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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/02/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 6077/2023 promossa da:
elettivamente domiciliate in Torino, Controparte_1 via San Francesco d'Assisi 17, presso lo studio dell'avv. Stefano De Sanctis, che le rappresenta e difende, con l'avv. Mario Battaglia, per delega in atti;
attrici;
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Sturzo 15, Controparte_2
presso lo studio degli avv. Giovanni Luschi e Nicoletta Perluigi, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: leasing.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrici: “- previa, in via principale e pregiudiziale e per quanto all'occorrenza, declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, per essere alternativamente competente il Tribunale di Milano, ovvero in subordine il Tribunale di Napoli, ovvero in ulteriore ed estremo subordine il Tribunale di Roma, con conseguente pronuncia di nullità dello stesso;
- dichiarare nullo, invalido e inefficace e comunque annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni, anche in via gradata, precisate in atti, con ogni connessa e conseguente pronuncia, declaratoria e statuizione, con rigetto comunque di ogni avversa domanda e istanza, e mandando integralmente assolte e da ogni e CP_1 Controparte_1
qualsivoglia pretesa avanzata da Controparte_2
In via istruttoria …;
Con il favore delle spese e compensi di causa ...”
Convenuta: “nel merito: rigettare tutte le domande avanzate, poiché inammissibili oltre che infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
784/2023 del 27/01/2023 - R.G. 24763/2022, condannando l'opponente al pagamento della somma ingiunta di € 142.473,56;
- in ogni caso: condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
MOTIVAZIONE
1. Le attrici hanno chiesto la revoca del decreto n. 696/2023 - con cui il
Cont Tribunale ha ingiunto alla (in relazione al leasing n. 15018938 stipulato CP_1 con l'Ic Financial Service Sa) e alla (in qualità di Controparte_1 garante delle obbligazioni assunte dalla , di pagare alla convenuta € CP_1
7.054,21 (oltre interessi e spese della procedura), quale somma ottenuta deducendo dagli importi richiesti a titolo di canoni e spese relativi alla locazione finanziaria di autovetture il ricavato dalla vendita dei due veicoli -, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, essendo competenti quelli di Milano, Napoli o Roma;
nel merito, l'insussistenza del credito opposto, in quanto la convenuta, a seguito della risoluzione del leasing, avrebbe violato gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 1 c. 139 L. 124/2017.
2 Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle eccezioni avversarie, affermando, nello specifico, la sussistenza della competenza del Tribunale di Torino e la legittimità del credito azionato.
Sotto il profilo processuale, si segnala che la convenuta ha erroneamente riportato in questa sede le conclusioni della diversa causa Nrg 6078/2023, pendente tra le stesse parti.
2. Va preliminarmente affrontata l'eccezione attorea relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino.
Sul punto, le attrici hanno sostenuto, anzitutto, che sarebbe competente il
Contr Tribunale di Milano rispetto al criterio di cui all'art. 19 Cpc, “avendo sede sia sia a Milano” (cit. p. 6; all. 19 e 20 fasc. att.); rispetto al criterio del “luogo CP_1 in cui è sorta l'obbligazione” di cui all'art. 20 Cpc, perché, non essendo riportato nel leasing il luogo di sottoscrizione, lo stesso andrebbe individuato “nel luogo in cui aveva all'epoca, e ha tuttora, sede il sottoscrittore , ovvero Milano” (cit. p. CP_1
7).
Le attrici hanno poi affermato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione degli art. 20 Cpc e 1182 c. 3 Cc, invocati dalla convenuta, sostenendo che: a) il contratto prevede l'addebito automatico sul conto CP_4 corrente della società indicato presso l'agenzia bancaria di Napoli, con CP_1
la conseguenza che sarebbe territorialmente competente il Tribunale di Napoli;
b)
l'obbligazione dedotta in giudizio non sarebbe liquida;
c) non sussisterebbe in ogni caso la competenza del Tribunale di Torino, perché la convenuta “ha sede legale in Francia” e non sarebbe stata provata “la sussistenza di una certa sede institoria in Torino”, essendo invece prevista per legge “la competenza di Roma in caso di soggetto avente sede all'estero” (cit. p. 7).
Quanto al punto sub a), la tesi delle attrici non è condivisibile, considerato che tale previsione contrattuale fa riferimento all'addebito, e non all'accredito, in cui si sostanzia l'adempimento (doc. 1 fasc. att. p. 6).
Per quanto riguarda il punto sub b), si deve anzitutto tenere conto che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore sono “esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale”, con la precisazione che
3 “deve trattarsi … di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto” (Cass. Sez. Un.
17989/2016).
In applicazione di tali principi, si ritiene, anzitutto, che l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio dalla convenuta sia liquida, considerato che l'Ic
Financial Service Sa ha prodotto in giudizio: a) il leasing n. 15018938, le cui condizioni generali – nello specifico, gli art. 10 e 12 – permettono di individuare specificamente le somme dovute in caso di ritardo nei pagamenti e di risoluzione del contratto;
b) l'estratto conto relativo ai contratti aggiornato al 07/07/2022 (doc.
4, 5 e 9 fasc. conv.).
Per quanto concerne, poi, il punto sub c), dalla visura dell'Ic Financial
Service Sa aggiornata al 27/10/2022 risulta, in primo luogo, che la convenuta ha sede legale in Francia;
in secondo luogo, che, rispetto all' “unità locale” sita in
Torino, lungo Stura Lazio 49, con la quale la ha stipulato il leasing del CP_1
14/09/2017, non è espressamente indicata la presenza di un rappresentante preposto a tale sede (doc. 4 e 21 fasc. att.).
Tuttavia, va rilevato che, in base alla suddetta visura, la convenuta, a partire dal 02/11/2015, ha anche una “sede secondaria” in Torino (via Puglia 35), rispetto alla quale risultano elencati i rappresentanti e i relativi poteri, e da ciò si evince che tale sede è pienamente operativa sul territorio dello Stato italiano (doc. 21 fasc. att.
p. 13 e seg.).
Correttamente, pertanto, la convenuta ha potuto incardinare la causa dinanzi al Tribunale di Torino, data la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 20
Cpc e 1182 c. 3 Cc.
Alla luce di queste considerazioni, l'eccezione in esame deve essere rigettata.
3. Passando al merito, va anzitutto analizzata la documentazione versata in atti, dalla quale risulta, in particolare che che il leasing n. 15018938 del 20/09/2017 ha a oggetto due veicoli targati, rispettivamente, FJ936XS e FJ937SX; contestualmente alla stipula del leasing, la ha Controparte_1
sottoscritto una fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla CP_1
con tale locazione finanziaria;
in data 20/09/2017, la ha Controparte_5
prestato una garanzia autonoma per il pagamento di tre canoni previsti dal leasing
4 e tale garanzia è stata escussa dalla convenuta il 28/06/2022 (doc. 4 fasc. att., p.
2, 18 e 23 e doc. 7 fasc. conv.).
È poi documentalmente provato, in primo luogo, che la e la CP_1
il 01/02/2022 e il 04/02/2022, tramite la Trade Controparte_1
Trasporti Srl, hanno provveduto alla consegna dei due veicoli oggetto del leasing e delle relative carte di circolazione (doc. 9 - 11 fasc. att.); in secondo luogo, che la convenuta ha dato atto dell'intervenuta restituzione dei suddetti mezzi con mail del
14/03/2022 (doc. 12 fasc. att); infine, che i veicoli sono stati venduti alla
[...] al prezzo complessivo di € 23.444,52, Iva inclusa (doc. 25 fasc. att. e CP_5
cons. p. 36).
Le attrici, pur non contestando l'inadempimento allegato dalla convenuta, hanno eccepito, sotto diversi profili, la violazione dell'art. 1 c. 139 L. 124/2017, sostenendo che tale violazione avrebbe determinato una svalutazione dei beni oggetto del giudizio, che sarebbero stati venduti a un prezzo sensibilmente inferiore al valore effettivo di mercato.
Cont Per quanto concerne la fase di scelta del perito, la la CP_1 [...] hanno asserito che la convenuta “non ha effettivamente Controparte_1
ricercato alcuna intesa con la per le nomina del perito da scegliersi di CP_1 comune accordo … non ha avviato alcuna trattativa sulla terna di periti proposti dalla … non ha poi dato nessun altro seguito, né comunicando il perito CP_1 prescelto, né comunicando i risultati della perizia” (cit. p. 10).
Quanto alle concrete modalità di ricollocazione dei beni sul mercato, le attrici hanno affermato, in primo luogo, che la convenuta “non ha più fatto seguito ad alcuna altra informativa, neppure con riguardo al “miglior offerente”, che avrebbe dovuto essere individuato per legge...”, limitandosi a comunicare direttamente l'intervenuta vendita dei beni (cit. p. 11); in secondo luogo, che, in ogni caso, la convenuta non avrebbe correttamente individuato il “migliore offerente possibile”, posto che, nel caso di specie, le vetture sono state rivendute alla , fornitrice dei veicoli oggetto del presente giudizio (doc. 1 Parte_1 fasc. att. p. 1 lett. A), con la quale l'Ic Financial Service Sa ha stipulato in precedenza – nello specifico, il 22/05/2015 - un patto di obbligo di riacquisto dei beni a prezzi già predeterminati (doc. 2 fasc. att.); infine, che l'importo ottenuto dalla vendita dei veicoli alla sarebbe inferiore rispetto CP_5 CP_5
5 all'effettivo valore di mercato dei beni.
Di contro, la convenuta ha sostenuto che il credito azionato sarebbe legittimo, in primo luogo, perché si fonderebbe sull'applicazione dei criteri di determinazione degli importi dovuti in caso di risoluzione del contratto stabiliti dalla legge n. 124/2017; in secondo luogo, perché i veicoli oggetto del leasing, a differenza di quanto sostenuto dalle attrici, sono stati venduti al valore di mercato, tenuto conto delle risultanze della perizia e delle condizioni in cui si trovavano i beni al momento della restituzione.
Viene in rilievo, nel caso di specie, l'art. 1 c. 139 L. 124/2017, il quale stabilisce che “Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base di valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione ... Il concedente, nella procedura di vendita o riallocazione, si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore”.
Alla luce di questa disposizione, si ritiene che la domanda attorea sia parzialmente fondata, atteso che, a fronte delle specifiche allegazioni attoree, la convenuta non ha provato di aver adempiuto agli obblighi indicati dalla norma.
Va anzitutto rilevato che l'Ic Financial Service Sa, in data 14/03/2022, ha comunicato alla la risoluzione del contratto, indicando, CP_1
contestualmente, i nominativi di tre operatori esperti ai fini della stima dei beni, con la precisazione che “entro 20 giorni dal ricevimento della presente, sarà sua facoltà concordare con la nostra Società il nominativo del perito cui affidare l'incarico della stima del bene, esprimendo la sua preferenza …” e che “in caso di mancato accordo nel predetto termine, entro i successivi 10 giorni, l'esperto sarà scelto dalla concedente: -ED ENGINEERING DATA SRL;
Controparte_6
[.. ; (all. 12 fasc. att.).
[...] Controparte_7
Il 26/03/2022, la ha comunicato alla convenuta, a sua volta, una CP_1 terna di periti “per concordare insieme la nomina di un perito di comune fiducia” -
(all. 13 fasc. att.).
Ciò premesso, dai documenti prodotti in giudizio emerge che la convenuta, dopo la scelta del perito, non ha dimostrato di avere effettuato la vendita ai valori di mercato, né ha fornito alle attrici le informazioni relative alle modalità di vendita e quelle relative all'intervenuta “individuazione del migliore offerente”, limitandosi a comunicare alla con mail del 27/06/2022 (doc. 15 fasc. att.), che “dalla CP_1 vendita del/i veicolo/i in oggetto si è ricavato l'importo di € 19.216,00”.
Quanto, poi, alla valutazione dei beni, occorre evidenziare che il consulente ing. , conformemente ai quesiti formulati, ha effettuato la stima dei valori dei Per_1 mezzi “alla data di vendita risultante dalle ispezioni PRA prodotte”, indicando, con riferimento alla quotazione RO LL – che riporta “le valutazioni di vendita dei veicoli industriali, commerciali usati nel mercato italiano …” - un valore dei beni pari a € 22.000,00, che, includendo l'Iva, sarebbe pari a complessivi € 26.840,00 e, con riferimento alla quotazione RO BL - che riporta “le valutazioni per il ritiro dei veicoli industriali, commerciali usati del mercato italiano …” - un valore dei beni pari a € 14.000,00, che, includendo l'Iva, sarebbe pari a € 17.080,00 (cons. p. 32-
36).
Le risultanze della consulenza si ritengono condivisibili e non sono state adeguatamente contestate dalle parti.
Posto che i due veicoli sono stati venduti alla al prezzo Controparte_5 complessivo di € 23.443,52, Iva inclusa, si ritiene che tali beni, a fronte delle violazioni realizzate dalla convenuta, abbiano subito - relativamente al listino
RO LL, che va applicato al caso di specie, in quanto riferito alle quotazioni di “vendita” dei veicoli (cons. p. 33) - una perdita di valore pari a € 3.396,48 (data dalla differenza tra il prezzo di mercato, pari a € 26.840,00, e il prezzo di vendita, pari a € 23.443,52).
Quanto alla scelta del parametro di riferimento, va infatti osservato che i beni sono stati venduti alla e non ritirati dalla convenuta;
il Controparte_5
prezzo di acquisto è pari al 71,04% di quello della successiva vendita, avvenuta per l'importo di € 33.000,00 (cons. p. 36).
7 Alla luce di queste considerazioni, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna delle attrici a pagare alla convenuta € 3.657,73, quale differenza tra la somma ingiunta
(pari a € 7.054,21) e l'importo non dovuto (pari a € 3.396,48), oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dell'entità della condanna e dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 2.552,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e la fase decisionale), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico solidale delle parti.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 696/2023; condanna la e la in solido tra CP_1 Controparte_1 loro, a pagare all'Ic Financial Service Sa € 3.657,73, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
condanna la e la in solido tra CP_1 Controparte_1 loro, a rimborsare all'Ic Financial Service Sa le spese di lite, liquidate in 2.552,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
pone le spese della consulenza tecnica a carico solidale delle parti.
Torino, 28/02/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Con Sentenza redatta con l'assistenza della funzionaria dell dr.ssa Ylenia Perdichizzi.
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