Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott. C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere in esito alla scadenza, alla data del 28 gennaio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 495/2024 r.g. proposta da:
nt. a Messina il 23 luglio 1967, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sè stesso …………..……………..APPELLANTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Attilio De Gregorio………….........................................APPELLATA
….APPELLATA CONTUMACE Controparte_2
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale. Appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina n. 842/2024 pubblicata in data 29 aprile 2024.
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2024 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale era stata rigettata l'opposizione da lui proposto avverso la cartella esattoriale n.
29520140004129553 con cui la Controparte_1
(di seguito denominata per brevità aveva
[...] Pt_2
richiesto il pagamento dell'importo di € 1918,96 (compresi diritti di notifica per € 5,88) con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_2
Proponeva specifici motivi di impugnazione, meglio descritti in parte motiva, chiedendo l'integrale accoglimento delle domande avanzate in primo grado, spese vinte. Chiedeva in via preliminare la sospensione di esecutività.
Si costituiva la chiedendo la conferma della sentenza di primo Pt_2
grado, spese vinte. In via subordinata, per l'ipotesi di eventuale annullamento del ruolo, riproponeva la domanda di condanna di controparte al pagamento dell'importo dovuto, oltre interessi moratori, dalla notifica della cartella al saldo al tasso del 2,75% annuo.
All'udienza del 28 gennaio 2025, svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, in esito al deposito di note delle parti costituite, veniva decisa come in atti, previa pubblicazione in via telematica del dispositivo.
Pag. 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questa corte ritiene di disattendere la richiesta formulata dal con le note da ultimo depositate, di assegnazione di un Pt_1
termine per note atteso il fatto che non solo la causa appare matura per la decisione ma che il predetto, discostandosi dal dettato codicistico che impone la natura sintetica delle note in quanto riepilogative delle richieste, ha profusamente argomentato anche relazione a quanto argomentato dalla nella propria memoria di costituzione. Quanto alla richiesta di rinvio CP_1
motivata dall'esigenza di acquisire ulteriore documentazione in corso di rilascio da parte della essa appare formulata in maniera del tutto CP_1
generica (peraltro già formulata con le note precedenti) non essendo accompagnata dalla prova di una qualsivoglia richiesta avanzata alla CP_1
da cui poter desumere la rilevanza ai fini di causa di tale documentazione e va, per quanto di ragione, disattesa.
Va, poi, premesso, in fatto, che ha notificato, in data 10 giugno 2014, CP_3
a la cartella di pagamento n. 29520140004129553 Parte_1
dell'importo di € 1987,20 oltre interessi. Il dettaglio degli addebiti della cartella di pagamento fa riferimento a somme iscritte a ruolo negli anni
2009 e 2010. Trattasi di contribuzione pretesa mente dovuta alla Pt_2
che, come tale, in quanto ente impositore, è dotata di piena legittimazione passiva.
La precisava, nella memoria costitutiva di primo grado, che gli Pt_2
addebiti riguardavano importi chiesti a titolo di contributo soggettivo anno
2009 (€ 1310,00), contributo integrativo anno 2009 (€ 395,00) e
Pag. 3 di 10 contributo di maternità anno 2009 (€ 135,00) oltre interessi di mora (€
73,08).
Il giudice di primo grado ha evidenziato, in motivazione, come detta cartella riguardasse, quanto all'importo di € 1310,00, il contributo soggettivo dovuto alla per l'anno 2009 e, quanto agli importi di € CP_1
135,00, € 395,00 e € 73,12 i contributi, rispettivamente, di maternità e integrativo, oltre agli interessi di mora, sempre pertinenti l'anno 2009.
A fronte dell'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente in primo grado ne negava il valore probatorio ritenendo indimostrato che i pagamenti eseguiti riguardassero i contributi dell'anno 2009.
Con l'atto di appello ha censurato, anzitutto, la motivazione di Parte_1
rigetto dell'eccezione riguardante l'inammissibilità della costituzione di in quanto affidata ad avvocato del libero foro anziché all'Avvocatura CP_3
dello Stato.
Sul punto basta richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU. del 19 novembre 2019 n.30.008 la cui massima di seguito di riporta: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Controparte_2
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri
[...]
dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
Pag. 4 di 10 b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del
d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra
l e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad CP_2
assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o CP_2
dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)”. Dunque, come statuito dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite con la richiamata sentenza l'
[...]
può avvalersi degli avvocati di libero foro essendo il Controparte_2
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato meramente facoltativo e non obbligatorio;
già in precedenza per era pacificamente Controparte_4
ammessa la facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro, come da pronunzia della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia n.
3594/2012.
Quanto al secondo motivo di appello riguardante la decadenza del termine di 20 giorni per la proposizione delle censure di carattere formale va evidenziato come correttamente il giudice di primo grado abbia qualificato
Pag. 5 di 10 le censure di carattere formale quelli rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 617 c.p.c., espressamente prevede il termine di decadenza per tutte le opposizioni riguardanti irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto. Del resto nel procedimento di formazione del titolo viene a scindersi la posizione dell'ente creditore (come anche di recente ribadito dalle sezioni unite con la nota pronunzia del 8 marzo 2022, n. 7514), comunque primario legittimato passivo in quanto titolare del credito chiesto il pagamento e l'agente per la riscossione cui è affidata la relativa procedura esecutiva.
Orbene per quanto riguarda i dedotti vizi formali l'opposizione deve essere qualificata, secondo un condiviso orientamento interpretativo della Corte di
Cassazione, come opposizione agli atti esecutivi (art.617 c.p.c.).
La Corte di Cassazione ha infatti rilevato che nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (termine originariamente di cinque giorni, poi modificato con D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005), che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale. La Corte ha, inoltre, rilevato che, essendo la cartella “un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal
Pag. 6 di 10 D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16” (cfr. Cass. n. 25757/08, n. 21863/04,
n.18207/03, n.9912/01). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere, infine, controllata pregiudizialmente d'ufficio (cfr. Cass.
n.9912/01 e n.11251/96).
Ne consegue che, risultando pacificamente dagli atti che la cartella esattoriale è stata opposta oltre il ventesimo giorno dalla sua notificazione, potevano farsi valere solo vizi di merito della stessa e non vizi formali a causa del mancato rispetto del termine perentorio di venti giorni previsto dall' art.617 c.p.c., termine modificato (il precedente era di cinque giorni) in sede di conversione, dall'art. 2 del d.l. n.35/05 convertito, con modif., in l.
14 maggio 2005 n.80 con effetto dal 1° marzo 2006.
Va, quindi, confermata in questa sede l'improponibilità dell'opposizione per le ragioni riguardanti i dedotti vizi formali della cartella impugnata.
Del tutto inconducente si appalesa, poi, il motivo di censura riguardante l'omessa previa contestazione dell'addebito, formulata richiamando giurisprudenza riguardante diversa fattispecie e, segnatamente,
l'irrogazione di sanzioni amministrative, che esulano dall'odierno contendere.
In ogni caso anche in punto di fatto il motivo è privo di pregio dal momento che vi è prova in atti che avesse preventivamente notificato al Pt_2 Pt_1
lettera raccomandata ricevuta il 13 aprile 2010 con cui gli contestava l'omesso pagamento del contributo minimo soggettivo e del contributo integrativo minimo, entrambi dell'anno 2009, chiedendone l'assolvimento, come da documentazione allegata in atti.
Quanto al rigetto dell'eccezione di pagamento sollevata dal Pt_1
Pag. 7 di 10 quest'ultimo censura la sentenza che, a suo giudizio, non aveva attentamente valutato la documentazione prodotta, dal momento che quest'ultima riguardava avvenuti pagamenti già nel 2009, 2010 e 2011, estratti dal sito della Cassa Forense.
Orbene in primo grado ha comprovato, secondo quanto Parte_1
affermato dalla il pagamento di € 197 quale contributo integrativo CP_1
anno 2008 prima rata e della somma di € 649,00 quale contributo soggettivo 2008 prima rata. Ciò emerge dalla nota del 29 luglio 2010, in risposta alla lettera del datata 16 aprile 2010. Si tratta con ogni Pt_1
evidenza di contribuzione diversa da quella portata dalla cartella esattoriale opposta che concerne, per l'appunto, la contribuzione minima relativa all'anno 2009. L'ulteriore documentazione prodotta riguarda la contribuzione afferente l'anno 2010 che esula del presente giudizio poiché quanto richiesto nella cartella opposta in relazione all'anno 2010 riguarda esclusivamente gli interessi di mora maturati sulle contribuzioni del 2009 non corrisposte. In particolare non appare sussistere alcun errore di imputazione posto che i cedolini di pagamento allegati dal in primo Pt_1
grado, in uno alla conforme nota di richiesta formulata dalla CP_1
riguardano la contribuzione minima soggettiva, il contributo minimo integrativo e il contributo per l'erogazione dell'indennità di maternità dell'anno 2010 (la nota fa riferimento ai contributi dell'anno in corso, appunto il 2010). Altri importi risultano pagati nel luglio 2009 (come da attestazione BNL) e sono chiaramente riferiti dallo stesso ordinante Pt_1
alla prima rata del contributo integrativo 2008, mentre l'importo di €
920,27, corrisposto in data 14 settembre 2011 si riferisce
Pag. 8 di 10 inequivocabilmente a somme aggiuntive su contributi del 2004 e del 2005, alla maternità 2008 ed a somme aggiuntive su contribuzione 2009 avendo lo stesso allegato la prova dei pagamenti unitamente alla richiesta Pt_1
specifica della banca con il dettaglio dei debiti contributivi.
La sentenza di primo grado va, dunque, confermata e le restanti questioni restano assorbite dalla presente motivazione.
Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico del anche per il Pt_1
presente giudizio di appello, e liquidate, in favore della secondo CP_1
l'importo di cui in dispositivo. Essendo stato il presente procedimento depositato dopo il 1 febbraio 2013 sussiste l'obbligo, per l'appellante soccombente, ai sensi della L. 24 dicembre 2012 n.288, di pagare un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina n. 842/2024 pubblicata in data
29 aprile 2024, nei confronti della Controparte_1
, così provvede:
[...]
-conferma la sentenza di primo grado;
-condanna al pagamento delle spese giudiziali di appello in Parte_1
favore della che Controparte_1
liquida in € 950,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa;
Pag. 9 di 10 da atto che l'appellante soccombente è tenuto a corrispondere un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012 n.288.
Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente est.
dr.ssa B. Catarsini
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