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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/04/2024, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 233 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 12/04/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale chiede la decisione come da conclusioni del CTU con condanna alle spese di lite come da nota in atti e per CP_1
l'avv. D'AMORE in sostituzione dell'avv. DI SANTE PIERA che contesta la CTU solo parzialmente sfavorevole all' e rileva che il CTU ha confermato la CP_1
valutazione alla data della domanda di revisione, innalzandola solo a far data CP_1
dalla visita peritale. In ragione di ciò chiede la compensazione delle spese di lite.
L'avv. TORGE precisa che l'aggravamento era già in corso a prescindere dal momento dell'accertamento del CTU.
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAIL AQ con l'avv. DI SANTE PIERA ( ), C.F._3
dal quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento aggravamento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.3.2023 - assumendo di aver inoltrato Parte_1
all' domanda di aggravamento delle malattie professionali consistenti in ” CP_1
“discopatia lombare” e “sindrome cuffia rotatori”, nonchè lamentando che l'Istituto confermato il danno biologico già riconosciuto rispettivamente nella misura del 6% e
- 2 - del 2% e adiva l'intestato Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento della rendita per un'inabilità permanente nella misura pari al 17%.
Radicato il giudizio si costituiva l' insistendo per il rigetto della domanda, CP_1
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha ritenuto che “il danno biologico Per_1
permanente del sig. scaturito dalle due affezioni può essere oggi Pt_1
ragionevolmente elevato dal 2% al 4%, per quanto attiene l'affezione a carico della spalla destra e dal 6% al 9%, per quanto attiene l'affezione a carico della colonna lombo-sacrale, sicché il quantum complessivo totale del danno biologico permanete può essere attualmente elevato dal 7% al 12%. La decorrenza assicurativa, può essere fatta risalire all'epoca della visita effettuata dal sottoscritto (novembre 2023).
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa CP_1
trarsi un diverso convincimento
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla data del mese di novembre 2023.
Le spese di lite attesa la decorrenza da data successiva al ricorso possono essere integralmente compensate.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che dalle malattie denunciate di origine professionale, con conseguente riduzione dell'integrità psico-fisica quantificabile nella misura complessiva del 12% a decorrere dal mese di novembre 2023
- 3 - - condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente un capitale CP_1
commisurata alla suddetta percentuale di inabilità con gli interessi legali, con decorrenza dal mese di novembre 2023
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 12 aprile 2024
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza
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