Articolo 9 della Legge 24 agosto 1941, n. 1044
Articolo 8Articolo 10
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17 ottobre 1941
Art. 9.

Alla spesa per la costruzione delle opere del porto di Cremona, prevista in lire 18.000.000, sara' provveduto nei decreti Ministeriali di concessione:

a) con un contributo del 60 per cento a carico dello Stato;

b) con un contributo del 40 per cento a carico degli enti locali interessati.

Il contributo di cui alla lettera b), salvo riparto a termini del precedente art. 4, sara' anticipato dalla provincia e dal comune di Cremona con le modalita' del successivo art. 14.


Entrata in vigore il 17 ottobre 1941
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