Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Maria Luisa Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al RGN. 4263/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1289/2019, pubblicata l'1/07/2019, depositata il 1/7/2019, notificata il 24/07/2019 in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv. Cillo Giovanni (c.f. C.F._2
) Taccone Floriana (c.f. ), presso il cui studio C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliano, in Avellino, alla via Dante n. 31;
Pec e fax: 082537542 Email_1
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._5
Pascale Anna Maria (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._6 domicilia, in Avellino, alla via Oliva Mancini n. 12;
Pec e fax: Email_2
CONCLUSIONI
Nel nuovo termine del 7/05/2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 4 c.p.c, nessuna delle parti depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 9/04/2025-la prima celebrata dopo diversi rinvii d'ufficio disposti con provvedimenti dell'originaria sezione assegnataria del procedimento, tutti comunicati- sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore
12 del giorno dell'udienza, nessuno depositava note scritte e veniva assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter comma 4 cpc fino alle ore 12 del 7/05/2025 per il deposito di note scritte, giusta ordinanza depositata il 9/4/2025 regolarmente comunicata.
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio
2023 ( cfr art. 35 D.lgs 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l.
29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 7.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello