Articolo 22 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
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Versione
17 dicembre 1961
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 22.

Per la liquidazione delle imposte previste dalla presente legge relative a contratti stipulati in valuta estera il ragguaglio in lire italiane del valore imponibile si effettua:
a) per le valute estere negoziabili in Italia in base al cambio medio settimanale ricavato dalle quotazioni giornaliere della precedente settimana che l'Ufficio italiano dei cambi accerta ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 3 del decreto-legge 18 luglio 1955, n. 586 ;
b) per le altre valute estere, in base al cambio risultante dal rapporto tra la parita' ufficiale in dollari U.S.A. dichiarata per ciascuna di dette valute ed il cambio medio settimanale del dollaro U.S.A. determinato nel modo di cui alla precedente lettera a).
La liquidazione deve, essere effettuata al cambio medio settimanale valido per il giorno in cui e' stato effettuato il pagamento del premio all'assicuratore.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019