Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
(C.F.: , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresenta e difesa dall'Avv. Victor Gennaro Matrone.
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Victor Gennaro Matrone.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
a) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) la casa coniugale in Ladispoli alla via dei Campi Fioriti n. 36/A con quanto in essa contenuto viene assegnata alla sig.ra per la sola durata residua del contratto di locazione, e l'altro Parte_1 coniuge se ne è già allontanato;
Il Sig. si impegna, anche titolo di mantenimento, Controparte_1
a farsi carico delle spese relative all'a sita in Ladispoli, Via dei Campi Fioriti n. 36/A, fino alla scadenza naturale del contratto di locazione, prevista per il 31 dicembre 2025. Successivamente, sarà onere della Sig.ra decidere se rinnovare il contratto con Parte_1 l'attuale proprietario o trovare una soluzione abitativa alternativa. Nel caso in cui si opti per una nuova soluzione abitativa, il Sig. dichiara la propria disponibilità a partecipare alle eventuali CP_1 spese necessarie, nei limiti delle proprie disponibilità economiche in quel momento. c) A titolo di assegno di mantenimento, fermo restando quanto previsto al punto che precede, il Sig.
verserà alla Sig.ra la somma di € 400,00 (quattrocento) Controparte_1 Parte_1 ese di gennaio 2 della locazione dell'immobile ove
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Nulla per le spese Così deciso in Civitavecchia, 19.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone