TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/11/2025, n. 21153
TAR
Sentenza 26 novembre 2025

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, è chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto da un gruppo di ricorrenti, identificati come militari, nei confronti del Ministero della Difesa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I ricorrenti chiedono l'accertamento del loro diritto alla corresponsione dell'indennità supplementare prevista dagli artt. 1913, 1914 e 1919 del D.Lgs. 15.02.2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), con rivalutazione monetaria e interessi legali. Contestualmente, domandano l'annullamento dei provvedimenti di rigetto delle loro istanze, emessi dallo Stato Maggiore della Difesa – Centro Stipendiale Interforze – Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle Forze, e di ogni altro atto ostativo, espresso o tacito. In via subordinata, i ricorrenti sollevano una questione di legittimità costituzionale degli artt. 1914, commi 1 e 4, e 1919, comma 1, lett. a), del medesimo D.Lgs. n. 66/2010, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e all'art. 14 della stessa Convenzione. Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato.

Successivamente alla proposizione del ricorso, i ricorrenti hanno depositato una memoria in data 25 settembre 2025, dichiarando che l'Amministrazione intimata ha infine corrisposto loro l'indennità supplementare che era stata precedentemente negata, oggetto del presente giudizio. Sulla base di tale circostanza, i ricorrenti hanno manifestato la fiducia che il Tribunale voglia adottare le statuizioni conseguenti, incluse quelle relative alle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale e al rimborso del contributo unificato. Il Tribunale, ritenendo che il contenuto della memoria attesti il venir meno dell'interesse alla coltivazione del ricorso e valorizzandolo ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.) quale prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese processuali vengono compensate, in considerazione della definizione in rito della controversia e del carattere collettivo del ricorso, che rende complessa una precisa delibazione sulla soccombenza virtuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/11/2025, n. 21153
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 21153
    Data del deposito : 26 novembre 2025
    Fonte ufficiale :

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