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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N.R.G. 1261/2020
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA nel procedimento instaurato da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
Tomassini, giusta procura in calce alla memoria di nomina del nuovo difensore;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Controparte_1 C.F._2
Beatrice Indiveri, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: come da memoria 183, comma 6 n.1) c.p.c., ovvero: “In via principale :
- pronunciare la sentenza di separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
; Parte_1
- pronunciare l'addebito della separazione a , per essere venuto meno agli Controparte_1 obblighi coniugali di assistenza morale e materiale e collaborazione nell'interesse della famiglia e per avere conseguentemente determinato il fallimento del rapporto coniugale e reso impossibile la prosecuzione della convivenza;
1 - disporre la restituzione – come concordata in caso di separazione, con scrittura privata in atti -, in favore di delle somme pretese dal a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
pagamento delle rate di mutuo, per totali attuali euro 32.942,00, oltre interessi, nonché accertare e dichiarare sussistente in capo al solo l'obbligo di pagamento delle rate di mutuo, Controparte_1
in forza di contratto di mutuo di acquisto della casa coniugale, di esclusiva proprietà dello stesso;
- affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà parentale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
- stabilire la collocazione esclusiva della minore presso l'abitazione della madre, , Parte_1
- assegnare la casa coniugale alla ricorrente, che ivi abita unitamente alla figlia minorenne,
- regolamentare la permanenza della figlia presso il padre, secondo i tempi e modalità stabiliti dal
Presidente nei provvedimenti presidenziali e dalla Corte d'Appello, come segue: Controparte_1
ha diritto di vedere e avere con sé la figlia minore per due fine settimana al mese, alternati con quelli che la stessa trascorrerà con la madre, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica e per due giorni alla settimana, dalle ore 15.00 alle ore 21.00, da concordare tra le parti e che, in mancanza di accordo, si indicano nelle giornate di martedì e giovedì; potrà inoltre tenere con sé la figlia per sei giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il 24 e il 25 dicembre e il 1 e il 6 gennaio dell'anno successivo;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per venti giorni anche non consecutivi, da concordare tra le parti, durante le ferie estive;
- Porre a carico di il contributo al mantenimento della figlia minore, , Controparte_1 Per_1
nella misura di euro 1.000,00 mensili, da corrispondersi entro il primo giorno di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, e la corresponsione alla sig.ra del 50% delle spese straordinarie, regolamentate secondo il Protocollo d'intesa vigente Pt_1
presso il Tribunale di Fermo;
-Porre a carico di il contributo al mantenimento della moglie, Controparte_1 [...]
, nella misura di euro 400,00 mensili da corrispondersi entro il primo giorno di ogni mese, Parte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
- disporre la decorrenza dell'obbligo di mantenimento, in favore della moglie e della figlia, dalla data della domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. 2960 del 2017). 2 - condannare al rimborso in favore di del canone mensile di Controparte_1 Parte_1
locazione, con decorrenza dal 25.10.2020, data di stipula del contratto, per euro 450,00 mensili sino al 30 giugno 2021, nella somma risultante in giudizio, sino al rilascio della casa coniugale da parte dello stesso, ad oggi non effettuato;
- condannare al risarcimento del danno in favore della , anche Controparte_1 Parte_1
per conto della figlia minorenne, in ragione delle plurime condotte illegittime poste in atto ed in relazione alla permanenza nella casa coniugale;
”
Parte resistente: come da comparsa di costituzione nel merito, ovvero “Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- I coniugi vivranno nel reciproco rispetto;
- La figlia minore viene affidata ad entrambi i coniugi stabilendo la residenza prevalente Per_1
della stessa presso il padre in Altidona Via Aprutina n. 93;
- La casa coniugale sita in Altidona Via Aprutina n. 93 di proprietà del Sig. rimarrà CP_1
nella disponibilità dello stesso che vi vivrà con la figlia minore;
Per_1
- La Sig.ra provvederà al versamento in favore del Sig. a titolo di contributo Pt_1 CP_1 per il mantenimento della figlia minore la somma di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie documentate e secondo protocollo;
- La Sig.ra potrà tenere la figlia con sé due fine settimana al mese dal sabato all'uscita della Pt_1
scuola alla domenica sera e due pomeriggi a settimana a scelta senza pernottamento, durante il periodo scolastico e con pernottamento in periodo non scolastico. Durante il periodo estivo la piccola
trascorrerà con la madre due settimane consecutive da concordarsi di anno in anno. Durante Per_1
le feste di Natale rimarrà con la mamma dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni e 4 giorni durante le festività pasquali, sempre alternando la domenica di Pasqua.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.08.2020, chiedeva la pronuncia della separazione Parte_1
da coniuge per matrimonio concordatario celebrato il 30.05.2009, esponendo Controparte_1 che dall'unione era nata in data [...]. Persona_2
La ricorrente, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, deduceva che:
3 - i rapporti tra le parti si erano gravemente deteriorati in conseguenza del disinteresse mostrato dal coniuge ai bisogni della famiglia e alle condotte aggressive e minacciose tenute da quest'ultimo ai suoi danni, anche alla presenza della minore;
- nel mese di luglio dello stesso anno, temendo per la propria incolumità, Parte_1
aveva lasciato la casa coniugale;
- la ricorrente aveva coadiuvato il coniuge nella corresponsione delle rate del mutuo, contratto da quest'ultimo per l'acquisito della casa coniugale, sita in Altidona, alla Via Aprutina n. 93, di esclusiva proprietà del resistente.
Ad oggi, la somma versata a tale titolo alla parte resistente, ammontava ad € 32.942,00, di cui chiedeva in questa sede la restituzione in un'unica soluzione;
- in qualità di dipendente presso la Confartigianato Imprese Macerata- Parte_1
Ascoli Piceno-Fermo, con contratto a tempo part-time e determinato, percepiva uno stipendio lordo annuo pari ad € 16.556,00.
Il resistente, diversamente, ritraeva dall'impiego, a tempo indeterminato, presso il Comune di
Altidona, un reddito di lavoro annuo pari all'incirca a € 50.000;
- la disparità dei redditi percepiti dei coniugi e la dedizione in via esclusiva della ricorrente all'educazione ed assistenza della minore, giustificavano il riconoscimento di un contributo al mantenimento pari ad € 400,00, in favore della Pt_1
La ricorrente, quindi, chiedeva l'accoglimento delle le seguenti conclusioni:
“ In via principale :
- pronunciare la sentenza parziale di separazione personale dei coniugi e Controparte_1
. Parte_1
Nel prosieguo del giudizio:
In via principale:
- pronunciare l'addebito della separazione al marito, per essere venuto meno agli obblighi coniugali di assistenza morale e materiale e collaborazione nell'interesse della famiglia e per avere conseguentemente determinato il fallimento del rapporto coniugale e reso impossibile la prosecuzione della convivenza;
- disporre la restituzione in favore di delle somme pretese dal Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al pagamento delle rate di mutuo, per totali euro 32.942,00, oltre
[...] interessi, nonché dichiarare sussistente in capo al solo l'obbligo di pagamento Controparte_1
4 delle rate di mutuo, in forza di contratto di mutuo di acquisto della casa coniugale, di esclusiva proprietà dello stesso, del quale contratto ordinarsi a controparte la produzione in giudizio;
- affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà parentale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
- stabilire la collocazione esclusiva della minore presso l'abitazione della madre,
[...]
; Parte_1
- assegnare la casa coniugale alla ricorrente, che ivi abita unitamente alla figlia minorenne;
- regolamentare la permanenza della figlia presso il padre, secondo i seguenti tempi e modalità: il padre potrà tenerla con sé a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica sera entro le ore 22.00, con pernottamento del venerdì e del sabato presso l'abitazione del padre, oltre due pomeriggi a settimana: il martedì, e un altro giorno, stabilito d'intesa con la madre, dopo l'uscita da scuola della bambina, che dovrà essere riconsegnata alla madre entro le ore 22,00.
La bambina trascorrerà le vacanze estive con la madre e quindici giorni consecutivi con il padre.
Durante le vacanze di Natale, il padre potrà tenere con sé la figlia minore dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, e per 3 giorni durante quelle pasquali, compreso il giorno di Pasqua, ad anni alterni.
- Porre a carico del sig. il contributo al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1
nella misura di euro 1.000,00 mensili, da corrispondersi entro il primo giorno di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, e la corresponsione alla sig.ra del 70% Pt_1
delle spese straordinarie, quali spese mediche specialistiche, scolastiche (acquisto libri, gite di istruzione, tasse e mensa scolastica, computer per la didattica a distanza), attività sportiva.
- Porre a carico del Sig. il contributo al mantenimento della moglie nella Controparte_1
misura di euro 400,00 mensili da corrispondersi entro il primo giorno di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat”.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, aderendo unicamente alla domanda di separazione e contestando quanto esposto dalla ricorrente, rappresentava che:
- i rapporti tra i coniugi negli anni si erano deteriorati. La convivenza tra le parti era proseguita nell'interesse della minore;
- dopo l'ennesima discussione, inspiegabilmente, aveva deciso di Parte_1
abbandonare la casa familiare;
5 - diversamente da quanto esposto dalla ricorrente, il padre si occupava della minore, trascorrendo del tempo con lei. In tali occasioni si era mostrata serena e tranquilla;
Persona_2
- il resistente, percependo uno stipendio mensile pari all'incirca d € 1.700,00, era impossibilito a corrispondere la somma di € 1.400,00, richiesta dalla coniuge per il mantenimento proprio e della figlia.
La parte resistente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“ Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- I coniugi vivranno nel reciproco rispetto;
- La figlia minore viene affidata ad entrambi i coniugi stabilendo la residenza Per_1
prevalente della stessa presso il padre in Altidona Via Aprutina n. 93;
- La casa coniugale sita in Altidona Via Aprutina n. 93 di proprietà del Sig. rimarrà CP_1
nella disponibilità dello stesso che vi vivrà con la figlia minore;
Per_1
- La Sig.ra provvederà al versamento in favore del Sig. a titolo di Pt_1 CP_1 contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € 150,00 mensili, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie documentate e secondo protocollo;
- La Sig.ra potrà tenere la figlia con sé due fine settimana al mese dal sabato all'uscita Pt_1
della scuola alla domenica sera e due pomeriggi a settimana a scelta senza pernottamento, durante il periodo scolastico e con pernottamento in periodo non scolastico. Durante il periodo estivo la piccola trascorrerà con la madre due settimane consecutive da concordarsi di anno in anno. Per_1
Durante le feste di Natale rimarrà con la mamma dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio ad alterni e 4 giorni durante le festività pasquali, sempre alternando la domenica di
Pasqua.”
Previa riunione dei procedimenti di separazione, promossi reciprocamente dalle parti, ed esperito invano il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al nominato Giudice istruttore.
Istaurato il contraddittorio, depositate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria a mezzo di interrogatorio delle parti, escussione testimoniale e ascolto della minore, all'udienza del
31.01.2025, le parti precisavo le proprie conclusioni, quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
6 Domanda di separazione
Risulta adeguatamente provato in atti il venir meno tra i coniugi di ogni comunione spirituale e materiale, circostanza tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Non vi è, inoltre, dubbio sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenziato anche dalla domanda svolta da entrambi i coniugi di disporre la separazione personale tra le parti.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi
Domanda di addebito della separazione al coniuge
La parte ricorrente ha istato nella pronuncia di addebito della separazione al coniuge, adducendo, a sostegno della pretesa la violazione dell'obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia, nonché per avere lo stesso tenuto delle condotte violente e minacciose nei suoi confronti.
Ebbene, detta domanda non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
La separazione può essere addebitata ad uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Deve in sostanza sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione.
L'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio - che è esclusivo onere di chi domanda l'addebito dimostrare compiutamente ex art. 2697
c.c. - postula, dal lato del giudicante, una valutazione complessiva della condotta di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro.
In definitiva, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occorre dare la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr.
Cass. Civ. sez. I sentenza n.2059 del 14/02/2012 e tra le altre di recente Tribunale, Catania, sez. I ,
12/06/2020 , n. 2025).
Esclude la sussistenza del nesso causale la raggiunta prova della presenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr.
Cass. Civ. sez.I sentenza n.25618 del 7/12/2007). 7 Tanto detto, nel caso in esame, le allegazioni della parte ricorrente in ordine alle condotte violente e minacciose tenute dal coniuge non risultano adeguatamente provate, avendo i testi escussi nel corso del giudizio, dichiarato di essere a conoscenza delle stesse solo “de relato”, per come loro riferite dalla stessa (cfr. verbale udienza del 20.10.2022). Si evidenzia, inoltre, che Parte_1 dall'interrogatorio formale della resistente è emerso che la crisi coniugale era già in atto prima dei rappresentati episodi violenti, tanto che, nel marzo del 2020, le parti avevano già manifestato l'intenzione di separarsi.
Con riguardo al disinteresse mostrato da ai bisogni e alle esigenze della famiglia, Controparte_1
lo stesso risulta, invece, essere stato genericamente allegato e non dimostrato dalla parte ricorrente.
Non risultano pertanto sussistenti i presupposti per l'addebito della separazione alla parte resistente, per avere in via esclusiva cagionato la crisi coniugale sfociata nella separazione.
Domande relative all'affidamento, al collocamento della minore e alla regolamentazione del diritto di visita nei confronti della prole
Quanto al regime di affidamento di nata in data [...], entrambi i genitori Persona_2 hanno istato nell'affidamento condiviso della stessa.
Con riguardo alla minore, deve darsi atto che la parte ricorrente, nelle more del giudizio, ha depositato un referto medico nel quale si evince che la ragazza, in data 22.02.2022, sia stata accompagnata dalla madre presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Fermo e dimessa, in pari data, con la diagnosi di
“Trauma cranico minore e trauma coscia sx da riferita aggressione in ambito familiare (padre)” e due giorni di prognosi.
Sentita dai sanitari ha riferito loro di “aver ricevuto un calcio dal resistente a Persona_2 livello della coscia posteriormente sx, uno schiaffo all'emivolto sx con successivo trauma contro il finestrino della macchina e inoltre riferisce di essere stata strattonata per i capelli e di aver ricevuto colpi con le mani al capo posteriormente” (cfr. doc allegato alla nota di deposito della parte ricorrente del 01.04.2022).
A seguito di detto referto medico, è stato incardinato un procedimento amministrativo nei confronti di dinanzi alla Questura di Fermo- Divisione Anticrimine. Controparte_1
Il Questore, letta la memoria difensiva prodotta dal resistente e sentita l'odierna parte ricorrente - la quale ha riferito che il coniuge non aveva mai usato violenza nei confronti della figlia sino ad allora e che, nonostante l'episodio del 22.02.2022, aveva espresso la volontà di incontrare Per_1
nuovamente il padre, già il giorno successivo- , con decreto emesso in data 04.04.2022, considerando peraltro che dall'istruttoria si denotava “l'amore del padre verso la figlia, e viceversa, anche in una 8 cena successiva alla serata in questione”, ha disposto l'archiviazione del provvedimento amministrativo ex art. 3 L. 119/2013 adottato nei confronti del resistente (cfr. doc. allegato alla memoria della parte ricorrente del 01.04.2022).
Il Giudice, a fronte di tali accadimenti, ha ritenuto la necessità di procedere all'audizione della minore, ascolto che è avvenuto in data 06.10.2023, senza la presenza delle parti e dei loro difensori.
In particolare, la minore (all'epoca dell'audizione di anni 13) informata dal Giudice in ordine al significato dell'ascolto quale strumento previsto per consentire ai minori capaci di discernimento di esprimersi in merito a tutte le questioni che li riguardano, sentita in ordine agli attuali rapporti con i genitori ha dichiarato quanto segue: “Attualmente mi trovo bene nella situazione di cui ai provvedimenti già emessi, perché quando sono con mamma riesco a fare sport, riesco a vedere i miei amici. Anche quando sono con AP va bene, sia durante la settimana che durante i fine settimana.
Ho buoni rapporti con mia mamma. Ho buoni rapporti anche con mio padre. Anche per il futuro mi vedo bene in questa situazione, cioè stare con mamma e vedere anche il mio babbo” (cfr. verbale di udienza del 06.10.2023).
Ebbene, il Collegio, tenuto conto degli esiti del procedimento amministrativo che ha riguardato il nucleo familiare e dell'istruttoria espletata, ed evidenziando che il censurabile episodio violento è risultato essere un unicum nei rapporti tra padre e figlia, essendo per contro emerso un rapporto genitoriale di complicità, ritiene confacente nell'interesse della minore disporre l'affidamento congiunto della stessa ad entrambi i genitori.
Per quanto attiene al collocamento di il Tribunale, conferma quanto già disposto Persona_2
in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, in assenza di fatti – provati e non meramente allegati
– che ne giustifichino un suo mutamento.
Con riguardo alla casa coniugale, sita in Altidona Via Aprutina n. 93, la stessa, in ragione del collocamento prevalente sopra disposto, deve essere assegnata alla ricorrente.
Quanto al diritto di visita, nell'ottica della tutela della bigenitorialità deve essere statuito, ricalcando lo schema di ripartizione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, già adottato in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, alla stregua della attuale congruità degli stessi e della dimostrata funzionalità, in assenza di criticità emerse nel corso del giudizio, che:
- trascorrerà con il padre due giorni alla settimana, dalle ore 15.00 alle ore Persona_2
21.00, da concordare tra le parti e che, in mancanza di accordo, si indicano nelle giornate di martedì
e giovedì, oltre due fine settimana al mese, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica;
9 - la minore trascorrerà con sei giorni consecutivi durante le vacanze Controparte_1
natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il 24 e il 25 dicembre e il 1 e il 6 gennaio dell'anno successivo;
- quanto alle vacanze di Pasqua, la minore trascorrerà con il padre tre giorni comprendenti, di anno in anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- quanto alle vacanze estive: trascorrerà con il padre venti giorni anche non Persona_2
consecutivi, da concordare tra le parti, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Contributo al mantenimento in favore della minore e assegno di mantenimento nei confronti della coniuge
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento della prole, è bene precisare che l'art. 316 bis
c.c. pone a carico di entrambi i genitori il dovere di assolvere agli obblighi nei confronti dei figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
In primo luogo, preme rilevare che, dagli atti di causa, non emergono allegazioni relative al tenore di vita goduto dal nucleo familiare in costanza di matrimonio.
Con riguardo alle sostanze godute dalle parti, poi, occorre rilevare quanto segue.
La parte ricorrente ha documentato di aver dichiarato:
- per il periodo di imposta 2017 un reddito imponibile pari ad € 16.085,00(cfr. Modello
730/2018 allegato al ricorso introduttivo);
- per il periodo di imposta 2018 un reddito imponibile pari ad € 16.259,00 (cfr. Modello
730/2019 allegato al ricorso introduttivo);
- per il periodo di imposta 2019 un reddito imponibile pari ad € 16.556,00 (cfr. Modello
730/2020 allegato al ricorso introduttivo);
- per il periodo di imposta 2020 un reddito imponibile pari ad € 16.651,00 (cfr. Modello
730/2021 allegato alla memoria 183, comma 6 c.p.c. n. 2) della parte ricorrente);
- per il periodo di imposta 2021 un reddito imponibile pari ad € 18.518,00 (cfr. Modello
730/2022 allegato alla nota di deposito del 21.09.2022 della parte ricorrente)
- per il periodo di imposta 2022 un reddito imponibile pari ad € 18.882,00 (cfr. Modello
730/2023 allegato alla nota di deposito del 16.01.2025 della parte ricorrente);
- per il periodo di imposta 2023 un reddito imponibile pari ad € 19.918,00 (cfr. Modello
730/2024 allegato alla nota di deposito del 16.01.2025 della parte ricorrente).
10 ha poi documentato la stipula, in data 26.09.2018, di un contratto di finanziamento Parte_1 con la per la somma di € 10.960,01, decorrente dal 26.10.2018 e con scadenza fissata al CP_2
26.03.2022 (cfr. contratto di finanziamento allegato alla memoria 183, comma 6 c.p.c. n. 2) della parte ricorrente).
Quanto alla parte resistente, dopo aver assolto vari incarichi presso i Comuni di Altidona e Porto San
Giorgio, lo stesso, mediante la produzione in giudizio del relativo contratto e busta paga, ha provato, di essere stato impiego da ultimo, con contratto a tempo determinato e pieno, presso il Consorzio di bonifica delle Marche.
In forza del rapporto di lavoro in questione, è stata documentata la percezione, per n. 14 mensilità, di una retribuzione mensile lorda di € 4.029,19 (cfr. doc. allegato alla nota di deposito della parte resistente del 28.01.2025).
Con riguardo alle proprie sostanze reddituali, ha documentato di aver dichiarato: Controparte_1
- per il periodo di imposta 2019 un reddito imponibile pari ad € 48.935,00 (cfr. Modello
730/2020 allegato alla nota di deposito della parte resistete del 05.10.2022);
- per il periodo di imposta 2020 un reddito imponibile pari ad € 39.017, 00 (cfr. Modello
730/2021 allegato alla nota di deposito della parte resistente del 05.10.2022);
- per il periodo di imposta 2022 un reddito imponibile pari ad € 50.686,00 (cfr. Modello
730/2024 allegato alla nota di deposito della parte resistente);
- per il periodo di imposta 2023 un reddito imponibile pari ad € 71.071, 00 (cfr. Modello
730/2024 allegato alla nota di deposito della parte resistente);
Il resistente ha, inoltre, allegato e provato di essere gravato semestralmente della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale con l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, per l'importo di € 145.000,00 (cfr. doc. n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della parte resistente). ha, poi, documentato la stipula di altro finanziamento con la , in Controparte_1 Controparte_3
forza del quale è tenuto, a decorrere dal 05.04.2020, al versamento di n. 84 rate mensili di importo ciascuna pari all'incirca ad € 227.90 (cfr. doc. n. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della parte resistente).
Infine, dalla visura catastale in atti il resistente risulta proprietario, per l'intero, di due abitazioni immobiliari, una costituente la casa familiare, l'altra l'abitazione presso la quale attualmente il resistente vive (cfr. visura allegata al ricorso introduttivo).
Le parti nulla hanno documentato in ordine alle proprie giacenze bancarie. 11 Ebbene, tanto premesso, il Collegio, tenuto conto dell'entità degli stipendi percepiti dalle parti e della migliorata situazione reddituale del resistente, ritiene congruo porre a carico del padre per il mantenimento della figlia un contributo pari ad € 550,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo.
Con riguardo alle spese straordinarie per la minore, le stesse devono essere poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo “per la disciplina
e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla “Riforma Cartabia in materia di famiglia”, in
Ancona, il 10.07.2024.
Quanto alla domanda formulata dalla parte ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento, la stessa deve essere rigettata, tenuto conto della mancata allegazione di circostanze utili a valutare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ulteriori domande svolte dalla parte ricorrente
Le domande svolte dalla parte ricorrente di natura restitutoria e risarcitorie devono essere dichiarate inammissibili nella presente sede.
Per giurisprudenza costante, invero, nel procedimento di separazione personale tra coniugi è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33, 103, 104 c.p.c., soggette peraltro a riti diversi;
è, di conseguenza, esclusa la possibilità di un simultaneus processus, in seno al procedimento di separazione personale (soggetto ad un rito speciale) su domande come quella di restituzione di beni, di pagamento di somme, di risarcimento di asseriti danni, il cui giudizio è soggetto a rito ordinario.
Dette domande sono inammissibili in quanto del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Spese di lite
L'accoglimento solo parziale delle domande proposte da entrambi i coniugi giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M
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Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- dichiara la separazione personale tra e coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in data 30.05.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Altidona al Numero n. 4, Parte II, Serie B, Ufficio 1, Anno 2009;
- rigetta la domanda di addebito della separazione al coniuge svolta dalla parte ricorrente;
12 - affida la minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_2
presso la madre, con facoltà del padre di vederla secondo quanto indicato in parte motiva;
- assegna alla parte ricorrente la casa coniugale sita ad Altidona alla Via Aprutina n. 93;
- determina in € 550,00 e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo di vita calcolati dall'ISTAT, l'importo complessivo mensile dovuto dal padre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico di ciascuno dei genitori la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli secondo quanto indicato in motivazione;
- rigetta la domanda proposta dalla parte ricorrente di riconoscimento in proprio favore di un contributo di mantenimento da porre a carico del resistente;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande restitutorie e risarcitorie formulate dalla ricorrente;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna
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