TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/03/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 2112 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto:
solo danni a cose
vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Casandrino (NA), alla Via G. Matteotti n. 9, presso lo studio dell'Avv. Di Pasquale Santo (C.F. ), che C.F._2
lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione di primo grado;
PARTE APPELLANTE
E
(p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via San Carlo n. 16, presso lo studio dell'Avv. Savella Fabrizio (C.F. ), che la C.F._3
Proc. n. 2112/2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 13 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ); CP_2 C.F._4
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/01/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 6166/20, depositata il
04/09/2020 dal Giudice di Pace di Napoli Nord, con la quale veniva rigettata la domanda avanzata in primo grado dall'odierno appellante per i danni riportati dal proprio veicolo nel sinistro verificatosi in
Casandrino, in data 02/01/2013.
A sostegno dell'appello esponeva che: la sentenza è contraddittoria e fondata sull'errata interpretazione delle risultanze probatorie e delle dichiarazioni testimoniali;
nel valutare le testimonianze, il Giudice ha considerato soltanto l'incongruenza tra il grafico del CID e la dichiarazione resa dal teste in merito alla circostanza che l'auto attorea si trovasse o meno allo stop;
inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, il CTU non ha mai rilevato l'incompatibilità dei danni con la descrizione del sinistro, anzi ha
Proc. n. 2112/2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 13 accertato la coerenza delle altezze dei punti d'urto diretto.
Concludeva, dunque, chiedendo di dichiarare l'esclusiva responsabilità di per il sinistro de quo, condannandolo, in solido con CP_2
la al risarcimento dei danni subiti con gli interessi Controparte_3
legali dalla data del sinistro fino al saldo, con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 09/06/2023 si costituiva nel giudizio la
[...]
deducendo che: l'atto di citazione è nullo per incertezza CP_1
del Tribunale dinanzi al quale è stata posta la domanda;
l'appello è altresì nullo per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, la sentenza di primo grado appare adeguatamente motivata, avendo il
Giudice correttamente rilevato la contraddittorietà tra la testimonianza e l'atto di citazione, nonché l'impossibilità di accertare la coerenza tra i danni e l'evento dedotto.
Ciò posto, chiedeva all'adito Tribunale di: dichiarare la nullità,
l'improponibilità, improcedibilità o inammissibilità dell'appello; nel merito, rilevare l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda;
condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
Ricostruito dalle parti il fascicolo di primo grado, avendo la controversia natura puramente documentale e non necessitando di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 13/01/2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, va fatta applicazione del principio secondo cui l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art.
Proc. n. 2112/2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 13 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può costituire motivo di ricorso per cassazione solo qualora il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde, e specificamente indicati dalla parte interessata (cfr.
Cass. n. 27691/17).
Nella presente controversia, ancorché il fascicolo di primo grado sia stata più volte richiesto nel corso del giudizio e le parti non abbiano provveduto alla sua ricostruzione, va comunque rilevato che la genericità dell'atto introduttivo impone una pronuncia in rito, sicché non si rende necessario esaminare questioni di merito che richiedano la valutazione di elementi non acquisiti agli atti o non ricavabili dagli stessi.
Si rileva comunque la presenza in atti sia della produzione delle parti che della Ctu posta a base della decisione del primo giudice, il che consente al Tribunale di pronunciarsi sull'appello.
***
Come anticipato, l'appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Deve infatti trovare accoglimento l'eccezione, opportunamente sollevata dalla difesa della di Controparte_1
inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che fissa i requisiti necessari affinché l'impugnazione possa essere
Proc. n. 2112/2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 13 esaminata nel merito.
In punto di diritto, va osservato che nel giudizio di appello, che non costituisce un “novum iudicium”, ma una “revisio prioris istantiae”, la cognizione del giudice rimane circoscritta alle questioni dedotte attraverso i motivi di appello, rendendosi necessario che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (cfr. Cass. n. 12880/16), non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate,
ma è altresì necessario che siano enunciate, sia pur sinteticamente, le censure mosse alla decisione.
L'art. 342 c.p.c., nella formulazione antecedente al D.lgs. 149/2022, prevedeva che l'appellante è tenuto, a pena di inammissibilità, ad indicare “le parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice del primo grado”, nonché “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza
Proc. n. 2112/2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 13 ai fini della decisione impugnata”.
L'appellante è cioè tenuto ad esplicitare i “motivi specifici di impugnazione” già nell'atto introduttivo, ossia: (a) nel caso di errore di fatto (error facti) il vizio di fatto in cui è incorso il primo giudice, con la precisazione che non è sufficiente denunciare la semplice ingiustizia della decisione ma occorre anche puntualizzare quale avrebbe dovuto essere la ricostruzione dei fatti di causa ritenuta corretta, e (b) nel caso di errori di diritto (error iuris) l'indicazione della norma violata nonché
l'individuazione delle concrete circostanze che hanno determinato tale violazione e le sue conseguenze circa gli esiti della lite.
E' stato costantemente affermato che l'onere della specificazione dei motivi d'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha la duplice funzione di delimitare l'ambito della cognizione del giudice d'appello e di consentire il puntuale e ragionato esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata ed è assolto solo se l'atto di appello contiene articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado. Al
riguardo, l'art. 342 c.p.c., richiede che siano sviluppate adeguate motivazioni critiche in ordine alla sentenza gravata, con l'indicazione -
per ciascuna delle ragioni esposte nella stessa a sostegno della decisione sul punto oggetto della doglianza dell'appellante - delle contrarie ragioni di fatto e di diritto giustificative della censura. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività
Proc. n. 2112/2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 13 difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è
sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. civ., sez. III, 25/02/2014, n. 4437 e Cass. civ., sez. I,
27/09/2016, n. 18932; cfr. anche Cass. n. 1651/14, conforme a Cass. n.
1924/11, nonché Cass. n. 9244/07).
In definitiva, l'appellante non può esaurire la sua ragione di doglianza nella reiterazione delle sue richieste e nell'affermazione che esse devono essere accolte in quanto meritevoli di accoglimento rispetto all'operata decisione ma ha l'onere di indicare specificamente gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza in modo da contrapporre con sufficiente grado di specificità le proprie ragioni di censura alle ragioni poste dal giudice a base delle sue valutazioni (Cass. civ., sez. III, 18/04/2012, n.
6069).
Sul punto, Cass., Sez. Un., n. 27199/2017 ha affermato che: “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
Proc. n. 2112/2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 13 addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione
della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme
sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
In linea con tale orientamento, è stato quindi precisato che “l'art. 342
c.p.c., comma 1, come novellato del D.L. n. 83 del 2012, art. 54
(convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), non esige lo
svolgimento di un 'progetto alternativo di sentenza', né una determinata
forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata,
ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco,
il 'quantum appellatum', formulando, rispetto alle argomentazioni
adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che
consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti,
nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente
valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella
specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione
preferibile, nonché, in relazione a denunciati 'errores in procedendo',
nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. civ., sez. II, 28/01/2022, n. 2681 in
Resp. civ. prev., 2022, 4, 1263).
***
Facendo applicazione di tali principi, nel caso di specie l'appellante ha omesso del tutto di specificare le “modifiche” che essa intende
Proc. n. 2112/2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 13 richiedere in merito alla ricostruzione del fatto come operata dal Primo
Giudice, nonché le compiute ragioni di diritto che sorreggono le censure mosse e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, così come per contro prescritto dall'artt. 342 co. 1° nn.
1-2 c.p.c..
Infatti, analizzando il predetto primo motivo esposto dall'appellante, si rileva che le censure si risolvono in una generica e apodittica critica alla sentenza, il cui errore avrebbe dato luogo ad una contraddittorietà della decisione del primo giudice, in quanto incompatibile con la realtà
processuale emersa a seguito dell'istruttoria ed in particolare all'assunzione delle prove testimoniali (con totale omissioni delle dichiarazioni dei testi escussi, del loro tenore, dell'asserito travisamento da parte del primo giudice e della loro rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda), rilevando la superfluità della circostanza che il veicolo attoreo “non si trovasse esattamente allo stop di via Silvestro o nelle imminenze dello stesso”, senza tuttavia minimamente puntualizzare quale avrebbe dovuto essere la ricostruzione dei fatti di causa ritenuta corretta, in base al compendio processuale ritualmente acquisito in giudizio, puntualizzazione, a ben vedere, necessaria ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 co. 2° in tema di scontro tra veicoli.
Tale motivazione non è stata in alcun modo sottoposta a rilievi critici da parte dell'appellante, con conseguente inammissibilità del motivo di gravame.
L'appellante, quindi, si è limitato laconicamente ad asserire l'irrilevanza dell'incongruenza rilevata dal Giudice tra la dichiarazione resa dal teste
Proc. n. 2112/2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 13 e il grafico del modulo CAI, in merito alla posizione dell'auto di proprietà del senza neppure chiarire in cosa sia consistita tale, Pt_1
dedotta, irrilevanza, posto che la stessa, come correttamente specificato in sentenza, costituisce un evidente ostacolo all'accertamento della dinamica del sinistro.
Quanto al secondo motivo di gravame, esso è infondato nel merito.
L'appellante ha genericamente sollevato critiche alla decisione del primo giudice in merito agli esiti della Consulenza Tecnica d'Ufficio
espletata, la quale, tuttavia, alla luce dello scarno e contraddittorio quadro probatorio, come emerso dalla produzione di parte e tenuto conto della inidoneità del primo motivo di appello a scalfire la decisione impugnata, appare a ben vedere esplorativa. Sicché il relativo motivo di impugnazione appare del tutto irrilevante e va rigettato. Lo stesso CTU,
peraltro, come correttamente rilevato in sentenza, non ha infatti potuto accertare alcunché quanto alla dinamica dell'evento, esprimendo soltanto un giudizio di coerenza tra le altezze dei veicoli, che tuttavia non costituisce elemento sufficiente per poter ritenere che il fatto storico si sia effettivamente verificato secondo le modalità di cui all'atto introduttivo.
In definitiva, l'evidente genericità del primo motivo di appello va dichiarato inammissibile e l'altro va rigettato, in quanto infondato.
***
Va infine rimarcato che l'inammissibilità (nel caso di appello che non rispetta i requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c. o nel caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui all'art. 331 c.p.c.) dell'appello va
Proc. n. 2112/2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 13 dichiarata con sentenza (cfr. Cass., n. 12537/2003, secondo cui “A seguito della sostituzione - ad opera dell'art. 55 della citata l. 353-1990
- dell'art. 350 c.p.c., con a soppressione della figura dell'istruttore nel
giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con
ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del
gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa
legge (come modificato dall'art. 3 d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l.
6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 c.p.c., che prevedeva il reclamo
al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative
dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve
ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al
collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal nuovo testo dell'art. 350 c.p.c.”; v. anche Cass., n. 5250/1999 e
Cass., n. 5610/2001).
***
Le spese seguono la soccombenza di e sono liquidate Parte_1
in favore della facendo applicazione dei Controparte_1
criteri di cui al D.M. n. 55/14 e s.m.i., secondo lo scaglione di valore indeterminato - complessità bassa e riconoscendo i valori minimi, alla luce della genericità della domanda, dell'assenza del fascicolo di primo grado, tenuto conto dell'impossibilità di quantificare le spese, della non complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente espletata (con esclusione, dunque, della fase istruttoria).
Atteso l'esito del giudizio e la mancata costituzione del convenuto le spese di lite vanno dichiarate irripetibili nei suoi CP_2
Proc. n. 2112/2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 13 confronti.
Infine, in considerazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello, va dato atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, co.
17, L. 228/12, con cui è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13,
D.P.R. n. 115/02, in base al quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
contro e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: CP_2
1) dichiara la contumacia di CP_2
2) dichiara in parte inammissibile l'appello e, per il resto, lo rigetta;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che qui si liquidano in € 2.906,00 CP_1
per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi),
CAP ed IVA se dovute come per legge;
4) dichiara irripetibili le spese nei confronti di CP_2
5) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i
Proc. n. 2112/2021 R.G – Sentenza Pagina 12 di 13 presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa il 03/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 2112/2021 R.G – Sentenza Pagina 13 di 13