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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7671/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7671/2019 promossa da:
(C.F. in proprio e nella Parte_1 P.IVA_1 qualità di mandataria dell'ATI con e Controparte_1 Parte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SABLONE STEFANO, elettivamente domiciliate in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SABLONE STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANO MICHELE, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA A. VACCARO, 45 70121 BARI presso il difensore avv.
CASTELLANO MICHELE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO CARMELA CP_3 P.IVA_4 PATRIZIA e dell'avv. DI CECCO BARBARA FRANCESCA ( ) C.F._1
LUNGOMARE NAZARIO SAURO N.33 70121 BARI CO AVVOCATURA DELLA REGIONE
PUGLIA; ( LUNGOMARE NAZARIO SAURO Parte_3 C.F._2
31/33 70125 BARI, elettivamente domiciliata in LUNGOMARE N. SAURO 33 70121 70121 BARI presso il difensore avv. CAPOBIANCO CARMELA PATRIZIA
CONVENUTI
Controparte_4
(C.F. ),
[...] P.IVA_5
pagina 1 di 6 CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 20.5.2019, l' , in proprio e nella Parte_1 qualità di mandataria dell'ATI con e la , Controparte_1 Parte_2 convenivano in giudizio , il Controparte_5 Controparte_2
e la , dinanzi al Tribunale di Bari, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_3
1. in via principale: - per le ragioni esposte in narrativa, condannare Controparte_5 in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dr.ssa
[...] CP_6
e/o il in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, avv.
[...] Controparte_2
Giuseppe Nobiletti, al pagamento, in favore delle Società attrici, dell'importo di € 17.320.000,00 o di quel diverso importo ritenuto di giustizia, per tutti i titoli indicati nel lodo del 19.3.2018, oltre interessi e maggior danno da ogni singola scadenza sino al saldo;
2. in via subordinata, ferma la condanna di di cui al precedente punto 1: - accertare e dichiarare CP_4 la responsabilità ex art. 2497 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. del e, per l'effetto, condannare Controparte_2 lo stesso, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, avv. Giuseppe Nobiletti, al risarcimento dei danni in favore delle attrici nella misura di € 17.320.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e maggior danno da ogni singola scadenza sino al saldo;
3. in via ulteriormente gradata:
- condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c. il e/o la in persona dei Controparte_2 CP_3 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento dell'indennizzo che sarà accertato in corso di giudizio;
4. con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfetario delle spese generali e agli accessori di legge, a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Si costituivano in giudizio il con comparsa del 26.9.2019, e la con Controparte_2 CP_3 comparsa dell'1.10.2019, mentre restava Controparte_7 contumace e in corso di giudizio, con sentenza n. 49 del 4.11.2019, il Tribunale di Foggia dichiarava il fallimento di . Controparte_7 Il giudizio era così interrotto e i crediti dell' e della Parte_1
, vantati in forza del lodo arbitrale del 19.3.2018, erano Parte_2 ammessi, come da relative istanze, allo stato passivo.
Gli attori riassumevano il giudizio evocando anche la curatela fallimentare, che restava contumace e confermando le sole domande nei confronti del e della Controparte_2 CP_3
Il GI invitava le parti alla p.c. e la causa passava quindi in decisione.
La vicenda prende le mosse dal fatto che la società dovendo affidare le aree in concessione al CP_4 raggruppamento ATI Imprese e già aggiudicatario della procedura ad Parte_1 Controparte_8 evidenza pubblica (ex art. 8, comma 2, L.r. n. 17 del 10.04.2015, recante “Disciplina della tutela e dell'uso della costa”), ha stipulato con quest'ultimo contratto di affidamento del 31.07.2008, conferendogli la realizzazione e la gestione del porto turistico. Seguiva la risoluzione contrattuale per inadempimento, comunicata dalla poi ribaltata dalla decisione arbitrale che dichiarava la CP_9 risoluzione del contratto di affidamento in sub-concessione ex art. 45 bis c. nav. del 25.07.2008, per inadempimento della CP_9
Oggetto del giudizio è in sostanza la domanda di parte attrice tesa ad attribuire al la Controparte_2 responsabilità contrattuale accertata nel giudizio arbitrale a carico di in Controparte_4 forza: a) del controllo analogo esercitato dall'ente comunale nei confronti della citata b) CP_4 della mancata preventiva verifica, da parte del in ordine alla “non conformità della Controparte_2 concessione alle disposizioni urbanistiche e alle quantità di superfici indicate nel bando di gara”; c) di una responsabilità ex art. 2497 c.c. dell'ente pubblico;
d) ovvero di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; e) il tutto intendendo, altresì, integrati gli estremi dell'azione di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
pagina 3 di 6 Deve ritenersi infondata l'eccezione relativa al preteso difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario sollevata dal nessuna delle questioni sollevate dalle attrici nel giudizio è estranea Controparte_2 alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, non contestandosi l'esercizio di poteri discrezionali e autoritativi della P.A. suscettibili di incidere nella sfera patrimoniale delle società istanti. Ciò detto, il primo capo di domanda è infondato.
Infatti non è consentito estendere al gli effetti di un lodo arbitrale che espressamente Controparte_2 considerava le proprie statuizioni non riferibili all'ente comunale, che non ha partecipato all'arbitrato irrituale. D'altra parte l'esecuzione del lodo arbitrale è regolamentata dal codice di rito ex artt. 827 ss., c.p.c. e non può essere conseguita attraverso un autonomo ed ulteriore giudizio di cognizione ordinario. Né, per le ragioni ampiamente illustrate dal può dirsi che fosse non una semplice CP_2 CP_4 società partecipata ma addirittura una longa manus dell'ente territoriale e pertanto confondibile con esso anche secondo lo schema del controllo analogo, quale specifica fonte di applicazione dell'art, 2497 c.c.. Al riguardo è comunque assorbente la considerazione che quand'anche la società fosse stata un'articolazione interna dell'ente comunale o comunque soggetta a controllo analogo, non sarebbe affatto chiaro il meccanismo di imputazione al della responsabilità affermata in sede arbitrale CP_2 nei confronti della società partecipata. Al contrario la più recente giurisprudenza della S.C. ha chiarito che “In tema di società a partecipazione pubblica, la posizione dell'ente pubblico partecipante all'interno della società è unicamente quella di socio in base al capitale conferito, non essendogli consentito d'influire sul funzionamento della società attraverso l'esercizio dei suoi poteri pubblicistici e non essendo il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica, neppure nel caso in cui sia previsto il c.d. controllo analogo, mediante il quale l'azionista pubblico è in grado di esercitare un'influenza dominante sulla società partecipata, giacché tale controllo non comporta un'alterazione della natura privata della società, né incide, sotto il profilo giuridico-formale, sulla distinzione tra l'ente pubblico partecipante e l'ente privato societario, il quale resta pur sempre un centro autonomo d'imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive, diverso dall'ente partecipante. A causa di tale rapporto di assoluta autonomia è preclusa all'ente partecipante la facoltà d'incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto sociale e sull'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ritenendosi consentito soltanto il ricorso agli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitarsi attraverso i membri di nomina pubblica presenti negli organi della società
(Cass. 30/08/2024, n.23386).
In ogni caso, come è stato correttamente rilevato dalla difesa civica 1) La nozione del “controllo analogo” inapplicabile al caso di specie, perché prevista nell'art. 2 comma 1 lett. c) d.lgs. 19 agosto
2016 n. 175 (TUSP), che prevede per «controllo analogo» la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante. Invece Controparte_5
è stata costituita da e società il 29/11/1999; è
[...] Controparte_2 Controparte_10 CP_4 stata invece costituita ai sensi dell'art. 22 l. 142/1990 (che prevedeva la possibilità per gli enti locali di costituire società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria).
Residuerebbe, in ipotesi, una responsabilità per direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. secondo lo schema ordinario codicistico, al netto del controllo analogo. Non è in dubbio che l'azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. è ammissibile nei confronti del socio pubblico di società di capitali atteso che tale disposizione fa riferimento in modo generico alla società ed agli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento. Inoltre l' art. 19, comma 6, del D.L.
1.7.2009 n. 78 convertito, in L.
3.8.2009 n. 102 , ha specificato che “ l' art. 2497, primo comma, del codice civile si interpreta nel senso che per enti si pagina 4 di 6 intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica e finanziaria”. Eccepisce però il che, in ragione dell'occorsa dichiarazione di fallimento di Controparte_2 CP_4 le richieste creditorie delle società attrici potevano e possono essere fatte valere unicamente in sede concorsuale, ovverosia nell'alveo del procedimento di verifica dei crediti fallimentari: considerazione che a dire della difesa civica osterebbe anche alla delibazione della domanda subordinata di responsabilità ex art. 2497 c.c. in ragione del fatto che il comma 4 dello stesso articolo prevede che
“nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario”. A dire della difesa comunale si attribuisce agli organi delle procedure menzionate la legittimazione esclusiva ad esperire l'azione di responsabilità spettante ai creditori della eterodiretta verso l'ente controllante. In altri termini: i creditori della società controllata sono legittimati ad agire ex art. 2497 c.c. a condizione che la società debitrice ed etero-diretta sia in bonis;
in caso di assoggettamento della stessa alle procedure concorsuali di cui all'art. 2497 ult. co. c.c. l'azione contro l'ente controllante spetta unicamente –per quel che qui interessa- al Curatore: l'azione in parola è infatti una cosiddetta azione della massa, volta a ripristinare l'integrità patrimoniale della società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento a beneficio di tutti i suoi creditori. Conclude dunque il convenuto che non avendo la curatela della società fallita coltivato l'azione in questo giudizio, la domanda è divenuta definitivamente improcedibile. In effetti, ferma restando la competenza del giudice fallimentare in materia di esercizio di diritti di credito in caso di apertura della procedura concorsuale della società eterodiretta (e solo di questa), secondo la prevalente giurisprudenza “le domande del creditore nei confronti della società dirigente- socia, e dei suoi amministratori ex art. 2497, comma 1 e 2, e 2476, comma 7, c.c. divengono improcedibili in assenza di riassunzione da parte del curatore fallimentare” (Tribunale Milano, 16/03/2015). Si deve precisare che in questo caso la legittimazione esclusiva riguarderebbe in astratto l'ipotesi in cui l'evento dannoso abbia attinto in prima battuta il patrimonio della società eterodiretta e non già direttamente il credito del socio verso questa.
Infatti le parti attrici lamentano in via ulteriormente subordinata che i comportamenti illegittimi del abbiano avuto effetti lesivi direttamente nei confronti del patrimonio delle stesse Controparte_2 società attrici ai sensi dell'art. 2043 c.c., secondo lo schema di una tutela aggiuntiva a quella che resta esclusa per il fallimento della società eterodiretta. In sostanza si assume che nella gestione della società partecipata il Comune ha causato una lesione all'integrità del patrimonio sociale delle attrici. CP_4
Infatti, vi sarebbe stato un comportamento almeno colposo del che, in violazione Controparte_2 degli obblighi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, avrebbe realizzato un fine ingiusto e lesivo dei diritti delle società attrici generando loro un danno diretto alla sfera patrimoniale, sub specie di impossibilità di pagamento del debito da parte della società controllata Aurora.
In realtà, la stessa prospettazione di parte attrice disvela quello che è il dubbio sollevato dalla dottrina, condiviso da questo collegio, per cui appare oltremodo difficile, se non impossibile, circoscrivere un danno al diritto di credito che, nelle situazioni quelli quelle in gioco in questo giudizio, non si risolva senza residui in una previa lesione del patrimonio della società eterodiretta. Questa considerazione da un lato esclude in radice la possibilità del cumulo tra azione ex art. 2497 ed azione aquiliana, escludendosi l'ammissibilità di quest'ultima; dall'altro assorbe ogni altra questione relativa alla possibile attrazione delle azioni oggi proposte nella competenza del tribunale fallimentare.
Alla luce di quanto detto fino ad ora resta assorbita anche ogni questione di prescrizione.
Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041, si deve convenire con il sulla considerazione CP_2 che essa si presenta carente di uno dei suoi presupposti essenziali, ossia il carattere sussidiario ex art. 2042 c.c..
pagina 5 di 6 Per quanto attiene invece alla posizione della la stessa si è limitata unicamente ad autorizzare CP_3 la soc. Aurora S.p.a. ad affidare in gestione le attività oggetto di concessione demaniale marittima all' e e, successivamente, ad autorizzare la soc. Aurora alla Parte_4 CP_8 esecuzione delle modifiche non sostanziali al contenuto della concessione n. 173/2001 e rideterminazione del canone. Peraltro la è attinta solo dal capo di domanda ex art. 2041 c.c.. CP_3
La domanda va rigettata in quanto come si evince dall'art. 3, ultimo capoverso, del contratto di C affidamento ex art. 45 bis cod. nav., stipulato tra l'Impresa Cidonio s.p.a.- Acquatecno s.r.l. e CP_4
“... In tutti i casi di cessazione del rapporto prima della scadenza contrattuale, le opere realizzate
[...] dal subconcessionario saranno acquisite dalla società senza Controparte_5 che l'Associazione temporanea di Imprese “Impresa Pietro Cidonio s.p.a e Acquatecno s.r.l.” possa vantare alcuna pretesa o indennizzo in proposito”. Nella specie nei confronti della società CP_4
è intervenuto provvedimento di decadenza ex art. 47, lett. d) e lett. f) del cod. nav.; sicché, ai sensi dell'art. 49 cod. nav.: “ Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.” Ogni altra istanza od eccezione si intende così assorbita.
Le spese lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza.
valore della causa: da € 16.000.001 a € 32.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 17.107,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 11.284,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 25.125,00
Fase decisionale, valore medio: € 29.753,00
Compenso tabellare € 83.269,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna altresì le parti attrici in solido a rimborsare alle due parti convenute costituite le spese di lite, che si liquidano per ciascuna in € 3.399,00 per spese ed € 83.269,00 per compensi, oltre r.s.g. 15%
i.v.a., c.p.a.
Bari, 17 giugno 2025
Il Presidente Relatore dott. Giuseppe Rana
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7671/2019 promossa da:
(C.F. in proprio e nella Parte_1 P.IVA_1 qualità di mandataria dell'ATI con e Controparte_1 Parte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SABLONE STEFANO, elettivamente domiciliate in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SABLONE STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANO MICHELE, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA A. VACCARO, 45 70121 BARI presso il difensore avv.
CASTELLANO MICHELE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO CARMELA CP_3 P.IVA_4 PATRIZIA e dell'avv. DI CECCO BARBARA FRANCESCA ( ) C.F._1
LUNGOMARE NAZARIO SAURO N.33 70121 BARI CO AVVOCATURA DELLA REGIONE
PUGLIA; ( LUNGOMARE NAZARIO SAURO Parte_3 C.F._2
31/33 70125 BARI, elettivamente domiciliata in LUNGOMARE N. SAURO 33 70121 70121 BARI presso il difensore avv. CAPOBIANCO CARMELA PATRIZIA
CONVENUTI
Controparte_4
(C.F. ),
[...] P.IVA_5
pagina 1 di 6 CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 20.5.2019, l' , in proprio e nella Parte_1 qualità di mandataria dell'ATI con e la , Controparte_1 Parte_2 convenivano in giudizio , il Controparte_5 Controparte_2
e la , dinanzi al Tribunale di Bari, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_3
1. in via principale: - per le ragioni esposte in narrativa, condannare Controparte_5 in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dr.ssa
[...] CP_6
e/o il in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, avv.
[...] Controparte_2
Giuseppe Nobiletti, al pagamento, in favore delle Società attrici, dell'importo di € 17.320.000,00 o di quel diverso importo ritenuto di giustizia, per tutti i titoli indicati nel lodo del 19.3.2018, oltre interessi e maggior danno da ogni singola scadenza sino al saldo;
2. in via subordinata, ferma la condanna di di cui al precedente punto 1: - accertare e dichiarare CP_4 la responsabilità ex art. 2497 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. del e, per l'effetto, condannare Controparte_2 lo stesso, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, avv. Giuseppe Nobiletti, al risarcimento dei danni in favore delle attrici nella misura di € 17.320.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e maggior danno da ogni singola scadenza sino al saldo;
3. in via ulteriormente gradata:
- condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c. il e/o la in persona dei Controparte_2 CP_3 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento dell'indennizzo che sarà accertato in corso di giudizio;
4. con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfetario delle spese generali e agli accessori di legge, a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Si costituivano in giudizio il con comparsa del 26.9.2019, e la con Controparte_2 CP_3 comparsa dell'1.10.2019, mentre restava Controparte_7 contumace e in corso di giudizio, con sentenza n. 49 del 4.11.2019, il Tribunale di Foggia dichiarava il fallimento di . Controparte_7 Il giudizio era così interrotto e i crediti dell' e della Parte_1
, vantati in forza del lodo arbitrale del 19.3.2018, erano Parte_2 ammessi, come da relative istanze, allo stato passivo.
Gli attori riassumevano il giudizio evocando anche la curatela fallimentare, che restava contumace e confermando le sole domande nei confronti del e della Controparte_2 CP_3
Il GI invitava le parti alla p.c. e la causa passava quindi in decisione.
La vicenda prende le mosse dal fatto che la società dovendo affidare le aree in concessione al CP_4 raggruppamento ATI Imprese e già aggiudicatario della procedura ad Parte_1 Controparte_8 evidenza pubblica (ex art. 8, comma 2, L.r. n. 17 del 10.04.2015, recante “Disciplina della tutela e dell'uso della costa”), ha stipulato con quest'ultimo contratto di affidamento del 31.07.2008, conferendogli la realizzazione e la gestione del porto turistico. Seguiva la risoluzione contrattuale per inadempimento, comunicata dalla poi ribaltata dalla decisione arbitrale che dichiarava la CP_9 risoluzione del contratto di affidamento in sub-concessione ex art. 45 bis c. nav. del 25.07.2008, per inadempimento della CP_9
Oggetto del giudizio è in sostanza la domanda di parte attrice tesa ad attribuire al la Controparte_2 responsabilità contrattuale accertata nel giudizio arbitrale a carico di in Controparte_4 forza: a) del controllo analogo esercitato dall'ente comunale nei confronti della citata b) CP_4 della mancata preventiva verifica, da parte del in ordine alla “non conformità della Controparte_2 concessione alle disposizioni urbanistiche e alle quantità di superfici indicate nel bando di gara”; c) di una responsabilità ex art. 2497 c.c. dell'ente pubblico;
d) ovvero di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; e) il tutto intendendo, altresì, integrati gli estremi dell'azione di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
pagina 3 di 6 Deve ritenersi infondata l'eccezione relativa al preteso difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario sollevata dal nessuna delle questioni sollevate dalle attrici nel giudizio è estranea Controparte_2 alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, non contestandosi l'esercizio di poteri discrezionali e autoritativi della P.A. suscettibili di incidere nella sfera patrimoniale delle società istanti. Ciò detto, il primo capo di domanda è infondato.
Infatti non è consentito estendere al gli effetti di un lodo arbitrale che espressamente Controparte_2 considerava le proprie statuizioni non riferibili all'ente comunale, che non ha partecipato all'arbitrato irrituale. D'altra parte l'esecuzione del lodo arbitrale è regolamentata dal codice di rito ex artt. 827 ss., c.p.c. e non può essere conseguita attraverso un autonomo ed ulteriore giudizio di cognizione ordinario. Né, per le ragioni ampiamente illustrate dal può dirsi che fosse non una semplice CP_2 CP_4 società partecipata ma addirittura una longa manus dell'ente territoriale e pertanto confondibile con esso anche secondo lo schema del controllo analogo, quale specifica fonte di applicazione dell'art, 2497 c.c.. Al riguardo è comunque assorbente la considerazione che quand'anche la società fosse stata un'articolazione interna dell'ente comunale o comunque soggetta a controllo analogo, non sarebbe affatto chiaro il meccanismo di imputazione al della responsabilità affermata in sede arbitrale CP_2 nei confronti della società partecipata. Al contrario la più recente giurisprudenza della S.C. ha chiarito che “In tema di società a partecipazione pubblica, la posizione dell'ente pubblico partecipante all'interno della società è unicamente quella di socio in base al capitale conferito, non essendogli consentito d'influire sul funzionamento della società attraverso l'esercizio dei suoi poteri pubblicistici e non essendo il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica, neppure nel caso in cui sia previsto il c.d. controllo analogo, mediante il quale l'azionista pubblico è in grado di esercitare un'influenza dominante sulla società partecipata, giacché tale controllo non comporta un'alterazione della natura privata della società, né incide, sotto il profilo giuridico-formale, sulla distinzione tra l'ente pubblico partecipante e l'ente privato societario, il quale resta pur sempre un centro autonomo d'imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive, diverso dall'ente partecipante. A causa di tale rapporto di assoluta autonomia è preclusa all'ente partecipante la facoltà d'incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto sociale e sull'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ritenendosi consentito soltanto il ricorso agli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitarsi attraverso i membri di nomina pubblica presenti negli organi della società
(Cass. 30/08/2024, n.23386).
In ogni caso, come è stato correttamente rilevato dalla difesa civica 1) La nozione del “controllo analogo” inapplicabile al caso di specie, perché prevista nell'art. 2 comma 1 lett. c) d.lgs. 19 agosto
2016 n. 175 (TUSP), che prevede per «controllo analogo» la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante. Invece Controparte_5
è stata costituita da e società il 29/11/1999; è
[...] Controparte_2 Controparte_10 CP_4 stata invece costituita ai sensi dell'art. 22 l. 142/1990 (che prevedeva la possibilità per gli enti locali di costituire società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria).
Residuerebbe, in ipotesi, una responsabilità per direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. secondo lo schema ordinario codicistico, al netto del controllo analogo. Non è in dubbio che l'azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. è ammissibile nei confronti del socio pubblico di società di capitali atteso che tale disposizione fa riferimento in modo generico alla società ed agli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento. Inoltre l' art. 19, comma 6, del D.L.
1.7.2009 n. 78 convertito, in L.
3.8.2009 n. 102 , ha specificato che “ l' art. 2497, primo comma, del codice civile si interpreta nel senso che per enti si pagina 4 di 6 intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica e finanziaria”. Eccepisce però il che, in ragione dell'occorsa dichiarazione di fallimento di Controparte_2 CP_4 le richieste creditorie delle società attrici potevano e possono essere fatte valere unicamente in sede concorsuale, ovverosia nell'alveo del procedimento di verifica dei crediti fallimentari: considerazione che a dire della difesa civica osterebbe anche alla delibazione della domanda subordinata di responsabilità ex art. 2497 c.c. in ragione del fatto che il comma 4 dello stesso articolo prevede che
“nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario”. A dire della difesa comunale si attribuisce agli organi delle procedure menzionate la legittimazione esclusiva ad esperire l'azione di responsabilità spettante ai creditori della eterodiretta verso l'ente controllante. In altri termini: i creditori della società controllata sono legittimati ad agire ex art. 2497 c.c. a condizione che la società debitrice ed etero-diretta sia in bonis;
in caso di assoggettamento della stessa alle procedure concorsuali di cui all'art. 2497 ult. co. c.c. l'azione contro l'ente controllante spetta unicamente –per quel che qui interessa- al Curatore: l'azione in parola è infatti una cosiddetta azione della massa, volta a ripristinare l'integrità patrimoniale della società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento a beneficio di tutti i suoi creditori. Conclude dunque il convenuto che non avendo la curatela della società fallita coltivato l'azione in questo giudizio, la domanda è divenuta definitivamente improcedibile. In effetti, ferma restando la competenza del giudice fallimentare in materia di esercizio di diritti di credito in caso di apertura della procedura concorsuale della società eterodiretta (e solo di questa), secondo la prevalente giurisprudenza “le domande del creditore nei confronti della società dirigente- socia, e dei suoi amministratori ex art. 2497, comma 1 e 2, e 2476, comma 7, c.c. divengono improcedibili in assenza di riassunzione da parte del curatore fallimentare” (Tribunale Milano, 16/03/2015). Si deve precisare che in questo caso la legittimazione esclusiva riguarderebbe in astratto l'ipotesi in cui l'evento dannoso abbia attinto in prima battuta il patrimonio della società eterodiretta e non già direttamente il credito del socio verso questa.
Infatti le parti attrici lamentano in via ulteriormente subordinata che i comportamenti illegittimi del abbiano avuto effetti lesivi direttamente nei confronti del patrimonio delle stesse Controparte_2 società attrici ai sensi dell'art. 2043 c.c., secondo lo schema di una tutela aggiuntiva a quella che resta esclusa per il fallimento della società eterodiretta. In sostanza si assume che nella gestione della società partecipata il Comune ha causato una lesione all'integrità del patrimonio sociale delle attrici. CP_4
Infatti, vi sarebbe stato un comportamento almeno colposo del che, in violazione Controparte_2 degli obblighi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, avrebbe realizzato un fine ingiusto e lesivo dei diritti delle società attrici generando loro un danno diretto alla sfera patrimoniale, sub specie di impossibilità di pagamento del debito da parte della società controllata Aurora.
In realtà, la stessa prospettazione di parte attrice disvela quello che è il dubbio sollevato dalla dottrina, condiviso da questo collegio, per cui appare oltremodo difficile, se non impossibile, circoscrivere un danno al diritto di credito che, nelle situazioni quelli quelle in gioco in questo giudizio, non si risolva senza residui in una previa lesione del patrimonio della società eterodiretta. Questa considerazione da un lato esclude in radice la possibilità del cumulo tra azione ex art. 2497 ed azione aquiliana, escludendosi l'ammissibilità di quest'ultima; dall'altro assorbe ogni altra questione relativa alla possibile attrazione delle azioni oggi proposte nella competenza del tribunale fallimentare.
Alla luce di quanto detto fino ad ora resta assorbita anche ogni questione di prescrizione.
Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041, si deve convenire con il sulla considerazione CP_2 che essa si presenta carente di uno dei suoi presupposti essenziali, ossia il carattere sussidiario ex art. 2042 c.c..
pagina 5 di 6 Per quanto attiene invece alla posizione della la stessa si è limitata unicamente ad autorizzare CP_3 la soc. Aurora S.p.a. ad affidare in gestione le attività oggetto di concessione demaniale marittima all' e e, successivamente, ad autorizzare la soc. Aurora alla Parte_4 CP_8 esecuzione delle modifiche non sostanziali al contenuto della concessione n. 173/2001 e rideterminazione del canone. Peraltro la è attinta solo dal capo di domanda ex art. 2041 c.c.. CP_3
La domanda va rigettata in quanto come si evince dall'art. 3, ultimo capoverso, del contratto di C affidamento ex art. 45 bis cod. nav., stipulato tra l'Impresa Cidonio s.p.a.- Acquatecno s.r.l. e CP_4
“... In tutti i casi di cessazione del rapporto prima della scadenza contrattuale, le opere realizzate
[...] dal subconcessionario saranno acquisite dalla società senza Controparte_5 che l'Associazione temporanea di Imprese “Impresa Pietro Cidonio s.p.a e Acquatecno s.r.l.” possa vantare alcuna pretesa o indennizzo in proposito”. Nella specie nei confronti della società CP_4
è intervenuto provvedimento di decadenza ex art. 47, lett. d) e lett. f) del cod. nav.; sicché, ai sensi dell'art. 49 cod. nav.: “ Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.” Ogni altra istanza od eccezione si intende così assorbita.
Le spese lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza.
valore della causa: da € 16.000.001 a € 32.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 17.107,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 11.284,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 25.125,00
Fase decisionale, valore medio: € 29.753,00
Compenso tabellare € 83.269,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna altresì le parti attrici in solido a rimborsare alle due parti convenute costituite le spese di lite, che si liquidano per ciascuna in € 3.399,00 per spese ed € 83.269,00 per compensi, oltre r.s.g. 15%
i.v.a., c.p.a.
Bari, 17 giugno 2025
Il Presidente Relatore dott. Giuseppe Rana
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