato, omette di motivare sulla reale pericolosità di questo evento, ritenuto di per sé sufficiente a giustificare presuntivamente il pericolo di fuga;
2.2. Erronea applicazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nonché carenza di motivazione. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente l'esigenza cautelare della reiterazione fondandola sulle "specifiche modalità e circostanze di fatto" e sulla "personalità" dell'indagato, assumendo l'esistenza di altri "elementi" che attesterebbero il rischio di reiterazione di reati analoghi, senza tuttavia minimamente illustrarli;
2.3. Erronea applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e carenza di motivazione. Il Tribunale nulla ha detto in merito alla rilevanza del tempo trascorso al fine dell'attenuazione delle esigenze cautelari, che avrebbero potuto essere soddisfatte con misure meno gravose. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va preliminarmente rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate„ trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Circoscritto nei predetti termini l'ambito di valutazione del Giudice di legittimità, il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto, nel senso appena richiamato, delle ragioni che hanno determinato la sua decisione. Quanto alla concretezza del pericolo di fuga, ha evidenziato le circostanze (pp. 3 e 4) per le quali si appalesa insussistente alcuno stabile legame del prevenuto con il territorio italiano, anche considerata la sua precedente condotta di allontanamento e tenuto conto della significativa condanna già riportata in primo grado. Ha sostenuto come la pericolosità del prevenuto emerga dal reato commesso, attesa l'ottima qualità della sostanza rinvenuta (con una purezza superiore all'80%), circostanza comprovante un inserimento ad un livello elevato nella catena dello spaccio e tale da indurre il Tribunale a formulare una prognosi attuale e concreta di reiterazione, suffragata altresì dal fatto che la sentenza di primo grado aveva dato atto dei contatti dell'odierno ricorrente con NA AN, già conosciuto dalle Forze dell'ordine, figura di rilievo dell'associazione volta al narcotraffico, il quale aveva preso in locazione un alloggio nello stabile dove veniva rinvenuta la cocaina. Richiamate le intercettazioni riportate nella sentenza di merito, l'ordinanza impugnata afferma che la condotta posta in essere dal TI non può dirsi occasionale e che il solo trascorrere del tempo - invocato anche nella presente sede con doglianza aspecifica e generica - non può incidere sui precisi elementi di allarme costituiti dai legami esistenti e comprovati, tra cui anche quelli con gli ambienti dediti alla coltivazione 3 dello stupefacente in Albania, ribadendo pertanto la valutazione di adeguatezza degli arresti domiciliari, applicati con il controllo elettronico volto a garantire una costante vigilanza. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 1° febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 20212 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di TI SI ricorre per la cassazione dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Genova, Sezione per il riesame, che ha rigettato l'appello da questi proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 31/10/2023, che rigettava l'istanza di revoca o sostituzione con una misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari in corso disposti per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione all'illecita detenzione, al fine di cessione a terzi, di gr. 98,003 di cocaina (principio attivo gr. 78,500, pari a 523 dosi singole). 2. Il ricorso consta di tre motivi, con cui rispettivamente si deducono: 2.1. Erronea applicazione dell'art. 274, lett. b), cod. proc, pen., nonché carenza di motivazione. L'ordinanza impugnata merita di essere censurata per avere il Tribunale ritenuto il rischio di fuga all'estero che troverebbe causa nella significativa condanna già ottenuta in primo grado, pur avendo riconosciuto che l'imputato non è stato chiamato a rispondere della partecipazione al reato associativo. Si tratta di assunto che contrasta con il principio per il quale il pericolo di fuga non può trovare fondamento unicamente nella gravità della pena per la quale l'imputato sia già stato condannato, dovendo invece basarsi su presupposti di fatto ulteriori e non su semplici congetture. Il Tribunale, che pure reputa sintomatico del pericolo di fuga il precedente (2021) allontanamento del prevenuto dal territorio dello Stato, omette di motivare sulla reale pericolosità di questo evento, ritenuto di per sé sufficiente a giustificare presuntivamente il pericolo di fuga;
2.2. Erronea applicazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nonché carenza di motivazione. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente l'esigenza cautelare della reiterazione fondandola sulle "specifiche modalità e circostanze di fatto" e sulla "personalità" dell'indagato, assumendo l'esistenza di altri "elementi" che attesterebbero il rischio di reiterazione di reati analoghi, senza tuttavia minimamente illustrarli;
2.3. Erronea applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e carenza di motivazione. Il Tribunale nulla ha detto in merito alla rilevanza del tempo trascorso al fine dell'attenuazione delle esigenze cautelari, che avrebbero potuto essere soddisfatte con misure meno gravose. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va preliminarmente rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate„ trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Circoscritto nei predetti termini l'ambito di valutazione del Giudice di legittimità, il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto, nel senso appena richiamato, delle ragioni che hanno determinato la sua decisione. Quanto alla concretezza del pericolo di fuga, ha evidenziato le circostanze (pp. 3 e 4) per le quali si appalesa insussistente alcuno stabile legame del prevenuto con il territorio italiano, anche considerata la sua precedente condotta di allontanamento e tenuto conto della significativa condanna già riportata in primo grado. Ha sostenuto come la pericolosità del prevenuto emerga dal reato commesso, attesa l'ottima qualità della sostanza rinvenuta (con una purezza superiore all'80%), circostanza comprovante un inserimento ad un livello elevato nella catena dello spaccio e tale da indurre il Tribunale a formulare una prognosi attuale e concreta di reiterazione, suffragata altresì dal fatto che la sentenza di primo grado aveva dato atto dei contatti dell'odierno ricorrente con NA AN, già conosciuto dalle Forze dell'ordine, figura di rilievo dell'associazione volta al narcotraffico, il quale aveva preso in locazione un alloggio nello stabile dove veniva rinvenuta la cocaina. Richiamate le intercettazioni riportate nella sentenza di merito, l'ordinanza impugnata afferma che la condotta posta in essere dal TI non può dirsi occasionale e che il solo trascorrere del tempo - invocato anche nella presente sede con doglianza aspecifica e generica - non può incidere sui precisi elementi di allarme costituiti dai legami esistenti e comprovati, tra cui anche quelli con gli ambienti dediti alla coltivazione 3 dello stupefacente in Albania, ribadendo pertanto la valutazione di adeguatezza degli arresti domiciliari, applicati con il controllo elettronico volto a garantire una costante vigilanza. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 1° febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente