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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/09/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4614/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4614 dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso in opposizione ex artt.170 DPR n.115/2002 e 15 D. Lgs 150/2011 avverso decreto di liquidazione emesso addì 11.9.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del processo penale n.1508/19 RG Trib (n.1834/19 RGNR)
TRA avv. rappresentato e difeso da sé stesso, ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1 proprio studio in Vico Equense (NA) n.49 ricorrente attore
CONTRO
in persona del rappresentato e difeso ex lege dalla Controparte_1 CP_2 Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso la quale domicilia alla Via A. Diaz n.11 resistente convenuto
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies dep. il 5.10.23 (notificato il successivo 19.10.23 in una al decreto di fissazione udienza) l'avv. agiva nei confronti del contro il Parte_1 Controparte_1
chiedendo la riforma del decreto di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio,
[...] Par emesso addì 11.9.2023 (comunicato a mezzo PEC in data 22.9.2023) dal presso il Tribunale di Torre Annunziata, reso a seguito dell'istanza di liquidazione dep. in data 12.7.2023 (nel processo di cui in epigrafe).
Affermava il ricorrente che nel su menzionato giudizio era stato nominato difensore d'ufficio di e che il processo si era concluso in data 3.1.2023 con la sentenza n.5/23 Controparte_3 depositata il 28.2.2023.
Conclusosi il processo l'avv. , per veder retribuita l'attività professionale svolta Pt_1 inviava all'assistito, a mezzo raccomandata AR, la richiesta di pagamento e la messa in mora per le proprie spettanze.
Trascorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento delle suddette somme, esso istante proponeva ricorso per decreto ingiuntivo innanzi all'Ufficio Del Giudice Di Pace di Torre Annunziata ottenendo il provvedimento monitorio (n. 887/2023), a seguito del quale notificava precetto di
1 R.G.A.C. n. 4614/2023
pagamento ed incaricava altresì l'Ufficiale Giudiziario procedere con pignoramento mobiliare presso il debitore.
Tuttavia il successivo pignoramento mobiliare risultava infruttuoso pertanto presentava Par istanza al del Tribunale di Torre Annunziata per la liquidazione dei compensi spettanti quale Difensore di Ufficio, chiedendone la liquidazione secondo i parametri indicati nel nuovo protocollo d'intesa del 29.11.2022 sottoscritti dai Presidenti del Tribunale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale per la liquidazione dei compensi ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed applicabile anche alle difese d'ufficio.
Con l'impugnato Decreto di Liquidazione dell'onorario il G.O. liquidava al ricorrente, in relazione all'opera effettivamente prestata nell'ambito del sopra citato processo penale la somma di € 400,00 oltre accessori come per legge (da imputarsi al capitolo di bilancio 1360 del Ministero della Giustizia).
Il ricorrente eccepiva quindi che nell'effettuare il calcolo delle spettanze liquidate nel Decreto impugnato, il Giudice non aveva fatto riferimento a nessun protocollo d'intesa né alla nota specifica allegata all'istanza, non motivando le ragioni per le quali si fosse discostato dalla quantificazione ivi riportata.
Eccepiva inoltre che nel suddetto Decreto non era stato indicato lo scaglione di riferimento per valore adoperato per il calcolo degli onorari, né i motivi della liquidazione degli stessi in misura inferiore a quella prevista per le fattispecie analoghe dal DM 55/2014 ed infine che nulla era stato calcolato per la fase esecutiva.
Chiedeva quindi la riforma del decreto impugnato con conseguente liquidazione in favore del ricorrente del compenso calcolato secondo la direttiva del Protocollo d'Intesa del 29.11.2022 nei valori previsti dalla "IPOTESI nella misura di € 1.008,00 oltre aumento del 15% ed € Pt_3 362,00 per l'attività svolta in sede civile per il recupero del credito oltre spese documentate e quelle del presente giudizio di opposizione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio il resistente non si costituiva pertanto CP_1 viste le note presentate dal solo ricorrente (il quale reiterando le richieste già formulate nel ricorso introduttivo ne chiedeva l'accoglimento) la causa veniva rinviata per le conclusioni.
Acquisita quindi documentazione varia e sulle rinnovate conclusioni del ricorrente la causa veniva assegnata sentenza a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, ed il calcolo dei compensi spettanti all'avv.
va rivisto alla luce di quanto previsto nel Protocollo d'Intesa su menzionato. Pt_1
La documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente testimonia che, oltre alla dell'attività difensiva prestata per nel processo che lo vedeva imputato, il ricorrente avv. Controparte_4
, nel rispetto di quanto previsto dall'art.9 del menzionato Protocollo abbia esperito ogni mezzo Pt_1 idoneo al recupero anche coattivo del proprio credito.
Sono presenti infatti, nella documentazione esibita: i verbali di udienza del procedimento penale in cui esso istante veniva nominato difensore di Ufficio la sentenza emessa nel relativo giudizio;
la richiesta stragiudiziale di pagamento inviata all'assistito e gli atti del procedimento civile monitorio azionato nei confronti dello stesso, nonché il verbale di pignoramento negativo
2 R.G.A.C. n. 4614/2023
Il ricorrente così presentava istanza al GM del Tribunale di Torre Annunziata per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore d'ufficio, chiedendone la liquidazione secondo i parametri indicati nel nuovo protocollo d'intesa sottoscritto dai Presidenti del Tribunale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale per la liquidazione dei compensi ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Non osta alla presentazione della suddetta istanza quanto previsto dall'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa che stabilisce, per l'avvocato che abbia dichiarato di aderire al protocollo in sede di richiesta di liquidazione, la rinuncia preventiva all'opposizione al decreto di pagamento.
Nel caso di specie infatti la liquidazione operata dal giudice nel decreto di pagamento impugnato, non è per nulla conforme per voci ed importi ai valori concordati.
Dalla lettura del Decreto di Liquidazione, non risulta che nel calcolo degli importi da corrispondere all'avv. si sia tenuto conto dei parametri stabiliti nel Protocollo d'Intesa in Pt_1 vigore al momento del deposito dell'istanza di liquidazione.
Manca nel suddetto computo la voce prevista dall'art. 9 del Protocollo relativa alla liquidazione forfettaria per l'attività svolta per il recupero crediti svolta innanzi al GdP ed alla successiva fase esecutiva.
Risulta dunque applicabile, per la liquidazione dei compensi professionali in oggetto, l'ipotesi di liquidazione BASE F della tabella standardizzata per il Tribunale Monocratico contenuta nel Protocollo d'Intesa in parola.
La stessa appare infatti rispettosa dei parametri normativi previsti per le liquidazioni che invece il provvedimento in questione appare avere pretermesso (e si noti che la liquidazione in questione prevede correttamente l'abbattimento dei compensi di 1/3 come previsto nel T.U. Spese di Giustizia.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (tenuto conto della minima attività espletata e della sostanziale mancanza di contestazioni dal resistente che ha preferito rimanere contumace) CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 DPR n.115/2002 e art. 15 D.Lgs 150/2011 presentato dall'avv. , nei confronti del Parte_1
in persona del p.t., così provvede: Controparte_1 CP_2
- accoglie il ricorso;
- in riforma del decreto di liquidazione di cui in epigrafe liquida in favore del ricorrente avv.
le somme di € 1.008,00 per onorari;
€ 362,00 quale liquidazione forfettaria per Parte_1 l'attività di recupero credito, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute;
- condanna il in persona del p.t. al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2 di lite in favore dell'avv. che si quantificano in € 500,00 oltre accessori di legge. Parte_1
Così deciso in Torre Annunziata il 15.7.2025.
Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4614 dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso in opposizione ex artt.170 DPR n.115/2002 e 15 D. Lgs 150/2011 avverso decreto di liquidazione emesso addì 11.9.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del processo penale n.1508/19 RG Trib (n.1834/19 RGNR)
TRA avv. rappresentato e difeso da sé stesso, ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1 proprio studio in Vico Equense (NA) n.49 ricorrente attore
CONTRO
in persona del rappresentato e difeso ex lege dalla Controparte_1 CP_2 Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso la quale domicilia alla Via A. Diaz n.11 resistente convenuto
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies dep. il 5.10.23 (notificato il successivo 19.10.23 in una al decreto di fissazione udienza) l'avv. agiva nei confronti del contro il Parte_1 Controparte_1
chiedendo la riforma del decreto di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio,
[...] Par emesso addì 11.9.2023 (comunicato a mezzo PEC in data 22.9.2023) dal presso il Tribunale di Torre Annunziata, reso a seguito dell'istanza di liquidazione dep. in data 12.7.2023 (nel processo di cui in epigrafe).
Affermava il ricorrente che nel su menzionato giudizio era stato nominato difensore d'ufficio di e che il processo si era concluso in data 3.1.2023 con la sentenza n.5/23 Controparte_3 depositata il 28.2.2023.
Conclusosi il processo l'avv. , per veder retribuita l'attività professionale svolta Pt_1 inviava all'assistito, a mezzo raccomandata AR, la richiesta di pagamento e la messa in mora per le proprie spettanze.
Trascorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento delle suddette somme, esso istante proponeva ricorso per decreto ingiuntivo innanzi all'Ufficio Del Giudice Di Pace di Torre Annunziata ottenendo il provvedimento monitorio (n. 887/2023), a seguito del quale notificava precetto di
1 R.G.A.C. n. 4614/2023
pagamento ed incaricava altresì l'Ufficiale Giudiziario procedere con pignoramento mobiliare presso il debitore.
Tuttavia il successivo pignoramento mobiliare risultava infruttuoso pertanto presentava Par istanza al del Tribunale di Torre Annunziata per la liquidazione dei compensi spettanti quale Difensore di Ufficio, chiedendone la liquidazione secondo i parametri indicati nel nuovo protocollo d'intesa del 29.11.2022 sottoscritti dai Presidenti del Tribunale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale per la liquidazione dei compensi ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed applicabile anche alle difese d'ufficio.
Con l'impugnato Decreto di Liquidazione dell'onorario il G.O. liquidava al ricorrente, in relazione all'opera effettivamente prestata nell'ambito del sopra citato processo penale la somma di € 400,00 oltre accessori come per legge (da imputarsi al capitolo di bilancio 1360 del Ministero della Giustizia).
Il ricorrente eccepiva quindi che nell'effettuare il calcolo delle spettanze liquidate nel Decreto impugnato, il Giudice non aveva fatto riferimento a nessun protocollo d'intesa né alla nota specifica allegata all'istanza, non motivando le ragioni per le quali si fosse discostato dalla quantificazione ivi riportata.
Eccepiva inoltre che nel suddetto Decreto non era stato indicato lo scaglione di riferimento per valore adoperato per il calcolo degli onorari, né i motivi della liquidazione degli stessi in misura inferiore a quella prevista per le fattispecie analoghe dal DM 55/2014 ed infine che nulla era stato calcolato per la fase esecutiva.
Chiedeva quindi la riforma del decreto impugnato con conseguente liquidazione in favore del ricorrente del compenso calcolato secondo la direttiva del Protocollo d'Intesa del 29.11.2022 nei valori previsti dalla "IPOTESI nella misura di € 1.008,00 oltre aumento del 15% ed € Pt_3 362,00 per l'attività svolta in sede civile per il recupero del credito oltre spese documentate e quelle del presente giudizio di opposizione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio il resistente non si costituiva pertanto CP_1 viste le note presentate dal solo ricorrente (il quale reiterando le richieste già formulate nel ricorso introduttivo ne chiedeva l'accoglimento) la causa veniva rinviata per le conclusioni.
Acquisita quindi documentazione varia e sulle rinnovate conclusioni del ricorrente la causa veniva assegnata sentenza a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, ed il calcolo dei compensi spettanti all'avv.
va rivisto alla luce di quanto previsto nel Protocollo d'Intesa su menzionato. Pt_1
La documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente testimonia che, oltre alla dell'attività difensiva prestata per nel processo che lo vedeva imputato, il ricorrente avv. Controparte_4
, nel rispetto di quanto previsto dall'art.9 del menzionato Protocollo abbia esperito ogni mezzo Pt_1 idoneo al recupero anche coattivo del proprio credito.
Sono presenti infatti, nella documentazione esibita: i verbali di udienza del procedimento penale in cui esso istante veniva nominato difensore di Ufficio la sentenza emessa nel relativo giudizio;
la richiesta stragiudiziale di pagamento inviata all'assistito e gli atti del procedimento civile monitorio azionato nei confronti dello stesso, nonché il verbale di pignoramento negativo
2 R.G.A.C. n. 4614/2023
Il ricorrente così presentava istanza al GM del Tribunale di Torre Annunziata per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore d'ufficio, chiedendone la liquidazione secondo i parametri indicati nel nuovo protocollo d'intesa sottoscritto dai Presidenti del Tribunale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale per la liquidazione dei compensi ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Non osta alla presentazione della suddetta istanza quanto previsto dall'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa che stabilisce, per l'avvocato che abbia dichiarato di aderire al protocollo in sede di richiesta di liquidazione, la rinuncia preventiva all'opposizione al decreto di pagamento.
Nel caso di specie infatti la liquidazione operata dal giudice nel decreto di pagamento impugnato, non è per nulla conforme per voci ed importi ai valori concordati.
Dalla lettura del Decreto di Liquidazione, non risulta che nel calcolo degli importi da corrispondere all'avv. si sia tenuto conto dei parametri stabiliti nel Protocollo d'Intesa in Pt_1 vigore al momento del deposito dell'istanza di liquidazione.
Manca nel suddetto computo la voce prevista dall'art. 9 del Protocollo relativa alla liquidazione forfettaria per l'attività svolta per il recupero crediti svolta innanzi al GdP ed alla successiva fase esecutiva.
Risulta dunque applicabile, per la liquidazione dei compensi professionali in oggetto, l'ipotesi di liquidazione BASE F della tabella standardizzata per il Tribunale Monocratico contenuta nel Protocollo d'Intesa in parola.
La stessa appare infatti rispettosa dei parametri normativi previsti per le liquidazioni che invece il provvedimento in questione appare avere pretermesso (e si noti che la liquidazione in questione prevede correttamente l'abbattimento dei compensi di 1/3 come previsto nel T.U. Spese di Giustizia.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (tenuto conto della minima attività espletata e della sostanziale mancanza di contestazioni dal resistente che ha preferito rimanere contumace) CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 DPR n.115/2002 e art. 15 D.Lgs 150/2011 presentato dall'avv. , nei confronti del Parte_1
in persona del p.t., così provvede: Controparte_1 CP_2
- accoglie il ricorso;
- in riforma del decreto di liquidazione di cui in epigrafe liquida in favore del ricorrente avv.
le somme di € 1.008,00 per onorari;
€ 362,00 quale liquidazione forfettaria per Parte_1 l'attività di recupero credito, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute;
- condanna il in persona del p.t. al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2 di lite in favore dell'avv. che si quantificano in € 500,00 oltre accessori di legge. Parte_1
Così deciso in Torre Annunziata il 15.7.2025.
Il Giudice
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