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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza di discussione del 4.06.2025 mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4483/2024 R.G.
TRA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
nata a [...] il [...] e deceduta il 23.3.2021 rappresentati e difesi, giusta
[...] mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv.to De Risi Michela e dall'avv.to
Massimo Scala
Ricorrente
E
in qualità di Presidente p.t. rappresentato e difeso daall'avv.to Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.07.2024 la parte ricorrente in epigrafe esponeva: che con decreto di omologa del 24.11.2021 del Tribunale di Nola Sezione Lavoro veniva accertata e dichiarata la sussistenza in relazione alla de cuius del Persona_1 requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza da agosto 2020; CP_ che tale decreto veniva notificato all' che non provvedeva al pagamento dei ratei nei 120 giorni dalla notifica.
Tutto ciò dedotto adiva il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, CP_ affinché, l' fosse condannato al pagamento della somma di euro 4167,75 oltre accessori di legge, a titolo di ratei di indennità di accompagnamento spettanti alla de cuius dal agosto 2020 fino al marzo 2021 (data del decesso), il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' dando atto CP_1
che non era stato ancora eseguito il pagamento, in mancanza dell'invio da parte degli eredi del modello Ap 23 debitamente compilato
All'udienza del 4.06.2025 le parti concordemente a mezzo note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere ed il Gl decideva la causa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto il pagamento della prestazione oggetto di lite in via amministrativa in data
22.4.2025.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere .
Orbene, tenuto conto del comportamento dei ricorrenti in fase amministrativa e del generale dovere di collaborazione del creditore all'adempimento della prestazione, considerato che gli eredi hanno trasmesso all' il modello Ap23 solo in data 19.3.2025 il che ha impedito all' di CP_2 CP_3
individuare le quote spettanti ai singoli eredi e soprattutto le modalità
CP_ di pagamento dei ratei;
che dopo tale invio l' ha tempestivamente adempiuto, le spese sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Nola, 4.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza di discussione del 4.06.2025 mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4483/2024 R.G.
TRA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
nata a [...] il [...] e deceduta il 23.3.2021 rappresentati e difesi, giusta
[...] mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv.to De Risi Michela e dall'avv.to
Massimo Scala
Ricorrente
E
in qualità di Presidente p.t. rappresentato e difeso daall'avv.to Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.07.2024 la parte ricorrente in epigrafe esponeva: che con decreto di omologa del 24.11.2021 del Tribunale di Nola Sezione Lavoro veniva accertata e dichiarata la sussistenza in relazione alla de cuius del Persona_1 requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza da agosto 2020; CP_ che tale decreto veniva notificato all' che non provvedeva al pagamento dei ratei nei 120 giorni dalla notifica.
Tutto ciò dedotto adiva il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, CP_ affinché, l' fosse condannato al pagamento della somma di euro 4167,75 oltre accessori di legge, a titolo di ratei di indennità di accompagnamento spettanti alla de cuius dal agosto 2020 fino al marzo 2021 (data del decesso), il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' dando atto CP_1
che non era stato ancora eseguito il pagamento, in mancanza dell'invio da parte degli eredi del modello Ap 23 debitamente compilato
All'udienza del 4.06.2025 le parti concordemente a mezzo note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere ed il Gl decideva la causa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto il pagamento della prestazione oggetto di lite in via amministrativa in data
22.4.2025.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere .
Orbene, tenuto conto del comportamento dei ricorrenti in fase amministrativa e del generale dovere di collaborazione del creditore all'adempimento della prestazione, considerato che gli eredi hanno trasmesso all' il modello Ap23 solo in data 19.3.2025 il che ha impedito all' di CP_2 CP_3
individuare le quote spettanti ai singoli eredi e soprattutto le modalità
CP_ di pagamento dei ratei;
che dopo tale invio l' ha tempestivamente adempiuto, le spese sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Nola, 4.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ammendola