Versione
30 gennaio 1934
30 gennaio 1934
Art. 1. VITTORIO EMANUELE
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, con le modificazioni seguenti:
Il terzo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario».
La lettera d) del primo comma dell'art. 14 e' sostituita dalla seguente:
«d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato, nei casi preveduti negli articoli 59 e 61».
Nell'art. 42, dopo 343 sono aggiunte le parole «comma secondo e terzo» e dopo 595 sono aggiunte le parole «comma quarto».
L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 52 e' sostituito dal seguente:
«Con lo stesso decreto Reale sono nominati il presidente, il vice presidente e il segretario fra i componenti della Commissione».
Il quinto comma dell'art. 59 e' sostituito dal seguente:
«Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese puo' essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori».
L'art. 61 e' sostituito dal seguente:
«L'onorario dell'avvocato, nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale, sia stragiudiziale, e' determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all'articolo 57, tenuto conto della gravita' e del numero delle questioni trattate.
«Tale onorario, in relazione alla specialita' della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, puo' essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, con le modificazioni seguenti:
Il terzo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario».
La lettera d) del primo comma dell'art. 14 e' sostituita dalla seguente:
«d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato, nei casi preveduti negli articoli 59 e 61».
Nell'art. 42, dopo 343 sono aggiunte le parole «comma secondo e terzo» e dopo 595 sono aggiunte le parole «comma quarto».
L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 52 e' sostituito dal seguente:
«Con lo stesso decreto Reale sono nominati il presidente, il vice presidente e il segretario fra i componenti della Commissione».
Il quinto comma dell'art. 59 e' sostituito dal seguente:
«Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese puo' essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori».
L'art. 61 e' sostituito dal seguente:
«L'onorario dell'avvocato, nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale, sia stragiudiziale, e' determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all'articolo 57, tenuto conto della gravita' e del numero delle questioni trattate.
«Tale onorario, in relazione alla specialita' della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, puo' essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 11/10/2010 n. 103 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 11 ottobre 2010 · 1.1452062
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l\'interpretazione dell\'articolo 22 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, \è stato esposto il seguente: Quesito Con nota prot. n. \u0085 del \u0085 2009, la Direzione Regionale ha trasmesso un quesito del Consiglio dell\'ordine degli avvocati di \u0085 con il quale sono stati chiesti chiarimenti sulle modalit\à di applicazione della tassa sulle concessioni governative relativamente all\'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e l\'inserimento nell\'elenco dei praticanti abilitati. In particolare, l\'istante chiede di conoscere se la tassa sulle concessioni governative di cui …
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Giurisprudenza • 7
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