CASS
Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2024, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IM NI NO n. a Cerda il 13/12/1955 avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 28/6/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Lidia Giorgio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. Luigi Mattei RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal P.m. avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale che aveva applicato a BU GI CI la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di cui 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3193 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI NO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 15/12/2023 all'art. 378, comma 2, cod.pen., escludendo l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen., riconosceva la sussistenza della circostanza dell'agevolazione mafiosa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv.Luigi Mattei, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. Secondo il difensore il collegio cautelare ha errato nel ritenere la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa in quanto il contenuto dell'intercettazione tra l'BU e ZZ NO in data 27/1/2022 non consente di ritenere che la condotta estorsiva attribuita al PI, per l'assoluta modestia della somma richiesta, rientrasse nel programma e nelle dinamiche dell'associazione mafiosa. Siffatta interlocuzione, volta a far desistere il PI dalla asserita pretesa illecita, trova spiegazione nel rapporto amicale esistente tra il ZZ e il PI stesso e dalla captazione emerge la disistima del prevenuto nei confronti del predetto PI e il sostanziale disinteresse del ZZ per la vicenda. L'intervento dell'indagato, come correttamente ritenuto dal Gip, era inteso a favorire il singolo soggetto e non il sodalizio criminoso, difettando peraltro il quid pluris costituito dalla consapevolezza dell'agente di agevolare con la propria condotta l'associazione nel suo complesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non merita accoglimento siccome infondato, per taluni profili ai limiti dell'inammissibilità. Infatti, le doglianze difensive fanno leva su una lettura alternativa della conversazione intercettata tra l'indagato e ZZ NO, cui il primo chiede di essere autorizzato ad intervenire sul PI in relazione ad un'estorsione che lo stesso ha in corso. 1.1 Il collegio cautelare ha fornito una lettura degli esiti captativi che appare immune da patenti illogicità e mette in luce, contrariamente all'assunto difensivo, una dimensione non esclusivamente personale dell'intervento del prevenuto. Basti por mente alla richiesta di autorizzazione che l'BU rivolgeva al ZZ al fine di intervenire nei confronti del PI ("prenderlo per un orecchio e dirgli amico mio cerca di ritirarti"), al condiviso riferimento a pregresse vicende illecite, al suggerimento del ZZ di quanto l'BU avrebbe dovuto comunicare al PI, facendo cenno a altri due, tre " imbrogli" che se scoperti potevano complicare la sua situazione facendogli rischiare non solo l'accusa di estorsione ma anche quella associativa. Il complessivo tenore della conversazione indiziante nella coerente interpretazione fornita dal collegio cautelare evidenzia che il condiviso tentativo di indurre il PI ad abbandonare il piano estorsivo non era ispirato da personali intenti amicali dell'indagato ma sotteso da esigenze di salvaguardia del gruppo criminale mafioso, come emerge dall'informativa effettuata al ZZ sulla condotta del PI, dalla richiesta di" autorizzazione" ad intervenire, dall'esplicito riferimento del ZZ stesso alle conseguenze cui si sarebbe trovato esposto il 2 PI in caso di denunzia della condotta estorsiva, circostanze che evocano specifiche dinamiche relazionali di natura mafiosa e lumeggiano la fattispecie contestata, evidenziandone la funzione ausiliatrice rispetto al sodalizio di riferimento. 2. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 15 Dicembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Lidia Giorgio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. Luigi Mattei RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal P.m. avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale che aveva applicato a BU GI CI la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di cui 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3193 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI NO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 15/12/2023 all'art. 378, comma 2, cod.pen., escludendo l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen., riconosceva la sussistenza della circostanza dell'agevolazione mafiosa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv.Luigi Mattei, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. Secondo il difensore il collegio cautelare ha errato nel ritenere la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa in quanto il contenuto dell'intercettazione tra l'BU e ZZ NO in data 27/1/2022 non consente di ritenere che la condotta estorsiva attribuita al PI, per l'assoluta modestia della somma richiesta, rientrasse nel programma e nelle dinamiche dell'associazione mafiosa. Siffatta interlocuzione, volta a far desistere il PI dalla asserita pretesa illecita, trova spiegazione nel rapporto amicale esistente tra il ZZ e il PI stesso e dalla captazione emerge la disistima del prevenuto nei confronti del predetto PI e il sostanziale disinteresse del ZZ per la vicenda. L'intervento dell'indagato, come correttamente ritenuto dal Gip, era inteso a favorire il singolo soggetto e non il sodalizio criminoso, difettando peraltro il quid pluris costituito dalla consapevolezza dell'agente di agevolare con la propria condotta l'associazione nel suo complesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non merita accoglimento siccome infondato, per taluni profili ai limiti dell'inammissibilità. Infatti, le doglianze difensive fanno leva su una lettura alternativa della conversazione intercettata tra l'indagato e ZZ NO, cui il primo chiede di essere autorizzato ad intervenire sul PI in relazione ad un'estorsione che lo stesso ha in corso. 1.1 Il collegio cautelare ha fornito una lettura degli esiti captativi che appare immune da patenti illogicità e mette in luce, contrariamente all'assunto difensivo, una dimensione non esclusivamente personale dell'intervento del prevenuto. Basti por mente alla richiesta di autorizzazione che l'BU rivolgeva al ZZ al fine di intervenire nei confronti del PI ("prenderlo per un orecchio e dirgli amico mio cerca di ritirarti"), al condiviso riferimento a pregresse vicende illecite, al suggerimento del ZZ di quanto l'BU avrebbe dovuto comunicare al PI, facendo cenno a altri due, tre " imbrogli" che se scoperti potevano complicare la sua situazione facendogli rischiare non solo l'accusa di estorsione ma anche quella associativa. Il complessivo tenore della conversazione indiziante nella coerente interpretazione fornita dal collegio cautelare evidenzia che il condiviso tentativo di indurre il PI ad abbandonare il piano estorsivo non era ispirato da personali intenti amicali dell'indagato ma sotteso da esigenze di salvaguardia del gruppo criminale mafioso, come emerge dall'informativa effettuata al ZZ sulla condotta del PI, dalla richiesta di" autorizzazione" ad intervenire, dall'esplicito riferimento del ZZ stesso alle conseguenze cui si sarebbe trovato esposto il 2 PI in caso di denunzia della condotta estorsiva, circostanze che evocano specifiche dinamiche relazionali di natura mafiosa e lumeggiano la fattispecie contestata, evidenziandone la funzione ausiliatrice rispetto al sodalizio di riferimento. 2. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 15 Dicembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente