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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 6166/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cristallo, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Siciliani procuratore domiciliatario;
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.09.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 3868/2024 R.S. del 24.07.2024 con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato l'opposizione dallo stesso formulata avverso il verbale n. 25666/2023 del
29.07.2023 elevato dalla Polizia Locale del per la violazione dell'art. Controparte_1
142 co. 7 CdS, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni illustrate in ricorso.
Con comparsa depositata in data 08.01.2025 si è costituito in giudizio l'ente appellato al fine di resistere al gravame.
All'esito della discussione della causa ex artt. 437- 420 c.p.c. all'udienza odierna, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., il Tribunale l'ha decisa come da sentenza depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Decidendo la causa secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014,
n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 (“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), rileva il Tribunale che merita di essere accolta l'opposizione stante l'omessa allegazione della prova, cui l'ente locale era onerato, dell'omologazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità Controparte_2
00324”, che dalla documentazione in atti risulta unicamente approvato con D.M.
[...]
5298/2011, prot. 4910/2014 e prot. 5072/2014.
Difatti, premesso che il Comune di non ha prodotto alcuna documentazione CP_1
attestante l'avvenuta omologazione di tale apparecchio, risultandone in atti unicamente l'approvazione e il certificato di taratura del 22.03.2023, valuta il Tribunale che debba essere condiviso il recentissimo disposto di Cassazione civile sez. II, 18/04/2024, n.10505 secondo cui: “In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento;
” in altri termini, precisa la S.C., “…l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e,
2 solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto, “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”.
Ritenuta tale ragione di opposizione meritevole di accoglimento e quindi assorbente, conclude il decidente per l'accoglimento del gravame, riformando integralmente la sentenza appellata ed annullando il verbale impugnato, compensando tuttavia le spese di lite del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità dell'orientamento su cui la decisione è fondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
[...]
avverso la sentenza n.3868/2024 R.S. del 24.07.2024 del Giudice di Pace di Parte_1
Lecce:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, integralmente riformando la sentenza impugnata, accoglie l'opposizione formulata da ed annulla il verbale n. 25666/2023 del Parte_1
29.07.2023 elevato dalla Polizia Locale del Comune di CP_1
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Lecce, 23/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 6166/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cristallo, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Siciliani procuratore domiciliatario;
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.09.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 3868/2024 R.S. del 24.07.2024 con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato l'opposizione dallo stesso formulata avverso il verbale n. 25666/2023 del
29.07.2023 elevato dalla Polizia Locale del per la violazione dell'art. Controparte_1
142 co. 7 CdS, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni illustrate in ricorso.
Con comparsa depositata in data 08.01.2025 si è costituito in giudizio l'ente appellato al fine di resistere al gravame.
All'esito della discussione della causa ex artt. 437- 420 c.p.c. all'udienza odierna, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., il Tribunale l'ha decisa come da sentenza depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Decidendo la causa secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014,
n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 (“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), rileva il Tribunale che merita di essere accolta l'opposizione stante l'omessa allegazione della prova, cui l'ente locale era onerato, dell'omologazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità Controparte_2
00324”, che dalla documentazione in atti risulta unicamente approvato con D.M.
[...]
5298/2011, prot. 4910/2014 e prot. 5072/2014.
Difatti, premesso che il Comune di non ha prodotto alcuna documentazione CP_1
attestante l'avvenuta omologazione di tale apparecchio, risultandone in atti unicamente l'approvazione e il certificato di taratura del 22.03.2023, valuta il Tribunale che debba essere condiviso il recentissimo disposto di Cassazione civile sez. II, 18/04/2024, n.10505 secondo cui: “In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento;
” in altri termini, precisa la S.C., “…l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e,
2 solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto, “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”.
Ritenuta tale ragione di opposizione meritevole di accoglimento e quindi assorbente, conclude il decidente per l'accoglimento del gravame, riformando integralmente la sentenza appellata ed annullando il verbale impugnato, compensando tuttavia le spese di lite del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità dell'orientamento su cui la decisione è fondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
[...]
avverso la sentenza n.3868/2024 R.S. del 24.07.2024 del Giudice di Pace di Parte_1
Lecce:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, integralmente riformando la sentenza impugnata, accoglie l'opposizione formulata da ed annulla il verbale n. 25666/2023 del Parte_1
29.07.2023 elevato dalla Polizia Locale del Comune di CP_1
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Lecce, 23/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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