Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/11/2025, n. 21153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21153 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21153/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12700/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12700 del 2022, proposto da RE NT, IO RB, SS LL, LA TE, ER AM, RE PU, MA SC, OB AU, NZ GR, RI IO Lo FA, AL MA, LI LI, AL PA, TI HI, GI LI, DE AN, RI NI, AN ZE, rappresentati e difesi dagli avvocati AL Coronas, Umberto Coronas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Stato Maggiore della Difesa – Centro Stipendiale Interforze – Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle Forze, Cassa di Previdenza delle Forze Armate, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
e declaratoria del diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità supplementare di cui agli artt.1913, 1914 e 1919 del D.Lgs. 15.02.2010, n.66 – Codice dell'Ordinamento Militare, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla debenza al soddisfo e, quindi, condanna dell'Amministrazione resistente a pagare in favore dei ricorrenti, nella misura ad ognuno dovuta, le somme spettanti al titolo sopra indicato, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla debenza al soddisfo; previo annullamento dei provvedimenti di rigetto delle istanze proposte dai ricorrenti al fine di ottenere la corresponsione della dovuta indennità supplementare, di cui alle lettere dello Stato Maggiore Difesa, Centro Unico Stipendiale Interforze, Ufficio di Gestione Cassa di Previdenza delle Forze Armate in data 16.09.2022 (NT RE), in data 27.10.2022 (RB IO), in data 29.09.2022 (LL SS), in data 02.08.2022 (TE LA), in data 29.09.2022 (AM ER), in data 02.08.2022 (PU RE), in data 02.08.2022 (SC MA), in data 23.09.2022 (AU OB), in data 29.09.2022 (GR NZ), in data 29.09.2022 (Lo FA RI IO), in data 02.08.2022 (MA AL), in data 02.08.2022 (LI LI), in data 02.08.2022 (PA AL), in data 02.08.2022 (HI TI), in data 16.09.2022 (LI GI), in data 16.09.2022 (AN DE), in data 02.08.2022 (NI RI), in data 29.09.2022 (ZE AN), e di tutti gli eventuali altri atti di diniego ed ostativi, espressi e taciti, anteriori e successivi, presupposti e conseguenti, collegati e connessi; previa, se del caso, rimessione degli atti di giudizio alla Corte Costituzionale per decidere la questione di legittimità costituzionale degli artt.1914, commi 1 e 4, e 1919, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 15.02.2010, n.66 per violazione degli artt.3 e 117 Cost., quest'ultimo per contrasto con i parametri interposti di cui all'art.1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e all'art.14 della stessa Convenzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la memoria depositata il 25 settembre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara che l’Amministrazione intimata “ ha infine corrisposto ai ricorrenti l’indennità supplementare che gli aveva precedentemente negato, per ottenere la quale era stato proposto il presente giudizio ”;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. FA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno notificato e depositato il ricorso all’esame per ottenere il pagamento delle somme meglio indicate in epigrafe;
Si sono costituite in resistenza le Amministrazioni, parimenti in epigrafe indicate;
Il 25 settembre 2025 i ricorrenti hanno depositato memoria con cui hanno dichiarato che l’Amministrazione intimata “ ha infine corrisposto ai ricorrenti l’indennità supplementare che gli aveva precedentemente negato, per ottenere la quale era stato proposto il presente giudizio”; affermando inoltre , “Tenuto conto di quanto sopra, si confida che codesto ecc.mo T.A.R. voglia adottare le statuizioni conseguenti, ivi comprese, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, quelle relative al regolamento delle spese di giudizio, nonché al rimborso del contributo unificato versato” ;
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025;
Ritenuto che il contenuto della richiamata memoria implicitamente (vista anche la richiesta di applicazione del criterio di soccombenza virtuale) attesta il venir meno dell’interesse alla coltivazione del ricorso e può essere valorizzato dal giudice ai sensi dell’art. 84 c. 4 c.p.a. quale prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa;
Ritenuto che ai sensi dell’art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Può darsi luogo alla compensazione delle spese, considerata la definizione in rito della controversia e tenuto conto del carattere collettivo del ricorso che impedisce un’agevole delibazione sulla soccombenza virtuale alla luce delle molteplici posizioni diversificate in capo ai vari ricorrenti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL ZZ, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
FA OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA OR | EL ZZ |
IL SEGRETARIO