Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.3.2025 , nella causa iscritta al n. 2914 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
Tra
, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv.Giuseppe Parte_1
Lo Conte elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in AR IR (Av), presso lo Studio Legale Lo Conte, via XXV Aprile, giusta procura in calce all'opposizione
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to
[...]
Massimo Garzilli presso il cui indirizzo pec Email_1 elettivamente domicilia
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.7.2023 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo N. 243/2023notificato il 14.06.2023, con cui il Tribunale di Benevento
l'aveva condannato a pagare alla la somma di € 23.629,35titolo di contributi CP_1 non corrisposti per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;oltre interessi e sanzioni, eccependo la carenza di legittimazione passiva.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. CP_1
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Giova ancora evidenziare che la dei geometri, ente Controparte_1 di previdenza e di assistenza per i ragionieri e i periti commerciali, istituita con L.
9.2.1963 n.
160 e privatizzata a norma dell'art. 1 D. L.vo 30.6.1994 n. 509, gestisce la previdenza obbligatoria dei professionisti economico contabili.
Alla luce dell'art. 1 del D. L.vo n. 509/1994 e dell'art. 5 dello Statuto l'iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per i ragionieri e per i periti commerciali.
Gli iscritti sono tenuti al pagamento di contributi soggettivi percentualmente al reddito professionale prodotto, di contributi supplementari ed integrativi, di maternità e di solidarietà
e, in caso di mancata comunicazione dei redditi e/o omesso versamento dei contributi dovuti, sono tenuti altresì al pagamento di sanzioni ed interessi.
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Nella specie parte opponente deduce di non essere soggetto iscritto alla per avere fatto CP_1 istanza alla per far dichiarare inefficace l'iscrizione alla sin dal 1991 in quanto CP_1 CP_1 dipendente pubblico con il conseguente difetto di legittimazione attiva.
La doglianza non è fondata.
Invero con delibera n.4864 del 5.4.2007 la dichiarava inefficace l'iscrizione alla CP_1 CP_1 limitatamente al periodo 1991-2004. In altre parole l'inefficacia dell'iscrizione alla (e CP_1 non all'albo dei geometri) era limitata nel tempo.
Con il decreto ingiuntivo opposto la di previdenza ha, invece, richiesto al Geometra il CP_1 pagamento dei contributi per gli anni dal 2017 ovvero per annualità non richiamate nella delibera del 5.4.2007.
Come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...]
e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, Controparte_1 alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale essendo CP_1 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.”(cfr., Cass. n. 23631 del 2021; n. 4568 del 2021);”. Nella specie è incontestato che dal 2017 al 2020 era iscritto all'Albo dei Parte_1
Geometri della Provincia di Avellino – con presunzione, pertanto, di esercizio della professione, circostanza di per sé sufficiente a radicare in capo al geometra l'obbligo della contribuzione.
In altre parole, essendo iscritto all'albo professionale , a prescindere dall'occasionalità dell'attività svolta e/o dalla mancata produzione di reddito , l' era comunque tenuto Pt_1 al pagamento della contribuzione minima
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
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Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. N.
243/2023;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €3.727,00 Parte_1 oltre spese generali, iva e cpa
Benevento, 22.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari