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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/09/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previa trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.
e scambio di note, all'udienza del 16\9\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5213\24 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
in persona del legale rappr.te p.t., difeso dall'avv. A. Vuolo , presso il Parte_1
cui studio elett.nte domicilia.
E
, in persona del legale rappr.te p.t. , difeso dall'avv. A. Oliva CP_1
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., difeso dall'avv. A. Santonastaso CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1\8\24 è stato impugnato l' avviso di addebito n.
31220240000560970000, notificato addì 12\7\24 avente ad oggetto il mancato pagamento di oneri contributivi per il periodo maggio\luglio 2023 .
Il ricorrente ha dedotto la nullità della pretesa creditoria per insussistenza dei presupposti di legge.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa.
Va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione all'esecuzione, atteso che il ricorrente, tramite l' eccezione avanzata, ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis. Essa è da ritenersi rituale e tempestiva a mente dell'art. 615 c.p.c.
Pur sussistente è l'interesse ad agire.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ( n. 19704\2015) risolvendo un contrasto più volte manifestatosi tra le Sezioni ha statuito: “ E' ammissibile l'impugnazione della cartella Pt_2
(e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto
a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario ( nel ns caso avviso di pagamento notificato ndr) , senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca
l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. Tali principi, espressi in una controversia relativa alla materia tributaria, possono senz'altro essere applicati anche nel caso in cui il credito sia rappresentato da
CP_ contributi previdenziali rivendicati dall' attesa l'identità di ratio e quindi dei principi giuridici applicabili.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è rappresentata dall'avvenuto e dedotto sgravio dell'atto impugnato per il periodo in contestazione ( cfr. memoria di costituzione ed allegati CP_ produzione
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di atti con natura e valenza normativa. Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore (nel caso di specie intervento legislativo) deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, tengono conto del principio della cd.
“soccombenza virtuale” e sono state quantificate in virtù del valore della controversia e dell'assenza di attività processuale, attesa la natura documentale della causa.
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze di causa, che liquida in complessivi € 43,00 per spese ed € 450,00 per competenze, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore di parte ricorrente per dichiarazione di fattone anticipo;
CP_
-compensa interamente le spese e competenze di lite tra l' e l' CP_2
Così deciso in Nola, 16\9\25 Il G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previa trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.
e scambio di note, all'udienza del 16\9\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5213\24 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
in persona del legale rappr.te p.t., difeso dall'avv. A. Vuolo , presso il Parte_1
cui studio elett.nte domicilia.
E
, in persona del legale rappr.te p.t. , difeso dall'avv. A. Oliva CP_1
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., difeso dall'avv. A. Santonastaso CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1\8\24 è stato impugnato l' avviso di addebito n.
31220240000560970000, notificato addì 12\7\24 avente ad oggetto il mancato pagamento di oneri contributivi per il periodo maggio\luglio 2023 .
Il ricorrente ha dedotto la nullità della pretesa creditoria per insussistenza dei presupposti di legge.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa.
Va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione all'esecuzione, atteso che il ricorrente, tramite l' eccezione avanzata, ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis. Essa è da ritenersi rituale e tempestiva a mente dell'art. 615 c.p.c.
Pur sussistente è l'interesse ad agire.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ( n. 19704\2015) risolvendo un contrasto più volte manifestatosi tra le Sezioni ha statuito: “ E' ammissibile l'impugnazione della cartella Pt_2
(e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto
a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario ( nel ns caso avviso di pagamento notificato ndr) , senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca
l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. Tali principi, espressi in una controversia relativa alla materia tributaria, possono senz'altro essere applicati anche nel caso in cui il credito sia rappresentato da
CP_ contributi previdenziali rivendicati dall' attesa l'identità di ratio e quindi dei principi giuridici applicabili.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è rappresentata dall'avvenuto e dedotto sgravio dell'atto impugnato per il periodo in contestazione ( cfr. memoria di costituzione ed allegati CP_ produzione
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di atti con natura e valenza normativa. Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore (nel caso di specie intervento legislativo) deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, tengono conto del principio della cd.
“soccombenza virtuale” e sono state quantificate in virtù del valore della controversia e dell'assenza di attività processuale, attesa la natura documentale della causa.
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze di causa, che liquida in complessivi € 43,00 per spese ed € 450,00 per competenze, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore di parte ricorrente per dichiarazione di fattone anticipo;
CP_
-compensa interamente le spese e competenze di lite tra l' e l' CP_2
Così deciso in Nola, 16\9\25 Il G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano