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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3106/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
MANISCALCO STEFANIA e MARELLI ALBERTO presso lo studio dei quali in Milano via Manara
n. 17 ha eletto domicilio come da procura in atti
- Ricorrente -
contro
C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. OLGIATI MARINA Controparte_1 P.IVA_1
ESTER e dall'avv. PROVERA VITTORIO presso lo studio dei quali in Milano via San Barnaba n. 32 ha eletto domicilio come da procura in atti
- Resistente –
OGGETTO: retribuzione
*
Con sentenza parziale n. 475/2025 pubblicata in data 3.2.2025, la causa è stata decisa come da seguente dispositivo:
“Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire per il periodo dall'1.8.2020 al
30.9.2022:
- a titolo di indennizzo per il lavoro domenicale, una maggiorazione pari al 20% della retribuzione base oraria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;
pagina 1 di 3 - per il lavoro notturno, la maggiorazione del 30% sulla retribuzione base oraria, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria sino al saldo;
- per la sesta giornata lavorativa, la maggiorazione del 25% sulla retribuzione base oraria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire, per il periodo da agosto 2020 al 30.9.2022, le differenze retributive dovute a titolo di incidenze dell'indennità da lavoro notturno su ferie, festività,
13° mensilità, 14° mensilità e TFR malattia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire, per il periodo da agosto 2020 al 30.9.2022, le differenze retributive dovute a titolo di incidenze sulle mensilità supplementari e sul TFR delle somme erogate a titolo di lavoro festivo, festività cadenti la domenica, ex festività e festività godute, così come risultanti dalle buste paga versate in atti e di quelle ancora da corrispondere a titolo di differenze retributive scaturenti dal diritto alla maggiorazione per lavoro domenicale, lavoro notturno, sesto giorno lavorativo e lavoro straordinario ai fini del calcolo del TFR e delle mensilità supplementari, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;
4) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle ore di lavoro straordinario svolte nel corso del 2021
e del 2022 come risultanti dalle timbrature prodotte in atti”.
Si richiamano integralmente in questa sede le motivazioni pubblicate in data 31.1.2025.
All'esito di quanto deciso, è stata svolta CTU contabile al fine di conteggiare le differenze retributive derivanti dai suddetti accertamenti.
All'udienza del 16.9.2025, i difensori delle parti hanno preso atto della relazione contabile depositata dal CTU, i cui conteggi vengono recepiti dal giudice come da dispositivo di sentenza definitiva.
Infatti, rispetto alle osservazioni alla CTU svolte dal consulente di parte resistente e ribadite in udienza dal procuratore di si rileva come il CTU abbia già esaurientemente Controparte_1 replicato con riferimento al lavoro domenicale ed alla sesta giornata lavorata, quanto al calcolo dello straordinario non si comprendono le doglianze di parte resistente che si è limitata a riportare in udienza un conteggio che parrebbe alternativo a quello del CTU ma senza alcuna ulteriore specificazione.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 richiama tutto quanto deciso con sentenza parziale n. n. 475/2025 pubblicata in data 3.2.2025; condanna la parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
dell'importo lordo di euro € 7.356,62, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
[...] condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 2.600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna altresì al pagamento delle spese di CTU come liquidate in favore Controparte_2 della dott.ssa nell'importo di euro 1.100,00, oltre accessori di legge. Persona_1
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 16 settembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Julie Martini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3106/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
MANISCALCO STEFANIA e MARELLI ALBERTO presso lo studio dei quali in Milano via Manara
n. 17 ha eletto domicilio come da procura in atti
- Ricorrente -
contro
C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. OLGIATI MARINA Controparte_1 P.IVA_1
ESTER e dall'avv. PROVERA VITTORIO presso lo studio dei quali in Milano via San Barnaba n. 32 ha eletto domicilio come da procura in atti
- Resistente –
OGGETTO: retribuzione
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Con sentenza parziale n. 475/2025 pubblicata in data 3.2.2025, la causa è stata decisa come da seguente dispositivo:
“Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire per il periodo dall'1.8.2020 al
30.9.2022:
- a titolo di indennizzo per il lavoro domenicale, una maggiorazione pari al 20% della retribuzione base oraria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;
pagina 1 di 3 - per il lavoro notturno, la maggiorazione del 30% sulla retribuzione base oraria, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria sino al saldo;
- per la sesta giornata lavorativa, la maggiorazione del 25% sulla retribuzione base oraria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire, per il periodo da agosto 2020 al 30.9.2022, le differenze retributive dovute a titolo di incidenze dell'indennità da lavoro notturno su ferie, festività,
13° mensilità, 14° mensilità e TFR malattia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire, per il periodo da agosto 2020 al 30.9.2022, le differenze retributive dovute a titolo di incidenze sulle mensilità supplementari e sul TFR delle somme erogate a titolo di lavoro festivo, festività cadenti la domenica, ex festività e festività godute, così come risultanti dalle buste paga versate in atti e di quelle ancora da corrispondere a titolo di differenze retributive scaturenti dal diritto alla maggiorazione per lavoro domenicale, lavoro notturno, sesto giorno lavorativo e lavoro straordinario ai fini del calcolo del TFR e delle mensilità supplementari, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;
4) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle ore di lavoro straordinario svolte nel corso del 2021
e del 2022 come risultanti dalle timbrature prodotte in atti”.
Si richiamano integralmente in questa sede le motivazioni pubblicate in data 31.1.2025.
All'esito di quanto deciso, è stata svolta CTU contabile al fine di conteggiare le differenze retributive derivanti dai suddetti accertamenti.
All'udienza del 16.9.2025, i difensori delle parti hanno preso atto della relazione contabile depositata dal CTU, i cui conteggi vengono recepiti dal giudice come da dispositivo di sentenza definitiva.
Infatti, rispetto alle osservazioni alla CTU svolte dal consulente di parte resistente e ribadite in udienza dal procuratore di si rileva come il CTU abbia già esaurientemente Controparte_1 replicato con riferimento al lavoro domenicale ed alla sesta giornata lavorata, quanto al calcolo dello straordinario non si comprendono le doglianze di parte resistente che si è limitata a riportare in udienza un conteggio che parrebbe alternativo a quello del CTU ma senza alcuna ulteriore specificazione.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 richiama tutto quanto deciso con sentenza parziale n. n. 475/2025 pubblicata in data 3.2.2025; condanna la parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
dell'importo lordo di euro € 7.356,62, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
[...] condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 2.600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna altresì al pagamento delle spese di CTU come liquidate in favore Controparte_2 della dott.ssa nell'importo di euro 1.100,00, oltre accessori di legge. Persona_1
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 16 settembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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