Articolo 16 della Legge 30 agosto 1868, n. 4613
Articolo 15Articolo 17
Versione
16 ottobre 1868
Art. 16.

Il Sindaco e' tenuto a presentare ogni anno al Prefetto una relazione sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali, e cosi' il Prefetto al Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Ministro presentera' ogni anno al Parlamento una relazione, e proporra' i provvedimenti legislativi che fossero opportuni.

Entrata in vigore il 16 ottobre 1868