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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 467/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa di primo grado promossa da
(C.F. ), personalmente ed in qualità di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante di (P. Parte_2
IVA ) P.IVA_1 con l'Avv. de Chiara e l'Avv. Colosio, elettivamente domiciliati presso lo Studio della prima in Milano, via Melloni n. 34
- RICORRENTI -
contro
(C.F. PA
) P.IVA_2 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE –
e nei confronti di
(C.F. / P. IVA ) CP_2 P.IVA_3 con l'Avv. Zigni, presso lo Studio del quale in Melzo, via Monte Rosa n. 15, è elettivamente domiciliata
- TERZO CHIAMATO DAL RICORRENTE IN OPPOSIZIONE -
Oggetto: Opposizione ad avvisi di addebito All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti. FATTO
1. La vicenda processuale.
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2022, - in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante della - Pt_2 Parte_2 Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro, l' e la PA [...]
proponendo Controparte_3 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33520220000600534000 e chiedendo, in via gradata, la condanna in manleva della previa autorizzazione alla CP_2 chiamata in causa del suddetto terzo. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“IN VIA IMMEDIATA E PRELIMINARE:
- Sospendere l'impugnato avviso di addebito n. 33520220000600534000 inaudita altera parte, ovvero previa audizione delle parti, onde evitare un ingiusto pregiudizio all'opponente, sussistendone tutti i gravi motivi sopra descritti.
- In rito: accertare e dichiarare che l'avviso di addebito qui impugnato non è conforme ai requisiti di legge per indeterminatezza e/o genericità, per i motivi di cui sopra. Nel merito: IN VIA PRINCIPALE:
1. accogliere integralmente la presente opposizione e, per l'effetto, annullare e revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di addebito n. 33520220000600534000 per i motivi in atti, da intendersi qui richiamati e trascritti;
2. accertare e dichiarare non dovute dall'odierno opponente le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato e di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o del tutto inefficace, con statuizione che nessuna somma debba CP essere versata all' da parte opponente per i titoli di cui è causa;
3. In via strettamente subordinata, nella sola denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi dovuto CP quanto dall' preteso con l'avviso impugnato, condannare semmai l'odierno opponente al pagamento della minor e diversa somma ritenuta di giustizia.
4. In ogni caso, previa eventuale autorizzazione alla chiamata del terzo, dichiarare CP_2 tenuta a manlevare e tenere indenne rispetto e per
[...] Parte_2 quanto la stessa sia costretta a corrispondere in esecuzione della emananda sentenza per capitale, interessi e spese e comunque condannare a rifondere a CP_2 Parte_2 CP le somme che lo stesso dovesse medio tempore corrispondere ad
[...]
5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre Cpa ed Iva”. Si è costituito l' , PA chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la condanna della ricorrente al pagamento dei contributi e degli importi ritenuti dovuti all'esito del giudizio, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito impugnato;
in subordine, condannare il ricorrente al pagamento delle minori somme che eventualmente si accertino dovute per i titoli di cui all'avviso di addebito opposto. Spese ed onorari di lite in ogni caso rifusi”. Sospesa l'efficacia esecutiva degli avvisi opposti, all'udienza del 12 settembre 2023 il Tribunale ha autorizzato la chiamata del terzo, rinviando al 26 gennaio 2024.
2 Si è costituita in giudizio la eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva e instando per l'immediata estromissione dal giudizio nonché contestando, in ogni caso, la fondatezza della pretesa dell' con richiesta di CP_1 accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito impugnato;
in subordine, condannare il ricorrente al pagamento delle minori somme che eventualmente si accertino dovute per i titoli di cui all'avviso di addebito opposto. Spese ed onorari di lite in ogni caso rifusi”. Istruita la causa mediante espletamento della prova orale richiesta e preso atto dell'assenza di domande nei confronti di (cfr. verbale del 4.3.2025), il nuovo CP_3
Giudice designato, all'udienza del 4 marzo 2025, esaurita la discussione delle parti, ha deciso la causa come da dispositivo pubblicamente letto, riservando a 60 giorni il deposito della motivazione ex art. 429 c.p.c..
*** * ***
2. Le questioni dedotte in giudizio.
- in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
- ha impugnato l'avviso di addebito n. Parte_2
33520220000600534000 notificatogli a mezzo PEC dall' di Cremona in data 7 CP_1 settembre 2022, avente per oggetto la richiesta di pagamento di contributi risultanti da mod. 10/V, oltre somme aggiuntive e sanzioni per evasione e interessi di mora, in relazione al periodo da agosto 2020 a luglio 2021, per complessivi € 114.996,91.
La pretesa dell' si fonda sulle risultanze dei quattro accessi Controparte_4 effettuati dall' il 6.7.2021, 8.7.2021, 12.7.2021 e 22.7.2021 a Controparte_5 seguito di segnalazione dell'ATS Valpadana.
In dettaglio, gli Ispettori avevano ricostruito che la aveva stipulato, in Pt_2 data 1.7.2019, un contratto di appalto di lavori di riparazione e ricostruzione pallets con la società poi integrato il 5.8.2020; quest'ultima, in data 3 agosto 2020, CP_2 aveva a sua volta subappaltato alla i lavori di facchinaggio, Controparte_6 fattorinaggio, imballaggio carico e scarico, movimentazione merci presso i magazzini della in Cassano d'Adda e presso altri stabilimenti inerenti altre commesse. CP_2
Quindi, avevano riscontrato l'utilizzo, da parte dell'impresa ricorrente, di lavoratori assunti dall'appaltatrice “VO Soc. Coop.”, osservando che essi erano impiegati nelle stesse mansioni di ripristino di pallets e assemblaggio svolte dai
3 dipendenti della e in totale commistione con gli stessi, nonché alle dirette Pt_2 dipendenze del titolare o del dipendente caporeparto . Parte_1 Parte_3
Con il verbale di accertamento e prescrizione del 30.8.2021, pertanto, avevano concluso per l'illiceità dell'appalto di lavori, affermando che lo schema negoziale era finalizzato a porre in essere una somministrazione fraudolenta di manodopera da soggetto non autorizzato, al fine di garantire il risparmio retributivo e contributivo derivante dall'applicazione del CCNL Multiservizi, in uso presso la Cooperativa, in luogo del CCNL Legno Artigiani applicabile in ragione delle mansioni effettivamente svolte;
ne era seguita, altresì, l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione dell'ITL di Cremona del 11.10.2021, avente per oggetto la violazione dell'art. 18, co. 2, D. Lgs. n. 276/2003.
Ad avviso del ricorrente, la pretesa dell' sarebbe infondata e illegittima. CP_1
In primo luogo, la difesa attorea ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito per omessa identificazione e specificazione dei titoli e degli importi pretesi, oltre che per difetto di motivazione, opponendo, altresì, la violazione del principio di trasparenza e contraddittorio, per non essergli stato consentito l'accesso agli atti
Nel merito, ha contestato la sussistenza della somministrazione illecita e affermato la genuinità dell'appalto, evidenziando che la è un'impresa individuale Parte_2 che svolge attività di fabbricazione del legno e commercio all'ingrosso di pallets, avente alle proprie dipendenze – al momento del deposito del ricorso – 13 addetti (2 amministrativi, 8 operai e 3 autisti), tutti dotati di idonei segni distintivi e assunti con applicazione del CCNL Legno Artigiani. Ha affermato, in particolare, di occuparsi della ricezione e cernita del materiale legnoso finalizzata al recupero dello stesso e all'assemblaggio di nuovi materiali o nuovi bancali ovvero, se impossibile, all'invio presso altri impianti autorizzati, deducendo di avere stipulato a tali fini il contratto di appalto di lavori di riparazione e ricostruzione dei pallets con la che, a sua volta, aveva CP_2 subappaltato il servizio alla VOs. Ha sostenuto, quindi, di avere sempre operato con manodopera propria, senza interferire con “modalità e tempi di lavoro dei lavoratori somministrati”, deducendo che la direzione del lavoro sarebbe rimasta in capo ai referenti della Cooperativa, o . Persona_1 Persona_2
In via gradata, poi, ha contestato la correttezza dell'accertamento, deducendo che, da un lato, il personale inviato presso la mutava mensilmente o Parte_2
4 giornalmente e che, dall'altro, nessun documento proverebbe la presenza costante e quotidiana di tutti i lavoratori individuati nel verbale unico nel periodo considerato, non essendovi neppure corrispondenza con quanto indicato alle pagine 3-5 del verbale medesimo ed essendo la durata dei singoli rapporti di lavoro desunta dalla mera data di inizio del contratto di appalto.
In ogni caso, ha chiesto di essere manlevata da ogni responsabilità dalla terza chiamata anche a titolo di rivalsa ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003. CP_2
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3. Le eccezioni preliminari.
Sono, innanzitutto, infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa attorea.
Principiando dalla violazione del principio di trasparenza e del contraddittorio per impossibilità di accedere agli atti dell'ITL, in disparte il rilievo che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto ovviare al dedotto impedimento attivando i rimedi giurisdizionali volti al superamento dell'inerzia o del diniego dell'amministrazione, appare comunque sufficiente osservare che l'eccezione pregiudiziale era espressamente finalizzata alla riserva di un'eventuale integrazione difensiva in seguito alla produzione della documentazione di causa da parte dell' e che, anche dopo la CP_1 costituzione del convenuto, nessuna richiesta è stata formulata in tal senso.
Ogni questione sul punto, pertanto, deve ritenersi superata.
Per quanto concerne l'eccezione preliminare di nullità dell'avviso di addebito per indeterminatezza e genericità dello stesso, invece, si rileva che il titolo opposto individua chiaramente le causali della pretesa, richiamando quanto già contestato all'impresa ricorrente con la “Diffida Prot. CMBDR.19/05/2022.2678214 CP_1 notificata il 19/05/2022”. Questa, prodotta dall' e regolarmente notificata a CP_1 mezzo PEC in data 19 maggio 2022 (doc. 10, , recava la specifica indicazione CP_1 degli importi che, “a seguito di Verbale della Direzione Territoriale del Lavoro del
11/10/2021”, venivano richiesti alla a titolo di contributi e sanzioni Parte_2 nel periodo indicato, con la specifica dei lavoratori e dei mesi considerati (cfr. pag.
7/10). Né si può trascurare che, allo stesso modo, già nel verbale di accertamento e prescrizione, consegnato a mani di risultava chiaramente indicata Parte_1 sia la ragione dell'addebito sia il tipo di accertamento effettuato, con puntuale indicazione delle “Giornate di lavoro in da parte del personale Parte_2
5 dipendente di EVOLOGISTIC SOC. COOP. a far data dal 03.08.2020”, ovvero dall'inizio del contratto di subappalto con la CP_6
Allo stesso modo, poi, l'avviso di addebito precisa anche di richiedere i contributi
“Modello DM 10/V” e di applicare il “regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b” e gli interessi di mora.
Appare dunque evidente come, sotto tale profilo, alcun vulnus ai diritti difensivi possa derivare dalla tecnica di formulazione dell'avviso di addebito, che – anche attraverso il richiamo per relationem alla precedente diffida ad adempiere regolarmente notificata (cfr. Cass. n. 3565/2023) – contiene la puntuale individuazione delle ragioni e dei titoli della pretesa azionata dall' . Ciò, peraltro, è Controparte_4 confermato dal tenore del ricorso introduttivo, che attesta come l'opponente sia stato perfettamente in grado di comprendere il fondamento dell'addebito e di contraddire in ordine alla legittimità e fondatezza della pretesa, contestando finanche il criterio di calcolo adottato dagli Ispettori nel verbale di accertamento e prescrizione.
Anche tale eccezione, pertanto, non merita accoglimento.
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4. La fattispecie contestata.
Passando al merito dell'accertamento, al fine di verificare la fondatezza della pretesa vantata dall' PA
, appare preliminarmente necessario rammentare, in termini generali, che
[...] fuori dello schema legale rigorosamente delineato dalle fattispecie di cui agli artt.
30ss. D. Lgs. 81/2015 (già artt. 20ss. D. Lgs. 276/2003) e all'art. 29 D. Lgs.
276/2003, permane nel nostro ordinamento il divieto di dare vita a forme di organizzazione del lavoro in cui l'effettivo utilizzatore della prestazione non coincida con il titolare del rapporto di lavoro. Infatti, il Legislatore individua, quale situazione contrapposta a quella della interposizione lecita latamente intesa (somministrazione, appalto o distacco), le ipotesi di somministrazione irregolare e somministrazione fraudolenta, alle quali ricollega il diritto del lavoratore di pretendere la costituzione di un rapporto di lavoro diretto alle dipendenze del soggetto che – di fatto – ha utilizzato la prestazione.
Più in dettaglio, si osserva che l'art. 29 D. Lgs. 276/2003 ha codificato i criteri distintivi tra appalto lecito e interposizione illecita proprio nella “organizzazione dei
6 mezzi necessari da parte dell'appaltatore” e nella “assunzione da parte del medesimo del rischio di impresa”; ad essi deve farsi riferimento, nella consapevolezza che l'organizzazione dei mezzi può anche risultare, a seconda delle specifiche esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
Ciò che distingue il soggetto illegittimamente interposto dall'appaltatore è, quindi,
l'assenza nel primo di una gestione d'impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione, da verificarsi in concreto, di talché è possibile escludere la sussistenza di un'interposizione illecita esclusivamente nei casi in cui l'impresa appaltatrice operi in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto al committente, abbia una gestione a proprio rischio in relazione a una specifica opera e, soprattutto, ove i lavoratori impiegati siano da lui diretti e operino realmente nel suo interesse. Dunque, qualora sia prospettata l'ipotesi di interposizione illecita, è in primo luogo necessario accertare, in capo alla committente, il reale intervento dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio.
A fronte delle deduzioni della difesa attorea, poi, pare anche doveroso rammentare che gli appalti c.d. leggeri e labour intensive sono certo compatibili con l'utilizzo, da parte del personale dipendente dell'appaltatore, di mezzi e attrezzature messe a disposizione dal committente, ma resta ferma la necessità di verificare “che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi
l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020, Cass. n. 30624-2023)” (Cass. n. 10012/20241). Ne
7 consegue che l'appalto con principale apporto del lavoro è legittimo solo “a condizione che comunque sussista l'apporto organizzativo dell'appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell'appalto” (Cass. n. 31128/2021; Cass. n. 10012/2024): è, quindi, decisivo il requisito della effettiva sussistenza di una struttura organizzativa e direttiva, che consenta di rinvenire una qualche autonomia in capo all'appaltatore, apprezzabile sotto il profilo imprenditoriale e attinente alla gestione e organizzazione del lavoro.
*
5. La valutazione del caso concreto.
L'onere della prova era posto a carico dell' PA
, creditore sostanziale, che lo ha soddisfatto.
[...]
Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, infatti, incombe sull'Istituto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva fondata su di un rapporto ispettivo. A tal fine, peraltro, si rammenta che il rapporto ispettivo dei funzionari dell' fa fede sino Controparte_4
a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti (Cfr. Cass. n. 8946 del 2020; Cass. lav. ord. n. 23252/2024), mentre, in ordine alle altre circostanze di fatto, esso è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi - e resta liberamente valutabile dal giudice in concorso con altri elementi probatori (Cass. Lav., n. 14965/2012; Cass. Lav., n. 978/2020).
Tenendo conto della ricostruita conformazione e distribuzione degli oneri probatori, sulla base della documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata, è possibile ritenere l'insussistenza di qualsivoglia effettivo esercizio di poteri datoriali da parte della sub-appaltatrice EVOLOGISTIC SOC. COOP. nei confronti dei lavoratori dalla medesima formalmente assunti e impiegati presso la committente
; infatti, le dichiarazioni recepite in Parte_2 corso di accertamento – nei confronti delle quali non è stata proposta querela di falso
proprie esigenze produttive, il reparto di assegnazione e le mansioni da svolgere, non essendo stata mai fornita dalla Con
nessuna autonoma prestazione di risultato;
dall'altro che, anche a volere considerare che si fosse in presenza di un to smaterializzato, non si poteva parlare di un know how essendo le lavorazioni richieste ed espletate semplici e non specialistiche e svolgendo i macchinari e le attrezzature un ruolo tutt'altro che marginale rispetto a quello delle attività manuali”.
8 – e quelle acquisite in giudizio, in uno con la documentazione acquisita, attestano la sostanziale gestione del rapporto di lavoro da parte di cosicché è Parte_1 in capo alla suddetta impresa individuale, quale effettivo datore di lavoro, che devono essere imputati tutti i rapporti subordinati per cui è stato emesso l'avviso opposto.
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5.1 Procedendo con ordine, si osserva che nel verbale unico di accertamento e notificazione n. CR00000/2021-112-01 dell'11 ottobre 2021, richiamato dalla citata diffida ad adempiere, gli Ispettori avevano rilevato che, nel corso dei quattro accessi ispettivi effettuati nel luglio 2021 presso la Parte_2
, era stata riscontrata la presenza, in sede, di lavoratori della
[...]
EVOLOGISTIC SOC. COOP. che “operavano in un ambiente unico e promiscuo” con i dipendenti della ricorrente, “non erano riconoscibili attraverso divise”, “timbrano tutti alla stessa macchina segnatempo utilizzando gli stessi spazi comuni” e “avevano la possibilità di intercambiarsi ai macchinari”; essi, inoltre, svolgevano “le medesime mansioni tutti seguendo le direttive impartite dal titolare di sig. o dal suo dipendente Parte_2 Parte_1 caporeparto, sig. . Parte_3
Peraltro, lo stesso titolare aveva riferito2 che “il lavoro svolto in sede viene effettuato dai miei dipendenti e dai dipendenti della . Il rapporto con la cooperativa Parte_4 nasce dalla conoscenza che ho con il titolare della a cui mi rivolgo quando ho bisogno CP_2 di manodopera. Capita di aver bisogno di personale per poco tempo e non mi conviene assumerlo. Mi rivolgo quindi a che manda i dipendenti della cooperativa che lavorano qui, i miei dipendenti CP_2
e dipendenti VO svolgono insieme lavori di ripristino e recupero pellets … il lavoro viene distribuito quotidianamente da me o dal mio dipendente a tutti i lavoratori a seconda delle Pt_3 commesse per quella giornata o per quella settimana … In caso di assenza i dipendenti comunicano le loro problematiche ai rispettivi responsabili” (cfr. dichiarazioni fascicolo . Pt_1 CP_1
Allo stesso modo, l'Ispettore , sentito come teste all'udienza del Tes_1
29.5.2024, ha dichiarato: “Rilevammo subito la presenza di 40-50 persone e rilevammo che circa la metà di loro era dipendente di e l'altra metà era dipendente di una Cooperativa, la Pt_2
VOs. Parlando con i vari lavoratori, ci rendemmo conto che tutti facevano la stessa cosa,
9 utilizzando tutti i macchinari della ditta;
prendevano gli ordini da o da un altro straniero, Pt_1
mi pare che fosse anche lui dipendente di Quando mancava dava Parte_3 Pt_1 Pt_1 lui le disposizioni a tutto il personale presente, anche quello VO … Anche nel corso dell'istruttoria, accertammo che già dalle modalità di sviluppo di lavoro (tutti avevano un unico badge, uniche divise, lavoravano tutti negli stessi ambienti e sulle stesse macchine) si configurava una somministrazione illecita. Anzi, preciso che neppure avevano una divisa, ma erano tutti vestiti con indumenti propri. È, quindi, emerso che i dipendenti di erano pagati con il CCNL Legno Pt_2
e quelli di VOs con CCNL Multiservizi, cosicché ne conseguivano evidenti differenze contributive … [ se non sbaglio, lavorava per VOs ed era una sorta di Persona_1 coordinatore che veniva alla bisogna da Milano, non lavorando in Cooperativa. Era un responsabile della e quando avevamo bisogno di informazioni ci interfacciavamo con lui;
ricordo CP_6 anche che convinse a ritirare il verbale. … se non ricordo male, alcuni avevano fatto il Pt_1 colloquio di lavoro proprio con e poi, a seconda del caso, li aveva assunti direttamente Pt_3 Pt_1
o li aveva fatti assumere dalla Cooperativa …”.
Il teste, quindi, ha confermato il contenuto del verbale e precisato che Per_1
– identificato come responsabile del personale di VOs, ma in realtà
[...] dipendente di - non era neppure quotidianamente presente presso la CP_2 Pt_2
e che, in ogni caso, il lavoro era organizzato sempre dal Pt_1
Inoltre, il dipendente di , alla medesima udienza, pur Pt_2 Persona_3 negando di avere mai svolto il ruolo di responsabile o coordinatore dei lavoratori presenti in ditta, ha riferito che “siccome è da un po' di anni che mi occupo di queste mansioni, capita che io possa prendere il muletto e dire ai colleghi di riparare il bancale o di fare una lavorazione;
questo, però, solo da poco tempo. All'inizio ho fatto l'operaio semplice. Non sono mai stato un responsabile, non dico nulla agli operai;
al massimo prendo il muletto e scarico i bancali per le lavorazioni, ma non ho responsabilità. … Quando lavoravo, c'erano dipendenti di e di Pt_2 una , questi si occupavano della riparazione dei bancali. Facevano quello che facevo CP_6 anche io, come tutti. Loro avevano divise di un altro colore, con un'altra scritta;
io vedevo che c'era sempre un ragazzo che li seguiva, che si richiamava forse ma ogni tanto veniva anche Per_4
Per_
[ ] che guardava i ragazzi e parlava con loro. ... Non davano gli ordini: Per_1 Per_4
10 guardava gli operai della Cooperativa, lo vedevo che veniva ogni tanto a parlare, presumo Per_1 che fosse il responsabile della Cooperativa. Non c'erano grandi ordini da dare, i lavoratori della
Cooperativa venivano la mattina e si mettevano al loro posto a fare riparazione dei bancali. Gli operai della Cooperativa facevano lo stesso lavoro nostro, lavoravamo tutti nello stesso posto. Non so quanti fossero dipendenti della io ero assunto dalla e poi c'erano molti ragazzi Pt_2 Pt_2 della Cooperativa. A parte i periodi di malattia o le assenze, i ragazzi della lavoravano CP_6 sempre da noi in ”. Quanto, poi, alle dichiarazioni parzialmente differenti rese Pt_2 agli ispettori, ha precisato che “io preparo i bancali per i ragazzi, questo lo facevo anche al momento dell'accesso degli ispettori. Cioè, a ogni posto di lavoro, io metto i bancali, perché i ragazzi li lavorino. Più di questo non posso fare. I ragazzi della si cambiavano in uno CP_6 spogliatoio apposito;
noi venivamo vestiti da casa, non ci siamo mai cambiati a lavoro. I ragazzi della timbravano il cartellino su una macchina apposita, mentre io, la segretaria e CP_6 abbiamo l'apposito timbratore”. Testimone_2
Il teste, quindi, ha confermato che – come già riferito agli ispettori - tutti i lavoratori della e della VOs operavano in maniera promiscua, Pt_2 seguendo le direttive impartite dal titolare e svolgendo tutti le stesse lavorazioni;
ha chiarito, poi, di avere effettivamente portato i bancali da lavorare a entrambe le categorie di lavoratori, pur negando di esserne il responsabile o di dare loro vere e proprie direttive. Inoltre, ha chiarito che sia , dipendente di e solo Persona_1 CP_2 sporadicamente presente, sia “ ” di VO non esercitavano poteri direttivi e Per_4 organizzativi dell'attività d'impresa oggetto di appalto e subappalto, ma si limitavano a essere presenti in loco, senza impartire alcuna indicazione. Infine, ha affermato di essere l'unico - insieme alla segretaria e all'amministrativo – a Testimone_2 utilizzare una timbratrice apposita, mentre tutti gli altri operai dovevano utilizzarne un'altra.
Da parte sua, il teste – ex dipendente dell'appaltatrice – ha Persona_1 CP_2 riferito di avere seguito “l'appalto la VOs operava all'interno di Pt_2 Pt_2 riparava i pallets;
il mio lavoro era di andare a verificare che si svolgesse bene il lavoro e che i ragazzi avessero le protezioni. mi diceva la quantità di bancali che dovevano essere Parte_3 riparate, io andavo dal referente di VOs e gli consegnavo l'ordine dei bancali da lavorare. era un dipendente di VOs, lavorava in riparazione e mi faceva da Persona_2 referente per VOs, nel senso che gestiva il personale quando non c'ero io. Parte_3
11 approvvigionava i bancali, cioè ci portava i materiali da lavorare perché questi li forniva Pt_2
L'unico contatto tra di noi era quello.
Se c'ero io, gli ordini ai ragazzi della li davo direttamente io;
altrimenti, li dava CP_6
I ragazzi della riparavano i bancali e i pallet;
a loro arrivava il Persona_2 CP_6 bancale rotto e lo riparavano;
invece costruiva i bancali nuovi, erano due lavori differenti. Il Pt_2 lavoro si svolgeva in due capannoni separati da un muro divisorio, i nostri erano tutti a sinistra e i dipendenti tutti a destra, entrando. L'area era segnalata da cartelli su tutti i Pt_2 CP_2 banconi. I nostri dipendenti avevano una divisa particolare, anche se capitava che la dimenticassero;
avevano divisa, scarpe, guanti, tappi alle orecchie. I ragazzi della che hanno lavorato nel CP_6 capannone della in quel periodo hanno lavorato solo lì. Vado a memoria, ma mi sembra Pt_2 che la situazione fosse questa anche quando sono arrivati gli ispettori a luglio 2021; l'ispettore mi avrà sentito per 15 minuti, sull'uscio della porta. Di solito, i dipendenti della Cooperativa hanno un tesserino;
di solito, non sempre, perché a volte lo perdono o non lo indossano. Davo io le buste paga ai ragazzi della , facevo la cortesia a VOs”. CP_6
Tali dichiarazioni, tuttavia, appaiono inattendibili.
Il teste, infatti, ha affermato di dare personalmente le direttive ai lavoratori della
Cooperativa o di essere sostituito, in caso di assenza, dal dipendente di VO,
ma tale circostanza è stata smentita da tutti i lavoratori escussi o sentiti Per_2 dagli Ispettori.
Egli, inoltre, con un netto cambio di versione rispetto a quanto riferito agli
Ispettori4, ha introdotto una distinzione tra l'attività di riparazione dei bancali rotti, asseritamente affidata a VOs, e la movimentazione e costruzione di bancali nuovi, che sarebbe rimasta ai lavoratori della , riferendo che quello sarebbe Pt_2 stato il contenuto dell'appalto. Tuttavia, tale circostanza – significativamente mai dedotta neppure dalla difesa attorea – non ha trovato alcuna conferma in quanto affermato dai testi escussi né in quanto dichiarato dai lavoratori della Cooperativa.
Né, infine, essa trova un minimo riscontro nel contratto di appalto stipulato tra e nel quale si legge che la committente, avente per Parte_2 CP_2 oggetto sociale l'attività di “ritiro, riparazione, ricostruzione e vendita pallets usati”, affidava
Parte_ 4 “Mi occupo di supervisionare i cantieri della cooperativa in Lombardia compreso questo di Castelleone presso
Mi occupo di recapitare i LUL ai dipendenti, i DPI ed ogni altra occorrenza dovesse servire. Il lavoro qui da
[...] è strutturato su un unico turno da 8 ore e i dipendenti si occupano di riparare i bancali e sistemare le pedane Pt_2 lesionate per ripristinarle e metterle a nuovo. I dipendenti lavorano nello stesso ambiente dei dipendenti di ma Pt_2CP_ non hanno il tesserino di riconoscimento né una propria divisa” (pagg. 22-24, dichiarazioni, fascicolo .
12 alla – attiva nei servizi di logistica e stoccaggio - la “riparazione, CP_2 ricostruzione pallets oltre ad attività correlate”, quindi la medesima attività di lavorazione del legno usato svolta dalla (cfr. doc. 17 ricorrente). Parte_2
Da ultimo, la genuinità e attendibilità della dichiarazione è ulteriormente minata dalla descrizione dei luoghi, che è rimasta totalmente isolata e, ancora una volta, è risultata differente da quella rappresentata in sede di accesso: nessuno dei testi escussi o dei lavoratori sentiti dagli Ispettori, né il verbale redatto a seguito di ben quattro accessi ispettivi e non impugnato con querela di falso, ha mai rilevato la suddivisione dei locali in aree destinate alla e adibite esclusivamente alla lavorazione di CP_2 bancali rotti, essendo, invece, stata chiaramente affermata la promiscuità degli ambienti e l'alternanza dei lavoratori sulle medesime macchine e in identiche attività5. Per_ Del resto, la ricostruzione del teste non è stata neppure confermata dal teste attuale dipendente della con mansioni amministrative, il Testimone_2 Pt_2 quale ha riferito che “Quando lavoro, timbro il cartellino nel capannone produttivo, ci sono più timbratrici, sono due e sono vicine;
una serve per noi e una serve per la . ancora CP_6 CP_2 adesso ha un appalto con non so se si avvalga ancora di lavoratori della VOs. Dei Pt_2 contratti si occupava ha un appalto di riparazione bancali: la nostra ditta si Pt_1 CP_2 occupa di ritiro, riparazione e rivendita bancali e alla è stato affidato l'appalto di CP_2 riparazione bancali;
ha anche un'autorizzazione al trattamento dei rifiuti;
tra questi i Pt_2 rifiuti recuperabili vengono affidati alla per la riparazione, gli altri vengono poi inviati per lo CP_2 smaltimento. Può esserci anche la produzione di bancali nuovi, ma comunque tutto deriva dal recupero dei rifiuti. Intendo che se ci sono due bancali rotti, si ripara l'uno utilizzando la parte recuperabile dell'altro. … i dipendenti di si occupano di smistamento, cernita e Pt_2 movimentazione del legname, mentre quelli della Cooperativa si occupano della riparazione. La natura dell'appalto era proprio questa. Non ci sono dipendenti di che si occupino di Pt_2 riparazione del legname: l'unico che trattava il legno era , ma solo per la Parte_3 movimentazione, portava i bancali da riparare agli operatori di e ritirava quelli riparati;
lo CP_2 faceva in quanto era l'unico ad avere la qualifica di mulettista. era presente in azienda, Pt_1 anche se ogni tanto faceva anche l'autista; non l'ho mai visto dare ordini ai dipendenti di CP_2
Di IN ricordo (ma non so il cognome) e, per la gestione del personale Per_4 Persona_1
13 Per_ io mi interfacciavo con per avere la conoscenza dei ragazzi che ci sarebbero stati in produzione in caso di assenze, anche se poi la gestione era la loro. Nei capannoni, ci sono divisioni: i lavoratori sono vestiti diversamente, timbrano su apposita timbratrice, hanno i cartellini e ci sono i CP_2 cartelloni che indicano le aree di lavorazione dedicate a . CP_2
Il teste – attuale dipendente del ricorrente – ha quindi riferito che i dipendenti della si sarebbero limitati alla cernita e alla movimentazione del legname, Pt_2 mentre tutti e solo i dipendenti di VO si sarebbero occupati dell'attività di riparazione, che, pur costituendo la lavorazione essenziale dell'impresa, sarebbe stata interamente affidata ai lavoratori in appalto. Ha, inoltre, negato di avere mai visto are ordini ai lavoratori della Cooperativa, ma, sul punto, occorre considerare Pt_1 che si tratta di un impiegato amministrativo addetto al lavoro d'ufficio, il quale, del Per_ resto, ha dichiarato di interfacciarsi con per conoscere le presenze del personale.
Ancora, l'ex dipendente di VOs Dmytro Kravchuk, responsabile per la
Cooperativa, ha riferito: “Facevo riparazioni di pallets lì nel capannone;
quando arrivavamo, Per_
… [ ] mi diceva la quantità di lavoro da fare e all'inizio mi ha spiegato cosa fare, Per_1 mentre portava solo i bancali da lavorare. Non ho mai ricevuto ordini da Parte_3 Pt_1
Timbravo il cartellino. C'erano due timbratrici, una elettrica e una manuale, ma io usavo una sola timbratrice, non so se l'altra fosse per i dipendenti di o della . Pt_2 CP_6 Persona_1 mi dava i vestiti, le scarpe, il tesserino, tutto quello che serviva. Chi faceva la riparazione aveva sempre la divisa come la mia. Non c'erano lavoratori di che facessero quel lavoro;
uno Pt_2 portava i blocchi di legno per il taglio, poi c'era che faceva il mulettista. Non ricordo se ci Pt_3 fossero lavoratori di che riparavano il legno, è passato molto tempo e non potevo passare il Pt_2 tempo a guardare cosa facessero gli altri” (verbale del 29.5.2024).
Come quindi, egli ha confermato che l'intera lavorazione dei bancali Tes_2 era affidata a lavoratori della Cooperativa, pur dichiarando di non ricordare se ci fossero lavoratori della addetti alla lavorazione, e ha affermato di avere sempre Pt_2
Per_ ricevuto gli ordini da di Agli Ispettori, tuttavia, egli aveva dichiarato di CP_2 coordinare i lavoratori della VO che erano addetti alla riparazione dei bancali insieme con alcuni dipendenti di (“noi della cooperativa e alcuni dipendenti della Pt_2 usiamo la stessa attrezzatura e gli stessi banchi da lavoro”) e aveva riferito di ricevere Pt_2 le indicazioni da della (ovvero , cfr. pagg. 15-18, Tes_3 Pt_2 Parte_3 dichiarazioni, fascicolo;
aveva, anzi, specificamente riferito di avere “trovato CP_1
14 questo lavoro perché mi sono proposto al sig. dicendo cosa sapevo fare e lui mi ha detto che Tes_3 sarei stato assunto. Non so perché mi ha assunto quello della ”. CP_6
Ebbene, tali ultime dichiarazioni – a differenza di quelle comprensibilmente più vaghe rese in udienza - trovano riscontro in quanto riferito dal teste , Tes_4 attualmente impiegato per altra cooperativa presso la . Egli, infatti, ha
Pt_2 affermato di avere “lavorato per un anno, con due contratti di sei mesi;
poi, quando è
Pt_2 scaduto il contratto, sono andato a lavorare in Cooperativa. Non ho lavorato per Ho CP_2 lavorato per VOs, ma non saprei dire il periodo. Io lavoro con una macchina per smontare i bancali, poi vanno separati gli scarti grossi da quelli piccoli;
dopo, i pezzi vengono portati da altre persone ai lavoratori che li modificano. Questi lavoratori che modificano gli scarti lavorano sempre nel capannone ma appartengono a una Cooperativa. Ci sono tre Cooperative diverse come
Pt_2 nome, ma sono sempre le stesse persone. Questi lavoratori della Cooperativa indossano magliette della Cooperativa, non dà indumenti da lavoro a noi delle Cooperative;
i lavoratori della
Pt_2
Cooperativa fanno sempre il loro lavoro, adesso ha solo autisti e mi sembra che tutti i Pt_2 lavoratori – o almeno la maggior parte - siano della Cooperativa. Adesso vedo che ci sono tante persone che lavorano per la . Non è cambiato nulla dal 2021. Gli ordini li dava CP_6
adesso li dà il figlio;
comandava tutto, sia i mulettisti che i lavoratori delle Parte_1
Cooperative, diceva come comportarsi a chi aveva sbagliato. Non c'era un responsabile della
Cooperativa che ci diceva cosa fare. Io sono sempre stato pagato dalla , che fa il bonifico” CP_6
(cfr. verbale 12.11.2024). Il teste, dunque, ha confermato che gli ordini venivano dati sempre dall'odierno ricorrente, precisando che tutte le lavorazioni del legno vengono affidate alle Cooperative che – con nomi diversi – si avvicendano negli appalti con
. Anche agli ispettori, del resto, egli aveva dichiarato di ricevere gli ordini Pt_2 tutte le mattine da e, in assenza, da “ della [ , Pt_1 Tes_3 Pt_2 Parte_3 alla luce di quanto emerso], precisando ci avere “trovato questo lavoro venendo qui a parlare con poi è venuta la Cooperativa;
quando devo avere ferie parlo prima con Parte_1 Pt_1 se non parlo con lui non posso andare. Poi parlo anche con le (pag. 4-5, CP_6 dichiarazioni, fascicolo . CP_1
A tali dichiarazioni, poi, si aggiungono quelle fornite agli ispettori dai dipendenti della Ba7, e i quali Parte_5 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
Per 6 “La busta paga mi viene consegnata da [ // Questo lavoro l'ho trovato grazie a mio zio che ha Per_1 parlato con Poi sono venuto qua e ho parlato con che mi ha mandato in cooperativa. Il contratto mi è Pt_1 Pt_1
15 hanno tutti riferito – in maniera assolutamente concorde e univoca – di essere stati assunti su decisione del titolare di , e da questi inviati presso Pt_2 Parte_1 la per la stipula formale del contratto;
essi, inoltre, hanno Controparte_6 confermato di ricevere le direttive dal titolare della committente – e, in caso di sua assenza, dal mulettista – e di dovere rivolgersi a lui per potere godere di Parte_3 ferie o permessi;
le medesime dichiarazioni, inoltre, hanno fatto chiaramente emergere che il dipendente di , attendeva agli aspetti CP_2 Persona_1 puramente burocratici (firma del contratto con VOs presso la , Pt_2 consegna delle buste paga, rilascio delle autorizzazioni formali al godimento di ferie o permessi già concesse da consegna di divise e DPI), senza occuparsi della Pt_1 gestione del lavoro e della commessa.
Il quadro che emerge dalle risultanze probatorie, in definitiva, è chiaro e coerente e conferma quanto dichiarato dal medesimo agli Ispettori in merito Pt_1 all'utilizzo del personale della VO nelle forme di una somministrazione non autorizzata di personale.
stato consegnato qui. Non so dove ha la sede la mia cooperativa. Non conosco nemmeno il nome. Sul macchinario lavoro indifferentemente insieme sia ai dipendenti della cooperativa sia con ” (pag. 1-2, dichiarazioni, fascicolo Pt_2 INPS). 7 “Ho trovato questo lavoro grazie ad un amico che mi ha portato qui, presso la sede di di Parte_2 Pt_1
Qui ho fatto un colloquio con che subito mi dava lavoro. Ric ch
[...] Parte_1 Pt_1 cooperativa VO poi venne che mi portò il contratto da firmare. Lo stesso mi forniva i DPI. Persona_1 Lavoro alla macchina che fa i bancali, in pratica li costruisco. Questo lavoro lo posso svolgere sia con i dipendenti di
sia di VO. Ricevo gli ordini tutte le mattine da oppure da della … Se Pt_2 Parte_1 Tes_3 Pt_2 no di ferie o mi devo assentare chiedo prima a lo dico a della Parte_1 Persona_1 CP_
” (pagg. 5-8, dichiarazioni, fascicolo . CP_6 8 “Da quando lavoro per la Cooperativa ho sempre lavorato presso la Dato che conosco Parte_2 [...]Per_1 e cercavo lavoro mi ha detto di presentare alla il mio curriculum e siccome avevano bisogno di operai ho Pt_2 olloquio presso gli uffici della e in qu ione mi hanno detto che avrei lavorato per la VO Pt_2 CP_ Soc. Coop.” (pag 11, dichiarazioni, fascicolo . 9 “Lavoro per la Cooperativa di cui non conosco il nome … taglio i listelli di legno per la costruzione dei pallets e gli ordini mi vengono dati direttamente da titolare della . Quando non c'è è il mulettista Pt_1 Pt_2 Pt_1 Tes_3CP_ dipendente della Focacity…” (pagg. 1 hiarazioni, o . 10 “Quando mi è servito il lavoro ho parlato con che mi ha detto che gli serviva una persona e mi ha Parte_1 detto di venire. … Il mio lavoro è lo stesso svolto dai ragazzi della cooperativa e dai dipendenti … Se ho Pt_2 bisogno di ferie o permessi lo chiedo a Il lavoro che c'è da fare ce lo dice tutti i giorni che è un dipendente Pt_1 Tes_3
. Dall'ufficio dicono il nume ncali da fare e ci dice cosa fare sia a cooperativa che ai Pt_2 Tes_3 CP_ dipendenti di ” (pagg. 20-21, dichiarazioni, fascicolo . Pt_2 11 “Non conosco l'agenzia per cui lavoro so che ho firmato il contratto di lavoro l'ho firmato il 1° maggio 2021 presso la sede della in Castelleone ed ho iniziato a lavorare presso la da subito (1/5/2021). … gli ordini li Pt_2 Pt_2 CP_ ricevo dal a (pagg. 35-38, dichiarazioni, fascic . Tes_3 12 Quest'ultimo, dipendente di , ha riferito di avere sempre svolto la stessa mansione e di Pt_2 avere insegnato il lavoro a tre dipendenti della VOs, confermando l'identità dell'attività.
16 È indubitabilmente emerso, infatti, che tutti i lavoratori della VO inviati in appalto presso la e oggetto di accertamento erano, in realtà, stati Parte_2 assunti e costantemente diretti nella prestazione dal titolare dell'impresa ricorrente, effettiva datrice di lavoro sostanziale. Tale conclusione, naturalmente, non è inficiata dalla presenza - peraltro sporadica - del referente di o del CP_2 Persona_1
“coordinatore” dei lavoratori della Cooperativa, aventi ruolo meramente formale e addetti agli adempimenti puramente burocratici inerenti al rapporto di lavoro, che, invece, era gestito in maniera integrale ed esclusiva, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro, da Parte_1
In tale contesto, peraltro, non rileverebbe comunque la circostanza che, nel periodo oggetto di accertamento, la lavorazione del legno fosse effettivamente affidata solo alla
Cooperativa – con adibizione dei dipendenti alla sola attività di Pt_2 movimentazione e rivendita – ovvero venisse svolta anche da operai della ricorrente.
Ai fini della fondatezza dell'addebito, infatti, è condizione necessaria e sufficiente l'accertamento che, in concreto, il personale della Cooperativa non operava sotto la gestione autonoma dell'appaltatrice, ma del committente, in un inserimento totale nell'organizzazione dell'attività della e sotto le direttive di Parte_2 Pt_1
Circostanza, peraltro, ulteriormente riscontrata – ma si tratta di un evidente argomento di contorno rispetto a quanto già rilevato in fatto – dal rilievo che né
l'appaltatrice né la EVOLOGISTIC SOC. COOP. avevano per CP_2 oggetto sociale l'attività di lavorazione del legno, di talché non v'è alcun elemento che induca a ritenere, in capo alle stesse, il possesso di una struttura organizzativa idonea alla realizzazione autonoma della commessa, fuori dallo schema di una mera messa a disposizione del personale.
E, sul punto, si è già ricordato che l'appalto di lavori, anche nella forma labour intensive, può ritenersi ammissibile e legittimo solo quando abbia per oggetto un segmento dell'attività produttiva autonomo sotto il profilo imprenditoriale e, dunque, integralmente rimesso all'appaltatrice con organizzazione e gestione propria e rischio personale, restando salva la possibilità di un mero coordinamento con l'organizzazione del committente, nel cui ciclo produttivo si inserisce l'attività prestata.
Nel caso di specie, tuttavia, è chiaramente emerso che tutti i lavoratori della
VO – eventualmente, nel periodo considerato, insieme con altri lavoratori
17 della - operavano indistintamente sugli stessi macchinari e attendevano Pt_2 sempre alle medesime attività, rimettendosi, per la gestione concreta del rapporto di lavoro, sempre e solo a il quale forniva le direttive – talora con Parte_1
l'ausilio del proprio dipendente - e si occupava dei colloqui di Parte_3 assunzione e dell'autorizzazione al godimento di ferie e permessi. In tale contesto, la gestione degli aspetti puramente burocratici – peraltro, nel caso di specie, promiscuamente riferita al dipendente di - non consente Parte_6 certo di ravvisare in capo alla formale datrice di lavoro quella gestione concreta ed effettiva del rapporto e della commessa che, sola, avrebbe reso l'appalto legittimo.
A nulla varrebbe, poi, neppure l'eventuale utilizzo di una timbratrice destinata a rilevare le presenze del personale VO: posto, infatti, che sarebbe emersa, al più, la presenza di una timbratrice riservata ai due dipendenti amministrativi e Pt_3
e di un'altra destinata a tutti i restanti operai indistintamente, rimane comunque
[...] dirimente il dato sostanziale dell'assenza di autonomia della commessa.
Ciò, peraltro, a prescindere dalla pertinenza del richiamo agli appalti c.d. labour intensive laddove, come si vorrebbe sostenere in ricorso, l'attività principale della committente, di stampo puramente manuale, costituisca l'unico oggetto della commessa e venga realizzata esclusivamente avvalendosi di attrezzature e macchinari all'uopo acquistati dalla . Pt_2
Per tutte le considerazioni svolte, in definitiva, non pare esservi dubbio che il ricorso alla struttura giuridica dell'appalto – peraltro, nella forma più articolata del subappalto, previa interposizione della - dissimulasse, in realtà, una CP_2 somministrazione illecita di personale, finalizzata a un abbattimento del costo retributivo e contributivo del lavoro, tenuto conto dei livelli previsti dal CCNL
Multiservizi applicato dalla Cooperativa subappaltatrice rispetto a quelli applicati ai dipendenti direttamente assunti dalla che, invece, erano stati Parte_2 correttamente inquadrati nel CCNL Legno Artigiani.
*
5.2 Posto quanto sopra, non può trovare accoglimento neppure il motivo di opposizione formulato in via subordinata dalla difesa attorea, avente per oggetto la contestazione, peraltro generica, del ricalcolo delle giornate di lavoro conteggiate ai fini della maggiore contribuzione.
18 Sul punto, invero, si deve osservare che tutti i lavoratori sentiti dagli Ispettori e i testi escussi, compreso il “referente” di , hanno confermato Parte_6 che i dipendenti assunti nel periodo da VOs e adibiti all'appalto – illecito – presso la avevano sempre e solo Parte_2 lavorato presso la società opponente per tutto il lasso di tempo considerato dall'accertamento. Ciò supera, all'evidenza, la contestazione di inattendibilità del calcolo svolta dalla ricorrente, non emergendo alcuna criticità – bensì, un criterio indubbiamente affidabile – nella scelta degli Ispettori, esplicitata nel verbale unico, di fare riferimento alle risultanze del LUL, dei cartellini presenze e delle fatture emesse da nel CP_2 periodo, per determinare in maniera certa, per ciascun mese e ciascun lavoratore, le giornate di lavoro prestate presso l'impresa individuale da agosto 2020 a luglio 2021
(cfr. pag. 4-5, doc. 10 ricorrente).
Non vi è, infine, nessuna specifica contestazione sul ricalcolo della contribuzione dovuta, che, comunque, risulta opportunamente riparametrata al maggiore imponibile derivante dall'applicazione del CCNL Legno Artigiani - già utilizzato per i dipendenti della - a tutti gli operai Parte_2 sostanzialmente dipendenti della ricorrente e adibiti alla lavorazione del legno.
È, poi, chiaramente infondata anche la contestazione – comunque tardiva, perché sollevata solo in sede di discussione – dell'insussistenza del dolo di evasione, a fronte della chiara articolazione di tutte le fasi del rapporto di lavoro – che sin dall'instaurazione contemplava l'esclusivo potere decisionale di - e Parte_1 della complessiva operazione congegnata dalle parti, specificamente finalizzata all'ottenimento di un netto risparmio contributivo, oltre che retributivo, in ragione dei minori livelli retributivi previsti dal CCNL Multiservizi applicato dalla cooperativa
– fittizia – subappaltatrice.
E, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito, al riguardo, come “la diversità tra la situazione rappresentata (id est: quella formale) e quella "effettiva" (id est: quella emersa all'esito della verifica giudiziale) integri la situazione tipica che dà luogo al più grave regime sanzionatorio dell'evasione per essere configurabile l'occultamento "dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi" che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti” (Cass. lav. n. 21381/2023)
*** * ***
19
6. La manleva di Controparte_2
Deve, infine, essere respinta la domanda di manleva formulata nei confronti della terza chiamata Controparte_2
Invero, essa si fonda esclusivamente – e senza alcuna argomentazione neppure in relazione ad altri titoli idonei a fondare la rivalsa – sulla ritenuta applicabilità dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, che, tuttavia, nel caso di specie deve essere indubbiamente negata: la disposizione, infatti, oltre a regolare la diversa ipotesi del regresso, è destinata a operare solo in presenza di un appalto lecito e genuino (cfr. Trib. Milano,
n. 188/2019, confermata da C. Appello Milano, n. 653/2020).
Pertanto, il rigetto dell'opposizione e l'accertamento della natura fraudolenta del contratto ostano all'accoglimento della domanda proposta in via gradata, in quanto le somme richieste non discendono dall'inadempimento dell'appaltatore genuino - datore di lavoro formale e sostanziale - ma dall'imputazione dei contributi e delle sanzioni alla committente, in quanto effettiva utilizzatrice della prestazione.
*** * ***
7. Le spese di lite.
Ai fini della regolazione delle spese di lite, l'integrale rigetto dell'opposizione e della domanda di manleva nei confronti della terza chiamata determinato la condanna del ricorrente a rifondere all' PA
e alla le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto
[...] CP_2 della complessità e del valore delle domande svolte nei confronti di ciascuna parte, nonché delle fasi processuali concretamente esperite e dell'ampia istruttoria espletata.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., riserva a 60 giorni per la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione rigetta integralmente l'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
33520220000600534000 e la domanda di manleva proposta da parte ricorrente nei confronti della terza chiamata CP_2
20 condanna - in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
a rifondere all' Parte_2 [...]
le spese di lite, che liquida in € PA
9.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge;
condanna parte opponente a rifondere a le spese di lite, che liquida in CP_2
€ 6.199,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 4 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tal caso, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto illegittimo l'appalto in quanto “il personale della cooperativa era inserito nei vari reparti produttivi della committente, lavorava alle linee produttive, a volte a fianco del personale della società ricorrente, eseguiva le stesse lavorazioni svolte da quest'ultimo personale e nei fatti si aggiungeva a questo personale nello svolgimento di dette lavorazioni, quando era necessaria più manodopera e che l'organizzazione concreta del personale della cooperativa era prerogativa esclusiva della committente, la quale decideva giornalmente il numero dei lavoratori della cooperativa da impiegare in funzione delle 2 Nel verbale si dà atto che ha rifiutato di firmare la dichiarazione. Tuttavia, non è Parte_1 stata proposta querela di fal nuto della stessa e, comunque, quanto riferito in loco ha trovato riscontro nella descrizione del lavoro operata nel verbale e nelle dichiarazioni raccolte dai dipendenti della oltre che nell'espletata istruttoria. CP_6 3 Il teste aveva dichiarato agli ispettori che tutti i dipendenti di ed VOs lavoravano Pt_2 insieme, svolgendo le medesime attività con gli stessi macchin ando gli stessi spogliatoi e timbrando alla stessa timbratrice;
inoltre, aveva riferito che in caso di impedimenti dei lavoratori della CP_ Cooperativa, questi avvisavano lui o il titolare cfr. pagg. 28-31, dichiarazioni, fascicolo . Pt_1 5 Nel verbale unico di accertamento e notificazione viene descritto “un ambiente unico e promiscuo, in cui non erano presenti né delimitazioni fisiche né altro tipo d'indicazione che evidenziasse i rispettivi spazi di operatività”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa di primo grado promossa da
(C.F. ), personalmente ed in qualità di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante di (P. Parte_2
IVA ) P.IVA_1 con l'Avv. de Chiara e l'Avv. Colosio, elettivamente domiciliati presso lo Studio della prima in Milano, via Melloni n. 34
- RICORRENTI -
contro
(C.F. PA
) P.IVA_2 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE –
e nei confronti di
(C.F. / P. IVA ) CP_2 P.IVA_3 con l'Avv. Zigni, presso lo Studio del quale in Melzo, via Monte Rosa n. 15, è elettivamente domiciliata
- TERZO CHIAMATO DAL RICORRENTE IN OPPOSIZIONE -
Oggetto: Opposizione ad avvisi di addebito All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti. FATTO
1. La vicenda processuale.
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2022, - in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante della - Pt_2 Parte_2 Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro, l' e la PA [...]
proponendo Controparte_3 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33520220000600534000 e chiedendo, in via gradata, la condanna in manleva della previa autorizzazione alla CP_2 chiamata in causa del suddetto terzo. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“IN VIA IMMEDIATA E PRELIMINARE:
- Sospendere l'impugnato avviso di addebito n. 33520220000600534000 inaudita altera parte, ovvero previa audizione delle parti, onde evitare un ingiusto pregiudizio all'opponente, sussistendone tutti i gravi motivi sopra descritti.
- In rito: accertare e dichiarare che l'avviso di addebito qui impugnato non è conforme ai requisiti di legge per indeterminatezza e/o genericità, per i motivi di cui sopra. Nel merito: IN VIA PRINCIPALE:
1. accogliere integralmente la presente opposizione e, per l'effetto, annullare e revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di addebito n. 33520220000600534000 per i motivi in atti, da intendersi qui richiamati e trascritti;
2. accertare e dichiarare non dovute dall'odierno opponente le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato e di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o del tutto inefficace, con statuizione che nessuna somma debba CP essere versata all' da parte opponente per i titoli di cui è causa;
3. In via strettamente subordinata, nella sola denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi dovuto CP quanto dall' preteso con l'avviso impugnato, condannare semmai l'odierno opponente al pagamento della minor e diversa somma ritenuta di giustizia.
4. In ogni caso, previa eventuale autorizzazione alla chiamata del terzo, dichiarare CP_2 tenuta a manlevare e tenere indenne rispetto e per
[...] Parte_2 quanto la stessa sia costretta a corrispondere in esecuzione della emananda sentenza per capitale, interessi e spese e comunque condannare a rifondere a CP_2 Parte_2 CP le somme che lo stesso dovesse medio tempore corrispondere ad
[...]
5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre Cpa ed Iva”. Si è costituito l' , PA chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la condanna della ricorrente al pagamento dei contributi e degli importi ritenuti dovuti all'esito del giudizio, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito impugnato;
in subordine, condannare il ricorrente al pagamento delle minori somme che eventualmente si accertino dovute per i titoli di cui all'avviso di addebito opposto. Spese ed onorari di lite in ogni caso rifusi”. Sospesa l'efficacia esecutiva degli avvisi opposti, all'udienza del 12 settembre 2023 il Tribunale ha autorizzato la chiamata del terzo, rinviando al 26 gennaio 2024.
2 Si è costituita in giudizio la eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva e instando per l'immediata estromissione dal giudizio nonché contestando, in ogni caso, la fondatezza della pretesa dell' con richiesta di CP_1 accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito impugnato;
in subordine, condannare il ricorrente al pagamento delle minori somme che eventualmente si accertino dovute per i titoli di cui all'avviso di addebito opposto. Spese ed onorari di lite in ogni caso rifusi”. Istruita la causa mediante espletamento della prova orale richiesta e preso atto dell'assenza di domande nei confronti di (cfr. verbale del 4.3.2025), il nuovo CP_3
Giudice designato, all'udienza del 4 marzo 2025, esaurita la discussione delle parti, ha deciso la causa come da dispositivo pubblicamente letto, riservando a 60 giorni il deposito della motivazione ex art. 429 c.p.c..
*** * ***
2. Le questioni dedotte in giudizio.
- in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
- ha impugnato l'avviso di addebito n. Parte_2
33520220000600534000 notificatogli a mezzo PEC dall' di Cremona in data 7 CP_1 settembre 2022, avente per oggetto la richiesta di pagamento di contributi risultanti da mod. 10/V, oltre somme aggiuntive e sanzioni per evasione e interessi di mora, in relazione al periodo da agosto 2020 a luglio 2021, per complessivi € 114.996,91.
La pretesa dell' si fonda sulle risultanze dei quattro accessi Controparte_4 effettuati dall' il 6.7.2021, 8.7.2021, 12.7.2021 e 22.7.2021 a Controparte_5 seguito di segnalazione dell'ATS Valpadana.
In dettaglio, gli Ispettori avevano ricostruito che la aveva stipulato, in Pt_2 data 1.7.2019, un contratto di appalto di lavori di riparazione e ricostruzione pallets con la società poi integrato il 5.8.2020; quest'ultima, in data 3 agosto 2020, CP_2 aveva a sua volta subappaltato alla i lavori di facchinaggio, Controparte_6 fattorinaggio, imballaggio carico e scarico, movimentazione merci presso i magazzini della in Cassano d'Adda e presso altri stabilimenti inerenti altre commesse. CP_2
Quindi, avevano riscontrato l'utilizzo, da parte dell'impresa ricorrente, di lavoratori assunti dall'appaltatrice “VO Soc. Coop.”, osservando che essi erano impiegati nelle stesse mansioni di ripristino di pallets e assemblaggio svolte dai
3 dipendenti della e in totale commistione con gli stessi, nonché alle dirette Pt_2 dipendenze del titolare o del dipendente caporeparto . Parte_1 Parte_3
Con il verbale di accertamento e prescrizione del 30.8.2021, pertanto, avevano concluso per l'illiceità dell'appalto di lavori, affermando che lo schema negoziale era finalizzato a porre in essere una somministrazione fraudolenta di manodopera da soggetto non autorizzato, al fine di garantire il risparmio retributivo e contributivo derivante dall'applicazione del CCNL Multiservizi, in uso presso la Cooperativa, in luogo del CCNL Legno Artigiani applicabile in ragione delle mansioni effettivamente svolte;
ne era seguita, altresì, l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione dell'ITL di Cremona del 11.10.2021, avente per oggetto la violazione dell'art. 18, co. 2, D. Lgs. n. 276/2003.
Ad avviso del ricorrente, la pretesa dell' sarebbe infondata e illegittima. CP_1
In primo luogo, la difesa attorea ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito per omessa identificazione e specificazione dei titoli e degli importi pretesi, oltre che per difetto di motivazione, opponendo, altresì, la violazione del principio di trasparenza e contraddittorio, per non essergli stato consentito l'accesso agli atti
Nel merito, ha contestato la sussistenza della somministrazione illecita e affermato la genuinità dell'appalto, evidenziando che la è un'impresa individuale Parte_2 che svolge attività di fabbricazione del legno e commercio all'ingrosso di pallets, avente alle proprie dipendenze – al momento del deposito del ricorso – 13 addetti (2 amministrativi, 8 operai e 3 autisti), tutti dotati di idonei segni distintivi e assunti con applicazione del CCNL Legno Artigiani. Ha affermato, in particolare, di occuparsi della ricezione e cernita del materiale legnoso finalizzata al recupero dello stesso e all'assemblaggio di nuovi materiali o nuovi bancali ovvero, se impossibile, all'invio presso altri impianti autorizzati, deducendo di avere stipulato a tali fini il contratto di appalto di lavori di riparazione e ricostruzione dei pallets con la che, a sua volta, aveva CP_2 subappaltato il servizio alla VOs. Ha sostenuto, quindi, di avere sempre operato con manodopera propria, senza interferire con “modalità e tempi di lavoro dei lavoratori somministrati”, deducendo che la direzione del lavoro sarebbe rimasta in capo ai referenti della Cooperativa, o . Persona_1 Persona_2
In via gradata, poi, ha contestato la correttezza dell'accertamento, deducendo che, da un lato, il personale inviato presso la mutava mensilmente o Parte_2
4 giornalmente e che, dall'altro, nessun documento proverebbe la presenza costante e quotidiana di tutti i lavoratori individuati nel verbale unico nel periodo considerato, non essendovi neppure corrispondenza con quanto indicato alle pagine 3-5 del verbale medesimo ed essendo la durata dei singoli rapporti di lavoro desunta dalla mera data di inizio del contratto di appalto.
In ogni caso, ha chiesto di essere manlevata da ogni responsabilità dalla terza chiamata anche a titolo di rivalsa ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003. CP_2
*** * ***
3. Le eccezioni preliminari.
Sono, innanzitutto, infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa attorea.
Principiando dalla violazione del principio di trasparenza e del contraddittorio per impossibilità di accedere agli atti dell'ITL, in disparte il rilievo che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto ovviare al dedotto impedimento attivando i rimedi giurisdizionali volti al superamento dell'inerzia o del diniego dell'amministrazione, appare comunque sufficiente osservare che l'eccezione pregiudiziale era espressamente finalizzata alla riserva di un'eventuale integrazione difensiva in seguito alla produzione della documentazione di causa da parte dell' e che, anche dopo la CP_1 costituzione del convenuto, nessuna richiesta è stata formulata in tal senso.
Ogni questione sul punto, pertanto, deve ritenersi superata.
Per quanto concerne l'eccezione preliminare di nullità dell'avviso di addebito per indeterminatezza e genericità dello stesso, invece, si rileva che il titolo opposto individua chiaramente le causali della pretesa, richiamando quanto già contestato all'impresa ricorrente con la “Diffida Prot. CMBDR.19/05/2022.2678214 CP_1 notificata il 19/05/2022”. Questa, prodotta dall' e regolarmente notificata a CP_1 mezzo PEC in data 19 maggio 2022 (doc. 10, , recava la specifica indicazione CP_1 degli importi che, “a seguito di Verbale della Direzione Territoriale del Lavoro del
11/10/2021”, venivano richiesti alla a titolo di contributi e sanzioni Parte_2 nel periodo indicato, con la specifica dei lavoratori e dei mesi considerati (cfr. pag.
7/10). Né si può trascurare che, allo stesso modo, già nel verbale di accertamento e prescrizione, consegnato a mani di risultava chiaramente indicata Parte_1 sia la ragione dell'addebito sia il tipo di accertamento effettuato, con puntuale indicazione delle “Giornate di lavoro in da parte del personale Parte_2
5 dipendente di EVOLOGISTIC SOC. COOP. a far data dal 03.08.2020”, ovvero dall'inizio del contratto di subappalto con la CP_6
Allo stesso modo, poi, l'avviso di addebito precisa anche di richiedere i contributi
“Modello DM 10/V” e di applicare il “regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b” e gli interessi di mora.
Appare dunque evidente come, sotto tale profilo, alcun vulnus ai diritti difensivi possa derivare dalla tecnica di formulazione dell'avviso di addebito, che – anche attraverso il richiamo per relationem alla precedente diffida ad adempiere regolarmente notificata (cfr. Cass. n. 3565/2023) – contiene la puntuale individuazione delle ragioni e dei titoli della pretesa azionata dall' . Ciò, peraltro, è Controparte_4 confermato dal tenore del ricorso introduttivo, che attesta come l'opponente sia stato perfettamente in grado di comprendere il fondamento dell'addebito e di contraddire in ordine alla legittimità e fondatezza della pretesa, contestando finanche il criterio di calcolo adottato dagli Ispettori nel verbale di accertamento e prescrizione.
Anche tale eccezione, pertanto, non merita accoglimento.
*** * ***
4. La fattispecie contestata.
Passando al merito dell'accertamento, al fine di verificare la fondatezza della pretesa vantata dall' PA
, appare preliminarmente necessario rammentare, in termini generali, che
[...] fuori dello schema legale rigorosamente delineato dalle fattispecie di cui agli artt.
30ss. D. Lgs. 81/2015 (già artt. 20ss. D. Lgs. 276/2003) e all'art. 29 D. Lgs.
276/2003, permane nel nostro ordinamento il divieto di dare vita a forme di organizzazione del lavoro in cui l'effettivo utilizzatore della prestazione non coincida con il titolare del rapporto di lavoro. Infatti, il Legislatore individua, quale situazione contrapposta a quella della interposizione lecita latamente intesa (somministrazione, appalto o distacco), le ipotesi di somministrazione irregolare e somministrazione fraudolenta, alle quali ricollega il diritto del lavoratore di pretendere la costituzione di un rapporto di lavoro diretto alle dipendenze del soggetto che – di fatto – ha utilizzato la prestazione.
Più in dettaglio, si osserva che l'art. 29 D. Lgs. 276/2003 ha codificato i criteri distintivi tra appalto lecito e interposizione illecita proprio nella “organizzazione dei
6 mezzi necessari da parte dell'appaltatore” e nella “assunzione da parte del medesimo del rischio di impresa”; ad essi deve farsi riferimento, nella consapevolezza che l'organizzazione dei mezzi può anche risultare, a seconda delle specifiche esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
Ciò che distingue il soggetto illegittimamente interposto dall'appaltatore è, quindi,
l'assenza nel primo di una gestione d'impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione, da verificarsi in concreto, di talché è possibile escludere la sussistenza di un'interposizione illecita esclusivamente nei casi in cui l'impresa appaltatrice operi in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto al committente, abbia una gestione a proprio rischio in relazione a una specifica opera e, soprattutto, ove i lavoratori impiegati siano da lui diretti e operino realmente nel suo interesse. Dunque, qualora sia prospettata l'ipotesi di interposizione illecita, è in primo luogo necessario accertare, in capo alla committente, il reale intervento dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio.
A fronte delle deduzioni della difesa attorea, poi, pare anche doveroso rammentare che gli appalti c.d. leggeri e labour intensive sono certo compatibili con l'utilizzo, da parte del personale dipendente dell'appaltatore, di mezzi e attrezzature messe a disposizione dal committente, ma resta ferma la necessità di verificare “che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi
l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020, Cass. n. 30624-2023)” (Cass. n. 10012/20241). Ne
7 consegue che l'appalto con principale apporto del lavoro è legittimo solo “a condizione che comunque sussista l'apporto organizzativo dell'appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell'appalto” (Cass. n. 31128/2021; Cass. n. 10012/2024): è, quindi, decisivo il requisito della effettiva sussistenza di una struttura organizzativa e direttiva, che consenta di rinvenire una qualche autonomia in capo all'appaltatore, apprezzabile sotto il profilo imprenditoriale e attinente alla gestione e organizzazione del lavoro.
*
5. La valutazione del caso concreto.
L'onere della prova era posto a carico dell' PA
, creditore sostanziale, che lo ha soddisfatto.
[...]
Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, infatti, incombe sull'Istituto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva fondata su di un rapporto ispettivo. A tal fine, peraltro, si rammenta che il rapporto ispettivo dei funzionari dell' fa fede sino Controparte_4
a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti (Cfr. Cass. n. 8946 del 2020; Cass. lav. ord. n. 23252/2024), mentre, in ordine alle altre circostanze di fatto, esso è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi - e resta liberamente valutabile dal giudice in concorso con altri elementi probatori (Cass. Lav., n. 14965/2012; Cass. Lav., n. 978/2020).
Tenendo conto della ricostruita conformazione e distribuzione degli oneri probatori, sulla base della documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata, è possibile ritenere l'insussistenza di qualsivoglia effettivo esercizio di poteri datoriali da parte della sub-appaltatrice EVOLOGISTIC SOC. COOP. nei confronti dei lavoratori dalla medesima formalmente assunti e impiegati presso la committente
; infatti, le dichiarazioni recepite in Parte_2 corso di accertamento – nei confronti delle quali non è stata proposta querela di falso
proprie esigenze produttive, il reparto di assegnazione e le mansioni da svolgere, non essendo stata mai fornita dalla Con
nessuna autonoma prestazione di risultato;
dall'altro che, anche a volere considerare che si fosse in presenza di un to smaterializzato, non si poteva parlare di un know how essendo le lavorazioni richieste ed espletate semplici e non specialistiche e svolgendo i macchinari e le attrezzature un ruolo tutt'altro che marginale rispetto a quello delle attività manuali”.
8 – e quelle acquisite in giudizio, in uno con la documentazione acquisita, attestano la sostanziale gestione del rapporto di lavoro da parte di cosicché è Parte_1 in capo alla suddetta impresa individuale, quale effettivo datore di lavoro, che devono essere imputati tutti i rapporti subordinati per cui è stato emesso l'avviso opposto.
*
5.1 Procedendo con ordine, si osserva che nel verbale unico di accertamento e notificazione n. CR00000/2021-112-01 dell'11 ottobre 2021, richiamato dalla citata diffida ad adempiere, gli Ispettori avevano rilevato che, nel corso dei quattro accessi ispettivi effettuati nel luglio 2021 presso la Parte_2
, era stata riscontrata la presenza, in sede, di lavoratori della
[...]
EVOLOGISTIC SOC. COOP. che “operavano in un ambiente unico e promiscuo” con i dipendenti della ricorrente, “non erano riconoscibili attraverso divise”, “timbrano tutti alla stessa macchina segnatempo utilizzando gli stessi spazi comuni” e “avevano la possibilità di intercambiarsi ai macchinari”; essi, inoltre, svolgevano “le medesime mansioni tutti seguendo le direttive impartite dal titolare di sig. o dal suo dipendente Parte_2 Parte_1 caporeparto, sig. . Parte_3
Peraltro, lo stesso titolare aveva riferito2 che “il lavoro svolto in sede viene effettuato dai miei dipendenti e dai dipendenti della . Il rapporto con la cooperativa Parte_4 nasce dalla conoscenza che ho con il titolare della a cui mi rivolgo quando ho bisogno CP_2 di manodopera. Capita di aver bisogno di personale per poco tempo e non mi conviene assumerlo. Mi rivolgo quindi a che manda i dipendenti della cooperativa che lavorano qui, i miei dipendenti CP_2
e dipendenti VO svolgono insieme lavori di ripristino e recupero pellets … il lavoro viene distribuito quotidianamente da me o dal mio dipendente a tutti i lavoratori a seconda delle Pt_3 commesse per quella giornata o per quella settimana … In caso di assenza i dipendenti comunicano le loro problematiche ai rispettivi responsabili” (cfr. dichiarazioni fascicolo . Pt_1 CP_1
Allo stesso modo, l'Ispettore , sentito come teste all'udienza del Tes_1
29.5.2024, ha dichiarato: “Rilevammo subito la presenza di 40-50 persone e rilevammo che circa la metà di loro era dipendente di e l'altra metà era dipendente di una Cooperativa, la Pt_2
VOs. Parlando con i vari lavoratori, ci rendemmo conto che tutti facevano la stessa cosa,
9 utilizzando tutti i macchinari della ditta;
prendevano gli ordini da o da un altro straniero, Pt_1
mi pare che fosse anche lui dipendente di Quando mancava dava Parte_3 Pt_1 Pt_1 lui le disposizioni a tutto il personale presente, anche quello VO … Anche nel corso dell'istruttoria, accertammo che già dalle modalità di sviluppo di lavoro (tutti avevano un unico badge, uniche divise, lavoravano tutti negli stessi ambienti e sulle stesse macchine) si configurava una somministrazione illecita. Anzi, preciso che neppure avevano una divisa, ma erano tutti vestiti con indumenti propri. È, quindi, emerso che i dipendenti di erano pagati con il CCNL Legno Pt_2
e quelli di VOs con CCNL Multiservizi, cosicché ne conseguivano evidenti differenze contributive … [ se non sbaglio, lavorava per VOs ed era una sorta di Persona_1 coordinatore che veniva alla bisogna da Milano, non lavorando in Cooperativa. Era un responsabile della e quando avevamo bisogno di informazioni ci interfacciavamo con lui;
ricordo CP_6 anche che convinse a ritirare il verbale. … se non ricordo male, alcuni avevano fatto il Pt_1 colloquio di lavoro proprio con e poi, a seconda del caso, li aveva assunti direttamente Pt_3 Pt_1
o li aveva fatti assumere dalla Cooperativa …”.
Il teste, quindi, ha confermato il contenuto del verbale e precisato che Per_1
– identificato come responsabile del personale di VOs, ma in realtà
[...] dipendente di - non era neppure quotidianamente presente presso la CP_2 Pt_2
e che, in ogni caso, il lavoro era organizzato sempre dal Pt_1
Inoltre, il dipendente di , alla medesima udienza, pur Pt_2 Persona_3 negando di avere mai svolto il ruolo di responsabile o coordinatore dei lavoratori presenti in ditta, ha riferito che “siccome è da un po' di anni che mi occupo di queste mansioni, capita che io possa prendere il muletto e dire ai colleghi di riparare il bancale o di fare una lavorazione;
questo, però, solo da poco tempo. All'inizio ho fatto l'operaio semplice. Non sono mai stato un responsabile, non dico nulla agli operai;
al massimo prendo il muletto e scarico i bancali per le lavorazioni, ma non ho responsabilità. … Quando lavoravo, c'erano dipendenti di e di Pt_2 una , questi si occupavano della riparazione dei bancali. Facevano quello che facevo CP_6 anche io, come tutti. Loro avevano divise di un altro colore, con un'altra scritta;
io vedevo che c'era sempre un ragazzo che li seguiva, che si richiamava forse ma ogni tanto veniva anche Per_4
Per_
[ ] che guardava i ragazzi e parlava con loro. ... Non davano gli ordini: Per_1 Per_4
10 guardava gli operai della Cooperativa, lo vedevo che veniva ogni tanto a parlare, presumo Per_1 che fosse il responsabile della Cooperativa. Non c'erano grandi ordini da dare, i lavoratori della
Cooperativa venivano la mattina e si mettevano al loro posto a fare riparazione dei bancali. Gli operai della Cooperativa facevano lo stesso lavoro nostro, lavoravamo tutti nello stesso posto. Non so quanti fossero dipendenti della io ero assunto dalla e poi c'erano molti ragazzi Pt_2 Pt_2 della Cooperativa. A parte i periodi di malattia o le assenze, i ragazzi della lavoravano CP_6 sempre da noi in ”. Quanto, poi, alle dichiarazioni parzialmente differenti rese Pt_2 agli ispettori, ha precisato che “io preparo i bancali per i ragazzi, questo lo facevo anche al momento dell'accesso degli ispettori. Cioè, a ogni posto di lavoro, io metto i bancali, perché i ragazzi li lavorino. Più di questo non posso fare. I ragazzi della si cambiavano in uno CP_6 spogliatoio apposito;
noi venivamo vestiti da casa, non ci siamo mai cambiati a lavoro. I ragazzi della timbravano il cartellino su una macchina apposita, mentre io, la segretaria e CP_6 abbiamo l'apposito timbratore”. Testimone_2
Il teste, quindi, ha confermato che – come già riferito agli ispettori - tutti i lavoratori della e della VOs operavano in maniera promiscua, Pt_2 seguendo le direttive impartite dal titolare e svolgendo tutti le stesse lavorazioni;
ha chiarito, poi, di avere effettivamente portato i bancali da lavorare a entrambe le categorie di lavoratori, pur negando di esserne il responsabile o di dare loro vere e proprie direttive. Inoltre, ha chiarito che sia , dipendente di e solo Persona_1 CP_2 sporadicamente presente, sia “ ” di VO non esercitavano poteri direttivi e Per_4 organizzativi dell'attività d'impresa oggetto di appalto e subappalto, ma si limitavano a essere presenti in loco, senza impartire alcuna indicazione. Infine, ha affermato di essere l'unico - insieme alla segretaria e all'amministrativo – a Testimone_2 utilizzare una timbratrice apposita, mentre tutti gli altri operai dovevano utilizzarne un'altra.
Da parte sua, il teste – ex dipendente dell'appaltatrice – ha Persona_1 CP_2 riferito di avere seguito “l'appalto la VOs operava all'interno di Pt_2 Pt_2 riparava i pallets;
il mio lavoro era di andare a verificare che si svolgesse bene il lavoro e che i ragazzi avessero le protezioni. mi diceva la quantità di bancali che dovevano essere Parte_3 riparate, io andavo dal referente di VOs e gli consegnavo l'ordine dei bancali da lavorare. era un dipendente di VOs, lavorava in riparazione e mi faceva da Persona_2 referente per VOs, nel senso che gestiva il personale quando non c'ero io. Parte_3
11 approvvigionava i bancali, cioè ci portava i materiali da lavorare perché questi li forniva Pt_2
L'unico contatto tra di noi era quello.
Se c'ero io, gli ordini ai ragazzi della li davo direttamente io;
altrimenti, li dava CP_6
I ragazzi della riparavano i bancali e i pallet;
a loro arrivava il Persona_2 CP_6 bancale rotto e lo riparavano;
invece costruiva i bancali nuovi, erano due lavori differenti. Il Pt_2 lavoro si svolgeva in due capannoni separati da un muro divisorio, i nostri erano tutti a sinistra e i dipendenti tutti a destra, entrando. L'area era segnalata da cartelli su tutti i Pt_2 CP_2 banconi. I nostri dipendenti avevano una divisa particolare, anche se capitava che la dimenticassero;
avevano divisa, scarpe, guanti, tappi alle orecchie. I ragazzi della che hanno lavorato nel CP_6 capannone della in quel periodo hanno lavorato solo lì. Vado a memoria, ma mi sembra Pt_2 che la situazione fosse questa anche quando sono arrivati gli ispettori a luglio 2021; l'ispettore mi avrà sentito per 15 minuti, sull'uscio della porta. Di solito, i dipendenti della Cooperativa hanno un tesserino;
di solito, non sempre, perché a volte lo perdono o non lo indossano. Davo io le buste paga ai ragazzi della , facevo la cortesia a VOs”. CP_6
Tali dichiarazioni, tuttavia, appaiono inattendibili.
Il teste, infatti, ha affermato di dare personalmente le direttive ai lavoratori della
Cooperativa o di essere sostituito, in caso di assenza, dal dipendente di VO,
ma tale circostanza è stata smentita da tutti i lavoratori escussi o sentiti Per_2 dagli Ispettori.
Egli, inoltre, con un netto cambio di versione rispetto a quanto riferito agli
Ispettori4, ha introdotto una distinzione tra l'attività di riparazione dei bancali rotti, asseritamente affidata a VOs, e la movimentazione e costruzione di bancali nuovi, che sarebbe rimasta ai lavoratori della , riferendo che quello sarebbe Pt_2 stato il contenuto dell'appalto. Tuttavia, tale circostanza – significativamente mai dedotta neppure dalla difesa attorea – non ha trovato alcuna conferma in quanto affermato dai testi escussi né in quanto dichiarato dai lavoratori della Cooperativa.
Né, infine, essa trova un minimo riscontro nel contratto di appalto stipulato tra e nel quale si legge che la committente, avente per Parte_2 CP_2 oggetto sociale l'attività di “ritiro, riparazione, ricostruzione e vendita pallets usati”, affidava
Parte_ 4 “Mi occupo di supervisionare i cantieri della cooperativa in Lombardia compreso questo di Castelleone presso
Mi occupo di recapitare i LUL ai dipendenti, i DPI ed ogni altra occorrenza dovesse servire. Il lavoro qui da
[...] è strutturato su un unico turno da 8 ore e i dipendenti si occupano di riparare i bancali e sistemare le pedane Pt_2 lesionate per ripristinarle e metterle a nuovo. I dipendenti lavorano nello stesso ambiente dei dipendenti di ma Pt_2CP_ non hanno il tesserino di riconoscimento né una propria divisa” (pagg. 22-24, dichiarazioni, fascicolo .
12 alla – attiva nei servizi di logistica e stoccaggio - la “riparazione, CP_2 ricostruzione pallets oltre ad attività correlate”, quindi la medesima attività di lavorazione del legno usato svolta dalla (cfr. doc. 17 ricorrente). Parte_2
Da ultimo, la genuinità e attendibilità della dichiarazione è ulteriormente minata dalla descrizione dei luoghi, che è rimasta totalmente isolata e, ancora una volta, è risultata differente da quella rappresentata in sede di accesso: nessuno dei testi escussi o dei lavoratori sentiti dagli Ispettori, né il verbale redatto a seguito di ben quattro accessi ispettivi e non impugnato con querela di falso, ha mai rilevato la suddivisione dei locali in aree destinate alla e adibite esclusivamente alla lavorazione di CP_2 bancali rotti, essendo, invece, stata chiaramente affermata la promiscuità degli ambienti e l'alternanza dei lavoratori sulle medesime macchine e in identiche attività5. Per_ Del resto, la ricostruzione del teste non è stata neppure confermata dal teste attuale dipendente della con mansioni amministrative, il Testimone_2 Pt_2 quale ha riferito che “Quando lavoro, timbro il cartellino nel capannone produttivo, ci sono più timbratrici, sono due e sono vicine;
una serve per noi e una serve per la . ancora CP_6 CP_2 adesso ha un appalto con non so se si avvalga ancora di lavoratori della VOs. Dei Pt_2 contratti si occupava ha un appalto di riparazione bancali: la nostra ditta si Pt_1 CP_2 occupa di ritiro, riparazione e rivendita bancali e alla è stato affidato l'appalto di CP_2 riparazione bancali;
ha anche un'autorizzazione al trattamento dei rifiuti;
tra questi i Pt_2 rifiuti recuperabili vengono affidati alla per la riparazione, gli altri vengono poi inviati per lo CP_2 smaltimento. Può esserci anche la produzione di bancali nuovi, ma comunque tutto deriva dal recupero dei rifiuti. Intendo che se ci sono due bancali rotti, si ripara l'uno utilizzando la parte recuperabile dell'altro. … i dipendenti di si occupano di smistamento, cernita e Pt_2 movimentazione del legname, mentre quelli della Cooperativa si occupano della riparazione. La natura dell'appalto era proprio questa. Non ci sono dipendenti di che si occupino di Pt_2 riparazione del legname: l'unico che trattava il legno era , ma solo per la Parte_3 movimentazione, portava i bancali da riparare agli operatori di e ritirava quelli riparati;
lo CP_2 faceva in quanto era l'unico ad avere la qualifica di mulettista. era presente in azienda, Pt_1 anche se ogni tanto faceva anche l'autista; non l'ho mai visto dare ordini ai dipendenti di CP_2
Di IN ricordo (ma non so il cognome) e, per la gestione del personale Per_4 Persona_1
13 Per_ io mi interfacciavo con per avere la conoscenza dei ragazzi che ci sarebbero stati in produzione in caso di assenze, anche se poi la gestione era la loro. Nei capannoni, ci sono divisioni: i lavoratori sono vestiti diversamente, timbrano su apposita timbratrice, hanno i cartellini e ci sono i CP_2 cartelloni che indicano le aree di lavorazione dedicate a . CP_2
Il teste – attuale dipendente del ricorrente – ha quindi riferito che i dipendenti della si sarebbero limitati alla cernita e alla movimentazione del legname, Pt_2 mentre tutti e solo i dipendenti di VO si sarebbero occupati dell'attività di riparazione, che, pur costituendo la lavorazione essenziale dell'impresa, sarebbe stata interamente affidata ai lavoratori in appalto. Ha, inoltre, negato di avere mai visto are ordini ai lavoratori della Cooperativa, ma, sul punto, occorre considerare Pt_1 che si tratta di un impiegato amministrativo addetto al lavoro d'ufficio, il quale, del Per_ resto, ha dichiarato di interfacciarsi con per conoscere le presenze del personale.
Ancora, l'ex dipendente di VOs Dmytro Kravchuk, responsabile per la
Cooperativa, ha riferito: “Facevo riparazioni di pallets lì nel capannone;
quando arrivavamo, Per_
… [ ] mi diceva la quantità di lavoro da fare e all'inizio mi ha spiegato cosa fare, Per_1 mentre portava solo i bancali da lavorare. Non ho mai ricevuto ordini da Parte_3 Pt_1
Timbravo il cartellino. C'erano due timbratrici, una elettrica e una manuale, ma io usavo una sola timbratrice, non so se l'altra fosse per i dipendenti di o della . Pt_2 CP_6 Persona_1 mi dava i vestiti, le scarpe, il tesserino, tutto quello che serviva. Chi faceva la riparazione aveva sempre la divisa come la mia. Non c'erano lavoratori di che facessero quel lavoro;
uno Pt_2 portava i blocchi di legno per il taglio, poi c'era che faceva il mulettista. Non ricordo se ci Pt_3 fossero lavoratori di che riparavano il legno, è passato molto tempo e non potevo passare il Pt_2 tempo a guardare cosa facessero gli altri” (verbale del 29.5.2024).
Come quindi, egli ha confermato che l'intera lavorazione dei bancali Tes_2 era affidata a lavoratori della Cooperativa, pur dichiarando di non ricordare se ci fossero lavoratori della addetti alla lavorazione, e ha affermato di avere sempre Pt_2
Per_ ricevuto gli ordini da di Agli Ispettori, tuttavia, egli aveva dichiarato di CP_2 coordinare i lavoratori della VO che erano addetti alla riparazione dei bancali insieme con alcuni dipendenti di (“noi della cooperativa e alcuni dipendenti della Pt_2 usiamo la stessa attrezzatura e gli stessi banchi da lavoro”) e aveva riferito di ricevere Pt_2 le indicazioni da della (ovvero , cfr. pagg. 15-18, Tes_3 Pt_2 Parte_3 dichiarazioni, fascicolo;
aveva, anzi, specificamente riferito di avere “trovato CP_1
14 questo lavoro perché mi sono proposto al sig. dicendo cosa sapevo fare e lui mi ha detto che Tes_3 sarei stato assunto. Non so perché mi ha assunto quello della ”. CP_6
Ebbene, tali ultime dichiarazioni – a differenza di quelle comprensibilmente più vaghe rese in udienza - trovano riscontro in quanto riferito dal teste , Tes_4 attualmente impiegato per altra cooperativa presso la . Egli, infatti, ha
Pt_2 affermato di avere “lavorato per un anno, con due contratti di sei mesi;
poi, quando è
Pt_2 scaduto il contratto, sono andato a lavorare in Cooperativa. Non ho lavorato per Ho CP_2 lavorato per VOs, ma non saprei dire il periodo. Io lavoro con una macchina per smontare i bancali, poi vanno separati gli scarti grossi da quelli piccoli;
dopo, i pezzi vengono portati da altre persone ai lavoratori che li modificano. Questi lavoratori che modificano gli scarti lavorano sempre nel capannone ma appartengono a una Cooperativa. Ci sono tre Cooperative diverse come
Pt_2 nome, ma sono sempre le stesse persone. Questi lavoratori della Cooperativa indossano magliette della Cooperativa, non dà indumenti da lavoro a noi delle Cooperative;
i lavoratori della
Pt_2
Cooperativa fanno sempre il loro lavoro, adesso ha solo autisti e mi sembra che tutti i Pt_2 lavoratori – o almeno la maggior parte - siano della Cooperativa. Adesso vedo che ci sono tante persone che lavorano per la . Non è cambiato nulla dal 2021. Gli ordini li dava CP_6
adesso li dà il figlio;
comandava tutto, sia i mulettisti che i lavoratori delle Parte_1
Cooperative, diceva come comportarsi a chi aveva sbagliato. Non c'era un responsabile della
Cooperativa che ci diceva cosa fare. Io sono sempre stato pagato dalla , che fa il bonifico” CP_6
(cfr. verbale 12.11.2024). Il teste, dunque, ha confermato che gli ordini venivano dati sempre dall'odierno ricorrente, precisando che tutte le lavorazioni del legno vengono affidate alle Cooperative che – con nomi diversi – si avvicendano negli appalti con
. Anche agli ispettori, del resto, egli aveva dichiarato di ricevere gli ordini Pt_2 tutte le mattine da e, in assenza, da “ della [ , Pt_1 Tes_3 Pt_2 Parte_3 alla luce di quanto emerso], precisando ci avere “trovato questo lavoro venendo qui a parlare con poi è venuta la Cooperativa;
quando devo avere ferie parlo prima con Parte_1 Pt_1 se non parlo con lui non posso andare. Poi parlo anche con le (pag. 4-5, CP_6 dichiarazioni, fascicolo . CP_1
A tali dichiarazioni, poi, si aggiungono quelle fornite agli ispettori dai dipendenti della Ba7, e i quali Parte_5 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
Per 6 “La busta paga mi viene consegnata da [ // Questo lavoro l'ho trovato grazie a mio zio che ha Per_1 parlato con Poi sono venuto qua e ho parlato con che mi ha mandato in cooperativa. Il contratto mi è Pt_1 Pt_1
15 hanno tutti riferito – in maniera assolutamente concorde e univoca – di essere stati assunti su decisione del titolare di , e da questi inviati presso Pt_2 Parte_1 la per la stipula formale del contratto;
essi, inoltre, hanno Controparte_6 confermato di ricevere le direttive dal titolare della committente – e, in caso di sua assenza, dal mulettista – e di dovere rivolgersi a lui per potere godere di Parte_3 ferie o permessi;
le medesime dichiarazioni, inoltre, hanno fatto chiaramente emergere che il dipendente di , attendeva agli aspetti CP_2 Persona_1 puramente burocratici (firma del contratto con VOs presso la , Pt_2 consegna delle buste paga, rilascio delle autorizzazioni formali al godimento di ferie o permessi già concesse da consegna di divise e DPI), senza occuparsi della Pt_1 gestione del lavoro e della commessa.
Il quadro che emerge dalle risultanze probatorie, in definitiva, è chiaro e coerente e conferma quanto dichiarato dal medesimo agli Ispettori in merito Pt_1 all'utilizzo del personale della VO nelle forme di una somministrazione non autorizzata di personale.
stato consegnato qui. Non so dove ha la sede la mia cooperativa. Non conosco nemmeno il nome. Sul macchinario lavoro indifferentemente insieme sia ai dipendenti della cooperativa sia con ” (pag. 1-2, dichiarazioni, fascicolo Pt_2 INPS). 7 “Ho trovato questo lavoro grazie ad un amico che mi ha portato qui, presso la sede di di Parte_2 Pt_1
Qui ho fatto un colloquio con che subito mi dava lavoro. Ric ch
[...] Parte_1 Pt_1 cooperativa VO poi venne che mi portò il contratto da firmare. Lo stesso mi forniva i DPI. Persona_1 Lavoro alla macchina che fa i bancali, in pratica li costruisco. Questo lavoro lo posso svolgere sia con i dipendenti di
sia di VO. Ricevo gli ordini tutte le mattine da oppure da della … Se Pt_2 Parte_1 Tes_3 Pt_2 no di ferie o mi devo assentare chiedo prima a lo dico a della Parte_1 Persona_1 CP_
” (pagg. 5-8, dichiarazioni, fascicolo . CP_6 8 “Da quando lavoro per la Cooperativa ho sempre lavorato presso la Dato che conosco Parte_2 [...]Per_1 e cercavo lavoro mi ha detto di presentare alla il mio curriculum e siccome avevano bisogno di operai ho Pt_2 olloquio presso gli uffici della e in qu ione mi hanno detto che avrei lavorato per la VO Pt_2 CP_ Soc. Coop.” (pag 11, dichiarazioni, fascicolo . 9 “Lavoro per la Cooperativa di cui non conosco il nome … taglio i listelli di legno per la costruzione dei pallets e gli ordini mi vengono dati direttamente da titolare della . Quando non c'è è il mulettista Pt_1 Pt_2 Pt_1 Tes_3CP_ dipendente della Focacity…” (pagg. 1 hiarazioni, o . 10 “Quando mi è servito il lavoro ho parlato con che mi ha detto che gli serviva una persona e mi ha Parte_1 detto di venire. … Il mio lavoro è lo stesso svolto dai ragazzi della cooperativa e dai dipendenti … Se ho Pt_2 bisogno di ferie o permessi lo chiedo a Il lavoro che c'è da fare ce lo dice tutti i giorni che è un dipendente Pt_1 Tes_3
. Dall'ufficio dicono il nume ncali da fare e ci dice cosa fare sia a cooperativa che ai Pt_2 Tes_3 CP_ dipendenti di ” (pagg. 20-21, dichiarazioni, fascicolo . Pt_2 11 “Non conosco l'agenzia per cui lavoro so che ho firmato il contratto di lavoro l'ho firmato il 1° maggio 2021 presso la sede della in Castelleone ed ho iniziato a lavorare presso la da subito (1/5/2021). … gli ordini li Pt_2 Pt_2 CP_ ricevo dal a (pagg. 35-38, dichiarazioni, fascic . Tes_3 12 Quest'ultimo, dipendente di , ha riferito di avere sempre svolto la stessa mansione e di Pt_2 avere insegnato il lavoro a tre dipendenti della VOs, confermando l'identità dell'attività.
16 È indubitabilmente emerso, infatti, che tutti i lavoratori della VO inviati in appalto presso la e oggetto di accertamento erano, in realtà, stati Parte_2 assunti e costantemente diretti nella prestazione dal titolare dell'impresa ricorrente, effettiva datrice di lavoro sostanziale. Tale conclusione, naturalmente, non è inficiata dalla presenza - peraltro sporadica - del referente di o del CP_2 Persona_1
“coordinatore” dei lavoratori della Cooperativa, aventi ruolo meramente formale e addetti agli adempimenti puramente burocratici inerenti al rapporto di lavoro, che, invece, era gestito in maniera integrale ed esclusiva, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro, da Parte_1
In tale contesto, peraltro, non rileverebbe comunque la circostanza che, nel periodo oggetto di accertamento, la lavorazione del legno fosse effettivamente affidata solo alla
Cooperativa – con adibizione dei dipendenti alla sola attività di Pt_2 movimentazione e rivendita – ovvero venisse svolta anche da operai della ricorrente.
Ai fini della fondatezza dell'addebito, infatti, è condizione necessaria e sufficiente l'accertamento che, in concreto, il personale della Cooperativa non operava sotto la gestione autonoma dell'appaltatrice, ma del committente, in un inserimento totale nell'organizzazione dell'attività della e sotto le direttive di Parte_2 Pt_1
Circostanza, peraltro, ulteriormente riscontrata – ma si tratta di un evidente argomento di contorno rispetto a quanto già rilevato in fatto – dal rilievo che né
l'appaltatrice né la EVOLOGISTIC SOC. COOP. avevano per CP_2 oggetto sociale l'attività di lavorazione del legno, di talché non v'è alcun elemento che induca a ritenere, in capo alle stesse, il possesso di una struttura organizzativa idonea alla realizzazione autonoma della commessa, fuori dallo schema di una mera messa a disposizione del personale.
E, sul punto, si è già ricordato che l'appalto di lavori, anche nella forma labour intensive, può ritenersi ammissibile e legittimo solo quando abbia per oggetto un segmento dell'attività produttiva autonomo sotto il profilo imprenditoriale e, dunque, integralmente rimesso all'appaltatrice con organizzazione e gestione propria e rischio personale, restando salva la possibilità di un mero coordinamento con l'organizzazione del committente, nel cui ciclo produttivo si inserisce l'attività prestata.
Nel caso di specie, tuttavia, è chiaramente emerso che tutti i lavoratori della
VO – eventualmente, nel periodo considerato, insieme con altri lavoratori
17 della - operavano indistintamente sugli stessi macchinari e attendevano Pt_2 sempre alle medesime attività, rimettendosi, per la gestione concreta del rapporto di lavoro, sempre e solo a il quale forniva le direttive – talora con Parte_1
l'ausilio del proprio dipendente - e si occupava dei colloqui di Parte_3 assunzione e dell'autorizzazione al godimento di ferie e permessi. In tale contesto, la gestione degli aspetti puramente burocratici – peraltro, nel caso di specie, promiscuamente riferita al dipendente di - non consente Parte_6 certo di ravvisare in capo alla formale datrice di lavoro quella gestione concreta ed effettiva del rapporto e della commessa che, sola, avrebbe reso l'appalto legittimo.
A nulla varrebbe, poi, neppure l'eventuale utilizzo di una timbratrice destinata a rilevare le presenze del personale VO: posto, infatti, che sarebbe emersa, al più, la presenza di una timbratrice riservata ai due dipendenti amministrativi e Pt_3
e di un'altra destinata a tutti i restanti operai indistintamente, rimane comunque
[...] dirimente il dato sostanziale dell'assenza di autonomia della commessa.
Ciò, peraltro, a prescindere dalla pertinenza del richiamo agli appalti c.d. labour intensive laddove, come si vorrebbe sostenere in ricorso, l'attività principale della committente, di stampo puramente manuale, costituisca l'unico oggetto della commessa e venga realizzata esclusivamente avvalendosi di attrezzature e macchinari all'uopo acquistati dalla . Pt_2
Per tutte le considerazioni svolte, in definitiva, non pare esservi dubbio che il ricorso alla struttura giuridica dell'appalto – peraltro, nella forma più articolata del subappalto, previa interposizione della - dissimulasse, in realtà, una CP_2 somministrazione illecita di personale, finalizzata a un abbattimento del costo retributivo e contributivo del lavoro, tenuto conto dei livelli previsti dal CCNL
Multiservizi applicato dalla Cooperativa subappaltatrice rispetto a quelli applicati ai dipendenti direttamente assunti dalla che, invece, erano stati Parte_2 correttamente inquadrati nel CCNL Legno Artigiani.
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5.2 Posto quanto sopra, non può trovare accoglimento neppure il motivo di opposizione formulato in via subordinata dalla difesa attorea, avente per oggetto la contestazione, peraltro generica, del ricalcolo delle giornate di lavoro conteggiate ai fini della maggiore contribuzione.
18 Sul punto, invero, si deve osservare che tutti i lavoratori sentiti dagli Ispettori e i testi escussi, compreso il “referente” di , hanno confermato Parte_6 che i dipendenti assunti nel periodo da VOs e adibiti all'appalto – illecito – presso la avevano sempre e solo Parte_2 lavorato presso la società opponente per tutto il lasso di tempo considerato dall'accertamento. Ciò supera, all'evidenza, la contestazione di inattendibilità del calcolo svolta dalla ricorrente, non emergendo alcuna criticità – bensì, un criterio indubbiamente affidabile – nella scelta degli Ispettori, esplicitata nel verbale unico, di fare riferimento alle risultanze del LUL, dei cartellini presenze e delle fatture emesse da nel CP_2 periodo, per determinare in maniera certa, per ciascun mese e ciascun lavoratore, le giornate di lavoro prestate presso l'impresa individuale da agosto 2020 a luglio 2021
(cfr. pag. 4-5, doc. 10 ricorrente).
Non vi è, infine, nessuna specifica contestazione sul ricalcolo della contribuzione dovuta, che, comunque, risulta opportunamente riparametrata al maggiore imponibile derivante dall'applicazione del CCNL Legno Artigiani - già utilizzato per i dipendenti della - a tutti gli operai Parte_2 sostanzialmente dipendenti della ricorrente e adibiti alla lavorazione del legno.
È, poi, chiaramente infondata anche la contestazione – comunque tardiva, perché sollevata solo in sede di discussione – dell'insussistenza del dolo di evasione, a fronte della chiara articolazione di tutte le fasi del rapporto di lavoro – che sin dall'instaurazione contemplava l'esclusivo potere decisionale di - e Parte_1 della complessiva operazione congegnata dalle parti, specificamente finalizzata all'ottenimento di un netto risparmio contributivo, oltre che retributivo, in ragione dei minori livelli retributivi previsti dal CCNL Multiservizi applicato dalla cooperativa
– fittizia – subappaltatrice.
E, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito, al riguardo, come “la diversità tra la situazione rappresentata (id est: quella formale) e quella "effettiva" (id est: quella emersa all'esito della verifica giudiziale) integri la situazione tipica che dà luogo al più grave regime sanzionatorio dell'evasione per essere configurabile l'occultamento "dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi" che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti” (Cass. lav. n. 21381/2023)
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6. La manleva di Controparte_2
Deve, infine, essere respinta la domanda di manleva formulata nei confronti della terza chiamata Controparte_2
Invero, essa si fonda esclusivamente – e senza alcuna argomentazione neppure in relazione ad altri titoli idonei a fondare la rivalsa – sulla ritenuta applicabilità dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, che, tuttavia, nel caso di specie deve essere indubbiamente negata: la disposizione, infatti, oltre a regolare la diversa ipotesi del regresso, è destinata a operare solo in presenza di un appalto lecito e genuino (cfr. Trib. Milano,
n. 188/2019, confermata da C. Appello Milano, n. 653/2020).
Pertanto, il rigetto dell'opposizione e l'accertamento della natura fraudolenta del contratto ostano all'accoglimento della domanda proposta in via gradata, in quanto le somme richieste non discendono dall'inadempimento dell'appaltatore genuino - datore di lavoro formale e sostanziale - ma dall'imputazione dei contributi e delle sanzioni alla committente, in quanto effettiva utilizzatrice della prestazione.
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7. Le spese di lite.
Ai fini della regolazione delle spese di lite, l'integrale rigetto dell'opposizione e della domanda di manleva nei confronti della terza chiamata determinato la condanna del ricorrente a rifondere all' PA
e alla le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto
[...] CP_2 della complessità e del valore delle domande svolte nei confronti di ciascuna parte, nonché delle fasi processuali concretamente esperite e dell'ampia istruttoria espletata.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., riserva a 60 giorni per la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione rigetta integralmente l'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
33520220000600534000 e la domanda di manleva proposta da parte ricorrente nei confronti della terza chiamata CP_2
20 condanna - in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
a rifondere all' Parte_2 [...]
le spese di lite, che liquida in € PA
9.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge;
condanna parte opponente a rifondere a le spese di lite, che liquida in CP_2
€ 6.199,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 4 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tal caso, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto illegittimo l'appalto in quanto “il personale della cooperativa era inserito nei vari reparti produttivi della committente, lavorava alle linee produttive, a volte a fianco del personale della società ricorrente, eseguiva le stesse lavorazioni svolte da quest'ultimo personale e nei fatti si aggiungeva a questo personale nello svolgimento di dette lavorazioni, quando era necessaria più manodopera e che l'organizzazione concreta del personale della cooperativa era prerogativa esclusiva della committente, la quale decideva giornalmente il numero dei lavoratori della cooperativa da impiegare in funzione delle 2 Nel verbale si dà atto che ha rifiutato di firmare la dichiarazione. Tuttavia, non è Parte_1 stata proposta querela di fal nuto della stessa e, comunque, quanto riferito in loco ha trovato riscontro nella descrizione del lavoro operata nel verbale e nelle dichiarazioni raccolte dai dipendenti della oltre che nell'espletata istruttoria. CP_6 3 Il teste aveva dichiarato agli ispettori che tutti i dipendenti di ed VOs lavoravano Pt_2 insieme, svolgendo le medesime attività con gli stessi macchin ando gli stessi spogliatoi e timbrando alla stessa timbratrice;
inoltre, aveva riferito che in caso di impedimenti dei lavoratori della CP_ Cooperativa, questi avvisavano lui o il titolare cfr. pagg. 28-31, dichiarazioni, fascicolo . Pt_1 5 Nel verbale unico di accertamento e notificazione viene descritto “un ambiente unico e promiscuo, in cui non erano presenti né delimitazioni fisiche né altro tipo d'indicazione che evidenziasse i rispettivi spazi di operatività”.